Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 6621/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6621 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Scioglimento matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. DI NAPOLI FLAVIA presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI NAPOLI FLAVIA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.4.2025 e Parte_1 Controparte_1 esponevano di aver contratto matrimonio in data 12.8.2003 in AI OHs (Antigua
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al CP_2
n. 41, p.II, sez. CN – anno 2004; che dall'unione coniugale erano nati due figli, il 26.1.2004 e il 8.11.2005, entrambi maggiorenni non Per_1 Per_2
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economicamente autosufficienti;
che tra i coniugi era intervenuta separazione personale, omologata dal Tribunale di Napoli con decreto emesso in data
27.12.2013 – Rg 13877/2013, alle condizioni stabilite dalle parti;
che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, la separazione si era protratta ininterrottamente ed erano trascorsi i termini di legge per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, chiedevano al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui al ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, nonché le note di trattazione scritta delle parti, alle quali venivano allegate le dichiarazioni di assenso dei figli maggiorenni, con allegazione di copia del loro documento di riconoscimento, come richiesto dal
Tribunale, atteso che le stesse hanno concordato la corresponsione del mantenimento direttamente a favore di questi ultimi, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“… a. il sig. si obbliga a versare direttamente a ciascun figlio, Controparte_1
e entrambi maggiorenni ma Persona_3 Parte_2
economicamente non indipendenti, a titolo di contributo al loro mantenimento, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili cadauno. I suddetti assegni dovranno essere versati nel domicilio dell'avente diritto con idoneo mezzo di pagamento entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutato annualmente sulla base degli indici elaborati dall'Istat, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;
b. eventuali spese straordinarie che risulteranno necessarie nell'interesse della figlia e del figlio , ancorché maggiorenni, saranno corrisposte Per_1 Per_2
da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate.
c. per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia.
2 RG 6621/2025
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a il 11.08.2003 a AI OHs – Antigua e (Atto n. 41, p.II, sez. CP_2
CN – anno 2004 - reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13.6.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Valeria Rosetti
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