TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- Il giudice designato, quale giudice di appello, ex artt. 341 e 350 cpc, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 1555/2022, avente ad oggetto appello avverso la Sentenza nr. 25/2022, depositata il 28.03.2022, notificata il 19.05.2022 (RAC 56/2021), con cui il Giudice di Pace di TR ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni come proposta dalla Sig.ra in dipendenza del sinistro verificatosi sabato 12.01.2019, Parte_1 alle ore 15:00 circa, in località Campocatino come in atti descritto VERTENTE TRA
(CF: ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
24.05.1975, residente in [...], elett.te dom.ta in Ferentino (FR) alla Via Aldo Moro n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Anna Maria Liberatori, che la rappresenta e difende.
APPELLANTE
E
(CF: ), in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Marescotti del Foro di Roma, elett.te dom.to presso lo studio del difensore, in Roma in viale Pasteur n. 49, che da ultimo si è costituito in sostituzione dell'Avv. Marina Palombo (che ha rinunciato al mandato), giusta delibera della GM del n. 101 del 25.10.2024. Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI:
ha così concluso: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le Parte_1 ragioni ed i fatti di cui all'espositiva dell'atto di citazione in appello ed ogni altra difesa, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 25/2022 del GOP di Alatri, 1) in via istruttoria, ammettere Ctu medico-legale; 2) nel merito, a) in via principale, accertata l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 CC del in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 condannarlo, per l'effetto, a risarcire tutti i danni patiti dall'attrice mediante corresponsione in di lei favore della somma di €
4.973,78 o altra diversa ritenuta di giustizia da determinarsi previa ammissione di Ctu medico-legale, con gli interessi, nella misura legale, dalla data del sinistro;
b) in via subordinata, in accoglimento dell'eccezione ex art. 1227, comma 1, CC spiegata dal CP_1 ritenere la concorsuale responsabilità delle parti nella misura ritenuta di giustizia e determinare sulla base di ciò il risarcimento spettante all'attrice, previa ammissione di Ctu medico-legale; 3) Con ogni consequenziale pronuncia di legge e di ragione, tenuto conto, altresì, della mancata risposta all'istanza di negoziazione assistita ex L. 162/14, e con distrazione ex art. 93 Cpc in favore del sottoscritto procuratore delle spese che dichiara di aver anticipato e del compenso che dichiara non riscosso (cfr. il Foglio di precisazione delle conclusioni ritualmente depositato in data 08/11/2024, giusta il provvedimento del 05/12/2023, ritualmente comunicato, come risulta regolarmente comunicato il provvedimento dell'11.11.2024, con il quale il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
-Il ha invece così concluso: insiste nell'accoglimento delle conclusioni ed Controparte_1 eccezioni già formulate nell'interesse dell'appellato e da intendersi qui integralmente trascritte affinché a codesto Ill.mo Tribunale Piaccia, contrariis reiectis, respingere in toto l'appello proposto e, per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese. (cfr. il Foglio di precisazione delle conclusioni ritualmente depositato in data
08/11/2024, giusta il provvedimento del 05/12/2023, ritualmente comunicato, come risulta regolarmente comunicato il provvedimento dell'11.11.2024, con il quale il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
Pag. 1 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 25/22, depositata il 28.03.2022, notificata il 19.05.2022, resa nell'ambito del proc. civ. iscritto al RGN 56/21, con cui il Giudice di Pace di Alatri ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla odierna appellante ex art. 2051 cc. All'uopo l'Appellante deduceva CHE:
-aveva evocato in I grado il per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti a causa del sinistro verificatosi sabato 12.01.2019, alle ore 15:00 ca, in località Campocatino allorquando, mentre camminava in direzione della propria autovettura parcheggiata nel piazzale antistante il ristorante “Luciana”, nonostante indossasse ancora il completo da sci cadeva scivolando su una lastra di ghiaccio, non visibile poiché ricoperta di nevischio, riportando la frattura metaepifisaria distale del radio e distacco della stiloide ulnare della mano dx;
-diversamente da altre occasioni, il piazzale con parcheggio, ben lungi dall'esserne sgombro, era occupato da vari accumuli di neve: di qui, la responsabilità dell'Ente, proprietario e custode dell'area, tenuto perciò all'osservanza dell'art. 14, comma 1 lett. a,
d.lgs. 285/92, o, in alternativa, ad interdire l'accesso in loco onde garantire, nell'una e nell'altra ipotesi, la massima sicurezza agli individui, specie per l'ampia prevedibilità della presenza di persone nella giornata del sabato;
-contestatasi la lite e radicatosi il contraddittorio, si costituiva il , il Controparte_1 quale, in rito, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 163 n. 4 e 7 cpc, nel merito, individuava nella condotta della danneggiata il cd.
“caso fortuito”, non costituendo affatto una insidia una lastra di ghiaccio in una stazione sciistica, altresì ritenendo eccessivo e sproporzionato il quantum, indi, concludendo, in via principale per il rigetto della domanda, e, in via gradata, previo accertamento del grave concorso di colpa ex art.1227 cc dell'infortunata, per la riduzione proporzionale del danno;
-espletato l'interrogatorio formale dell'attrice nonché la prova per testi, il Giudice pronunciava la sentenza n. 25/2022, con cui rigettava la suddetta domanda compensando le spese di lite.
Tanto premesso, la Sig.ra come visto interponeva gravame, reputando del Parte_1 tutto erroneo il convincimento del primo Giudice in virtù del quale l'incidente si sarebbe verificato perché parte attrice non avrebbe osservato la necessaria prudenza richiesta dalla particolare situazione climatica che imponeva la massima attenzione tenuto conto della presenza di neve anche perché il teste oculare del sinistro avrebbe riferito circa la condizione di non visibilità della lastra di ghiaccio. A dire dell'Appellante, il primo Giudie avrebbe dunque malamente interpretato sia le norme applicate che le dichiarazioni dei testi.
Inoltre, avrebbe disatteso la domanda ex art. 1227, comma 1, cc, senza alcun puntello motivazionale, pertanto, si chiedeva la riforma della sentenza in oggetto.
Si costituiva ritualmente il reputando assolutamente corretta e legittima la CP_1 decisione oggi gravata, atteso che -nel caso di specie- non si ravvisavano né insidia, né trabocchetto stante la completa visibilità dei cumuli di neve su cui la dichiara di
Parte_1 aver messo il piede sopra e di essere scivolata; mentre vi sarebbe la prevedibilità dell'evento confermata dal fatto che la avrebbe potuto prevedere su un cumulo
Parte_1 di neve la presenza di ghiaccio e quindi poteva e doveva evitare di camminarvi sopra: i cumuli di neve, lo si ribadiva, erano ben visibili e la aveva a disposizione gran
Parte_1 parte del parcheggio libero da cumuli di neve per camminare. In poche parole, a dire dell'appellato, il comportamento della sarebbe stato idoneo ad escludere il
Parte_1 nesso eziologico fra la causa del danno ed il danno stesso, come esattamente inquadra il giudice (Cass 22121/2022).
Pag. 2 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Tanto premesso in fatto, ritiene questo Tribunale che l'appello sia da rigettare, bastando all'uopo richiamare, in punto di diritto, le puntuali e precise motivazioni della S.C. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024) che questo giudicante condivide e che di seguito si riportano. Come ben rilevato dal Supremo Consesso della nomofilachia, infatti, deve ritenersi oramai superato (e abbandonato) quell'indirizzo al quale la parte appellante in definitiva si richiama (che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto all'orientamento prevalente della Corte Suprema) secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, Sent. 20 novembre 2020, n. 26524, in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Infatti, come si legge nella citata Sentenza n. 2376 del 24/01/2024 (che questo giudicante condivide): sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito dalla Corte che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto),
“intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., Sent. 30 giugno 2022, n. 20943,
Rv. 665084-01).
Il Tribunale intende fare propri i suddetti principi, per cui i fatti vanno analizzati tenendo conto di ciò.
Ebbene, il primo Giudice si è attenuto sostanzialmente a tali principi, laddove ha disatteso la domanda sul presupposto che il sinistro si fosse verificato solo e proprio per colpa esclusiva dell'attrice la quale non aveva adottato le norme di comune prudenza che la particolare situazione climatica imponeva.
Pag. 3 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Infatti, occorra rilevare come: fosse ancora giorno, non nevicava (come dichiarato dal marito, escusso quale teste) il parcheggio era libero e l'attrice aveva altresì visto che, diversamente dal solito, vi erano alcuni accumuli di neve (per di più, l'attrice è scivolata dopo avere messo il piede proprio sull'accumulo di neve). In poche parole, l'attrice era ben consapevole che il parcheggio non era pulito, come lo era di solito, e, quindi, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione e soprattutto avrebbe dovuto evitare di camminare proprio sull'accumulo di neve, tanto più se si pensi che c'erano poche auto ed era quindi possibile camminare dove non vi era la neve (è stata proprio l'attrice a dichiarare, in sede di interrogatorio formale, che il parcheggio era quasi del tutto libero dalle macchine e che il parcheggio “non era completamente pulito” nel senso che gli accumuli erano localizzati ossia presenti solo in alcuni punti). Orbene, in base alle risultanze istruttorie assunte nell'ambito del presente giudizio, puntualmente valutate ed accuratamente esaminate dal primo Giudice, può ritenersi certamente comprovato come l'evento dannoso dedotto in giudizio debba reputarsi scaturito esclusivamente dal comportamento impudente e negligente del danneggiato.
A ciò aggiungasi che l'evento dannoso ebbe a verificarsi intorno alle ore 15.00, e cioè con la luce, e quindi con buona percepibilità della res (cfr., altresì, tra le tante: Cass. 10703/99,
Cass. 15779/06, Cass. 22807/09, Cass. 9546/10, Cass. 15375/11, Cass. 999/14, Cass.
287/15, Cass. 12895/16, Cass. 25838/17, Cass. 30775/17, Cass. 2483/18, Cass. 27724/18, Cass. 2298/18, Cass. 6034/18, Cass. 7887/18, Cass. 12032/18, e, ancora, Cass. 25460/20 e tutta la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, nonché, più di recente, Cass. 27445/22,
Cass. 21675/23, Cass.14228/23, pagina 10 e tutte le massime ivi richiamate, oltre a Cass.
Sez. Unite Civili Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Di conseguenza, in relazione al concreto verificarsi del sinistro oggetto di controversia, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, la domanda come oggi proposta non può che essere disattesa: dalle considerazioni finora sviluppate, in quanto ampiamente dimostrative dell'infondatezza, fattuale e giuridica, della pretesa risarcitoria azionata dall'appellante, deriva, in conclusione, il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. In applicazione del principio di causalità (e v. art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite, relative al presente grado giudizio, seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano nella misura fissata in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al DM 55/2014, s.
m. e i. (e relative Tabelle), in applicazione quindi dei parametri di cui a detto D.M., sulla base dei criteri ivi previsti, ex art. 4, comma 1, applicando i valori minimi (anche in ragione della particolare semplicità delle questioni trattate), avendo riguardo al II scaglione, ossia a quello che arriva sino ad € 5.200,00 (cfr. SU 19014/07, Cass. 27871/17, Cass. 536/11, ed anche Cass. 28417/18).
Infine, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in persona del giudice designato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di avverso Parte_1 la sentenza di cui in oggetto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 4 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
1. RIGETTA l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 del , in persona del l.r.p.t., liquidandole in complessivi € Controparte_1
1.278,00, oltre accessori di legge (ovvero spese generali al 15%, c.p.a. ed IVA come per legge); 3. DÀ ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Frosinone, addì 27 febbraio 2025.
Il giudice designato
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- Il giudice designato, quale giudice di appello, ex artt. 341 e 350 cpc, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 1555/2022, avente ad oggetto appello avverso la Sentenza nr. 25/2022, depositata il 28.03.2022, notificata il 19.05.2022 (RAC 56/2021), con cui il Giudice di Pace di TR ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni come proposta dalla Sig.ra in dipendenza del sinistro verificatosi sabato 12.01.2019, Parte_1 alle ore 15:00 circa, in località Campocatino come in atti descritto VERTENTE TRA
(CF: ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
24.05.1975, residente in [...], elett.te dom.ta in Ferentino (FR) alla Via Aldo Moro n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Anna Maria Liberatori, che la rappresenta e difende.
APPELLANTE
E
(CF: ), in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Marescotti del Foro di Roma, elett.te dom.to presso lo studio del difensore, in Roma in viale Pasteur n. 49, che da ultimo si è costituito in sostituzione dell'Avv. Marina Palombo (che ha rinunciato al mandato), giusta delibera della GM del n. 101 del 25.10.2024. Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI:
ha così concluso: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le Parte_1 ragioni ed i fatti di cui all'espositiva dell'atto di citazione in appello ed ogni altra difesa, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 25/2022 del GOP di Alatri, 1) in via istruttoria, ammettere Ctu medico-legale; 2) nel merito, a) in via principale, accertata l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 CC del in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 condannarlo, per l'effetto, a risarcire tutti i danni patiti dall'attrice mediante corresponsione in di lei favore della somma di €
4.973,78 o altra diversa ritenuta di giustizia da determinarsi previa ammissione di Ctu medico-legale, con gli interessi, nella misura legale, dalla data del sinistro;
b) in via subordinata, in accoglimento dell'eccezione ex art. 1227, comma 1, CC spiegata dal CP_1 ritenere la concorsuale responsabilità delle parti nella misura ritenuta di giustizia e determinare sulla base di ciò il risarcimento spettante all'attrice, previa ammissione di Ctu medico-legale; 3) Con ogni consequenziale pronuncia di legge e di ragione, tenuto conto, altresì, della mancata risposta all'istanza di negoziazione assistita ex L. 162/14, e con distrazione ex art. 93 Cpc in favore del sottoscritto procuratore delle spese che dichiara di aver anticipato e del compenso che dichiara non riscosso (cfr. il Foglio di precisazione delle conclusioni ritualmente depositato in data 08/11/2024, giusta il provvedimento del 05/12/2023, ritualmente comunicato, come risulta regolarmente comunicato il provvedimento dell'11.11.2024, con il quale il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
-Il ha invece così concluso: insiste nell'accoglimento delle conclusioni ed Controparte_1 eccezioni già formulate nell'interesse dell'appellato e da intendersi qui integralmente trascritte affinché a codesto Ill.mo Tribunale Piaccia, contrariis reiectis, respingere in toto l'appello proposto e, per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese. (cfr. il Foglio di precisazione delle conclusioni ritualmente depositato in data
08/11/2024, giusta il provvedimento del 05/12/2023, ritualmente comunicato, come risulta regolarmente comunicato il provvedimento dell'11.11.2024, con il quale il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
Pag. 1 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 25/22, depositata il 28.03.2022, notificata il 19.05.2022, resa nell'ambito del proc. civ. iscritto al RGN 56/21, con cui il Giudice di Pace di Alatri ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla odierna appellante ex art. 2051 cc. All'uopo l'Appellante deduceva CHE:
-aveva evocato in I grado il per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti a causa del sinistro verificatosi sabato 12.01.2019, alle ore 15:00 ca, in località Campocatino allorquando, mentre camminava in direzione della propria autovettura parcheggiata nel piazzale antistante il ristorante “Luciana”, nonostante indossasse ancora il completo da sci cadeva scivolando su una lastra di ghiaccio, non visibile poiché ricoperta di nevischio, riportando la frattura metaepifisaria distale del radio e distacco della stiloide ulnare della mano dx;
-diversamente da altre occasioni, il piazzale con parcheggio, ben lungi dall'esserne sgombro, era occupato da vari accumuli di neve: di qui, la responsabilità dell'Ente, proprietario e custode dell'area, tenuto perciò all'osservanza dell'art. 14, comma 1 lett. a,
d.lgs. 285/92, o, in alternativa, ad interdire l'accesso in loco onde garantire, nell'una e nell'altra ipotesi, la massima sicurezza agli individui, specie per l'ampia prevedibilità della presenza di persone nella giornata del sabato;
-contestatasi la lite e radicatosi il contraddittorio, si costituiva il , il Controparte_1 quale, in rito, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 163 n. 4 e 7 cpc, nel merito, individuava nella condotta della danneggiata il cd.
“caso fortuito”, non costituendo affatto una insidia una lastra di ghiaccio in una stazione sciistica, altresì ritenendo eccessivo e sproporzionato il quantum, indi, concludendo, in via principale per il rigetto della domanda, e, in via gradata, previo accertamento del grave concorso di colpa ex art.1227 cc dell'infortunata, per la riduzione proporzionale del danno;
-espletato l'interrogatorio formale dell'attrice nonché la prova per testi, il Giudice pronunciava la sentenza n. 25/2022, con cui rigettava la suddetta domanda compensando le spese di lite.
Tanto premesso, la Sig.ra come visto interponeva gravame, reputando del Parte_1 tutto erroneo il convincimento del primo Giudice in virtù del quale l'incidente si sarebbe verificato perché parte attrice non avrebbe osservato la necessaria prudenza richiesta dalla particolare situazione climatica che imponeva la massima attenzione tenuto conto della presenza di neve anche perché il teste oculare del sinistro avrebbe riferito circa la condizione di non visibilità della lastra di ghiaccio. A dire dell'Appellante, il primo Giudie avrebbe dunque malamente interpretato sia le norme applicate che le dichiarazioni dei testi.
Inoltre, avrebbe disatteso la domanda ex art. 1227, comma 1, cc, senza alcun puntello motivazionale, pertanto, si chiedeva la riforma della sentenza in oggetto.
Si costituiva ritualmente il reputando assolutamente corretta e legittima la CP_1 decisione oggi gravata, atteso che -nel caso di specie- non si ravvisavano né insidia, né trabocchetto stante la completa visibilità dei cumuli di neve su cui la dichiara di
Parte_1 aver messo il piede sopra e di essere scivolata; mentre vi sarebbe la prevedibilità dell'evento confermata dal fatto che la avrebbe potuto prevedere su un cumulo
Parte_1 di neve la presenza di ghiaccio e quindi poteva e doveva evitare di camminarvi sopra: i cumuli di neve, lo si ribadiva, erano ben visibili e la aveva a disposizione gran
Parte_1 parte del parcheggio libero da cumuli di neve per camminare. In poche parole, a dire dell'appellato, il comportamento della sarebbe stato idoneo ad escludere il
Parte_1 nesso eziologico fra la causa del danno ed il danno stesso, come esattamente inquadra il giudice (Cass 22121/2022).
Pag. 2 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Tanto premesso in fatto, ritiene questo Tribunale che l'appello sia da rigettare, bastando all'uopo richiamare, in punto di diritto, le puntuali e precise motivazioni della S.C. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024) che questo giudicante condivide e che di seguito si riportano. Come ben rilevato dal Supremo Consesso della nomofilachia, infatti, deve ritenersi oramai superato (e abbandonato) quell'indirizzo al quale la parte appellante in definitiva si richiama (che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto all'orientamento prevalente della Corte Suprema) secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, Sent. 20 novembre 2020, n. 26524, in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Infatti, come si legge nella citata Sentenza n. 2376 del 24/01/2024 (che questo giudicante condivide): sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito dalla Corte che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto),
“intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., Sent. 30 giugno 2022, n. 20943,
Rv. 665084-01).
Il Tribunale intende fare propri i suddetti principi, per cui i fatti vanno analizzati tenendo conto di ciò.
Ebbene, il primo Giudice si è attenuto sostanzialmente a tali principi, laddove ha disatteso la domanda sul presupposto che il sinistro si fosse verificato solo e proprio per colpa esclusiva dell'attrice la quale non aveva adottato le norme di comune prudenza che la particolare situazione climatica imponeva.
Pag. 3 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Infatti, occorra rilevare come: fosse ancora giorno, non nevicava (come dichiarato dal marito, escusso quale teste) il parcheggio era libero e l'attrice aveva altresì visto che, diversamente dal solito, vi erano alcuni accumuli di neve (per di più, l'attrice è scivolata dopo avere messo il piede proprio sull'accumulo di neve). In poche parole, l'attrice era ben consapevole che il parcheggio non era pulito, come lo era di solito, e, quindi, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione e soprattutto avrebbe dovuto evitare di camminare proprio sull'accumulo di neve, tanto più se si pensi che c'erano poche auto ed era quindi possibile camminare dove non vi era la neve (è stata proprio l'attrice a dichiarare, in sede di interrogatorio formale, che il parcheggio era quasi del tutto libero dalle macchine e che il parcheggio “non era completamente pulito” nel senso che gli accumuli erano localizzati ossia presenti solo in alcuni punti). Orbene, in base alle risultanze istruttorie assunte nell'ambito del presente giudizio, puntualmente valutate ed accuratamente esaminate dal primo Giudice, può ritenersi certamente comprovato come l'evento dannoso dedotto in giudizio debba reputarsi scaturito esclusivamente dal comportamento impudente e negligente del danneggiato.
A ciò aggiungasi che l'evento dannoso ebbe a verificarsi intorno alle ore 15.00, e cioè con la luce, e quindi con buona percepibilità della res (cfr., altresì, tra le tante: Cass. 10703/99,
Cass. 15779/06, Cass. 22807/09, Cass. 9546/10, Cass. 15375/11, Cass. 999/14, Cass.
287/15, Cass. 12895/16, Cass. 25838/17, Cass. 30775/17, Cass. 2483/18, Cass. 27724/18, Cass. 2298/18, Cass. 6034/18, Cass. 7887/18, Cass. 12032/18, e, ancora, Cass. 25460/20 e tutta la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, nonché, più di recente, Cass. 27445/22,
Cass. 21675/23, Cass.14228/23, pagina 10 e tutte le massime ivi richiamate, oltre a Cass.
Sez. Unite Civili Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Di conseguenza, in relazione al concreto verificarsi del sinistro oggetto di controversia, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, la domanda come oggi proposta non può che essere disattesa: dalle considerazioni finora sviluppate, in quanto ampiamente dimostrative dell'infondatezza, fattuale e giuridica, della pretesa risarcitoria azionata dall'appellante, deriva, in conclusione, il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. In applicazione del principio di causalità (e v. art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite, relative al presente grado giudizio, seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano nella misura fissata in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al DM 55/2014, s.
m. e i. (e relative Tabelle), in applicazione quindi dei parametri di cui a detto D.M., sulla base dei criteri ivi previsti, ex art. 4, comma 1, applicando i valori minimi (anche in ragione della particolare semplicità delle questioni trattate), avendo riguardo al II scaglione, ossia a quello che arriva sino ad € 5.200,00 (cfr. SU 19014/07, Cass. 27871/17, Cass. 536/11, ed anche Cass. 28417/18).
Infine, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in persona del giudice designato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di avverso Parte_1 la sentenza di cui in oggetto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 4 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
1. RIGETTA l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 del , in persona del l.r.p.t., liquidandole in complessivi € Controparte_1
1.278,00, oltre accessori di legge (ovvero spese generali al 15%, c.p.a. ed IVA come per legge); 3. DÀ ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Frosinone, addì 27 febbraio 2025.
Il giudice designato
Pag. 5 a 5