TAR Milano, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 1222
TAR
Sentenza 13 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dato che la cooperativa è stata sciolta anticipatamente e cancellata dal Registro delle Imprese.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, è chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla Odisseo Società Cooperativa avverso il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società, Divisione VII, datato 17 febbraio 2023, con cui non venivano accolte le osservazioni della cooperativa in merito al procedimento di scioglimento d'autorità per mancato perseguimento dello scopo mutualistico. La ricorrente, a seguito di un'ispezione straordinaria ex art. 9 del D. Lgs. n. 220 del 2002, aveva ricevuto un verbale di ispezione contenente la proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies cod. civ. Dopo aver presentato controdeduzioni, queste erano state ritenute non meritevoli di accoglimento dal Ministero, determinando l'avvio dell'iter per lo scioglimento. La cooperativa impugnava tale provvedimento lamentando violazione di legge ed eccesso di potere. Si costituiva in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, chiedendo il rigetto del ricorso.

Successivamente alla proposizione del ricorso, i difensori della Odisseo Società Cooperativa hanno comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, in quanto la cooperativa è stata oggetto di scioglimento anticipato e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese nel gennaio 2026. Alla luce di tale circostanza, il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione dell'andamento complessivo della controversia.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 1222
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1222
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo