Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.16318/2023 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 7/3/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 16318/2023 RG. tra
IL ND nato a [...] il [...] C.F.: [...]e residente in [...], rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, dall'avv. Mirko De
Falco C.F.: [...]e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via G.
Martucci n. 62 APPELLANTE
E
INSURANCE JSC DALLBOGG LIFE AND HEALTH, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
Sig. SE IE OV nato a [...] in data [...] e sig. OD EV
ODINSKI , nato in [...] in data [...], rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla società Dio Dea S.r.l. (P.I. 05032630963) con sede legale in Roma alla via Arno n. 70,
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'Avvocato Giorgio Balsamo
(c.f.[...]) presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Vico Lungo Trinità
Spagnoli n. 31to n. 16 APPELLATA
Nonché
APPELLATO CONTUMACE
oggetto: appello avverso la sentenza n. 5414/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli
conclusioni per le parti costituite: come da atti di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. .
LO AN ha proposto appello avverso la sentenza n. 5414/2023 emessa dal Giudice di Pace
di Napoli, con la quale il primo giudice ha rigettato le domande risarcitorie del LO
relativamente al sinistro verificatosi il 5/8/2021 alle ore 7,10 circa in Napoli alla via Paternum ove il conducente della vettura Nissan IX tg DX377WK di proprietà di OI Ciro ed assicurata con la
Compagnia Dallbogg, ripartendo da una posizione di sosta, urtava il motoveicolo Piaggio Liberty tg
EJ 17457 di proprietà del LO, che a causa di tale urto collideva con la parte anteriore sinistra contro la parte anteriore sinistra di un altro motoveicolo, Honda SH tg EG 21741 , il quale, a sua volta, percorreva la strada nell'opposto senso di marcia;
in questa sede l'appellante si duole del rigetto delle istanze risarcitorie e della omessa ed insufficiente motivazione;
in contumacia del
OI, e previa costituzione della società assicuratrice che ha chiesto il rigetto del gravame, sono state depositate le produzioni di primo grado e la causa è stata assegnata a sentenza.
Va dichiarata la tempestività dell'appello , essendosi, l'appellante, costituitosi nei termini e notificato il gravame nel rispetto dell'art 327 cpc;
inoltre va dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc essendo stata rispettata la prescrizione contenuta nella citata norma,
stante la specificità dei motivi di appello;
infine la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alla proponibilità della domanda e alla titolarità attiva e passiva delle parti ma, nel merito, ritiene questo giudice che l'appello sia infondato e vada rigettato per le motivazioni qui di seguito illustrate.
Infatti, l'istante ha adito il giudice ex art 2054 cc ed ex decreto legislativo n. 209/2005 ma tali norme comunque presuppongono a carico dell'attore, attuale appellante, l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e quindi, nella fattispecie in esame, la dinamica del sinistro e la causa dei danni riportati il 5/8/2021, stante la contestazione della società
assicuratrice e la contumacia dell'altro convenuto;
sennonché va osservato che l'unica prova addotta a fondamento della pretesa sono le dichiarazioni dell'unico teste escusso, AN
IM , in assenza di qualsiasi tipo di prova precostituita, documentale.
Quanto al teste, è vero che lo stesso ripete pedissequamente la dinamica del sinistro allegata e descritta nell'atto di citazione , ma è anche vero che: lo stesso non è mai stato indicato nei precedenti atti stragiudiziali ed il suo nominativo emerge solo nel corso del processo di primo grado;
l'attendibilità intrinseca del teste va valutata anche alla luce della sua parentela (fratello),
con il proprietario del veicolo Honda SH, coinvolto nel sinistro;
solo la dinamica risulta descritta come dedotta dal LO ma non è dato comprendere il motivo per cui il teste AN si trovasse su via Paternum in Napoli , come ci fosse arrivato atteso che stava aspettando il fratello , in quale punto della strada si trovasse rispetto al luogo del sinistro e a che distanza, per quale motivo la
Honda SH stesse percorrendo la strada e non stesse piuttosto in procinto di arrestarsi in presenza del teste che doveva raggiungere;
si vuol dire, in altre parole che non convince la testimonianza del teste AN perché non convince la sua presenza sui luoghi al momento del fatto;
non è
sufficiente che il testimone ripeta la dinamica del sinistro come prospettata dall'attore perché
possa automaticamente ritenersi dimostrata la sua presenza reale sui luoghi.
In definitiva, a parere di questo giudice non appare dimostrata, con ragionevole certezza o alto grado di probabilità, anche in assenza di altri dati che possano comprovarlo, la presenza del teste sul luogo del sinistro al momento dello scontro, e quindi la sua attendibilità estrinseca oltre che intrinseca con la ulteriore conseguenza che non risultano credibili le sue dichiarazioni né
sufficienti a fondare la domanda e la prova della dinamica del sinistro ( va rimarcato che in base all'art. 116 cpc Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, e quindi è
tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione); non essendo emersa con sufficiente certezza la prova della dinamica del sinistro come dedotta dall' appellante stante la scarsa attendibilità dell'unico teste escusso e la sua non convincente presenza sui luoghi, ne deriva che l'appellante non ha ottemperato all'onere probatorio imposto dall'art. 2967 cc, ed il gravame, per le motivazioni illustrate, va rigettato con conferma della impugnata sentenza.
Quanto alle spese di lite del secondo grado, LO AN va condannato al pagamento delle stesse in favore della società appellata liquidate, in base al DM 55/2014 , scaglione fino ad
€5.200,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni .
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante, LO AN, tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello .
Condanna LO AN a pagare le spese del secondo grado in favore della società appellata per € 1.200,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuta parte appellante, LO AN a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione .
Napoli 14/3/2025 Il Giudice