Art. 6.
Le norme di cui alla legge 19 luglio 1967, n. 587 , sono estese a tutti i casi di liquidazione coatta elencati nell'articolo 1 della presente legge.
Le norme di cui alla legge 19 luglio 1967, n. 587 , sono estese a tutti i casi di liquidazione coatta elencati nell'articolo 1 della presente legge.