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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 21/05/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Federica Bonsangue, chiamata la causa
R.G. n. 3 dell'anno 2020 sono presenti l'avv. MAGGIO MARIANNA per parte opponente e l'avv. Cosima Ticali in sostituzione dell'avv. D'Amico per parte opposta, le quali discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la causa stessa venga decisa.
IL GIUDICE
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura. il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Federica Bonsangue, ha pronunciato e pubblicato, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.f. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
26/05/1979, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marianna Maggio
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OPPONENTE
E
(C.f. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 CP_2
(C.f. ) nato a [...] il [...];
[...] C.F._3 Parte_2
(c.f. ), nato a [...] il [...]; C.F._4 Parte_3
(C.f. ) nata a [...] il [...]; C.F._5 Parte_4
(c.f. ), nata a [...] il [...]; (c.f. C.F._6 Parte_5
) nata a [...] il [...]; (C.F. C.F._7 Parte_6
), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall' avv. C.F._8
Giuseppe Tumbiolo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati a Palermo, via A.
Veneziano n. 120;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a precetto
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Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da atti introduttivi, il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- rigetta la domanda formulata da parte opponente con l'atto di citazione in opposizione a precetto introduttivo del presente giudizio;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia – introdotta con atto di citazione ritualmente notificato – verte sull'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto a lei Parte_1 notificato in data 7 dicembre 2019, con cui parte opposta ha richiesto il rilascio dell'immobile sito in Bagheria, frazione di Aspra, via Catania n. 16.
Parte opponente ha argomentato ritenendo viziato il precetto stante la mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito;
inoltre, ha riferito che nell'ambito del giudizio di separazione dal proprio coniuge, , le era stata assegnata la casa Parte_4 familiare e che non corrisponde al vero che lei si era trasferita a Mantova.
Pertanto, alla luce di tali rilievi parte opponente ha chiesto – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo - di accertare e dichiarare che parte opposta non ha il diritto di procedere a esecuzione forzata per rilascio.
Si è costituita in giudizio parte opposta, la quale ha precisato che le doglianze fatte valere da parte opponente attengono al merito della pretesa e che, pertanto, esulano dalla cognizione del giudice dell'opposizione esecutiva;
secondo la difesa di parte opposta, infatti, controparte avrebbe dovuto proporre appello alla sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n. 838/19 del 21 ottobre 2019.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente;
con ordinanza del 26 febbraio 2020 il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
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Tanto premesso, l'opposizione è infondata.
Occorre premettere in linea generale che quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del titolo stesso debbono essere fatti
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valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo (ossia, nel caso di sentenza, con gli ordinari mezzi di impugnazione).
Possono, invece, essere fatte valere con l'opposizione a precetto solo le ragioni che si traducano nell'inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Andando al caso di specie, con sentenza n. 838 del 2019, pubblicata in data 21.10.2019, il
Tribunale di Termini Imerese ha accolto la domanda di rilascio, proposta dagli attori di quel giudizio nei confronti di , dell'immobile sito al secondo piano Parte_1 della palazzina sita in Bagheria, frazione Aspra, contrada Verdone.
Nel presente giudizio, parte opponente ha rilevato di essere assegnataria dell'immobile in questione poiché casa familiare e, pertanto, ha proposto opposizione a precetto facendo valere tale diritto di godimento riconosciutole nel giudizio di separazione.
La questione, tuttavia, non pare rilevante nel caso di specie poiché – in disparte la fondatezza o meno della stessa – si tratta di un motivo di merito che la parte avrebbe dovuto far valere nel procedimento instaurato per il rilascio.
Nel caso di specie il titolo esecutivo opposto è un titolo di natura giudiziale passato in giudicato e, come tale, non può essere messo in discussione in questa sede.
Peraltro, non risulta in alcun modo documentato l'asserito vizio relativo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di rilascio.
Conclusivamente, poiché ogni questione di merito, ogni domanda o eccezione attinente all'assegnazione della casa oggetto dell'azione di rilascio andava proposta al giudice del merito, l'opposizione va rigettata.
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Va respinta la domanda formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendovi elementi per affermare che l'opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
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Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art.
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13, sesto comma, L. 247/2012) come successivamente modificato, da ridurre della metà in considerazione della natura dell'attività espletata e delle questioni decisorie dibattute, tenuto conto anche della fase cautelare espletata.
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Termini Imerese, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile