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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 01/08/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 4325/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4325 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Fernando Rucci come da procura in atti OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante “pro tempore” e per essa, quale Controparte_1 procuratrice, la C.F. e P.I. ), in persona Parte_2 P.IVA_1 del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_3 davanti a questo Tribunale, la in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1
1 tempore” e per essa, quale procuratrice, la in persona Parte_2 del procuratore speciale, e proponeva opposizione avverso il decreto con cui gli era stato ingiunto, quale fideiussore, unitamente ad altri, il pagamento in solido della somma di euro 22.826,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del mutuo chirografario del 21.11.2008 stipulato da
Parte_4
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, l'opponente eccepiva l'insussistenza di idonea prova scritta ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo nonchè la nullità della garanzia fideiussoria per asserita violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 287/90.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 24 marzo 2023 il precedente istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed invitava l'opposta a promuovere il procedimento obbligatorio di mediazione, che si concludeva negativamente, come da verbale depositato in atti.
Solo all'udienza del 22 marzo 2024 il contestava la legittimazione attiva della Parte_1 controparte, quale cessionaria del credito oggetto di causa, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, in primo luogo, in ordine a detta eccezione, che deve ritenersi priva di pregio.
Ed invero, in proposito si richiama il consolidato orientamento per cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i
2 crediti esclusi dalla cessione” (Cass. n. 21821/23; si vedano anche, tra le tante, Cass. n. 22409/23 e n. 20739/22).
Dunque, in presenza degli elementi di cui sopra, il Giudice può prescindere dal richiedere l'allegazione del contratto di cessione, potendo il cessionario fornire la dimostrazione del negozio di cessione e della relativa inclusione di specifici crediti anche attraverso presunzioni e altri elementi probatori idonei a raggiungere tale prova, tra cui la comunicazione stragiudiziale del cedente relativa alla cessione.
D'altro canto, "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità", sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell'attestazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute (cfr. Cass. n.
5617/20; Cass. n. 10200/21; Corte Appello L'Aquila 18/02/2022, n. 268; Corte Appello Torino,
15/03/2022 n. 297).
Alla luce di tali principi giurisprudenziali, si ritiene che la documentazione in atti sia sufficiente a fare emergere la legittimazione sostanziale della creditrice procedente.
Quest'ultima, infatti, ha prodotto una dichiarazione con cui la cedente REV – Gestione Crediti s.p.a. ha attestato la avvenuta cessione in favore di del credito oggetto di causa (doc. 6). Controparte_1
A tanto si aggiunga che l'odierna opposta ha depositato anche il contratto di mutuo del 21.11.2008, la cui disponibilità può essere spiegata solo in forza dell'acquisita titolarità del credito (argomenta da Cass. n. 10200/21).
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata.
Ed invero, quanto alla eccepita mancanza di idonea prova scritta ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, si osserva, in linea generale, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione; rimangono, infatti, irrilevanti, ai fini di detto accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento medesimo e che possono spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (vedi, tra le tante, Cass. n.2997/04 e n.1657/04).
3 Nel caso in esame, l'odierna opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento;
a fronte di tanto, appare del tutto irrilevante, in questa sede, la mancata produzione degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto, poiché il credito trae origine non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo.
In definitiva, la banca creditrice ha assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione di documentazione attestante la fonte negoziale del proprio diritto;
sulla base di tali elementi e del dedotto inadempimento, costituiva onere dell'opponente dimostrare la sussistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione, prova che nella specie è del tutto mancata (e, per la verità, l'istante non ha nemmeno contestato di non avere adempiuto).
Con l'ultimo motivo di opposizione, il ha eccepito la nullità della fideiussione per Parte_1 violazione della normativa antitrust.
Trattasi di assunto infondato poiché, nella specie, siamo in presenza di una fideiussione specifica, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore principale con riferimento a quella determinata operazione bancaria (finanziamento del 21.11.2008).
Tale fideiussione, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005.
Infatti, come recentemente ribadito dalla S.C., "La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente" (Cass. n. 21841/24; si vedano anche Cass. n. 10689/24 e n. 19401/24 nonché Tribunale Milano, 14 gennaio 2025 n.
18860).
Anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto, l'assunto degli opponenti deve ritenersi infondato.
Sulla base di tali argomentazioni deve quindi concludersi per l'integrale rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante “pro tempore” e per essa, quale procuratrice, la
[...] in persona del procuratore speciale, ogni ulteriore istanza, difesa Parte_2 ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
b) per l'ulteriore effetto, condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 25 luglio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4325 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Fernando Rucci come da procura in atti OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante “pro tempore” e per essa, quale Controparte_1 procuratrice, la C.F. e P.I. ), in persona Parte_2 P.IVA_1 del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_3 davanti a questo Tribunale, la in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1
1 tempore” e per essa, quale procuratrice, la in persona Parte_2 del procuratore speciale, e proponeva opposizione avverso il decreto con cui gli era stato ingiunto, quale fideiussore, unitamente ad altri, il pagamento in solido della somma di euro 22.826,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del mutuo chirografario del 21.11.2008 stipulato da
Parte_4
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, l'opponente eccepiva l'insussistenza di idonea prova scritta ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo nonchè la nullità della garanzia fideiussoria per asserita violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 287/90.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 24 marzo 2023 il precedente istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed invitava l'opposta a promuovere il procedimento obbligatorio di mediazione, che si concludeva negativamente, come da verbale depositato in atti.
Solo all'udienza del 22 marzo 2024 il contestava la legittimazione attiva della Parte_1 controparte, quale cessionaria del credito oggetto di causa, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, in primo luogo, in ordine a detta eccezione, che deve ritenersi priva di pregio.
Ed invero, in proposito si richiama il consolidato orientamento per cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i
2 crediti esclusi dalla cessione” (Cass. n. 21821/23; si vedano anche, tra le tante, Cass. n. 22409/23 e n. 20739/22).
Dunque, in presenza degli elementi di cui sopra, il Giudice può prescindere dal richiedere l'allegazione del contratto di cessione, potendo il cessionario fornire la dimostrazione del negozio di cessione e della relativa inclusione di specifici crediti anche attraverso presunzioni e altri elementi probatori idonei a raggiungere tale prova, tra cui la comunicazione stragiudiziale del cedente relativa alla cessione.
D'altro canto, "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità", sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell'attestazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute (cfr. Cass. n.
5617/20; Cass. n. 10200/21; Corte Appello L'Aquila 18/02/2022, n. 268; Corte Appello Torino,
15/03/2022 n. 297).
Alla luce di tali principi giurisprudenziali, si ritiene che la documentazione in atti sia sufficiente a fare emergere la legittimazione sostanziale della creditrice procedente.
Quest'ultima, infatti, ha prodotto una dichiarazione con cui la cedente REV – Gestione Crediti s.p.a. ha attestato la avvenuta cessione in favore di del credito oggetto di causa (doc. 6). Controparte_1
A tanto si aggiunga che l'odierna opposta ha depositato anche il contratto di mutuo del 21.11.2008, la cui disponibilità può essere spiegata solo in forza dell'acquisita titolarità del credito (argomenta da Cass. n. 10200/21).
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata.
Ed invero, quanto alla eccepita mancanza di idonea prova scritta ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, si osserva, in linea generale, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione; rimangono, infatti, irrilevanti, ai fini di detto accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento medesimo e che possono spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (vedi, tra le tante, Cass. n.2997/04 e n.1657/04).
3 Nel caso in esame, l'odierna opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento;
a fronte di tanto, appare del tutto irrilevante, in questa sede, la mancata produzione degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto, poiché il credito trae origine non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo.
In definitiva, la banca creditrice ha assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione di documentazione attestante la fonte negoziale del proprio diritto;
sulla base di tali elementi e del dedotto inadempimento, costituiva onere dell'opponente dimostrare la sussistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione, prova che nella specie è del tutto mancata (e, per la verità, l'istante non ha nemmeno contestato di non avere adempiuto).
Con l'ultimo motivo di opposizione, il ha eccepito la nullità della fideiussione per Parte_1 violazione della normativa antitrust.
Trattasi di assunto infondato poiché, nella specie, siamo in presenza di una fideiussione specifica, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore principale con riferimento a quella determinata operazione bancaria (finanziamento del 21.11.2008).
Tale fideiussione, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005.
Infatti, come recentemente ribadito dalla S.C., "La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente" (Cass. n. 21841/24; si vedano anche Cass. n. 10689/24 e n. 19401/24 nonché Tribunale Milano, 14 gennaio 2025 n.
18860).
Anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto, l'assunto degli opponenti deve ritenersi infondato.
Sulla base di tali argomentazioni deve quindi concludersi per l'integrale rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante “pro tempore” e per essa, quale procuratrice, la
[...] in persona del procuratore speciale, ogni ulteriore istanza, difesa Parte_2 ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
b) per l'ulteriore effetto, condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 25 luglio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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