Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/1973, n. 2262
CASS
Sentenza 7 agosto 1973

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La liquidazione del danno non patrimoniale, consistente nell'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del leso a seguito dell'offesa ricevuta, sfugge ad una precisa valutazione, per cui la Determinazione non puo che essere rimessa al giudice del merito, che dovra proporzionarla alla gravita del reato ed all'entita del patema d'animo sofferto dalla vittima; di conseguenza, quando il giudice del merito mostri di avere seguito i criteri predetti, ogni discussione sulla giustezza della misura in cui il danno stesso sia stato liquidato resta preclusa in Sede di legittimita. ( Conf 2473/72, mass n 359945).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/1973, n. 2262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2262
    Data del deposito : 7 agosto 1973

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