Articolo 6 della Legge 17 luglio 1975, n. 400
Articolo 5Articolo 7
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10 settembre 1975
Art. 6.
Le norme di cui alla legge 19 luglio 1967, n. 587 , sono estese a tutti i casi di liquidazione coatta elencati nell'articolo 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 10 settembre 1975
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