Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 2202 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Romito Parte_1 Attore Contro (già ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 ifesa arco Tridici Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************** Con atto di citazione notificato il 13.10.2020, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, , , ,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24 v zi Parte_25 Parte_26 [...] al n. RG n. 12554/2020). Controparte_2
(giudizio separato come da ordinanza resa in data 18.2.2021) Parte_1 riferiva di essere 233/150750 e del deposito titoli n. 233/20700640 sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico:
- n. 3040 azioni per un controvalore di € 27.208,00 a seguito di aumento di capita del 2014;
- n. 1307 azioni per un controvalore di € 11.697,65 a seguito di aumento di capitale del 2015. Asseriva la violazione da parte della banca convenuta della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepiva la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per mancata consegna di copia del contratto quadro e la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza. Nel dettaglio, asseriva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio degli investitori, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente;
sosteneva di non aver mai ricevuto copia dei prospetti informativi e contestava la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 21 TUF, nonché dei Regolamenti Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007. Sottolineava che la banca convenuta non aveva mai sottoposto, all'odierno attore, alcun questionario per la rilevazione del profilo di rischio da attribuire all'investitore.
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel 2013, 2014 e 2015, tutti gli investitori avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi Con all'investimento in azioni , rischi illustrati nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittor . da 74 a 76 fasc. convenuta). Precisava che, a seguito delle operazioni di investimento, era divenuto titolare di Parte_1 Con n.
5.224 azioni , per un controvalore complessivo di e
Operazioni tutte precedute da ordini regolarmente sottoscritti dall'investitore (all. n. 106 e 107 fasc. convenuta) ed accompagnati da specifica informativa sui fattori di rischio degli investimenti. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 13.10.2010; inoltre, evidenziava che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli Con
, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con ordinanza del 18.02.2021, resa nel procedimento principale iscritto al n. RG n. 12554/2020, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da veniva iscritta al n. 2202/2021 e qui Parte_1 esaminata. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la violazione CP_4 da parte della di tutta una serie di obblighi infor relazione alla determinazione del CP_2 prezzo dell'azi el corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 Con il livello di rischio reale dell'azione come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, tratt si di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque CP_2 nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a quo, co precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (13.10.2020) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito delle domande di mediazione avvenuto in data 28.09.2020. Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver agito secondo la diligenza CP_2 richiesta, non potendosi attribui na rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento (pro-tempore vigente), CP_4 quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento interpretativo sui doveri di CP_4 correttezza e trasparenza stribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. CP_4 Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un merc lamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Il perito nominato ha accertato la sottoscrizione da parte dell'odierno attore di due contratti quadro, uno in data 28.07.2004 e uno in data 21.11.2011, quest'ultimo rispetta le prescrizioni di cui all'art. 37 della delibera Consob n. 16190/2007 e in entrambi i contratti ha Parte_1 dichiarato di aver ricevuto copia del documento. Ha, altresì, rilevato la compilazione del questionario di profilatura esclusivamente al momento della sottoscrizione del secondo contratto quadro, questionario nel quale veniva attribuito all'investitore un profilo di rischio medio – alto. Con
è titolare di n. 5244 azioni pari ad un controvalore di €.38.905,65 derivanti Parte_1 razioni di investimento: Con
- n. 3040 azioni pari ad un controvalore di € 27.208,00 a seguito di aumento di capitale del 2014; Con
- n. 1307 azioni pari ad un controvalore di € 11.697,65 a seguito di aumento di capitale del 2015; Con
- n. 67 azioni a titolo gratuito
Il ctu ha, inoltre, accertato che contestualmente alla sottoscrizione del contratto quadro, l'odierno attore ha ricevuto e sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, contenente una puntuale illustrazione dei fattori di rischio derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari, tra cui il rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati Con su mercati regolamentati (quali le azioni per cui è causa) ed il rischio di perdita del capitale investito (pag. 11 elaborato peritale); ha ndi, ritenuto rispettati dal punto di vista formale gli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario. Dalla compiuta analisi effettuata dal perito, però, emerge il mancato rispetto in concreto dei citati obblighi, atteso che non vi è in atti prova di una valutazione personalizzata riservata all'investitore. Peraltro, dalle risposte rilasciate da in sede di compilazione del questionario di Parte_1 profilatura, si evince la volontà di meno una parte del capitale investito e la mancata consapevolezza che il capitale investito in titoli azionari subisce maggiori variazioni rispetto all'investimento in obbligazioni e le implicazioni in termini di rischio derivanti dagli investimenti in strumenti derivati. Discende che non vi è stata prova del rispetto degli obblighi informativi. In relazione alla comunicazione n. 9019104, il ctu ha accertato che la banca non ha CP_4 rispettato quanto da questa pre avendo effettuato un'analisi superficiale, bastata su un questionario standardizzato e dal quale, in ogni caso, emergeva una scarsa conoscenza da parte dell'odierno attore degli investimenti azionari e della difficoltà di smobilizzo degli stessi. Il perito nominato ha, dunque, concluso per la non adeguatezza degli investimenti effettuati da
, atteso che, a fronte dell'assegnazione da parte della banca convenuta di un Parte_1 profilo di rischio medio – alto, anche solo la mancata volontà da parte dell'odierno attore di perdere parte del proprio capitale avrebbe dovuto portare la banca a sconsigliare l'investimento. Orbene, posto che la condotta omissiva da parte della banca intermediaria, che non adempia ai doveri di fornire all'investitore un'informazione in concreto adeguata in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, ciò non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze capaci di deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa, con la quale si dimostri, sulla base di elementi univocamente concludenti, che il cliente, pur avendo ricevuto la specifica informazione omessa, avrebbe confermato comunque la scelta (Cassazione civile sez. I, 31/08/2020, n.18151). Nella specie, dall'analisi della documentazione effettuata dal ctu emerge l'inadeguatezza in concreto dell'informazione fornita dalla banca agli investitori, senza che la stessa convenuta abbia fornito prova contraria in merito, dimostrando invece di aver consentito a di Parte_1 adottare decisioni di investimento informate. All'esito dell'analisi il ctu ha, quindi, accertato che l'odierno attore ha complessivamente investito la somma di € 38.905,65. Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dagli attori. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio CP_2 subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economica deriv alla riduzione del valore delle azioni. Atteso il mancato percepimento da parte dell'attore di dividendi e cedole, la banca convenuta sarà tenuta a restituire la complessiva somma di € 38.905,65. La domanda di ridimensionamento del danno dovuto all'attore, formulata dalla per concorso CP_2 di colpa dell'investitore ex. art. 1227 c.c., va disattesa. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda attorea va accolta, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento della somma precedentemente indicata in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno. Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo. In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi per la fase di studio ed introduttiva avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte, poi successivamente separate, nonché per la fase istruttoria essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con Parte_1 citazione notificata il 13.10.2020, nei confronti di Controparte_5 [...]
così provvede: CP_1
la domanda e per l'effetto CONDANNA la in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimen re di Parte_1 della somma di € 38.905,65, oltre al danno da svalutazione monetaria, determ indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1 di elle spese processuali che liquida in € 3.390,00 oltre i.v.a., c.p.a. e Parte_1 ri erali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 12.02.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 5.6.2025 Il Giudice Assunta Napoliello