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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1983/2019
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
SANSONE ESTER, giusta procura in atti
Ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MORREALE GABRIELE, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.10.2019 il ricorrente , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “ accertati in capo al signor i requisiti del diritto alla prestazione richiesta, Pt_1
riconoscere allo stesso i benefici dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda (22.06.2018) ovvero, in subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale;
confermare il giudizio espresso dal CTU riconoscendo allo stesso i benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 legge 104/1992 a decorrere dalla data della domanda 22.06.2018 ovvero, in subordine, dalla differente data indicata dal CTU nella relazione di consulenza (aprile 2019); condannare l ad erogare i benefici richiesti a far data dal (22.06.2018) ovvero, in CP_1
subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto.
Alla luce dei chiarimenti resi all'odierna udienza dal CTU, la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito all'odierna udienza, che: “Esaminata la documentazione cartacea depositata all'udienza dell'11.11.2022, e di recente anche telematicamente si evidenzia che da fine anno 2019 il signor ha avuto una Pt_1
progressione peggiorativa della patologia tumorale alle corde vocali con metastasi linfonodali e polmonari. Il paziente è stato ricoverato nel reparto di oncologia dello
Ospedale di Vallo della Lucania da gennaio a marzo 2020 dove è state praticata chemioterapia palliativa. È palese che la condizione in cui versava il è definibile Pt_1
come malattia terminale e per tali motivi va riconosciuta l'indennità di accompagnamento. In merito alla decorrenza il beneficio può essere riconosciuto da ottobre 2019 quando come da cartella clinica si è manifestata il peggioramento metastatico e fino alla data del decesso avvenuto il 17.04.2020. In ordine all'Handicap grave si conferma quanto già riconosciuto in sede di ATP ossia il beneficio di cui all'art
3 comma 3 della legge 104/92 a far data della domanda amministrativa”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Per_1
traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico conseguenziale. In definitiva, si impone la
Pag. 2 di 3 declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento. Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell (in quanto parte CP_1
maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell , così provvede: Controparte_2
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato a Parte_1
San Giovanni a Piro (SA) il 05.09.1939], a decorrere dal mese di ottobre 2019 si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché di soggetto con disabilità in situazione di disabilità ai sensi dell'art 3 co 3 L 104/92 dall'aprile 2019;
- compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
- pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO e nella presente fase a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 11.02.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1983/2019
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
SANSONE ESTER, giusta procura in atti
Ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MORREALE GABRIELE, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.10.2019 il ricorrente , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “ accertati in capo al signor i requisiti del diritto alla prestazione richiesta, Pt_1
riconoscere allo stesso i benefici dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda (22.06.2018) ovvero, in subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale;
confermare il giudizio espresso dal CTU riconoscendo allo stesso i benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 legge 104/1992 a decorrere dalla data della domanda 22.06.2018 ovvero, in subordine, dalla differente data indicata dal CTU nella relazione di consulenza (aprile 2019); condannare l ad erogare i benefici richiesti a far data dal (22.06.2018) ovvero, in CP_1
subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto.
Alla luce dei chiarimenti resi all'odierna udienza dal CTU, la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito all'odierna udienza, che: “Esaminata la documentazione cartacea depositata all'udienza dell'11.11.2022, e di recente anche telematicamente si evidenzia che da fine anno 2019 il signor ha avuto una Pt_1
progressione peggiorativa della patologia tumorale alle corde vocali con metastasi linfonodali e polmonari. Il paziente è stato ricoverato nel reparto di oncologia dello
Ospedale di Vallo della Lucania da gennaio a marzo 2020 dove è state praticata chemioterapia palliativa. È palese che la condizione in cui versava il è definibile Pt_1
come malattia terminale e per tali motivi va riconosciuta l'indennità di accompagnamento. In merito alla decorrenza il beneficio può essere riconosciuto da ottobre 2019 quando come da cartella clinica si è manifestata il peggioramento metastatico e fino alla data del decesso avvenuto il 17.04.2020. In ordine all'Handicap grave si conferma quanto già riconosciuto in sede di ATP ossia il beneficio di cui all'art
3 comma 3 della legge 104/92 a far data della domanda amministrativa”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Per_1
traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico conseguenziale. In definitiva, si impone la
Pag. 2 di 3 declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento. Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell (in quanto parte CP_1
maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell , così provvede: Controparte_2
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato a Parte_1
San Giovanni a Piro (SA) il 05.09.1939], a decorrere dal mese di ottobre 2019 si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché di soggetto con disabilità in situazione di disabilità ai sensi dell'art 3 co 3 L 104/92 dall'aprile 2019;
- compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
- pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO e nella presente fase a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 11.02.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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