Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/06/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 429/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. SANTO DALMAZIO Parte_1
TARANTINO e FABIANA VIGNA
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso dal dott. GAETANO BONOFIGLIO, dalla dott.ssa SERENA CIANFLONE e dalla dott.ssa ROBERTA TRAVIA, funzionari delegati resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio reso nell'anno 2013 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ritualmente notificato la Prof.ssa conveniva in Parte_1 giudizio il e l' premesso di Controparte_1 CP_3 essere stata una docente di scuola secondaria superiore, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2014, già in precedenza assunta a tempo determinato (dal 1984 e fino all'immissione in
1
2) ordinare, quindi, al in persona del pro-tempore di Controparte_1 CP_2 inquadrare la ricorrente alla data dell'01.09.2022 nella fascia stipendiale 28-34, avendo completato in data 31.08.2023 il servizio rientrante nella fascia stipendiale 21-27; 3) con riferimento, quindi, alle differenze retributive maturate e non prescritte, correlate alla chiesta maggiore anzianità conseguente al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, dichiarare il diritto della prof.ssa a percepire Pt_1 le differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 a decorrere dall'01.09.2022 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 28-34 sulla base del computo dell'anno 2013) e fino al 31.08.2023 (giorno di ultimazione della fascia stipendiale 21-27 sulla base dell'impugnato decreto), con condanna del convenuto al pagamento delle corrispondenti CP_1 somme, pari rispettivamente ad € 2.299,51 e ad € 700,80 e dunque complessivamente ad €3.000,31 ovvero alla diversa maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il in persona del Ministro pro-tempore a Controparte_1 versare nei confronti dell le differenze contributive maturate correlate alla CP_3
2 maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per il computo, ai fini dell'anzianità di servizio, dell'anno 2013”. Il si costituiva, in via preliminare Controparte_1 sollevando eccezione di parziale prescrizione dei crediti retributivi azionati, nel merito chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza. Si costituiva l' dichiarando la propria disponibilità a ricevere, per CP_3
l'ipotesi di un accoglimento della domanda principale, la dovuta contribuzione.
§ Veniva fissata per la decisione l'udienza del 04.06.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 03.06.2025.
§ È infondata l'eccezione di parziale prescrizione sollevata dal convenuto
. CP_1
Su punto si osserva che secondo la Corte di Cassazione (vedi ordinanza n. 2232/2020 del 30 gennaio 2020) non vi sono vincoli temporali per la ricostruzione di carriera, ossia non sussiste il termine di 10 anni di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data della conferma in ruolo del lavoratore assunto;
la logica prevalente è quella della massima tutela dell'interesse ad agire da parte del lavoratore in ordine all'azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto. Permane, invece, il limite dei cinque anni di prescrizione relativa al diritto alla retribuzione ovvero al quantum della somma dovuta al dipendente. Nel caso di specie le differenze retributive sono state richieste con riferimento al periodo 01.09.2022/31.08.2023. Ne consegue, considerato che il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto con una richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 e di corresponsione delle relative differenze stipendiali ricevuta dall'Amministrazione il 09.06.2023 e con la notifica del ricorso eseguita in data 04.03.2025, che i crediti retributivi azionati non sono prescritti.
§ Nel merito la domanda è fondata per quanto di stretta ragione. 3 Come argomentato di recente dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 66/2024, “Più in generale, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Il Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo”.
4 Tale approdo sembrava aver ricevuto una successiva conferma da parte della Suprema Corte che con l'ordinanza della Sezione Lavoro n. 16133/2024 ha così argomentato sulla questione, giustificando un orientamento di merito favorevole all'assunto della parte ricorrente “3. Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata "limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è stato condannato a CP_4 pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni”. La Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 13619/2025, pubblicata il 21.05.2025, ha affermato principi che superano l'orientamento di una parte 5 della giurisprudenza di merito, formatosi proprio sulla base della sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 66/2024 (oggetto del relativo ricorso) e dell'ordinanza n. 16133/2024: “…2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 (d.l. 78 del 2010) che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la CP_1 definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi 6 dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il 7 meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà 8 espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la
“supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di CP_1 sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”. La posizione espressa dalla Suprema Corte è, dunque, chiara nel confermare che il blocco relativo all'anno 2013 e la relativa “sterilizzazione” attengono alle progressioni successive, vale a dire al riconoscimento di fasce stipendiali che si fondino sul servizio prestato in tale anno e alle relative conseguenze sul piano retributivo (e quindi previdenziale), ferma restando “l'utilità” sul piano giuridico del servizio reso. Alla luce del recente intervento, la domanda va, pertanto, accolta limitatamente al diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici (per quanto possa rilevare, atteso il collocamento in quiescenza della ricorrente) e senza effetti di tipo economico, con conseguente rigetto della domanda di condanna del al pagamento di differenze retributive. CP_1
Tenuto conto del chiaro e condiviso orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13619/2025, non poteva evidentemente essere accolta la richiesta di rinvio formulata dalla parte ricorrente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 3 giugno 2025; richiesta motivata sul rilievo che “la sentenza della Corte di Cassazione n. 16133 dell'11.06.2024 così come valorizzata dalla sentenza del Tribunale di Roma del 27.05.2025” ha dato luogo ad un “contrasto giurisprudenziale apertosi in merito alla valenza da attribuire al servizio prestato nell'anno 2013”. Tale contrasto, insorto dopo la pubblicazione della sentenza n. 66/2024 della Corte d'Appello di Firenze e dell'ordinanza n. 16133 dell'11.06.2024 della Suprema Corte, è stato, infatti, risolto proprio con il pronunciamento del 2025 (cfr. il punto 2.3 della sentenza n. 13619/2025, laddove la Corte di legittimità ha chiarito: “Si tratta di un contrasto interpretativo che si 9 registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
§ Le spese di lite vengono interamente compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del contrasto registratosi nella giurisprudenza di merito sulla specifica questione, risolto, appunto, solo con la sentenza n. 13619/2025 pubblicata il 21.05.2025.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e condanna Controparte_1
, in persona del a riconoscere alla ricorrente, solo a fini
[...] CP_5 giuridici, l'anzianità maturata in forza del servizio prestato in tale anno. Rigetta nel resto il ricorso. Compensa le spese di lite. Cosenza, 27/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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