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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 175/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANELLI VITTORIO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA
COLLEGIO DEI NOBILI 5 43100 PARMA;
OPPONENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. BARBARO ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA DELL'UNIONE 3 20122 MILANO;
OPPOSTA OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Voglia il Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge, rigettata ogni contraria istanza, revocare, annullare, dichiarare nullo, illegittimo, o come meglio, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, il 30/12/2024, n.
349/2024, RG 1276/2024, notificato a mezzo PEC il 10/01/2025, con cui su istanza di viene intimato a il pagamento della somma di €. 4.979,89, oltre ad CP_1 Parte_1 interessi e spese della procedura monitoria. Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda di condanna proposta da nei confronti dell'opponente, in quanto inammissibile, CP_1 improcedibile, prescritta, infondata, non provata, o come meglio.
Spese rifuse».
Per la parte opposta:
«1) in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atto;
Salvo ogni altro diritto, ragione e azione.
2) nel merito, ritenere e dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3) ritenere e dichiarare, altresì, dovute le ulteriori somme portate dall'estratto conto a titolo di ulteriori interessi maturati successivamente alla certificazione del credito e così condannare l'opponente al pagamento della complessiva somma richiesta in sede monitoria di € 4.879,89, per le ragioni espresse in atto.
4) in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al
Pag. 2 di 6 pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre sanzioni e interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese e compensi».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.2.2025, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 349/2024 del Tribunale di Parma, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a Controparte_2
l'importo di € 4.879,89 a titolo di
[...] contributi non versati per l'annualità 2020 e relativi interessi e sanzioni.
2. Controparte_2
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del
[...] ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Alla prima udienza di comparizione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. È documentale e incontestato tra le parti che l'opponente è un ingegnere iscritto all'Albo degli Ingegneri di Parma dal 19.12.1984, non è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria ed è titolare di partita IVA attiva dall'1.1.1985.
6. Ai sensi degli artt. 22 e 23 del previgente Statuto (doc. 6 opposta) e degli artt. 4, 5 e
6 del Regolamento Generale di Previdenza (doc. 7 opposta), tutti gli iscritti a sono obbligati annualmente al versamento di un contributo soggettivo CP_1 calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini
IRPEF, al versamento di un contributo integrativo calcolato in misura percentuale sul volume di affari dichiarato dal professionista ai fini IVA, nonché al versamento di un contributo per il finanziamento del trattamento di maternità e paternità.
Pag. 3 di 6 7. Inoltre, indipendentemente dal fatturato registrato nell'annualità di riferimento l'iscritto è comunque tenuto al versamento di un contributo soggettivo minimo e di un contributo integrativo minimo, deliberati annualmente da . CP_1
8. Ad avviso del ricorrente, non sarebbe da lui dovuto alcun contributo per l'annualità
2020, avendo egli percepito un reddito professionale pari a € 8.765,00 (doc. 2 ricorrente), inferiore alla soglia di € 16.276,00 al di sopra del quale era dovuto il contributo soggettivo.
9. Tuttavia, ai sensi delle citate norme regolamentari i contributi minimi sono dovuti anche se il fatturato dell'annualità di riferimento si colloca al di sotto della soglia stabilita da . CP_1
10. L'art. 4 co. 3 bis del Regolamento Generale di Previdenza prevede, invero, la possibilità per i professionisti che prevedono di produrre un reddito professionale inferiore al valore limite corrispondente al contributo soggettivo minimo di derogare al pagamento della sola contribuzione soggettiva minima.
11. Tale facoltà è però espressamente subordinata alla presentazione di formale istanza entro il termine deliberato annualmente da;
istanza che il ricorrente non ha CP_1 allegato né tantomeno provato di avere presentato per l'annualità 2020.
12. Il ricorrente ha poi eccepito che le sanzioni irrogate per omesso pagamento dei contributi e per omessa comunicazione dei redditi professionali sarebbero illegittime, in quanto gli illeciti sanzionati non sarebbero stati contestati entro il termine decadenziale di 90 giorni dall'accertamento della violazione di cui all'art. 14
l. 689/1981.
13. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che le sanzioni emesse dalle Casse di previdenza privatizzate in forza del potere conferito dall'art. 4 co. 6 bis d.l. 79/1997 devono essere adottate con le garanzie prevista dalla l. 689/1981, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. (Cass. 27 agosto 2020, n.
17702).
Pag. 4 di 6 14. Tuttavia, deve rilevarsi che tale arresto appare porsi in contrasto con il principio, stabilito dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, per il quale le somme aggiuntive irrogate dagli enti previdenziali a rafforzamento dell'obbligo contributivo hanno natura di sanzioni civili e sono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali, tanto che gli atti interruttivi di tale ultimo credito estendono il loro effetto anche al credito per sanzioni civili (Cass. S.U. 13 marzo 2015, n. 5076).
15. Occorre altresì sottolineare che la pronuncia richiamata riguardava una sanzione emessa per l'illecito di omessa comunicazione dei redditi professionali, ossia una violazione autonoma e indipendente dall'omesso pagamento dei contributi e rispetto alla quale appare più evidente la natura di illecito amministrativo a sé stante, a differenza delle sanzioni civili per omesso pagamento che, come sottolineato dalla pronuncia delle Sezioni Unite appena richiamata, sono inscindibilmente e funzionalmente connesse al credito principale: nel caso di specie, le sanzioni per omesso adempimento dell'obbligo di comunicazione reddituale sono pari a soli €
135,00, ossia una piccola parte delle totali sanzioni irrogate.
16. In ogni caso, poi, l'eccezione di decadenza risulta infondata anche nel merito, non essendo decorsi meno di 90 giorni tra l'effettivo accertamento e la prima contestazione delle sanzioni all'opponente.
17. La giurisprudenza ha infatti stabilito che, ai fini della verifica del rispetto del termine dell'art. 14 l. 689/1981, l'accertamento della violazione non può essere fatto coincidere con la mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l'acquisizione di tutti i dati utili a valutare la sussistenza dell'illecito e con il decorso di un termine ragionevole per valutare le risultanze del materiale istruttorio raccolto (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5467; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681).
18. Nel caso di specie, la prima missiva nella quale è stato contestato all'opponente l'omesso versamento dei contributi attinenti all'annualità 2020 e l'omessa comunicazione dei redditi professionali è stata inviata all'indirizzo pec
Pag. 5 di 6 dell'opponente in data 6.7.2022 (doc. 15 opposta); considerato che l'ultima scadenza per il pagamento dei contributi di un'annualità cade nell'ultimo giorno dell'anno successivo, nonché i tempi tecnici per i controlli sulle numerosissime posizioni degli iscritti alla risulta effettuato in tempi congrui un accertamento intervenuto a CP_2 inizio-metà aprile 2022 e dunque a meno di 90 giorni dalla prima contestazione via pec.
19.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
20. Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 e tenendo conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
della fase di opposizione, che liquida in € 1,200,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 16/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANELLI VITTORIO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA
COLLEGIO DEI NOBILI 5 43100 PARMA;
OPPONENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. BARBARO ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA DELL'UNIONE 3 20122 MILANO;
OPPOSTA OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Voglia il Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge, rigettata ogni contraria istanza, revocare, annullare, dichiarare nullo, illegittimo, o come meglio, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, il 30/12/2024, n.
349/2024, RG 1276/2024, notificato a mezzo PEC il 10/01/2025, con cui su istanza di viene intimato a il pagamento della somma di €. 4.979,89, oltre ad CP_1 Parte_1 interessi e spese della procedura monitoria. Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda di condanna proposta da nei confronti dell'opponente, in quanto inammissibile, CP_1 improcedibile, prescritta, infondata, non provata, o come meglio.
Spese rifuse».
Per la parte opposta:
«1) in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atto;
Salvo ogni altro diritto, ragione e azione.
2) nel merito, ritenere e dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3) ritenere e dichiarare, altresì, dovute le ulteriori somme portate dall'estratto conto a titolo di ulteriori interessi maturati successivamente alla certificazione del credito e così condannare l'opponente al pagamento della complessiva somma richiesta in sede monitoria di € 4.879,89, per le ragioni espresse in atto.
4) in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al
Pag. 2 di 6 pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre sanzioni e interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese e compensi».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.2.2025, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 349/2024 del Tribunale di Parma, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a Controparte_2
l'importo di € 4.879,89 a titolo di
[...] contributi non versati per l'annualità 2020 e relativi interessi e sanzioni.
2. Controparte_2
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del
[...] ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Alla prima udienza di comparizione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. È documentale e incontestato tra le parti che l'opponente è un ingegnere iscritto all'Albo degli Ingegneri di Parma dal 19.12.1984, non è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria ed è titolare di partita IVA attiva dall'1.1.1985.
6. Ai sensi degli artt. 22 e 23 del previgente Statuto (doc. 6 opposta) e degli artt. 4, 5 e
6 del Regolamento Generale di Previdenza (doc. 7 opposta), tutti gli iscritti a sono obbligati annualmente al versamento di un contributo soggettivo CP_1 calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini
IRPEF, al versamento di un contributo integrativo calcolato in misura percentuale sul volume di affari dichiarato dal professionista ai fini IVA, nonché al versamento di un contributo per il finanziamento del trattamento di maternità e paternità.
Pag. 3 di 6 7. Inoltre, indipendentemente dal fatturato registrato nell'annualità di riferimento l'iscritto è comunque tenuto al versamento di un contributo soggettivo minimo e di un contributo integrativo minimo, deliberati annualmente da . CP_1
8. Ad avviso del ricorrente, non sarebbe da lui dovuto alcun contributo per l'annualità
2020, avendo egli percepito un reddito professionale pari a € 8.765,00 (doc. 2 ricorrente), inferiore alla soglia di € 16.276,00 al di sopra del quale era dovuto il contributo soggettivo.
9. Tuttavia, ai sensi delle citate norme regolamentari i contributi minimi sono dovuti anche se il fatturato dell'annualità di riferimento si colloca al di sotto della soglia stabilita da . CP_1
10. L'art. 4 co. 3 bis del Regolamento Generale di Previdenza prevede, invero, la possibilità per i professionisti che prevedono di produrre un reddito professionale inferiore al valore limite corrispondente al contributo soggettivo minimo di derogare al pagamento della sola contribuzione soggettiva minima.
11. Tale facoltà è però espressamente subordinata alla presentazione di formale istanza entro il termine deliberato annualmente da;
istanza che il ricorrente non ha CP_1 allegato né tantomeno provato di avere presentato per l'annualità 2020.
12. Il ricorrente ha poi eccepito che le sanzioni irrogate per omesso pagamento dei contributi e per omessa comunicazione dei redditi professionali sarebbero illegittime, in quanto gli illeciti sanzionati non sarebbero stati contestati entro il termine decadenziale di 90 giorni dall'accertamento della violazione di cui all'art. 14
l. 689/1981.
13. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che le sanzioni emesse dalle Casse di previdenza privatizzate in forza del potere conferito dall'art. 4 co. 6 bis d.l. 79/1997 devono essere adottate con le garanzie prevista dalla l. 689/1981, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. (Cass. 27 agosto 2020, n.
17702).
Pag. 4 di 6 14. Tuttavia, deve rilevarsi che tale arresto appare porsi in contrasto con il principio, stabilito dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, per il quale le somme aggiuntive irrogate dagli enti previdenziali a rafforzamento dell'obbligo contributivo hanno natura di sanzioni civili e sono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali, tanto che gli atti interruttivi di tale ultimo credito estendono il loro effetto anche al credito per sanzioni civili (Cass. S.U. 13 marzo 2015, n. 5076).
15. Occorre altresì sottolineare che la pronuncia richiamata riguardava una sanzione emessa per l'illecito di omessa comunicazione dei redditi professionali, ossia una violazione autonoma e indipendente dall'omesso pagamento dei contributi e rispetto alla quale appare più evidente la natura di illecito amministrativo a sé stante, a differenza delle sanzioni civili per omesso pagamento che, come sottolineato dalla pronuncia delle Sezioni Unite appena richiamata, sono inscindibilmente e funzionalmente connesse al credito principale: nel caso di specie, le sanzioni per omesso adempimento dell'obbligo di comunicazione reddituale sono pari a soli €
135,00, ossia una piccola parte delle totali sanzioni irrogate.
16. In ogni caso, poi, l'eccezione di decadenza risulta infondata anche nel merito, non essendo decorsi meno di 90 giorni tra l'effettivo accertamento e la prima contestazione delle sanzioni all'opponente.
17. La giurisprudenza ha infatti stabilito che, ai fini della verifica del rispetto del termine dell'art. 14 l. 689/1981, l'accertamento della violazione non può essere fatto coincidere con la mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l'acquisizione di tutti i dati utili a valutare la sussistenza dell'illecito e con il decorso di un termine ragionevole per valutare le risultanze del materiale istruttorio raccolto (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5467; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681).
18. Nel caso di specie, la prima missiva nella quale è stato contestato all'opponente l'omesso versamento dei contributi attinenti all'annualità 2020 e l'omessa comunicazione dei redditi professionali è stata inviata all'indirizzo pec
Pag. 5 di 6 dell'opponente in data 6.7.2022 (doc. 15 opposta); considerato che l'ultima scadenza per il pagamento dei contributi di un'annualità cade nell'ultimo giorno dell'anno successivo, nonché i tempi tecnici per i controlli sulle numerosissime posizioni degli iscritti alla risulta effettuato in tempi congrui un accertamento intervenuto a CP_2 inizio-metà aprile 2022 e dunque a meno di 90 giorni dalla prima contestazione via pec.
19.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
20. Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 e tenendo conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
della fase di opposizione, che liquida in € 1,200,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 16/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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