Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00514/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2023, proposto da
- Odisseo Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Luigi Di Tolle e Marta Scandroglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Viale Bianca Maria n. 21;
contro
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
nei confronti
- Associazione Generale Cooperative Italiane - A.G.C.I., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società - Divisione VII, recante il “non accoglimento” delle osservazioni formulate dalla ricorrente, trasmesso tramite p.e.c. in data 17 febbraio 2023 e afferente al procedimento di scioglimento d’autorità della suddetta Cooperativa ricorrente per mancato perseguimento dello scopo mutualistico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere NT De IT;
Uditi, all’udienza pubblica del 12 marzo 2026, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 22 marzo 2023 e depositato il 29 marzo successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società - Divisione VII, recante il “non accoglimento” delle osservazioni formulate dalla medesima, trasmesso tramite p.e.c. in data 17 febbraio 2023 e afferente al procedimento di scioglimento d’autorità di essa ricorrente per mancato perseguimento dello scopo mutualistico.
La Cooperativa ricorrente, nell’ambito di una serie di ispezioni disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stata sottoposta a ispezione straordinaria ex art. 9 del D. Lgs. n. 220 del 2002; all’esito dell’espletamento di tale attività, il 18 giugno 2022, è stato notificato alla predetta Cooperativa il verbale di ispezione straordinaria, contenente la proposta dell’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ. essendosi riscontrato il mancato perseguimento dello scopo mutualistico. Dopo che la ricorrente ha avuto accesso alla pertinente documentazione, è stata avviata una interlocuzione con gli Uffici ministeriali, che è sfociata con l’adozione della comunicazione del 17 febbraio 2023, attraverso la quale le controdeduzioni presentate dalla Cooperativa non sono state ritenute meritevoli di accoglimento e si è deciso di proseguire l’iter per il suo scioglimento d’autorità.
Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di disposizioni di legge e per eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori della parte ricorrente hanno segnalato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso, in quanto la Cooperativa Odisseo è stata oggetto di scioglimento anticipato, con conseguente sua cancellazione dal Registro delle Imprese nel corso del mese di gennaio 2026.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In seguito alla dichiarazione resa dai difensori della parte ricorrente con la nota del 9 febbraio 2026, secondo la quale nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito del giudizio oggetto di scrutinio – motivata con la circostanza che la Cooperativa ricorrente è stata oggetto di scioglimento anticipato, con conseguente sua cancellazione dal Registro delle Imprese (all. 14 al ricorso) –, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso indicato in epigrafe.
2. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE UN, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
NT De IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT De IT | IE UN |
IL SEGRETARIO