Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4437/2023, promossa con ricorso depositato in data 25/10/2023 da Pt_1
con avv. GABRIELLA BERTI, nei confronti di con avv. TIZIANA BENUSSI;
[...] CP_1
- i quali hanno con rito concordatario in Venezia il 24 giugno 2017, matrimonio trascritto nei registri del
Comune di Trieste all'Anno 2017 n. 111 parte 2 serie B, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione sono nati il 4/07/11 e l'1/09/14 i figli e Per_1 Per_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha adito questo Tribunale, con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., al fine di sentir pronunciare la Parte_1 separazione tra i coniugi, con assegnazione della casa coniugale di Vicolo delle Ville n. 2 in proprio favore, affido condiviso dei figli, salve le visite paterne, obbligo del marito di provvedere al pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie relative all'immobile, nonché di contribuire al mantenimento di figli e moglie, assegno unico alla ricorrente.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, non opponendosi alla domanda di separazione, ha proposto una diversa CP_1 regolamentazione specie degli aspetti economici.
Il Giudice delegato ha sentito le parti e quindi ha disposto l'audizione dei minori e ordinato esibizioni documentali.
Successivamente, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, formulando le seguenti conformi condizioni:
“A) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con obbligo di reciproco rispetto
B) i figli minori e rimangono affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento pagina 1 di 3
Ferma la facoltà del padre di vedere i figli, previo accordo con la madre, anche in altri ulteriori momenti rispetto a quelli di seguito elencati, i genitori convengono di regolare e cadenzare le frequentazioni tra padre e figli secondo il seguente calendario:
-il padre terrà con sé i figli un giorno di ogni settimana stabilito nella giornata di mercoledì (salvo modifiche da concordarsi con la madre) dal pomeriggio con prelevamento da scuola, pernottamento presso il padre e riaccompagnamento, sempre a scuola, il mattino seguente.
-ogni 15 giorni dal venerdì con prelevamento a scuola, pernottamento presso il padre e riaccompagnamento alla casa materna la domenica sera, dopo la cena.
Qualora il padre sia assente per motivi di lavoro nella giornata di visita o nel fine settimana di sua competenza, dovrà provvedere a recuperare le giornate di cura in tempi e modalità previamente concordate con la madre.
I genitori si accordano per gestire in modalità alternata tutte le Festività. Per le vacanze Natalizie la settimana dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre e la settimana dal 31 dicembre all'Epifania, eventualmente seguendo il criterio dell'alternanza. Carnevale, Pasqua e l'intero periodo di vacanza scolastico, sarà trascorso con un genitore e con ordine inverso l'anno successivo. Le festività di durata giornaliera anche con il padre, se i figli si trovano con lui.
Nel periodo estivo il padre terrà con sé i figli per tre settimane anche non consecutive, con periodo da fissare entro la data del 31 maggio di ogni anno al fine di permettere alla signora di organizzare a sua volta il Pt_1 proprio periodo feriale.
C) la casa coniugale di proprietà di sita in Trieste Vicolo delle Ville n. 2 [tavolarmente CP_1 identificata nella P.T.32242 _c.t.2 e c.t.3 di Trieste e relative pertinenze] resta assegnata con arredi, corredi e pertinenze a che l'abiterà con i figli e che ivi manterranno la residenza. Parte_1 Per_1 Per_2
D) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica mediante:
-il versamento dell'importo mensile di €. 850,00(ottocentocinquanta/00) per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente della madre, importo rivalutabile ISTAT
- corresponsione da parte del padre nella misura del 75% delle di seguito elencate spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute, allo stato, spese corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità e dell' interesse dei figli;
spese documentate di natura medico/specialistica comprensive di costo ticket e farmaci (se non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o non rimborsate) precedute dalla scelta dello specialista concordata tra i genitori;
spese scolastiche, di mensa, ricreative, sportive e costi dei campi estivi, tutte spese costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'Istituto scolastico e delle attività sportive. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le ha anticipate avverrà dietro esibizione del documento comprovante la spese e non oltre 30 giorni dalla richiesta.
- riconoscimento del 100% dell'assegno unico familiare alla signora che beneficerà altresì in Parte_1
pagina 2 di 3 via esclusiva delle eventuali detrazioni delle spese fatte nell'interesse dei figli.
E) verserà a titolo di contributo al mantenimento della moglie un assegno mensile di €.300,00 CP_1
(trecento/00) rivalutabili Istat da versarsi con bonifico entro il giorno 5 di ogni mese.
F) le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione dei figli minori, nonché il rilascio di documento autonomo per i minori stessi (carta di identità e passaporto).
G) Spese compensate”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi, con le successive note scritte depositate, hanno confermato le condizioni concordate.
Ciò premesso, rilevato altresì che sono state indicate le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, ed inoltre risulta effettuato il deposito della documentazione prescritta, nulla osta alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
Infatti, come da essi dichiarato, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima altresì sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle concordate condizioni riguardanti la prole, conformi ai loro interessi.
Non è necessario un nuovo ascolto della prole, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, il raggiuto accordo giustifica una pronuncia di integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 1/04/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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