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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7274 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Paolo Sedda
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.8.2024, – all'esito della verifica Parte_1 preventiva del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. Persona_1
nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n.
832/2024 R.G.L., ed invocando la declaratoria del suddetto requisito sanitario, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26.4.2023), anziché dal 5.3.2024, come affermato dal predetto ausiliare.
A tal fine, deduceva: che, come già evidenziato nelle osservazioni critiche trasmesse al C.T.U.
(a cui quest'ultimo non aveva fornito riscontro), dalla documentazione sanitaria ritualmente prodotta emergeva non solo la prescrizione di carrozzina da parte dell' in data CP_2
13.2.2024, ma anche la certificazione geriatrica del 13.11.2023, attestante il deficit assoluto di autonomia di essa istante;
che, sempre nel novembre del 2023, la stessa aveva CP_2 prescritto l'utilizzo di un “deambulatore a 4 ruote”; che, peraltro, la natura evolutiva delle patologie avrebbe dovuto lasciar presumere, con elevato grado di probabilità, che il suindicato deficit deambulatorio fosse esistente già alla data della domanda amministrativa.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) dichiarare la ricorrente sia affetta da patologie per le quali si trovi nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa ovvero, ed in via subordinata,
a decorrere dal marzo 2024; b) condannare l' ut supra, al pagamento delle competenze CP_1
del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, resistendo al ricorso. CP_3
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nel caso di specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – per quanto sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, tuttavia, destituite di fondamento.
Giova subito rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua...”.
In questa prospettiva, il C.T.U. officiato nella pregressa fase di A.T.P.O., dopo aver sottoposto a visita la parte ricorrente ed aver scrutinato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, svolgeva le seguenti considerazioni medico-legali: “Dall'anamnesi,
2 dalle patologie accertate, dal fattore età si sono appurate affezioni che provocano un grado di Invalidità pari al 100%, percentuale che le consente il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto NON grado di deambulare autonomamente e svolgere autonomamente le varie attività che quotidianamente vengono espletate, tipo lavarsi, mangiare, camminare, colloquiare, cucinare. Il diritto all'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO deve decorrere dal giorno in cui le fu autorizzato l'uso della sedia a Cont rotelle da parte dell' il 05-03-24, in cui fu accertato un peggioramento delle varie patologie e la necessità dell'uso della sedia a rotelle” (pag. 3 della relazione depositata in data 10.7.2024, a firma del dott. ). Persona_1
Chiamato a rispondere ai motivi di dissenso esplicitati dalla ricorrente, il predetto ausiliare ribadiva le conclusioni già rassegnate, precisando che “l'indennità di accompagnamento è stata concessa dal periodo in cui (la ricorrente: n.d.e.) NON era più in grado di poter deambulare autonomamente tanto che le fu prescritta la sedia a rotelle” (cfr., in tal senso, la nota depositata in data 12.1.2025).
2.3. Orbene, la valutazione del C.T.U. può essere condivisa, siccome logicamente argomentata, oltre che aderente al quadro invalidante dell'assistibile, quale asseverato dalla documentazione sanitaria in atti.
Più in dettaglio, emerge per tabulas come – in data 13.2.2024 (e, sul punto, va corretta la decorrenza individuata dall'ausiliare) – sia stata prescritta all'odierna istante una carrozzina per permettere gli spostamenti esterni: ciò, all'evidenza, sul presupposto dell'assoluta impossibilità della predetta parte di deambulare autonomamente (si veda la certificazione dell' depositata in data 20.3.2024 nel procedimento iscritto al n. 832/2024 R.G.L.). CP_2
Sennonchè, le risultanze della certificazione geriatrica del 13.11.2023 non valgono a giustificare l'invocata retrodatazione dell'accertamento.
Ed invero, secondo quanto si legge nell'anzidetto referto, la risultava a quell'epoca Pt_1 affetta da “Deficit nello svolgimento delle attività della vita quotidiana e della deambulazione che si presenta instabile e con necessità di appoggio a terzi”.
Giova, tuttavia, rimarcare che, al fine dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, occorrono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cass. Sez. Lav. n.
20825/2014).
In particolare, una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non è stata giudicata, di per sé, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, conformemente agli arresti della Suprema Corte “che
3 intanto valorizzano ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento "l'incombente e concreta possibilità di cadute" in quanto tale condizione si traduca, in fatto, "in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore" (in motivazione, v., per esempio, Cass. n. 20819 del 2018)” (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Lav. n.
4994/2021).
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne la prescrizione di un “deambulatore a 4 ruote”, trattandosi di presidio che, in quanto volto ad agevolare gli spostamenti in condizioni di sicurezza (come si legge nel piano riabilitativo ivi riportato), non implica automaticamente l'assoluto azzeramento della capacità di deambulazione.
A ciò si aggiunga che “In materia di indennità di accompagnamento, sebbene il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincida di norma con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che l'accertamento intervenga nella fase iniziale, è, tuttavia, onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione” (Cass. n. 35899/2022).
Nella specie, un siffatto onere probatorio è rimasto inevaso, essendosi la parte ricorrente limitata a richiamare la documentazione sanitaria già prodotta, senza denunciare specifiche carenze o deficienze diagnostiche ovvero, ancora, affermazioni illogiche e scientificamente errate da parte del C.T.U.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dunque dichiararsi che Parte_1
è in possesso del requisito sanitario utile per l'attribuzione dell'indennità di
[...]
accompagnamento, a decorrere dal 13.2.2024.
3. Le spese relative alla fase di A.T.P.O. vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva alla domanda amministrativa (in argomento, cfr. Cass. n. 26565/2016).
Nulla per le spese del presente giudizio di merito, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7274/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) accerta e dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile ai fini Parte_1 dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 13.2.2024;
c) compensa integralmente le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo;
d) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di opposizione;
e) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico
CP_ dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7274 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Paolo Sedda
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.8.2024, – all'esito della verifica Parte_1 preventiva del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. Persona_1
nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n.
832/2024 R.G.L., ed invocando la declaratoria del suddetto requisito sanitario, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26.4.2023), anziché dal 5.3.2024, come affermato dal predetto ausiliare.
A tal fine, deduceva: che, come già evidenziato nelle osservazioni critiche trasmesse al C.T.U.
(a cui quest'ultimo non aveva fornito riscontro), dalla documentazione sanitaria ritualmente prodotta emergeva non solo la prescrizione di carrozzina da parte dell' in data CP_2
13.2.2024, ma anche la certificazione geriatrica del 13.11.2023, attestante il deficit assoluto di autonomia di essa istante;
che, sempre nel novembre del 2023, la stessa aveva CP_2 prescritto l'utilizzo di un “deambulatore a 4 ruote”; che, peraltro, la natura evolutiva delle patologie avrebbe dovuto lasciar presumere, con elevato grado di probabilità, che il suindicato deficit deambulatorio fosse esistente già alla data della domanda amministrativa.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) dichiarare la ricorrente sia affetta da patologie per le quali si trovi nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa ovvero, ed in via subordinata,
a decorrere dal marzo 2024; b) condannare l' ut supra, al pagamento delle competenze CP_1
del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, resistendo al ricorso. CP_3
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nel caso di specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – per quanto sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, tuttavia, destituite di fondamento.
Giova subito rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua...”.
In questa prospettiva, il C.T.U. officiato nella pregressa fase di A.T.P.O., dopo aver sottoposto a visita la parte ricorrente ed aver scrutinato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, svolgeva le seguenti considerazioni medico-legali: “Dall'anamnesi,
2 dalle patologie accertate, dal fattore età si sono appurate affezioni che provocano un grado di Invalidità pari al 100%, percentuale che le consente il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto NON grado di deambulare autonomamente e svolgere autonomamente le varie attività che quotidianamente vengono espletate, tipo lavarsi, mangiare, camminare, colloquiare, cucinare. Il diritto all'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO deve decorrere dal giorno in cui le fu autorizzato l'uso della sedia a Cont rotelle da parte dell' il 05-03-24, in cui fu accertato un peggioramento delle varie patologie e la necessità dell'uso della sedia a rotelle” (pag. 3 della relazione depositata in data 10.7.2024, a firma del dott. ). Persona_1
Chiamato a rispondere ai motivi di dissenso esplicitati dalla ricorrente, il predetto ausiliare ribadiva le conclusioni già rassegnate, precisando che “l'indennità di accompagnamento è stata concessa dal periodo in cui (la ricorrente: n.d.e.) NON era più in grado di poter deambulare autonomamente tanto che le fu prescritta la sedia a rotelle” (cfr., in tal senso, la nota depositata in data 12.1.2025).
2.3. Orbene, la valutazione del C.T.U. può essere condivisa, siccome logicamente argomentata, oltre che aderente al quadro invalidante dell'assistibile, quale asseverato dalla documentazione sanitaria in atti.
Più in dettaglio, emerge per tabulas come – in data 13.2.2024 (e, sul punto, va corretta la decorrenza individuata dall'ausiliare) – sia stata prescritta all'odierna istante una carrozzina per permettere gli spostamenti esterni: ciò, all'evidenza, sul presupposto dell'assoluta impossibilità della predetta parte di deambulare autonomamente (si veda la certificazione dell' depositata in data 20.3.2024 nel procedimento iscritto al n. 832/2024 R.G.L.). CP_2
Sennonchè, le risultanze della certificazione geriatrica del 13.11.2023 non valgono a giustificare l'invocata retrodatazione dell'accertamento.
Ed invero, secondo quanto si legge nell'anzidetto referto, la risultava a quell'epoca Pt_1 affetta da “Deficit nello svolgimento delle attività della vita quotidiana e della deambulazione che si presenta instabile e con necessità di appoggio a terzi”.
Giova, tuttavia, rimarcare che, al fine dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, occorrono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cass. Sez. Lav. n.
20825/2014).
In particolare, una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non è stata giudicata, di per sé, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, conformemente agli arresti della Suprema Corte “che
3 intanto valorizzano ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento "l'incombente e concreta possibilità di cadute" in quanto tale condizione si traduca, in fatto, "in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore" (in motivazione, v., per esempio, Cass. n. 20819 del 2018)” (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Lav. n.
4994/2021).
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne la prescrizione di un “deambulatore a 4 ruote”, trattandosi di presidio che, in quanto volto ad agevolare gli spostamenti in condizioni di sicurezza (come si legge nel piano riabilitativo ivi riportato), non implica automaticamente l'assoluto azzeramento della capacità di deambulazione.
A ciò si aggiunga che “In materia di indennità di accompagnamento, sebbene il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincida di norma con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che l'accertamento intervenga nella fase iniziale, è, tuttavia, onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione” (Cass. n. 35899/2022).
Nella specie, un siffatto onere probatorio è rimasto inevaso, essendosi la parte ricorrente limitata a richiamare la documentazione sanitaria già prodotta, senza denunciare specifiche carenze o deficienze diagnostiche ovvero, ancora, affermazioni illogiche e scientificamente errate da parte del C.T.U.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dunque dichiararsi che Parte_1
è in possesso del requisito sanitario utile per l'attribuzione dell'indennità di
[...]
accompagnamento, a decorrere dal 13.2.2024.
3. Le spese relative alla fase di A.T.P.O. vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva alla domanda amministrativa (in argomento, cfr. Cass. n. 26565/2016).
Nulla per le spese del presente giudizio di merito, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7274/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) accerta e dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile ai fini Parte_1 dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 13.2.2024;
c) compensa integralmente le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo;
d) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di opposizione;
e) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico
CP_ dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
Il Giudice
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