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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 6679/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Oggi 18 febbraio 2025, alle ore 09.41, davanti al dott. Gabriele Conti, sono comparsi:
Per l'opponente l'avv. ROSSETTI ALBERTO
Per l'opposta l'avv. SIVIERO LUCA
E' altresì presente ai fini del tirocinio la dott.ssa Emma Mendo
Le parti precisano le conclusioni come in atti e discutono riportandosi alle rispettive note conclusive e rinunciano a presenziare alla lettura.
Il Giudice
Sospende l'udienza e riserva la lettura della sentenza.
Il Giudice
Gabriele Conti
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6679/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSETTI ALBERTO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Schio, Piazza Statuto nr. 8
- ATTORE OPPONENTE - contro
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avv.ti BENETTI SERGIO e SIVIERO LUCA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Vicenza, Corso SS. Felice e
Fortunato nr. 197
- CONVENUTA OPPOSTA -
avente ad oggetto: Altri contratti atipici - Opposizione a d.i.
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. n. 2113/2022, Parte_1
emesso in data 15/17.11.22 dal Tribunale di Vicenza (R.G. 5428/2022), con il quale gli era stato ingiunto di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica a la somma di € 14.181,53, oltre interessi come da Controparte_1
domanda, purché entro e non oltre i limiti di legge e spese e competenze della procedura di ingiunzione, come ivi liquidati, a titolo di rimborso della quota di
2/3 delle spese di funzionamento del procedimento arbitrale conclusosi con il lodo emesso dall'Arbitro Unico, prof. in data 13.09.22. Persona_1
A fondamento della propria opposizione il sig. premesso che Pt_1
l'opposta aveva richiamato l'istituto della surrogazione legale, avendo pagato per intero le spese del lodo, come liquidate dalla Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Vicenza, formulava i seguenti motivi di opposizione:
- l'opposta aveva pagato un debito non certo e non liquido. Infatti il compenso dell'arbitro, ivi comprese le spese di procedura diverse dal compenso, in mancanza di accordo tra le parti devono essere quantificate e liquidate giudizialmente ex art. 810 c.p. e, peraltro, la quantificazione di dette spese effettuate dalla Camera Arbitrale appariva abnorme nel quantum;
- in ogni caso l'opposta avrebbe dovuto detrarre dalla somma richiesta la quota parte di ½ avendo pagato anche un debito proprio, quale parte del lodo pronunciato;
3 - il lodo non costituiva titolo esecutivo, inerendo ad una pronuncia costitutiva, né per quanto riguarda il capo 1, né per quanto riguarda il capo 2
inerente le spese di soccombenza, avendo peraltro l'opponente l'intenzione di impugnare il lodo la cui quantificazione delle spese era anche errata per aver preso a riferimento uno scaglione di valore del procedimento diverso da quello corretto, tenuto conto che il valore di causa era di € 3,00 pari al valore nominale delle quote societarie oggetto della procedura arbitrale.
Concludeva l'opponente, previa non concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, perché lo stesso fosse revocato per i motivi in fatto e diritto di cui all'opposizione.
II. Si costituiva in giudizio confutando i motivi di Controparte_1
opposizione attorei in quanto il credito era liquido, tenuto conto che,
trattandosi di arbitrato amministrato, doveva applicarsi il disposto dell'art. 832
c.p.c. e non dell'art. 810 c.p.c.. Rilevava poi che il lodo aveva condannato i convenuti ossia il sig. e il padre nelle more Parte_1 Persona_2
deceduto e cui l'opponente era erede a pagare i 2/3 delle spese dell'arbitrato.
Concludeva, quindi, previa concessione della provvisoria esecutività del d.i.
opposto per il rigetto dell'opposizione con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
III. La causa, concessa la provvisoria esecutività del d.i. opposto, concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c., era fissata, su richiesta delle parti, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. A seguito di differimento di ufficio, subentrato nel ruolo dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., la causa era trattenuta in decisione all'udienza odierna.
4 IV. L'opposizione è infondata e pertanto da rigettare.
IV.
1. Risulta per tabulas che lo statuto della Fontana s.r.l. all'art. 21
rubricato “Clausola compromissoria” prevedesse, per quanto qui rileva, che
“Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà deferita allo
Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato..”. Non è
contestato che il lodo emesso dall'arbitro unico vedesse Persona_1
come parti da un lato i sig.ri Controparte_2 Persona_3 [...]
e e dall'altra i sig.ri Controparte_1 Persona_4 Parte_1
e quest'ultimo nelle more deceduto e di cui è erede l'opponente Persona_2
e che le spese di funzionamento dell'arbitrato siano state poste nella misura di
1/3 a carico degli attori e per 2/3 a carico dei convenuti (e/o dei loro eredi),
liquidando tali spese – salvo scomputo delle somme già versate, in € 500 (oltre accessori) per oneri di segreteria € 16.000 (oltre ad accessori), quale onorario a favore dell'Arbitro Unico ed € 1.002,00 per spese postali e di bollatura del lodo,
ferma la solidarietà di tutte le Parti, in ogni caso, nei confronti dell'Arbitro
Unico quanto al suo onorario e al rimborso delle spese vive sostenute (cfr. doc.
4 opposta).
Altrettanto pacifico è che l'opposta abbia pagato per intero dette spese,
come quantificate dalla Camera arbitrale in via definitiva, quindi anche per la quota posta a carico dell'opponente.
Ciò premesso sebbene sia corretta la deduzione attorea che, in caso di mancato accordo circa la liquidazione delle spese e dei compensi da parte degli arbitri, la relativa quantificazione debba essere determinata tramite ordinanza
5 del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 814 c.p.c. (richiamato dall'attore sebbene implicitamente con riferimento all'art. 810 c.p.c.), nel caso di specie non si ritiene dovesse ricorrersi a tale procedura, dato che il compenso - per come autoliquidato dalla Camera Arbitrale – era stato accettato (seppur in via implicita) da tutte le parti. Ed infatti, nella presente fattispecie, risulta evidente il rimando operato dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto della
Fontana S.r.l. al regolamento della Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Vicenza, il quale prevede, a sua volta, che “L'Organo Arbitrale
comunica alla Segreteria l'ammontare degli onorari e la Segreteria richiede il versamento alle parti.
4. Se le parti ritengono che l'onorario non sia conforme al valore e alla complessità della controversia, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di versamento della Segreteria ricorrono al Consiglio Arbitrale
che decide senza possibilità di appello sulla richiesta” (art. 50, doc. 2 parte opposta). Parte opponente ha impugnato il lodo, ma non ha proceduto a contestare la richiesta dell'onorario secondo la procedura prevista dal
Regolamento arbitrale, accettata dalle parti e pertanto, applicandosi l'art. 832
c.p.c., si deve ritenere che l'importo richiesto sia definitivo, in quanto anch'esso accettato dalle parti (seppur implicitamente) anche ai fini di cui all'art. 814 c.p.c. e pertanto priva di fondamento l'eccezione attorea di mancanza di liquidità del credito.
IV.
2. Altrettanto infondata appare la deduzione attorea riguardante il fatto che il lodo non sia titolo esecutivo, trattandosi di pronuncia costitutiva, in quanto il titolo esecutivo non è il lodo, bensì il decreto ingiuntivo emesso in virtù del diritto alla rivalsa della sig.ra per quanto pagato dalla stessa Pt_1
6 in luogo dell'opponente. In ogni caso il lodo (pacificamente rituale e di diritto)
è stato dichiarato esecutivo ex art. 825 c.p.c. e, pur essendo stato impugnato, la
Corte di Appello adita non risulta averne sospeso l'efficacia ex art. 830, u.c.,
c.p.c. e pertanto lo stesso è titolo esecutivo, al pari della sentenza.
IV.
3. Privo di pregio appare anche il motivo di opposizione relativo alla circostanza che la sig.ra avrebbe pagato per metà un debito proprio, Pt_1
essendo una delle due parti del procedimento. Infatti, ferma la solidarietà di tutte le parti del lodo nei confronti dell'Arbitro, prevista dall'art. 814, comma
1, c.p.c., la disciplina evocata dalla opposta della surrogazione legale, regolata dall'art. 1203 c.c. prevede che “La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi… 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo” e, tenuto conto che non vi
è dubbio che l'opposta avesse interesse a soddisfare il debito verso la Camera
Arbitrale, quale debitrice solidale (se non altro per evitare una procedura esecutiva in suo danno) la presunzione ex art. 1298, comma 2, c.c. è vinta dal disposto del lodo che pone i 2/3 delle spese a carico dell'opponente.
IV.
4. Non ricorrono le condizioni, riferibili ad una mala fede o colpa grave nell'instaurazione della presente controversia, per l'accoglimento della domanda dell'opposta di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai minimi stante la relativa semplicità delle questioni oggetto di giudizio e la ridotta attività difensiva svolta tenuto conto del valore portato dal d.i. opposto.
7 -
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (d.i. n.
2113/2022, emesso in data 15/17.11.22 dal Tribunale di Vicenza - R.G.
5428/2022),
2) condanna l'opponente a corrispondere all'opposta Parte_1 [...]
le spese di lite della presente fase di opposizione, liquidate in Controparte_1
€ 2.540 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 18/02/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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