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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2024, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 11.03.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3604/2018 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c. f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, Via Asmara n° 12/A, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata, c. f. , pec: CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende per procura in atti. Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., GN , (C.F.: ), con sede in Controparte_3 P.IVA_1
Brolo (ME), Zona Industriale – Stazione Ferroviaria, rappresentato e difeso dall'Avv.
Natale Bonfiglio del Foro di Messina (Cod. Fisc.: – PEC: C.F._3
, ed elettivamente domiciliato presso il relativo Email_2
studio legale, in Via Dante, n. 3, di Brolo (Me), procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 16.11.2018, ricorreva in giudizio contro Parte_1
in persona del legale rappresentante p,t., esponendo che: CP_1 - il 13.11.2007 aveva sottoscritto una scrittura privata con il legale rappresentante della , con la quale si conveniva di instaurare CP_1 Controparte_3
un rapporto di collaborazione commerciale a far data dal 20.11.2007 e di formalizzarlo con un contratto di assunzione entro i successivi 30 giorni, prevedendo, inoltre, che il lavoratore avrebbe percepito uno stipendio netto di €
1.800,00, oltre provvigioni pari allo 0,70% sulle vendite delle macchine
“komatsu”, con costi per auto, telefono, spese e forniture di materiale di supporto per la vendita a carico della ditta datrice di lavoro.
- il rapporto di lavoro era iniziato a far data dalla sottoscrizione della scrittura privata, e veniva regolarizzato solo in data 20.06.2008, con la sua formale assunzione a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di operatore di vendita, inquadramento nel IV livello CCNL dipendenti di aziende Terziario, della distribuzione e dei servizi.
- dal 20.11.2007 sino alla metà del 2009, si era occupato delle vendite, sia in sede che all'esterno presso i clienti, formulando preventivi sulla base delle condizioni di vendita predisposte dalla ditta datrice di lavoro, effettuando regolamenti contabili e concedendo dilazioni previa autorizzazione del legale rappresentante della Controparte_1
- dalla seconda metà del 2009, oltre che delle suindicate attività, si era occupato anche della gestione della rete di vendita, impartendo disposizioni circa le operazioni di vendita, sia ai rappresentanti e agli agenti esterni, sia al personale interno e addetto ai centri operativi, svolgendo dunque le funzioni di Direttore commerciale. E aggiungeva che, dal 2016, aveva diretto anche l'ufficio contratti finanziari.
- nell'ambito del rapporto di lavoro aveva ricevuto direttive e ordini soltanto da
, legale rappresentante della società resistente, lavorando dal Controparte_3
lunedì al sabato mattina con il seguente orario: dalle ore 8.30/9.00 alle ore
13.00/13.30 e dalle 14.30/15.00 alle 19.30/20.00, oltre i tempi di viaggio per le varie trasferte in territorio nazionale e all'estero, per incontri commerciali, training, fiere ed eventi, di avere percepito € 1.800,00 mensili, ma di non avere ricevuto alcuna somma a titolo di provvigioni sulle vendite.
Pag. 2 di 18 Tanto premesso, rappresentava che ad aprile 2013 aveva concordato con la società che quest'ultima gli avrebbe corrisposto la somma di € 25.000,00, a saldo delle provvigioni maturate dall'inizio del rapporto di lavoro sino a dicembre 2012, mentre per il periodo successivo all'accordo la società resistente si impegnava a corrispondergli l'importo di
€ 2.500,00 netti senza provvigioni sulle vendite future.
A fronte di tali accordi, lamentava di avere continuato a percepire € 1.800,00, di avere avuto corrisposto da agosto 2013 la somma di € 2.000,00 netti mensili e solo da giugno
2014 di avere percepito una retribuzione di € 2.500,00 netti, e di avere ricevuto a settembre 2015 dieci assegni bancari di € 3.000,00 ciascuno, con scadenza mensile da gennaio a ottobre 2016 a saldo delle provvigioni maturate e mai corrisposte sino a marzo 2013.
Lamentava, inoltre, di avere sempre fruito di soli dieci giorni all'anno di ferie coincidenti con la chiusura estiva dell'azienda nel mese di agosto, di non avere percepito 13esima e 14esima mensilità e le buste paga.
Rilevava, infine, che il rapporto di lavoro si concludeva con le dimissioni per giusta causa con effetto dal 5.7.2017, e di essere rimasto creditore della retribuzione del mese di dicembre 2016 oltre differenze retributive per quantità e qualità del lavoro prestato.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto a percepire dalla le Controparte_1
spettanze ancora dovute a titolo di mensilità per lavoro ordinario di dicembre 2016,
13ma e le 14ma mensilità, lavoro straordinario per l'intero periodo lavorativo dal
20/11/2007 al 05/07/2017, indennità sostitutiva del preavviso di recesso ex art. 2119
c.c., ferie non godute, quota di T.F.R. maturata nell'anno 2017, nonché le differenze retributive tra quanto dovuto per la quantità e qualità del lavoro prestato e quanto di fatto corrisposto, per lo svolgimento di mansioni superiori di Direttore commerciale, dal
2009 sino alla cessazione del rapporto di lavoro e al corretto inquadramento nel I livello del Ccnl dei dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e 101 Ccnl.
Conseguentemente, chiedeva la condanna della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della somma di € 163.877,17, per le superiori causali.
Pag. 3 di 18 La (già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., GN , si costituiva in giudizio con Controparte_3
memoria difensiva del 08.02.2019, contestando la fondatezza delle avverse pretese.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso e delle domande in esso contenute sostenendo che le predette questioni siano già coperte da giudicato a seguito della proposizione da parte del del ricorso per D.I. iscritto al n. R.G. 741/2018, con il quale ha Parte_1
ottenuto l'emissione del Decreto Ingiuntivo n° 37/2018 nei confronti della CP_1
[...
per il pagamento della somma di € 24.670,12 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato e rimasto in azienda alla data del 31/12/2016 e del susseguente pagamento della predetta somma tramite bonifico bancario.
Contestava, inoltre, la ricostruzione fattuale relativa alle mansioni di fatto svolte dal ricorrente.
Sosteneva, in merito all'imputazione dei dieci assegni di € 3.000,00 cadauno corrisposti, che tali somme sarebbero state corrisposte in parte a saldo di stipendi e provvigioni dovute come da accordo di aprile 2013, in parte per fornire liquidità al ricorrente.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Indi, la causa veniva istruita a mezzo prova per testi e CTU contabile e all'odierna udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza delle contestazioni di parte resistente circa l'inammissibilità del ricorso e delle domande in quanto coperte da giudicato, atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo richiamato dalla società resistente ha ad oggetto il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato dal ricorrente dal 2007 al
31.12.2016, come risultante dal CU 2017, relativo ai redditi 2017, che è stato interamente pagato, mentre l'odierno giudizio ha ad oggetto le differenze retributive per quantità e qualità del lavoro prestato, e per la quota di TFR riguardante l'attività lavorativa svolta nell'anno 2017, che è rimasta fuori dalla pretesa azionata in via monitoria.
Tanto premesso, ai fini di chiarezza espositiva, giova rammentare sommariamente che parte ricorrente ha formulato le seguenti domande, chiedendo di accertare:
Pag. 4 di 18 - il suo diritto a percepire dalla le spettanze ancora dovute a titolo Controparte_1
di mensilità per lavoro ordinario di dicembre 2016, 13ma e le 14ma mensilità, quota di T.F.R. maturata nell'anno 2017;
- lo svolgimento di lavoro straordinario, secondo l'orario di lavoro meglio indicato in premessa, per l'intero periodo lavorativo, dal 20/11/2007 al
05/07/2017, con il conseguente pagamento delle relative differenze retributive;
- il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso di recesso ex art. 2119
c.c.,
- il diritto al pagamento di quando dovuto per le ferie non godute;
- lo svolgimento delle mansioni superiori di Direttore commerciale, a far data dal
2009 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, con il corretto inquadramento nel I livello del Ccnl dei dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e 101 Ccnl e quanto di fatto corrisposto e il conseguente pagamento delle differenze retributive dovute per tale ragione.
Prendendo in esame la fondatezza di quest'ultima domanda, va rammentato che, secondo i condivisibili principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, affinché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che: “ - siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore, non essendo sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano
"quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento; - nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli
d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore;
- i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata”. (Cass.
Ordinanza n. 5536/ 2021)
Dunque, il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore deve allegare e provare la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale
Pag. 5 di 18 invocato, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia e complessità delle mansioni.
In particolare, precisa la Corte di Cassazione “Il lavoratore ha l'onere di dimostrare: - la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
-il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
- la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale". (Cass. Ordinanza n. 5536/ 2021)
In definitiva, grava sul ricorrente l'onere di provare rigorosamente che le attività lavorative in concreto svolte integrino lo svolgimento delle mansioni superiori individuate nella normativa contrattuale, allegando elementi che forniscano l'evidenza della prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d.
“caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale.
Non è, invece, sufficiente il richiamo in maniera generica ai compiti asseritamente svolti.
Orbene, il ricorrente è stato inquadrato per l'intero rapporto di lavoro, come operatore di vendita, nel IV livello ccnl di riferimento, che secondo la declaratoria comprende i lavoratori: “che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
A fronte di ciò, chiede di essere inquadrato, a partire dalla seconda metà del 2009, nel I livello del ccnl di riferimento, asserendo di avere ricoperto il ruolo di direttore commerciale.
Secondo la declaratoria contenuta nel CCNL di riferimento, rientrano nel I livello “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
Così delineato il contenuto delle previsioni contrattuali rilevanti, dall'esame della prova testimoniale emerge che tutti i testi hanno parzialmente confermato le allegazioni di parte ricorrente circa le mansioni di fatto svolte.
Pag. 6 di 18 I testi, infatti, in maniera sufficientemente concorde e precisa hanno affermato che il ricorrente si è sempre occupato delle vendite e, in maniera altrettanto precisa e concorde, hanno aggiunto che egli nell'espletamento delle sue mansioni, pur godendo di un certo grado di autonomia organizzativa, prendeva direttive ed eseguiva gli ordini impartiti dal legale rappresentante . Controparte_3
In particolare, , collega e dipendente della società resistente, ha confermato i Tes_1
capitolati di prova del ricorrente circa le mansioni svolte, affermando a precisazione:
“confermo la circostanza (sub 5 lett.d) e cioè che il SI. si occupava della Pt_1 vendita sia in sede che all'esterno sotto le direttive e previa autorizzazione del SI.
, e così anche per tutte le attività indicate nella circostanza che mi è Controparte_3
stata letta. Preciso che io partecipando a diverse riunioni in cui era presente anche
, ho appurato che prima il e dopo il SI. Pt_1 Parte_2 [...]
, impartivano le direttive a tutti compreso il SI. . Preciso ancora che CP_3 Pt_1
ho partecipato anche a qualche riunione commerciale. Preciso che quando un cliente si recava nel piazzale della interessato all'acquisto di un mezzo, o quando un CP_1
cliente aveva preso preventivamente appuntamento con il , lo stesso faceva una Pt_1 proposta d'ordine che poi veniva portata all'ufficio amministrativo per l'accettazione.
Sulla circostanza sub 5 lett. E. Posso riferire che dalla seconda metà del 2009 in ditta non c'era una rete di vendita ed eravamo rimasti poche persone, e non esistevano altri venditori, tranne i e . In particolare, preciso Parte_2 Controparte_3 che dell'ufficio noleggio si occupava la SI.ra , e dopo di lei la SI.ra R_
. organizzava fiere ed eventi ma sempre sotto direttive Parte_3 Pt_1 dell'amministratore della ditta ( e ) e fungeva Parte_2 Controparte_3 da trait d'union tra i settori amministrazione e service. Preciso che era sempre la ditta
a stabilire i prezzi minimi di vendita e le marginalità di guadagno. Non so se c'erano agenti esterni alla ditta o rappresentanti.”.
, collaboratore esterno e dipendente della ditta, confermando le Controparte_4 circostanze di parte ricorrente, ha dichiarato: “preciso che il gestiva la parte Pt_1
commerciale della vendita, mentre io mi occupavo del post- vendita fornendo assistenza nel post- vendita dei mezzi. Organizzava i punti vendita contattando i diversi punti vendita esterni dislocati nella provincia di Messina… ricordo in particolare che le
Pag. 7 di 18 disposizioni che dava ai collaboratori riguardavano il minino ed il massimo dei prezzi di vendita”.
Anche la teste dipendente della dal 2006 al 2020, dopo aver Tes_2 CP_1
affermato la rispondenza al vero dei capitolati di prova dedotti da parte ricorrente, ha precisato: “ Io lavoravo al settore contabilità ed in tale veste avevo contezza dei compiti svolti dal SI. . Il SI, per svolgere i compiti elencati al punto e) del Pt_1 Pt_1 ricorso doveva relazionarsi con il titolare nel senso di dover discutere con il titolare”.
A fronte di tali risultanze probatorie, è emerso, maniera sufficientemente chiara e precisa, lo svolgimento da parte di delle attività inquadrabili, non nel I Parte_1
livello del CCNL di riferimento come richiesto da ricorrente, ma nel II livello del
CCNL di riferimento, che secondo la declaratoria ricomprende “ i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o Scientifica.”
Difatti, deve rilevarsi che dall'esame complessivo del quadro probatorio fornito è emerso l'elemento fondamentale e dirimente dell'autonomia nell'espletamento dei propri compiti, ma al contempo la soggezione alla figura sovraordinata del legale rappresentante della società datrice di lavoro, dal quale il dipendente prendeva direttive e ordini.
È stato, infatti, confermato da tutti i testi escussi, in maniera concorde, precisa e verosimile che nell'attività di vendita svolta dal ricorrente, lo stesso aveva un sufficiente grado di autonomia, che gli permetteva di formulare proposte di vendita, organizzare eventi promozionali, gestire i contatti con i punti vendita fornendo le indicazioni generiche di politica aziendale da seguire, ma è emerso anche che tali attività venivano svolte dal ricorrente in ottemperanza alle direttive e agli ordini impartiti dal direttore e legale rappresentante dell'azienda, sia nel corso delle periodiche riunioni aziendali, che durante i confronti quotidiani che si rendevano necessari.
Pertanto, è emerso che parte ricorrente ha svolto attività rientrati in un inquadramento superiore a quello contrattualmente pattuito, ma non inquadrabili nel I livello del ccnl di riferimento richiesto, bensì nel II livello del ccnl.
Pag. 8 di 18 Di contro, dalla prova testimoniale fornita da parte resistente non sono emerse circostanze sufficienti a smentire le risultanze probatorie favorevoli al ricorrente ed appena esaminate.
In definitiva, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni riconducibili al II livello del CCNL di riferimento, sicché gli spetteranno le relative differenze retributive dovute per l'inquadramento nella predetta categoria, per tutto l'intercorso rapporto di lavoro.
Passando all'esame della domanda relativa all'accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario e al mancato godimento delle ferie contrattualmente previste, giova rammentare che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, e di non aver goduto delle ferie e di riposi compensativi, dimostrando non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n.
1389/2003; Cass. n. 6623/2001).
In particolare, quanto al lavoro straordinario, al giudice dovrà essere fornita la prova rigorosa, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Ciò premesso, appare pacifico e incontestato tra le parti che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Tuttavia, sostiene di avere lavorato a tempo pieno e in modo continuativo, dal Pt_1
lunedì a sabato, dalle ore 8.30/9.00 alle ore 13.00/13.30 e dalle 14.30/15.00 alle
19.30/20.00 e sabato mattina e di non essere stato correttamente retribuito per il lavoro straordinario reso.
A fronte di ciò, dall'esame complessivo del quadro probatorio offerto dal ricorrente in riferimento all'orario di lavoro effettivamente osservato durante tutta la durata della sua attività lavorativa, è emersa la prova dello svolgimento di attività lavorativa oltre i limiti contrattuali previsti.
A tal proposito, che tutti i testi escussi, essendo colleghi di lavoro del ricorrente e pertanto riferendo di una conoscenza diretta dei fatti, hanno confermato che Pt_1
lavorasse più ore di quelle contrattualmente previste, e più precisamente, da lunedì a
Pag. 9 di 18 venerdì secondo l'orario indicato in ricorso dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
19.00; mentre, con riferimento alla giornata di sabato, è emerso che il ricorrente lavorasse solo due sabati al mese.
sulla circostanza inerente l'orario di lavoro, oltre a confermarne la Tes_2 veridicità ha, inoltre, specificato: “quando io arrivavo al lavoro generalmente il SInor
era già sul posto di lavoro e quasi sempre quando io andavo via lo lasciavo al Pt_1 lavoro e ciò vale dal lunedì al venerdì e per il sabato mattina.”
, ha dichiarato: “posso dire che io aprivo la ditta la mattina alle 08:00 e Tes_1
tutti i dipendenti compreso il arrivavano alle 09:00 punto io chiudevo la ditta Pt_1
alle 19:00 e buttavano via appunto poteva capitare qualche volta che il ti passa Pt_1
alle 8 poiché aveva degli appuntamenti come poteva capitare che arrivasse alle10.in qualche occasione poteva capitare che il rimanesse anche dopo le 19 .” Pt_1
Anche le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente relativamente all'orario di lavoro, forniscono informazioni che contribuiscono a formare il convincimento circa la veridicità e delle allegazioni del ricorrente.
ha affermato: “preciso che da lunedì al venerdì effettuava come Testimone_3
peraltro me, la mattina pressappoco dalle 9 dalle 13.00 e il pomeriggio pressappoco dalle 15.00 alle 19.00. per il sabato lo faceva circa due volte al mese perché facevamo i turni non so con chi turnasse il ”. Pt_1
Pertanto, le dichiarazioni resa dai testi escussi esaminate globalmente, restituiscono un quadro probatorio univoco circa lo svolgimento di lavoro straordinario, confermando le allegazioni del ricorrente, mentre parte resistente non ha offerto alcuna prova contraria.
Si deve, pertanto, ritenere raggiunto un quadro probatorio dotato del livello di concretezza e precisione necessario per la rigorosa dimostrazione delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro ordinario.
Quanto alla domanda relativa al mancato godimento delle ferie, se è vero che dall'esame globale della prova testimoniale offerta da parte ricorrente emerge in maniera sostanzialmente convergente il dato che la consuetudine della società resistente fosse quella di concedere ai dipendenti circa dieci giorni/due settimane di ferie coincidenti con la chiusura dell'attività nel periodo estivo, è anche vero che non si può ignorare il carattere generico di tale dato, posto che tutti i testi escussi si sono limitati a
Pag. 10 di 18 riferire circa l'anzidetta prassi aziendale, precisando espressamente di non essere in grado di riferire sul godimento delle ferie da parte del ricorrente.
Infatti, ha affermato: “per quanto concerne le ferie posso dire che di Tes_2
solito noi dipendenti ne usufruivamo ad agosto, per circa due settimane, ma non posso riferire per il SI. . Anche nel corso dell'anno su richiesta al titolare era Pt_1
possibile godere di altre ferie. Preciso però che in effetti, noi dipendenti ne usufruivamo solo ad agosto.”
, ha dichiarato: “in merito alla circostanza di cui alla lettera “n” Controparte_4
del ricorso introduttivo, è vera la circostanza ma in quel periodo tutti prendevamo le ferie in quel periodo di agosto per 10 giorni, ma non so se in altri periodi dell'anno il
prendesse altre ferie”. Pt_1
, ha confermato: “preciso che per 15 giorni del mese di agosto la ditta era Tes_1
chiusa e tutti prendevamo le ferie. In generale posso dire che se i dipendenti chiedevano ferie in altri periodi dell'anno l'azienda le concedeva. Preciso ancora che in un altro periodo dell'anno tra Natale e Capodanno la ditta chiudeva per una settimana”.
Infine, escussa a prova del contrario, ha riferito che: “il SI . Testimone_3
prendeva 10 giorni di ferie nel periodo di agosto, ma anche in altri periodi Pt_1 dell'anno prendeva ferie come un po' tutti”.
Dunque, il quadro che emerge può far ritenere pacifica la circostanza che la società ricorrente fermasse le attività operative per due settimane nel mese di agosto, mettendo in ferie tutti i dipendenti, ma nessuno dei dipendenti ha riferito che durante il corso dell'anno lavorativo non fosse possibile godere delle ferie residue o, più specificamente, che non sia stato in grado di fruirne. Anzi, risulta il dato che l'azienda Pt_1
osservasse un periodo di chiusura di una settimana durante il periodo natalizio e che, in ogni caso, come hanno riferito tutti i testi, durante l'anno tutti potevano chiedere di fruire delle ferie residue.
A fronte di tali risultanze probatorie, risulta infondata la domanda del ricorrente.
ha inoltre lamentato il mancato pagamento della mensilità di Dicembre 2016 del Pt_1
TFR maturato nel 2017, nonché della 13esima e 14 esima mensilità, da calcolarsi sulla base delle retribuzioni mensili nette pattuite (ossia: € 1.800 fino a Dicembre 2011; €
2.500 da Gennaio 2012 in poi), o comunque riconosciute in busta.
Pag. 11 di 18 Orbene, le pretese economiche azionate dal lavoratore appaiono fondate.
In tema di riparto probatorio, va rammentato che al lavoratore che affermi il mancato pagamento degli emolumenti e delle spettanze a lui contrattualmente dovute spetta soltanto l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, le condizioni contrattuali e l'esecuzione della prestazione lavorativa, mentre graverà sul datore di lavoro l'onere di aver correttamente adempiuto l'obbligazione di pagare la retribuzione contrattualmente dovuta per le prestazioni rese.
Conseguentemente, essendo non contestato il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, nonché lo svolgimento delle relative prestazioni, tenuto conto anche delle buste paga in atti e della prova testimoniale già esaminata in tema di prestazioni di lavoro straordinario, la parte datoriale non ha assolto all'onere probatorio gravante a suo carico di aver pagato al ricorrente somme ulteriori rispetto a quelle che, pacificamente, sono state incassate.
Infatti, l ricorrente ha affermato di avere pattuito con la datrice di lavoro inizialmente uno stipendio netto di €1.800,00, più provvigioni, e di averlo percepito sino a agosto
2013, da tale mese di avere percepito la somma di € 2.000,00 netti mensili e solo da giugno 2014 di avere percepito una retribuzione di € 2.500,00 netti, e di avere ricevuto a settembre 2015 dieci assegni bancari di € 3.000,00 ciascuno, con scadenza mensile da gennaio a ottobre 2016 a saldo delle provvigioni maturate e mai corrisposte sino a marzo 2013.
Tanto premesso, l'asserito avvenuto integrale pagamento da parte del datore di lavoro non risulta provato, tenuto anche della circostanza che le uniche buste paga allegate al fascicolo processuale sono quelle prodotte dal ricorrente, che non risultano firmate e quietanzate.
Infatti, il ricorrente ha prodotto tutte le buste paga relative alle mensilità fino ad Aprile
2017, ad eccezione dei mesi di Dicembre 2015, Giugno e Dicembre 2016, mentre le buste paga mancanti (Dicembre 2015, Giugno 2016, Dicembre 2016, Maggio 2017, giugno 2017 e Luglio 2017) sono state prodotte in giudizio dalla società resistente in esecuzione dell'ordinanza del 13.10.2020.
Pag. 12 di 18 Inoltre, il ricorrente ha ottenuto dall' il rilascio degli estratti delle denunce mensili CP_5
EMens trasmesse dalla da cui risultano le retribuzioni imponibili relative al CP_1 periodo lavorativo dall'1/12/2016 al 30/06/2017.
Orbene, risulta sostanzialmente corrispondente agli importi delle buste paga la progressione retributiva del ricorrente, considerato che sino a luglio 2013 l'importo netto indicato nelle buste paga approssimativamente corrisponde all'importo di 1800 euro, da agosto 2013 sino a maggio 2014 gli importi netti sono di circa 2000 euro, mentre a far data dal giugno 2014 gli importi sono mediamente superiori ai 2000 euro.
Parte ricorrente ha allegato di aver ricevuto il pagamento degli importi indicati nelle buste, tranne quelli relativi al mese di dicembre 2016, al TFR maturato nel 2017, nonché quanto dovuto per la 13esima e 14 esima mensilità.
E come si è detto, parte resistente non ha in alcun modo provato il pagamento degli anzidetti emolumenti.
A tal proposito, non risulta verosimile che l'importo di € 30.000,00 corrisposto dalla in favore di a mezzo di 10 assegni bancari dell'importo di € CP_1 Pt_1
3.000,00 cadauno possa imputarsi al pagamento delle retribuzioni nella misura di
15.000 euro, come sostenuto dalla società resistente.
Infatti, risulta pacifico e documentalmente provato che la società resistente abbia consegnato al dipendente nel mese di settembre 2015 dieci assegni bancari dell'importo di 3.000 euro ciascuno, con scadenze mensili a partire da gennaio 2016 e sino a ottobre
2016.
A fronte di tale dato documentale, non risulta verosimile, in mancanza di diversi riscontri probatori, che nel mese di settembre 2015 la società resistente abbia anticipato al dipendente somme da imputarsi, quantomeno nella misura di € 15.000, al pagamento delle retribuzioni future, comprendendo anche la retribuzione del mese di dicembre
2016, una quota del TFR e le tredicesime e quattordicesime.
Di contro, la tempistica della consegna degli assegni e della dilazione temporale degli incassi, nonché le buste paga prodotte dimostrano che, sia nel periodo precedente al dicembre 2012 sia in quello successivo fino a settembre 2015, la società non ha mai corrisposto al dipendente somme a titolo di provvigioni sulle vendite. D'altra parte, la stessa , sorella del legale rappresentante della società, sebbene Testimone_4
Pag. 13 di 18 confermi che il non avesse percepito provvigioni, non smentisce che tali Pt_1
provvigioni fossero previste nel contratto di assunzione.
A riprova di ciò, si evidenzia che i suddetti dieci assegni, prodotti in copia, risultano essere stati tratti contestualmente e recano numerazioni in sequenza. Inoltre, le buste paga successive al 2016, ovvero al periodo in cui è stato effettuato il presunto anticipo, non rivelano alcuna trattenuta sulle retribuzioni a titolo di restituzione di tale anticipo.
Peraltro, contestualmente al pagamento dei dieci assegni da 3.000 euro, la società ha corrisposto al dipendente ulteriori somme a titolo di retribuzione mensile, somme che risulterebbero ingiustificate se i suddetti assegni fossero stati a copertura delle mensilità.
Peraltro, occorre considerare che parte resistente sostanzialmente ammette l'esistenza dell'accordo del 2013, con il quale è stato stabilito anche il pagamento delle provvigioni arretrate, pur precisando che solo una parte delle somme portate dagli assegni sarebbero da imputare al pagamento delle provvigioni dovute.
A sostegno di quanto allegato dal ricorrente, circa l'imputazione del complessivo importo al pagamento delle provvigioni dovute, va altresì evidenziato che di fatto è emerso l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche del rapporto di lavoro, secondo quanto allegato dal ricorrente, e non risulta provato il pagamento in favore di dal 2007 al 2013 di ulteriori somme, eccetto lo stipendio mensile pari a € Parte_1
1.800,00 come da accordo sottoscritto nel 2007.
Conseguentemente, rimane priva di qualsiasi riscontro l'allegazione di parte resistente secondo cui la metà delle somme portate dagli assegni consegnati al dipendente nel settembre del 2015 avrebbero dovuto imputarsi a titolo di retribuzioni successive all'accordo che era stato raggiunto dalle parti.
Pertanto, a fronte di tale quadro probatorio documentalmente riscontrabile, l'importo di
€ 30.000,00 corrisposto, deve ritenersi escluso dal computo delle spettanze retributive dovute e corrisposte, e imputabile esclusivamente al pagamento delle provvigioni complessivamente dovute dall'inizio del rapporto di lavoro al 2013, secondo l'accordo delle parti.
In ragione di quanto esposto, può dunque, ritenersi fondata l'allegazione di parte ricorrente circa la mancata percezione delle somme a titolo di differenze retributive per
Pag. 14 di 18 la mensilità di dicembre 2016, tredicesima, quattordicesima mensilità e tfr maturato da gennaio a luglio 2017.
Infine, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva di preavviso nella misura stabilità dall'art. 229 del CCNL di riferimento.
Com'è noto, sia il datore di lavoro, sia il dipendente, possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato offrendo un “preavviso nel termine e nei modi stabiliti” dal CCNL applicato.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2119 c.c.: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto … senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.”
Ed ancora ai sensi dell'art. 2118, c.c. II comma: “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.”
La giusta causa è rappresentata da un gravissimo inadempimento del datore di lavoro, rispetto agli obblighi che gli derivano dalla legge, dal contratto collettivo e del contratto individuale di lavoro, che rende non più proseguibile il rapporto lavorativo.
E certamente in tale nozione rientra il mancato o ritardato pagamento della retribuzione, reiterato nel tempo e non occasionale, da cui consegue la legittimità delle dimissioni del dipendente, senza obbligo di rispettare il periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo applicato. (Cass., 26/1/1988, n. 648).
Orbene, rispetto alle dimissioni ordinarie, quelle per giusta causa conferiscono al dimissionario il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro, che ha carattere retributivo e “… non trova la propria fonte in un atto illecito, ma … nel mancato adempimento di un obbligo cui era tenuto il datore di lavoro…”
(Cass. Civ. Sez. I, Ord., 31/07/2019, n. 20647) e la cui funzione consiste nel
“fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione…”, (Cass. Civ. Sez.
Lav., n. 14192/2018).
Pag. 15 di 18 Ciò premesso, verificata la sussistenza degli elementi probatori a sostegno delle ragioni e delle pretese avanzate dall'odierno ricorrente, ritenuta pacifica la sussistenza e i termini del rapporto, è emersa, come sopra accertato, la sussistenza della giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore a fronte del mancato pagamento della giusta retribuzione contrattualmente dovuta, dei ratei di 13esima, 14esima mensilità e Tfr, da parte della datrice di lavoro.
Dalle specifiche dimissioni per giusta causa in atti, risulta, infatti, come il ricorrente abbia lamentato il mancato pagamento dei superiori emolumenti.
Pertanto, sussistendo la giusta causa delle dimissioni presentate dal lavoratore, è dovuta l'indennità sostitutiva di preavviso nella misura contrattualmente prevista.
A fronte del riscontro della parziale fondatezza delle domande di parte ricorrente, nei termini risultanti dai paragrafi che precedono, va rammentato che in corso di giudizio è stata disposta C.T.U. contabile al fine di quantificare “le differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente, per l'intercorso rapporto lavorativo con CP_1 dal 20.11.2007 al 05.07.2017, tenendo conto, dal 2009 del livello “II” del CCNL di
[...]
riferimento, con orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.00 alle ore 19.00 e per due sabato al mese dalle ore 09.00 alle ore 13.00, oltre tutti gli
ulteriori emolumenti contrattualmente dovuti, Tfr e indennità di mancato preavviso, tenuto
conto della paga concordata dalle parti come emergente dalle buste paga in atti, e di
quanto risulta documentalmente già percepito o che il ricorrente ha dichiarato di avere già
percepito, comprese le somme eventualmente ricevute ad esito del ricorso per decreto ingiuntivo n. 741/18 (D.I. n.37/18) “.
Ebbene, dai calcoli svolti dal CTU, congrui e condivisi, è emerso che al ricorrente spettano:
- € 28.319,82, a titolo di mensilità di dicembre 2016 e di differenze retributive per lavoro ordinario secondo l'inquadramento nel II livello ccnl di riferimento dal
2009 tredicesima e quattordicesima,
- € 15.566,02 per lavoro straordinario,
- € 2.525,72 a titolo di differenza su quattordicesima mensilità 2017
- € 1.332,25 a titolo di differenze su T.F.R. e quota maturato da gennaio a luglio
2017
Pag. 16 di 18 - € 5.563,67 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso
Il tutto pari all'importo totale di € 51.795,23.
Va rilevato, inoltre, che debbono essere disattese le osservazioni di parte resistente circa il computo, tra le somme già corrisposte, di n. 4 assegni dell'importo complessivo di €
12.231,00, a fronte della mancata produzione in giudizio della documentazione atta dimostrare l'avvenuto pagamento nei confronti del ricorrente delle predette somme e tenuto conto di quanto già osservato sull'imputazione delle somme portate dagli assegni consegnati nel settembre del 2015.
In definitiva, dunque, alla luce delle risultanze probatorie, devono riconoscersi a Pt_1 le differenze retributive dovute in ragione, dell'inquadramento nel II livello Ccnl
[...]
di riferimento, per l'intercorso rapporto di lavoro, oltre accessori, al netto di quanto già percepito, e che secondo il calcolo effettuato dal CTU, che si ritiene di poter condividere, sono pari all'importo complessivo pari a € 51.795,23, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo, ed al cui pagamento in favore di dovrà Parte_1
essere condannata parte resistente,
Tenuto conto dell'esito del giudizio, avuto riguardo alla parziale soccombenza ricorrono i presupposti per compensare 1/3 delle spese del giudizio, pertanto parte resistente deve essere condannata a pagare i restanti 2/3 delle spese di lite, in favore del ricorrente, che, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni, si liquidano, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/22, in complessivi € 4.500,00, per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Condanna la società , in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 pagare a la complessiva somma di € 51.795,23, dovuta per le Parte_1
Pag. 17 di 18 causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo;
- Compensa 1/3 delle spese legali e condanna la società in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., a pagare a i restanti 2/3 delle Parte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.500,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
- Pone a carico della società , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t, le spese di CTU, separatamente liquidate.
Patti, 23.12.2024
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 11.03.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3604/2018 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c. f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, Via Asmara n° 12/A, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata, c. f. , pec: CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende per procura in atti. Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., GN , (C.F.: ), con sede in Controparte_3 P.IVA_1
Brolo (ME), Zona Industriale – Stazione Ferroviaria, rappresentato e difeso dall'Avv.
Natale Bonfiglio del Foro di Messina (Cod. Fisc.: – PEC: C.F._3
, ed elettivamente domiciliato presso il relativo Email_2
studio legale, in Via Dante, n. 3, di Brolo (Me), procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 16.11.2018, ricorreva in giudizio contro Parte_1
in persona del legale rappresentante p,t., esponendo che: CP_1 - il 13.11.2007 aveva sottoscritto una scrittura privata con il legale rappresentante della , con la quale si conveniva di instaurare CP_1 Controparte_3
un rapporto di collaborazione commerciale a far data dal 20.11.2007 e di formalizzarlo con un contratto di assunzione entro i successivi 30 giorni, prevedendo, inoltre, che il lavoratore avrebbe percepito uno stipendio netto di €
1.800,00, oltre provvigioni pari allo 0,70% sulle vendite delle macchine
“komatsu”, con costi per auto, telefono, spese e forniture di materiale di supporto per la vendita a carico della ditta datrice di lavoro.
- il rapporto di lavoro era iniziato a far data dalla sottoscrizione della scrittura privata, e veniva regolarizzato solo in data 20.06.2008, con la sua formale assunzione a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di operatore di vendita, inquadramento nel IV livello CCNL dipendenti di aziende Terziario, della distribuzione e dei servizi.
- dal 20.11.2007 sino alla metà del 2009, si era occupato delle vendite, sia in sede che all'esterno presso i clienti, formulando preventivi sulla base delle condizioni di vendita predisposte dalla ditta datrice di lavoro, effettuando regolamenti contabili e concedendo dilazioni previa autorizzazione del legale rappresentante della Controparte_1
- dalla seconda metà del 2009, oltre che delle suindicate attività, si era occupato anche della gestione della rete di vendita, impartendo disposizioni circa le operazioni di vendita, sia ai rappresentanti e agli agenti esterni, sia al personale interno e addetto ai centri operativi, svolgendo dunque le funzioni di Direttore commerciale. E aggiungeva che, dal 2016, aveva diretto anche l'ufficio contratti finanziari.
- nell'ambito del rapporto di lavoro aveva ricevuto direttive e ordini soltanto da
, legale rappresentante della società resistente, lavorando dal Controparte_3
lunedì al sabato mattina con il seguente orario: dalle ore 8.30/9.00 alle ore
13.00/13.30 e dalle 14.30/15.00 alle 19.30/20.00, oltre i tempi di viaggio per le varie trasferte in territorio nazionale e all'estero, per incontri commerciali, training, fiere ed eventi, di avere percepito € 1.800,00 mensili, ma di non avere ricevuto alcuna somma a titolo di provvigioni sulle vendite.
Pag. 2 di 18 Tanto premesso, rappresentava che ad aprile 2013 aveva concordato con la società che quest'ultima gli avrebbe corrisposto la somma di € 25.000,00, a saldo delle provvigioni maturate dall'inizio del rapporto di lavoro sino a dicembre 2012, mentre per il periodo successivo all'accordo la società resistente si impegnava a corrispondergli l'importo di
€ 2.500,00 netti senza provvigioni sulle vendite future.
A fronte di tali accordi, lamentava di avere continuato a percepire € 1.800,00, di avere avuto corrisposto da agosto 2013 la somma di € 2.000,00 netti mensili e solo da giugno
2014 di avere percepito una retribuzione di € 2.500,00 netti, e di avere ricevuto a settembre 2015 dieci assegni bancari di € 3.000,00 ciascuno, con scadenza mensile da gennaio a ottobre 2016 a saldo delle provvigioni maturate e mai corrisposte sino a marzo 2013.
Lamentava, inoltre, di avere sempre fruito di soli dieci giorni all'anno di ferie coincidenti con la chiusura estiva dell'azienda nel mese di agosto, di non avere percepito 13esima e 14esima mensilità e le buste paga.
Rilevava, infine, che il rapporto di lavoro si concludeva con le dimissioni per giusta causa con effetto dal 5.7.2017, e di essere rimasto creditore della retribuzione del mese di dicembre 2016 oltre differenze retributive per quantità e qualità del lavoro prestato.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto a percepire dalla le Controparte_1
spettanze ancora dovute a titolo di mensilità per lavoro ordinario di dicembre 2016,
13ma e le 14ma mensilità, lavoro straordinario per l'intero periodo lavorativo dal
20/11/2007 al 05/07/2017, indennità sostitutiva del preavviso di recesso ex art. 2119
c.c., ferie non godute, quota di T.F.R. maturata nell'anno 2017, nonché le differenze retributive tra quanto dovuto per la quantità e qualità del lavoro prestato e quanto di fatto corrisposto, per lo svolgimento di mansioni superiori di Direttore commerciale, dal
2009 sino alla cessazione del rapporto di lavoro e al corretto inquadramento nel I livello del Ccnl dei dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e 101 Ccnl.
Conseguentemente, chiedeva la condanna della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della somma di € 163.877,17, per le superiori causali.
Pag. 3 di 18 La (già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., GN , si costituiva in giudizio con Controparte_3
memoria difensiva del 08.02.2019, contestando la fondatezza delle avverse pretese.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso e delle domande in esso contenute sostenendo che le predette questioni siano già coperte da giudicato a seguito della proposizione da parte del del ricorso per D.I. iscritto al n. R.G. 741/2018, con il quale ha Parte_1
ottenuto l'emissione del Decreto Ingiuntivo n° 37/2018 nei confronti della CP_1
[...
per il pagamento della somma di € 24.670,12 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato e rimasto in azienda alla data del 31/12/2016 e del susseguente pagamento della predetta somma tramite bonifico bancario.
Contestava, inoltre, la ricostruzione fattuale relativa alle mansioni di fatto svolte dal ricorrente.
Sosteneva, in merito all'imputazione dei dieci assegni di € 3.000,00 cadauno corrisposti, che tali somme sarebbero state corrisposte in parte a saldo di stipendi e provvigioni dovute come da accordo di aprile 2013, in parte per fornire liquidità al ricorrente.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Indi, la causa veniva istruita a mezzo prova per testi e CTU contabile e all'odierna udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza delle contestazioni di parte resistente circa l'inammissibilità del ricorso e delle domande in quanto coperte da giudicato, atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo richiamato dalla società resistente ha ad oggetto il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato dal ricorrente dal 2007 al
31.12.2016, come risultante dal CU 2017, relativo ai redditi 2017, che è stato interamente pagato, mentre l'odierno giudizio ha ad oggetto le differenze retributive per quantità e qualità del lavoro prestato, e per la quota di TFR riguardante l'attività lavorativa svolta nell'anno 2017, che è rimasta fuori dalla pretesa azionata in via monitoria.
Tanto premesso, ai fini di chiarezza espositiva, giova rammentare sommariamente che parte ricorrente ha formulato le seguenti domande, chiedendo di accertare:
Pag. 4 di 18 - il suo diritto a percepire dalla le spettanze ancora dovute a titolo Controparte_1
di mensilità per lavoro ordinario di dicembre 2016, 13ma e le 14ma mensilità, quota di T.F.R. maturata nell'anno 2017;
- lo svolgimento di lavoro straordinario, secondo l'orario di lavoro meglio indicato in premessa, per l'intero periodo lavorativo, dal 20/11/2007 al
05/07/2017, con il conseguente pagamento delle relative differenze retributive;
- il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso di recesso ex art. 2119
c.c.,
- il diritto al pagamento di quando dovuto per le ferie non godute;
- lo svolgimento delle mansioni superiori di Direttore commerciale, a far data dal
2009 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, con il corretto inquadramento nel I livello del Ccnl dei dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e 101 Ccnl e quanto di fatto corrisposto e il conseguente pagamento delle differenze retributive dovute per tale ragione.
Prendendo in esame la fondatezza di quest'ultima domanda, va rammentato che, secondo i condivisibili principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, affinché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che: “ - siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore, non essendo sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano
"quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento; - nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli
d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore;
- i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata”. (Cass.
Ordinanza n. 5536/ 2021)
Dunque, il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore deve allegare e provare la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale
Pag. 5 di 18 invocato, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia e complessità delle mansioni.
In particolare, precisa la Corte di Cassazione “Il lavoratore ha l'onere di dimostrare: - la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
-il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
- la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale". (Cass. Ordinanza n. 5536/ 2021)
In definitiva, grava sul ricorrente l'onere di provare rigorosamente che le attività lavorative in concreto svolte integrino lo svolgimento delle mansioni superiori individuate nella normativa contrattuale, allegando elementi che forniscano l'evidenza della prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d.
“caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale.
Non è, invece, sufficiente il richiamo in maniera generica ai compiti asseritamente svolti.
Orbene, il ricorrente è stato inquadrato per l'intero rapporto di lavoro, come operatore di vendita, nel IV livello ccnl di riferimento, che secondo la declaratoria comprende i lavoratori: “che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
A fronte di ciò, chiede di essere inquadrato, a partire dalla seconda metà del 2009, nel I livello del ccnl di riferimento, asserendo di avere ricoperto il ruolo di direttore commerciale.
Secondo la declaratoria contenuta nel CCNL di riferimento, rientrano nel I livello “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
Così delineato il contenuto delle previsioni contrattuali rilevanti, dall'esame della prova testimoniale emerge che tutti i testi hanno parzialmente confermato le allegazioni di parte ricorrente circa le mansioni di fatto svolte.
Pag. 6 di 18 I testi, infatti, in maniera sufficientemente concorde e precisa hanno affermato che il ricorrente si è sempre occupato delle vendite e, in maniera altrettanto precisa e concorde, hanno aggiunto che egli nell'espletamento delle sue mansioni, pur godendo di un certo grado di autonomia organizzativa, prendeva direttive ed eseguiva gli ordini impartiti dal legale rappresentante . Controparte_3
In particolare, , collega e dipendente della società resistente, ha confermato i Tes_1
capitolati di prova del ricorrente circa le mansioni svolte, affermando a precisazione:
“confermo la circostanza (sub 5 lett.d) e cioè che il SI. si occupava della Pt_1 vendita sia in sede che all'esterno sotto le direttive e previa autorizzazione del SI.
, e così anche per tutte le attività indicate nella circostanza che mi è Controparte_3
stata letta. Preciso che io partecipando a diverse riunioni in cui era presente anche
, ho appurato che prima il e dopo il SI. Pt_1 Parte_2 [...]
, impartivano le direttive a tutti compreso il SI. . Preciso ancora che CP_3 Pt_1
ho partecipato anche a qualche riunione commerciale. Preciso che quando un cliente si recava nel piazzale della interessato all'acquisto di un mezzo, o quando un CP_1
cliente aveva preso preventivamente appuntamento con il , lo stesso faceva una Pt_1 proposta d'ordine che poi veniva portata all'ufficio amministrativo per l'accettazione.
Sulla circostanza sub 5 lett. E. Posso riferire che dalla seconda metà del 2009 in ditta non c'era una rete di vendita ed eravamo rimasti poche persone, e non esistevano altri venditori, tranne i e . In particolare, preciso Parte_2 Controparte_3 che dell'ufficio noleggio si occupava la SI.ra , e dopo di lei la SI.ra R_
. organizzava fiere ed eventi ma sempre sotto direttive Parte_3 Pt_1 dell'amministratore della ditta ( e ) e fungeva Parte_2 Controparte_3 da trait d'union tra i settori amministrazione e service. Preciso che era sempre la ditta
a stabilire i prezzi minimi di vendita e le marginalità di guadagno. Non so se c'erano agenti esterni alla ditta o rappresentanti.”.
, collaboratore esterno e dipendente della ditta, confermando le Controparte_4 circostanze di parte ricorrente, ha dichiarato: “preciso che il gestiva la parte Pt_1
commerciale della vendita, mentre io mi occupavo del post- vendita fornendo assistenza nel post- vendita dei mezzi. Organizzava i punti vendita contattando i diversi punti vendita esterni dislocati nella provincia di Messina… ricordo in particolare che le
Pag. 7 di 18 disposizioni che dava ai collaboratori riguardavano il minino ed il massimo dei prezzi di vendita”.
Anche la teste dipendente della dal 2006 al 2020, dopo aver Tes_2 CP_1
affermato la rispondenza al vero dei capitolati di prova dedotti da parte ricorrente, ha precisato: “ Io lavoravo al settore contabilità ed in tale veste avevo contezza dei compiti svolti dal SI. . Il SI, per svolgere i compiti elencati al punto e) del Pt_1 Pt_1 ricorso doveva relazionarsi con il titolare nel senso di dover discutere con il titolare”.
A fronte di tali risultanze probatorie, è emerso, maniera sufficientemente chiara e precisa, lo svolgimento da parte di delle attività inquadrabili, non nel I Parte_1
livello del CCNL di riferimento come richiesto da ricorrente, ma nel II livello del
CCNL di riferimento, che secondo la declaratoria ricomprende “ i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o Scientifica.”
Difatti, deve rilevarsi che dall'esame complessivo del quadro probatorio fornito è emerso l'elemento fondamentale e dirimente dell'autonomia nell'espletamento dei propri compiti, ma al contempo la soggezione alla figura sovraordinata del legale rappresentante della società datrice di lavoro, dal quale il dipendente prendeva direttive e ordini.
È stato, infatti, confermato da tutti i testi escussi, in maniera concorde, precisa e verosimile che nell'attività di vendita svolta dal ricorrente, lo stesso aveva un sufficiente grado di autonomia, che gli permetteva di formulare proposte di vendita, organizzare eventi promozionali, gestire i contatti con i punti vendita fornendo le indicazioni generiche di politica aziendale da seguire, ma è emerso anche che tali attività venivano svolte dal ricorrente in ottemperanza alle direttive e agli ordini impartiti dal direttore e legale rappresentante dell'azienda, sia nel corso delle periodiche riunioni aziendali, che durante i confronti quotidiani che si rendevano necessari.
Pertanto, è emerso che parte ricorrente ha svolto attività rientrati in un inquadramento superiore a quello contrattualmente pattuito, ma non inquadrabili nel I livello del ccnl di riferimento richiesto, bensì nel II livello del ccnl.
Pag. 8 di 18 Di contro, dalla prova testimoniale fornita da parte resistente non sono emerse circostanze sufficienti a smentire le risultanze probatorie favorevoli al ricorrente ed appena esaminate.
In definitiva, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni riconducibili al II livello del CCNL di riferimento, sicché gli spetteranno le relative differenze retributive dovute per l'inquadramento nella predetta categoria, per tutto l'intercorso rapporto di lavoro.
Passando all'esame della domanda relativa all'accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario e al mancato godimento delle ferie contrattualmente previste, giova rammentare che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, e di non aver goduto delle ferie e di riposi compensativi, dimostrando non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n.
1389/2003; Cass. n. 6623/2001).
In particolare, quanto al lavoro straordinario, al giudice dovrà essere fornita la prova rigorosa, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Ciò premesso, appare pacifico e incontestato tra le parti che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Tuttavia, sostiene di avere lavorato a tempo pieno e in modo continuativo, dal Pt_1
lunedì a sabato, dalle ore 8.30/9.00 alle ore 13.00/13.30 e dalle 14.30/15.00 alle
19.30/20.00 e sabato mattina e di non essere stato correttamente retribuito per il lavoro straordinario reso.
A fronte di ciò, dall'esame complessivo del quadro probatorio offerto dal ricorrente in riferimento all'orario di lavoro effettivamente osservato durante tutta la durata della sua attività lavorativa, è emersa la prova dello svolgimento di attività lavorativa oltre i limiti contrattuali previsti.
A tal proposito, che tutti i testi escussi, essendo colleghi di lavoro del ricorrente e pertanto riferendo di una conoscenza diretta dei fatti, hanno confermato che Pt_1
lavorasse più ore di quelle contrattualmente previste, e più precisamente, da lunedì a
Pag. 9 di 18 venerdì secondo l'orario indicato in ricorso dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
19.00; mentre, con riferimento alla giornata di sabato, è emerso che il ricorrente lavorasse solo due sabati al mese.
sulla circostanza inerente l'orario di lavoro, oltre a confermarne la Tes_2 veridicità ha, inoltre, specificato: “quando io arrivavo al lavoro generalmente il SInor
era già sul posto di lavoro e quasi sempre quando io andavo via lo lasciavo al Pt_1 lavoro e ciò vale dal lunedì al venerdì e per il sabato mattina.”
, ha dichiarato: “posso dire che io aprivo la ditta la mattina alle 08:00 e Tes_1
tutti i dipendenti compreso il arrivavano alle 09:00 punto io chiudevo la ditta Pt_1
alle 19:00 e buttavano via appunto poteva capitare qualche volta che il ti passa Pt_1
alle 8 poiché aveva degli appuntamenti come poteva capitare che arrivasse alle10.in qualche occasione poteva capitare che il rimanesse anche dopo le 19 .” Pt_1
Anche le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente relativamente all'orario di lavoro, forniscono informazioni che contribuiscono a formare il convincimento circa la veridicità e delle allegazioni del ricorrente.
ha affermato: “preciso che da lunedì al venerdì effettuava come Testimone_3
peraltro me, la mattina pressappoco dalle 9 dalle 13.00 e il pomeriggio pressappoco dalle 15.00 alle 19.00. per il sabato lo faceva circa due volte al mese perché facevamo i turni non so con chi turnasse il ”. Pt_1
Pertanto, le dichiarazioni resa dai testi escussi esaminate globalmente, restituiscono un quadro probatorio univoco circa lo svolgimento di lavoro straordinario, confermando le allegazioni del ricorrente, mentre parte resistente non ha offerto alcuna prova contraria.
Si deve, pertanto, ritenere raggiunto un quadro probatorio dotato del livello di concretezza e precisione necessario per la rigorosa dimostrazione delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro ordinario.
Quanto alla domanda relativa al mancato godimento delle ferie, se è vero che dall'esame globale della prova testimoniale offerta da parte ricorrente emerge in maniera sostanzialmente convergente il dato che la consuetudine della società resistente fosse quella di concedere ai dipendenti circa dieci giorni/due settimane di ferie coincidenti con la chiusura dell'attività nel periodo estivo, è anche vero che non si può ignorare il carattere generico di tale dato, posto che tutti i testi escussi si sono limitati a
Pag. 10 di 18 riferire circa l'anzidetta prassi aziendale, precisando espressamente di non essere in grado di riferire sul godimento delle ferie da parte del ricorrente.
Infatti, ha affermato: “per quanto concerne le ferie posso dire che di Tes_2
solito noi dipendenti ne usufruivamo ad agosto, per circa due settimane, ma non posso riferire per il SI. . Anche nel corso dell'anno su richiesta al titolare era Pt_1
possibile godere di altre ferie. Preciso però che in effetti, noi dipendenti ne usufruivamo solo ad agosto.”
, ha dichiarato: “in merito alla circostanza di cui alla lettera “n” Controparte_4
del ricorso introduttivo, è vera la circostanza ma in quel periodo tutti prendevamo le ferie in quel periodo di agosto per 10 giorni, ma non so se in altri periodi dell'anno il
prendesse altre ferie”. Pt_1
, ha confermato: “preciso che per 15 giorni del mese di agosto la ditta era Tes_1
chiusa e tutti prendevamo le ferie. In generale posso dire che se i dipendenti chiedevano ferie in altri periodi dell'anno l'azienda le concedeva. Preciso ancora che in un altro periodo dell'anno tra Natale e Capodanno la ditta chiudeva per una settimana”.
Infine, escussa a prova del contrario, ha riferito che: “il SI . Testimone_3
prendeva 10 giorni di ferie nel periodo di agosto, ma anche in altri periodi Pt_1 dell'anno prendeva ferie come un po' tutti”.
Dunque, il quadro che emerge può far ritenere pacifica la circostanza che la società ricorrente fermasse le attività operative per due settimane nel mese di agosto, mettendo in ferie tutti i dipendenti, ma nessuno dei dipendenti ha riferito che durante il corso dell'anno lavorativo non fosse possibile godere delle ferie residue o, più specificamente, che non sia stato in grado di fruirne. Anzi, risulta il dato che l'azienda Pt_1
osservasse un periodo di chiusura di una settimana durante il periodo natalizio e che, in ogni caso, come hanno riferito tutti i testi, durante l'anno tutti potevano chiedere di fruire delle ferie residue.
A fronte di tali risultanze probatorie, risulta infondata la domanda del ricorrente.
ha inoltre lamentato il mancato pagamento della mensilità di Dicembre 2016 del Pt_1
TFR maturato nel 2017, nonché della 13esima e 14 esima mensilità, da calcolarsi sulla base delle retribuzioni mensili nette pattuite (ossia: € 1.800 fino a Dicembre 2011; €
2.500 da Gennaio 2012 in poi), o comunque riconosciute in busta.
Pag. 11 di 18 Orbene, le pretese economiche azionate dal lavoratore appaiono fondate.
In tema di riparto probatorio, va rammentato che al lavoratore che affermi il mancato pagamento degli emolumenti e delle spettanze a lui contrattualmente dovute spetta soltanto l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, le condizioni contrattuali e l'esecuzione della prestazione lavorativa, mentre graverà sul datore di lavoro l'onere di aver correttamente adempiuto l'obbligazione di pagare la retribuzione contrattualmente dovuta per le prestazioni rese.
Conseguentemente, essendo non contestato il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, nonché lo svolgimento delle relative prestazioni, tenuto conto anche delle buste paga in atti e della prova testimoniale già esaminata in tema di prestazioni di lavoro straordinario, la parte datoriale non ha assolto all'onere probatorio gravante a suo carico di aver pagato al ricorrente somme ulteriori rispetto a quelle che, pacificamente, sono state incassate.
Infatti, l ricorrente ha affermato di avere pattuito con la datrice di lavoro inizialmente uno stipendio netto di €1.800,00, più provvigioni, e di averlo percepito sino a agosto
2013, da tale mese di avere percepito la somma di € 2.000,00 netti mensili e solo da giugno 2014 di avere percepito una retribuzione di € 2.500,00 netti, e di avere ricevuto a settembre 2015 dieci assegni bancari di € 3.000,00 ciascuno, con scadenza mensile da gennaio a ottobre 2016 a saldo delle provvigioni maturate e mai corrisposte sino a marzo 2013.
Tanto premesso, l'asserito avvenuto integrale pagamento da parte del datore di lavoro non risulta provato, tenuto anche della circostanza che le uniche buste paga allegate al fascicolo processuale sono quelle prodotte dal ricorrente, che non risultano firmate e quietanzate.
Infatti, il ricorrente ha prodotto tutte le buste paga relative alle mensilità fino ad Aprile
2017, ad eccezione dei mesi di Dicembre 2015, Giugno e Dicembre 2016, mentre le buste paga mancanti (Dicembre 2015, Giugno 2016, Dicembre 2016, Maggio 2017, giugno 2017 e Luglio 2017) sono state prodotte in giudizio dalla società resistente in esecuzione dell'ordinanza del 13.10.2020.
Pag. 12 di 18 Inoltre, il ricorrente ha ottenuto dall' il rilascio degli estratti delle denunce mensili CP_5
EMens trasmesse dalla da cui risultano le retribuzioni imponibili relative al CP_1 periodo lavorativo dall'1/12/2016 al 30/06/2017.
Orbene, risulta sostanzialmente corrispondente agli importi delle buste paga la progressione retributiva del ricorrente, considerato che sino a luglio 2013 l'importo netto indicato nelle buste paga approssimativamente corrisponde all'importo di 1800 euro, da agosto 2013 sino a maggio 2014 gli importi netti sono di circa 2000 euro, mentre a far data dal giugno 2014 gli importi sono mediamente superiori ai 2000 euro.
Parte ricorrente ha allegato di aver ricevuto il pagamento degli importi indicati nelle buste, tranne quelli relativi al mese di dicembre 2016, al TFR maturato nel 2017, nonché quanto dovuto per la 13esima e 14 esima mensilità.
E come si è detto, parte resistente non ha in alcun modo provato il pagamento degli anzidetti emolumenti.
A tal proposito, non risulta verosimile che l'importo di € 30.000,00 corrisposto dalla in favore di a mezzo di 10 assegni bancari dell'importo di € CP_1 Pt_1
3.000,00 cadauno possa imputarsi al pagamento delle retribuzioni nella misura di
15.000 euro, come sostenuto dalla società resistente.
Infatti, risulta pacifico e documentalmente provato che la società resistente abbia consegnato al dipendente nel mese di settembre 2015 dieci assegni bancari dell'importo di 3.000 euro ciascuno, con scadenze mensili a partire da gennaio 2016 e sino a ottobre
2016.
A fronte di tale dato documentale, non risulta verosimile, in mancanza di diversi riscontri probatori, che nel mese di settembre 2015 la società resistente abbia anticipato al dipendente somme da imputarsi, quantomeno nella misura di € 15.000, al pagamento delle retribuzioni future, comprendendo anche la retribuzione del mese di dicembre
2016, una quota del TFR e le tredicesime e quattordicesime.
Di contro, la tempistica della consegna degli assegni e della dilazione temporale degli incassi, nonché le buste paga prodotte dimostrano che, sia nel periodo precedente al dicembre 2012 sia in quello successivo fino a settembre 2015, la società non ha mai corrisposto al dipendente somme a titolo di provvigioni sulle vendite. D'altra parte, la stessa , sorella del legale rappresentante della società, sebbene Testimone_4
Pag. 13 di 18 confermi che il non avesse percepito provvigioni, non smentisce che tali Pt_1
provvigioni fossero previste nel contratto di assunzione.
A riprova di ciò, si evidenzia che i suddetti dieci assegni, prodotti in copia, risultano essere stati tratti contestualmente e recano numerazioni in sequenza. Inoltre, le buste paga successive al 2016, ovvero al periodo in cui è stato effettuato il presunto anticipo, non rivelano alcuna trattenuta sulle retribuzioni a titolo di restituzione di tale anticipo.
Peraltro, contestualmente al pagamento dei dieci assegni da 3.000 euro, la società ha corrisposto al dipendente ulteriori somme a titolo di retribuzione mensile, somme che risulterebbero ingiustificate se i suddetti assegni fossero stati a copertura delle mensilità.
Peraltro, occorre considerare che parte resistente sostanzialmente ammette l'esistenza dell'accordo del 2013, con il quale è stato stabilito anche il pagamento delle provvigioni arretrate, pur precisando che solo una parte delle somme portate dagli assegni sarebbero da imputare al pagamento delle provvigioni dovute.
A sostegno di quanto allegato dal ricorrente, circa l'imputazione del complessivo importo al pagamento delle provvigioni dovute, va altresì evidenziato che di fatto è emerso l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche del rapporto di lavoro, secondo quanto allegato dal ricorrente, e non risulta provato il pagamento in favore di dal 2007 al 2013 di ulteriori somme, eccetto lo stipendio mensile pari a € Parte_1
1.800,00 come da accordo sottoscritto nel 2007.
Conseguentemente, rimane priva di qualsiasi riscontro l'allegazione di parte resistente secondo cui la metà delle somme portate dagli assegni consegnati al dipendente nel settembre del 2015 avrebbero dovuto imputarsi a titolo di retribuzioni successive all'accordo che era stato raggiunto dalle parti.
Pertanto, a fronte di tale quadro probatorio documentalmente riscontrabile, l'importo di
€ 30.000,00 corrisposto, deve ritenersi escluso dal computo delle spettanze retributive dovute e corrisposte, e imputabile esclusivamente al pagamento delle provvigioni complessivamente dovute dall'inizio del rapporto di lavoro al 2013, secondo l'accordo delle parti.
In ragione di quanto esposto, può dunque, ritenersi fondata l'allegazione di parte ricorrente circa la mancata percezione delle somme a titolo di differenze retributive per
Pag. 14 di 18 la mensilità di dicembre 2016, tredicesima, quattordicesima mensilità e tfr maturato da gennaio a luglio 2017.
Infine, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva di preavviso nella misura stabilità dall'art. 229 del CCNL di riferimento.
Com'è noto, sia il datore di lavoro, sia il dipendente, possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato offrendo un “preavviso nel termine e nei modi stabiliti” dal CCNL applicato.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2119 c.c.: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto … senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.”
Ed ancora ai sensi dell'art. 2118, c.c. II comma: “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.”
La giusta causa è rappresentata da un gravissimo inadempimento del datore di lavoro, rispetto agli obblighi che gli derivano dalla legge, dal contratto collettivo e del contratto individuale di lavoro, che rende non più proseguibile il rapporto lavorativo.
E certamente in tale nozione rientra il mancato o ritardato pagamento della retribuzione, reiterato nel tempo e non occasionale, da cui consegue la legittimità delle dimissioni del dipendente, senza obbligo di rispettare il periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo applicato. (Cass., 26/1/1988, n. 648).
Orbene, rispetto alle dimissioni ordinarie, quelle per giusta causa conferiscono al dimissionario il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro, che ha carattere retributivo e “… non trova la propria fonte in un atto illecito, ma … nel mancato adempimento di un obbligo cui era tenuto il datore di lavoro…”
(Cass. Civ. Sez. I, Ord., 31/07/2019, n. 20647) e la cui funzione consiste nel
“fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione…”, (Cass. Civ. Sez.
Lav., n. 14192/2018).
Pag. 15 di 18 Ciò premesso, verificata la sussistenza degli elementi probatori a sostegno delle ragioni e delle pretese avanzate dall'odierno ricorrente, ritenuta pacifica la sussistenza e i termini del rapporto, è emersa, come sopra accertato, la sussistenza della giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore a fronte del mancato pagamento della giusta retribuzione contrattualmente dovuta, dei ratei di 13esima, 14esima mensilità e Tfr, da parte della datrice di lavoro.
Dalle specifiche dimissioni per giusta causa in atti, risulta, infatti, come il ricorrente abbia lamentato il mancato pagamento dei superiori emolumenti.
Pertanto, sussistendo la giusta causa delle dimissioni presentate dal lavoratore, è dovuta l'indennità sostitutiva di preavviso nella misura contrattualmente prevista.
A fronte del riscontro della parziale fondatezza delle domande di parte ricorrente, nei termini risultanti dai paragrafi che precedono, va rammentato che in corso di giudizio è stata disposta C.T.U. contabile al fine di quantificare “le differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente, per l'intercorso rapporto lavorativo con CP_1 dal 20.11.2007 al 05.07.2017, tenendo conto, dal 2009 del livello “II” del CCNL di
[...]
riferimento, con orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.00 alle ore 19.00 e per due sabato al mese dalle ore 09.00 alle ore 13.00, oltre tutti gli
ulteriori emolumenti contrattualmente dovuti, Tfr e indennità di mancato preavviso, tenuto
conto della paga concordata dalle parti come emergente dalle buste paga in atti, e di
quanto risulta documentalmente già percepito o che il ricorrente ha dichiarato di avere già
percepito, comprese le somme eventualmente ricevute ad esito del ricorso per decreto ingiuntivo n. 741/18 (D.I. n.37/18) “.
Ebbene, dai calcoli svolti dal CTU, congrui e condivisi, è emerso che al ricorrente spettano:
- € 28.319,82, a titolo di mensilità di dicembre 2016 e di differenze retributive per lavoro ordinario secondo l'inquadramento nel II livello ccnl di riferimento dal
2009 tredicesima e quattordicesima,
- € 15.566,02 per lavoro straordinario,
- € 2.525,72 a titolo di differenza su quattordicesima mensilità 2017
- € 1.332,25 a titolo di differenze su T.F.R. e quota maturato da gennaio a luglio
2017
Pag. 16 di 18 - € 5.563,67 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso
Il tutto pari all'importo totale di € 51.795,23.
Va rilevato, inoltre, che debbono essere disattese le osservazioni di parte resistente circa il computo, tra le somme già corrisposte, di n. 4 assegni dell'importo complessivo di €
12.231,00, a fronte della mancata produzione in giudizio della documentazione atta dimostrare l'avvenuto pagamento nei confronti del ricorrente delle predette somme e tenuto conto di quanto già osservato sull'imputazione delle somme portate dagli assegni consegnati nel settembre del 2015.
In definitiva, dunque, alla luce delle risultanze probatorie, devono riconoscersi a Pt_1 le differenze retributive dovute in ragione, dell'inquadramento nel II livello Ccnl
[...]
di riferimento, per l'intercorso rapporto di lavoro, oltre accessori, al netto di quanto già percepito, e che secondo il calcolo effettuato dal CTU, che si ritiene di poter condividere, sono pari all'importo complessivo pari a € 51.795,23, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo, ed al cui pagamento in favore di dovrà Parte_1
essere condannata parte resistente,
Tenuto conto dell'esito del giudizio, avuto riguardo alla parziale soccombenza ricorrono i presupposti per compensare 1/3 delle spese del giudizio, pertanto parte resistente deve essere condannata a pagare i restanti 2/3 delle spese di lite, in favore del ricorrente, che, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni, si liquidano, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/22, in complessivi € 4.500,00, per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Condanna la società , in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 pagare a la complessiva somma di € 51.795,23, dovuta per le Parte_1
Pag. 17 di 18 causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo;
- Compensa 1/3 delle spese legali e condanna la società in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., a pagare a i restanti 2/3 delle Parte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.500,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
- Pone a carico della società , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t, le spese di CTU, separatamente liquidate.
Patti, 23.12.2024
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
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