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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 210/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
( , rappresentata e difesa dall'avv. Amalia PULICE Parte_1 P.IVA_1
( ) C.F._1
- opponente -
contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._2
ANANIA ( ) C.F._3
- opposta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.2.2020, la a Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.584/2019, emesso dal Tribunale di Paola, con il quale le è stato ordinato di pagare, in favore di , € 100.000,00, CP_1
oltre interessi e spese di procedura.
1.2. – Si è costituito , che ha chiesto di rigettare l'opposizione per CP_1
infondatezza.
1.3. – Nelle more, il Tribunale di Paola, con sentenza n. 10/2023, depositata il 6.6.2023, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'opponente.
È, quindi, stata sopposto al contraddittorio delle parti la questione relativa all'eventuale improcedibilità della domanda ex art. 151 d.lgs 14/2019.
2. – Ciò posto, sussiste l'improcedibilità rilevata d'ufficio.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con
l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (Sez. 3, Sentenza n.
24156 del 4/10/2018).
Inoltre, recentemente le S.U. (Sentenza n. 12154 del 7/5/2021), con riferimento ai rapporti tra l'improcedibilità prevista dall'art. 52 l. fallimento e l'interruzione automatica di cui all'art. 43 l. fall. hanno precisato che quest'ultima vale “non per tutti i processi pendenti, posto che in altri la dichiarazione di fallimento si atteggia a causa di improcedibilità, ove l'orizzonte sia la definitiva migrazione e conversione (altrettanto
2 volontarie) della domanda di credito in una insinuazione al passivo (ex artt.52, 93 I.f.), con rito speciale (nonché regole temporali ivi dettate) avanti agli organi concorsuali e arresto dell'iter processuale rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione (Cass.
6196/2020, per il fallimento;
Cass. 17327/2012, per l'amministrazione straordinaria;
Cass. 9461/2020, per la liquidazione coatta amministrativa)”.
Il principio è stato specificamente ribadito dalla Suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n.
29327 del 13/11/2019) anche in relazione all'opposizione all'esecuzione: “il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non può essere proseguito dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore opponente, perché la causa è attratta alla competenza del tribunale fallimentare stabilita dall'art.
52, comma 2, l.fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato in base alle norme prescritte per la verifica dello stato passivo”.
In definitiva, per i crediti – come quello preteso dall'opposto – soggetti CP_1 al rito speciale dell'insinuazione al passivo fallimentare, la dichiarazione di liquidazione giudiziale si atteggia a causa di inammissibilità o improcedibilità ai sensi degli artt. 151
e 201 CCII (a seconda che la liquidazione giudiziale sia stata dichiarata prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio), mentre la causa di interruzione automatica prevista dall'art. 143 CCII opera soltanto nei procedimenti nei quali non si verifica la predetta causa di improcedibilità.
Nella vicenda in esame, quindi, il sopraggiungere della dichiarazione di liquidazione giudiziale nel corso del giudizio comporta, come anticipato, la declaratoria di improcedibilità della domanda formulata con il ricorso monitorio, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La particolarità della questione – peraltro, sopravvenuta e rilevata d'ufficio – giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, revoca il decreto opposto e dichiara l'improcedibilità della domanda formulata con il ricorso monitorio, compensando le spese di giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 28 marzo 2025 Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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