Decreto cautelare 6 maggio 2015
Sentenza breve 8 luglio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 08/07/2015, n. 9216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9216 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09216/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05653/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5653 del 2015, proposto da:
Società D.A. 2012 a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Rosario Perone, con domicilio eletto presso Luigi Rosario Perone in Roma, viale Vasco De Gama, 58;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rizzo, con domicilio eletto in Roma, Via Tempio di Giove, 21 presso l’Avvocatura comunale;
per l'annullamento
- della d.d. rep. CA/1281/2015 del 24.04.2015 avente ad oggetto la chiusura ex ordinanza sindacale n. 258/12 e ss.mm.ii. della attività di somministrazione di alimenti e bevande e ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi per il locale sito in viale Manzoni n. 73-79;
- della delibera sindacale n. 258 del 27.11.2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, unitamente alla ordinanza sindacale n. 258 del 27.11.2012, della determina dirigenziale n. prot. CA/1281/2015 del 24.04.2015 con cui il dirigente di Roma Capitale ha ordinato la rimozione dell'occupazione di suolo pubblico e la chiusura dell’esercizio commerciale sito in viale Manzoni n. 73-79, per un periodo pari a 5 giorni, e comunque fino al completo ripristino dello stato dei luoghi.
Il provvedimento è stato adottato sul presupposto che la ricorrente occupava, alla data del 12 dicembre 2014, il suolo antistante il proprio locale con tavoli, sedie, n. tre cavalletti portamenù, n. 2 espositori frigorifero, un tappeto verde, per complessivi 28,80 mq, “senza essere in possesso della prescritta concessione di occupazione di suolo pubblico”.
Il ricorso è articolato in varie doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere che si possono così compendiare: violazione degli artt. 2 e 21 quinques della legge n. 241/90, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto e sviamento di potere.
L’amministrazione intimata si è costituita ed ha depositato documenti.
All’odierna camera di consiglio la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso di rito alle parti presenti in camera di consiglio, è stata trattenuta in decisione per essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto.
Va preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 3 e 21 quinques della l. 241 del 1990, deve essere dichiarato inammissibile in quanto generico e non direttamente riconducibile alla fattispecie in esame in quanto esso fa riferimento alle motivazioni di una non meglio specificata “revoca all’autorizzazione all’apertura e al funzionamento della struttura socio-assistenziale in questione” (Cfr. pag. 4-5 del ricorso), chiaramente non riferibile al contenzioso in esame avente ad oggetto il diverso provvedimento di rimozione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico e la chiusura dell’esercizio commerciale per giorni cinque.
Le ulteriori censure dedotte, ancorché diversamente articolate, ricalcano sostanzialmente profili giuridici già sottoposti all’esame della Sezione, che hanno trovato costante pronunciamento di rigetto (v. da ultimo sent. n. 02245/2015, nonché ex multis sent. nn. 7931 e 7949 del 13 agosto 2013 e sent. n. 01055/2015).
Le decisioni citate muovono dalla ricognizione del relativo quadro normativo primario di riferimento (art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – Codice della Strada; art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94), la cui combinata lettura impone di ribadire come possa essere comminata la sanzione della chiusura dell’esercizio (fino all’adempimento dell’ordine ripristinatorio e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni cinque) per i casi di “ indebita occupazione di suolo pubblico previsti … dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ”. La misura interdittiva è, dunque, legittimamente applicabile a fronte delle violazioni consumate dall’occupazione di suolo pubblico totalmente “abusiva” (in assenza di titolo).
Nel caso in esame, – come in punto di fatto non contestato dall’odierna ricorrente – l’occupazione risulta posta in essere in difetto di titolo concessorio alcuno, cosicché essa è totalmente abusiva.
Più in particolare, motivando sugli specifici profili di censura dedotti in ricorso e specificamente in relazione al secondo motivo, con cui la ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto in quanto l’ordinanza sindacale n. 258 del 27.11.2012 e la conseguente Determina dirigenziale non detterebbero una disciplina delle sanzioni tale da garantirne la proporzionalità rispetto all’infrazione rilevata, ritiene il collegio che il motivo non possa essere accolto.
Infatti, risulta essere stata irrogata la sanzione corrisponde al minimo edittale, previsto dalla norma di legge (5 giorni), cosicché non si ravvisano profili di danno per la ricorrente né alcun vizio di contraddittorietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa.
Quanto infine al dedotto sviamento di potere, di cui al terzo motivo di ricorso, per avere il sindaco delegato ai dirigenti il potere discrezionale ad esso spettante, il Collegio ribadisce, in coerenza con i precedenti della Sezione, che il potere attribuito al Sindaco per le strade urbane ai sensi dell’art. 3, comma 16, L. n. 94 del 2009, è indubbiamente un potere discrezionale e tale potere è stato esercitato dall’Autorità in via generale e preventiva, disponendo con l’ordinanza n. 258 specifiche indicazioni, impartite ai Dirigenti dei competenti Uffici dell’Amministrazione capitolina, in ragione delle quali, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito Unesco, devono applicarsi le disposizioni previste dall’art. 20 del codice della strada e all’art. 3, comma 16, L. n. 94 del 2009, con decorrenza dell’esecutività del provvedimento di chiusura dal settimo giorno successivo a quello della notifica.
L’art. 20 del d.lgs. n. 285 del 1992 prevede, al quarto comma, che chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 674 e, al quinto comma, che tale violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese; ai sensi dell’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009; inoltre, fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’art. 633 c.p.p. e dall’art. 20 d.lgs. n. 285 del 1992, il sindaco, per le strade urbane, può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
L’ordinanza sindacale n. 258 del 2012 costituisce, pertanto, applicazione delle norme di cui all’art. 3, comma 16, L. n. 94 del 2009, che hanno attribuito al Sindaco uno specifico potere sanzionatorio, di natura dissuasiva, in via ordinaria ed a prescindere da situazioni contingibili ed urgenti, per le quali invece soccorre la previsione di cui all’art. 54 d. lgs. n. 267/2000 .
Né può ritenersi che il potere attribuito al sindaco dall’art. 16, comma 3, della l. 94 del 2009, non sia subdelegabile ai dirigenti, posto che l’ordinanza sindacale n. 258 del 2012 disciplina in via generale e preventiva lo specifico potere sanzionatorio, di natura discrezionale, attribuito, per le strade urbane, al Sindaco dall’art. 3, comma 16, L. n. 94 del 2009, individuando le specifiche condizioni per il suo esercizio e impartendo specifiche indicazioni ai Dirigenti dei competenti Uffici dell’Amministrazione capitolina.
D’altra parte, che l’Autorità competente abbia voluto prevedere per le occupazioni di suolo pubblico totalmente abusive la più incisiva sanzione della chiusura temporanea, sia pure nella misura minima, emerge in modo chiaro dalla motivazione dell’ordinanza in cui è tra l’altro indicato come “ il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico, da parte di titolari di esercizi commerciali, ampiamente registrato dagli organi di comunicazione ed oggetto di persistenti segnalazioni da parte della comunità cittadina, testimonia la necessità di dar corso ad una nuova valutazione generale dell’equilibrio tra l’interesse pubblico di massima fruizione del territorio, da un lato, e l’interesse pubblico di tutela del patrimonio, dall’altro ” nonché dal successivo snodo della stessa in cui è indicato che “ la sanzione della chiusura del pubblico esercizio si rivela quale misura accessoria alla violazione dell’art. 20 del Codice della Strada che già prevedeva l’obbligo della rimozione delle opere e, quindi, rientrante nell’ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte della Polizia Municipale e dei competenti Uffici; … il Sindaco intende avvalersi del potere previsto dall’art. 3, comma 16 della legge 94/2009, per sanzionare le occupazioni totalmente abusive di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti nelle strade urbane del territorio capitolino delimitato dal perimetro del sito Unesco ”.
Ne consegue, che il potere discrezionale attribuito al Sindaco dalla norma in esame è stato in concreto esercitato con una ragionevole valutazione “a monte” di carattere generale, coerente con le specifiche finalità di protezione di cui alla legge n. 94 del 2009 applicate in concreto, perché si è inteso perseguire – in maniera strutturata – un fenomeno di degrado avente dimensioni collettive e radicate nel contesto ambientale, assicurando in tal modo tutela alle strade urbane ricadenti nel perimetro del sito Unesco.
Si tratta di una scelta assolutamente legittima giacché non sussistono impedimenti di tipo giuridico o funzionale a che un organo della P.A. titolare di un potere discrezionale, decida di esercitarlo per il tramite di un atto a contenuto generale che ne fissi contenuti e presupposti e che ne demandi l’esecuzione (che, in presenza dei presupposti previsti, diventa attività vincolata) agli uffici dipendenti, anche avendo riguardo alla circostanza che in tale maniera viene assicurata uniformità di trattamento e prevedibilità di conseguenze per la trasgressione del precetto, a tutto vantaggio della trasparenza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
Le considerazioni che precedono, unitamente alla copiosa giurisprudenza della Sezione che qui si intende richiamata ad integrazione della motivazione, inducono al rigetto del ricorso.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2015
IL SEGRETARIO