TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 995/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 23/01/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:50
Compaiono:
Per l'avv. DE NIGRIS PIA , oggi sostituito dall'avv. Ferdinando Parte_1
Mauro
Per l'avv. BIMBI LUIGI , oggi sostituito dall'avv. Alberto Controparte_1
Benedetti
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Ferdinando Mauro conclude come da memoria conclusiva autorizzata al cui contenuto si riporta ai fini della discussione, con richiesta di distrazione delle spese di lite, dichiarandosi il difensore antistatario.
L'avv. Benedetti conclude come da come da memoria conclusiva autorizzata al cui contenuto si riporta ai fini della discussione.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 995/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 995/2022 avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche” tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pia De Nigris, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Via Giuseppe Ferrari, n. 4, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al RG n. 1059/2021 del Tribunale di Firenze
ATTRICE
e già (C.F. e P. IVA ), in persona del CP_2 Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Bimbi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via Palestro, n. 25, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione notificata in data 09.03.2022, ha riassunto nei Parte_1 confronti di il processo iscritto dinanzi alla Sezione Specializzata in Controparte_1 materia di Impresa del Tribunale di Firenze (R.G. n. 1059/2021), a seguito dell'ordinanza emessa in data 09.12.2021, con la quale è stata dichiarata l'incompetenza della Sezione
Specializzata in favore del Tribunale di Pisa, con assegnazione di termine di tre mesi per la riassunzione.
Richiamando l'atto introduttivo originario, ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza della risoluzione del contratto di appalto n. 3900005598, comunicata dalla convenuta con atto del 20.11.2020 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti per complessivi € 60.000,00, nonché al suo reinserimento nell'elenco fornitori della convenuta.
A sostegno delle domande, ha allegato:
- che, a seguito di procedura di gara per appalti pubblici, in data 12.12.2018, ha stipulato con un contratto di appalto per l'importo di € 386.669,85, avente ad oggetto Controparte_1
l'esecuzione di lavori di “Risanamento ed estensione delle reti idriche e fognarie zona
Empoli, Valdelsa e Valdinievole”;
- che, con atto dell'amministratore delegato del 20.11.2020, la committente ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. l) e dell'art. 18, comma 1, lett. d) del contratto stesso, disponendo altresì la cancellazione dell'attrice dell'elenco fornitori;
- che la risoluzione è da ritenersi nulla e illegittima in quanto dichiarata in violazione dell'art. 108, terzo comma, D. Lgs. 50/2016, vale a dire senza previa contestazione degli addebiti all'appaltatore e senza l'assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni;
- che le cause della risoluzione risultano infondate nel merito, in quanto connesse all'asserita, ma infondata presenza in cantiere di un'impresa esecutrice terza, non previamente comunicata alla committente, rilevata nel corso di un sopralluogo del 29.10.2020;
- che la circostanza ha rappresentato, ad avviso della committente, violazione dell'art. 31 del
Capitolato speciale di appalto e, contestualmente, causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 18, secondo comma, lett. l) del contratto stesso;
- che, contrariamente a quanto affermato dalla committente, non si è mai verificata alcuna situazione elusiva dei vincoli in materia di subappalto, e i distacchi del personale e i mezzi presenti in cantiere in data 29.10.2020 facevano capo a soggetti diversi;
- che l'inadempimento non sussiste neppure con riferimento alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, contestata dalla committente, non avendo quest'ultima fornito indicazione specifica delle norme violate;
- che la risoluzione ha ingiustamente causato all'attrice danni in ragione delle spese sostenute in relazione al contratto, e per il mancato utile connesso all'illegittimo scioglimento anticipato del contratto;
- che i danni subiti ammontano a complessivi € 60.000,00 di cui € 35.000,00 a titolo di danno emergente ed € 25.000,00 a titolo di lucro cessante;
- che l'attrice dovrà essere nuovamente inserita nell'elenco fornitori della convenuta.
Si è costituita in giudizio contestando le pretese attoree e chiedendone il Controparte_1 rigetto;
ha formulato, inoltre, domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione anticipata del contratto di appalto.
In particolare, ha dedotto: - che, sotto il controllo di svolge attività di manutenzione delle reti e degli CP_2 impianti del servizio idrico integrato nei Comuni compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale
n. 2 Basso Valdarno;
- che, quale stazione appaltante, in data 12.12.2018 ha stipulato contratto di appalto con l'attrice, aggiudicataria della procedura di gara;
- che l'attrice ha partecipato alla gara dichiarando di accettare senza condizioni le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara e di non voler subappaltare alcuna parte dei lavori;
- che l'ultimo aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa appaltatrice è stato trasmesso alla stazione appaltante in data 09.10.2020;
- che l'attrice ha inserito nel suddetto documento l'elenco di personale in distacco dalla COFI
S.r.l.s. e l'elenco di mezzi d'opera concessi in nolo a freddo dalle società Controparte_3
e da CP_4
- che nessun'altra impresa terza è stata citata nell'aggiornamento del POS, né sono state comunicate ulteriori variazioni nell'impiego di manodopera e mezzi d'opera;
- che, in occasione del sopralluogo del 29.10.2020, i tecnici di hanno Controparte_1 riscontrato la presenza in cantiere di personale e mezzi d'opera appartenenti all'impresa
[...] priva di titolo per poter operare in cantiere, non avendo stipulato alcun contratto con Pt_2
l'appaltatrice;
- che solo dopo il sopralluogo, l'attrice ha trasmesso un ulteriore aggiornamento del POS da cui risultava il nominativo dell'impresa de qua;
- che, date le circostanze, è stata redatta una relazione di accertamento di grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 108, terzo comma, D. Lgs.
50/2016, seguita da una proposta di risoluzione del contratto;
- che, in data 29.01.2021, nel contraddittorio con l'appaltatore, sono iniziate le operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori e di inventario delle opere realizzate;
- che non sussiste, alcun profilo di nullità e/o illegittimità e/o infondatezza della risoluzione del contratto di appalto;
- che la risoluzione è stata dichiarata previo riscontro di una duplice violazione da parte dell'appaltatore;
- che la violazione tanto del divieto di subappalto quanto delle norme in materia di sicurezza nei cantieri costituiscono autonome cause di risoluzione di diritto del contratto;
- che non sussiste l'asserita violazione del contraddittorio di cui all'art. 108, terzo comma, D.
Lgs. 50/2016, essendo stato il verbale di sopralluogo del cantiere del 29.10.2020 sottoscritto dal rappresentante dell'impresa appaltatrice ed essendo stata redatta specifica relazione dal
D.L.;
- che l'appaltatore ha, quindi, avuto piena contezza delle contestazioni svolte;
- che le contestazioni sono state oggetto di specifica notifica a mezzo PEC in data 20.11.2020,
cui ha fatto seguito una ulteriore fase di contraddittorio tra le parti;
- che, nell'aggiornamento delle liste dei mezzi di cantiere, inviata in data 09.10.2020, non compare il nominativo di la cui presenza è stata accertata nel corso del Pt_2 sopralluogo;
- che la comunicazione inoltrata dall'attrice in data 30.10.2020 è tardiva e irrilevante;
- che la comunicazione è intervenuta dopo l'accertamento della presenza dell'impresa
[...] in cantiere, pur essendo stato vietato il subappalto e omessa la trasmissione di Pt_2 documentazione comprovante il ricorso a distacchi di personale o a nolo di mezzi d'opera di quell'impresa;
- che è, dunque, configurabile una ipotesi di subappalto abusivo che legittima il rimedio di cui all'art. 18, secondo comma, lett. l), del contratto di appalto;
- che, anche con riferimento alla sicurezza nei cantieri, la sola presenza non autorizzata e non comunicata di personale e mezzi d'opera di un'impresa terza all'interno di un cantiere costituisce di per sé violazione delle norme di sicurezza, impedendo la corretta vigilanza sul rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 81/2008;
- che tale violazione è consequenziale a quella di cui all'art. 7, terzo comma, del contratto di appalto e all'art. 3 del CSA, rispetto alle quali non avrebbe potuto operare il procedimento della c.d. “previa diffida” di cui agli artt. 18 del contratto e 108 del D.lgs. nr. 50/2016;
- che la fondatezza della causa di risoluzione contrattuale impedisce che possa essere prospettato un pregiudizio patrimoniale da parte dell'appaltatore;
- che il danno quantificato dall'attrice risulta, in ogni caso, sproporzionato e non dimostrato;
- che deve ritenersi, invece, fondata la domanda riconvenzionale formulata, per la somma di €
3.195,19 risultante dalla differenza tra il credito vantato dall'appaltatore a titolo di corrispettivo per i lavori svolti (al netto degli acconti già corrisposti) ed i maggiori oneri sopportati per la loro conclusione e per intervenire sulle difformità riscontrate.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 21.09.2022, sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
All'udienza del 04.05.2023, il Giudice si è riservato sulle istanze di prova.
Con ordinanza del 09.05.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
01.02.2024, poi differita per ragioni di carico del ruolo.
All'udienza del 23.01.2025, le parti hanno concluso come da suesteso verbale.
****
Incontestati i presupposti giuridici e fattuali all'origine della causa, vale a dire il contratto di appalto pubblico stipulato inter partes in data 12.12.2018, e l'intervenuta comunicazione della committente di intervenuta risoluzione di diritto del 20.11.2020, è controversa la legittimità procedurale e sostanziale dell'iniziativa caducatoria del negozio assunta da Controparte_5
in primo luogo, l'attrice l'omessa adozione del procedimento di cui all'art. 108,
[...]
D.Lgs. 50/2016, volto a suscitare il contraddittorio tra le parti, laddove venga accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore.
Merita condivisione, al riguardo, la prospettazione di per la quale, in Controparte_1 ragione del contratto d'appalto (art. 18), da considerarsi quale lex specialis rispetto alla normativa ex D. Lgs. 50/2016, la committente si è avvalsa dello strumento ex art. 1456 c.c. convenzionalmente pattuito in aggiunta e al di fuori della casistica di cui al procedimento delineato all'art. 108, D. Lgs. 50/2016 comma III.
Ad ogni modo, tenuto conto anche dell'espresso richiamo del predetto articolo del previgente codice dei contratti pubblici nelle determine adottate, e dalla confusione che ciò può aver determinato, si osserva che la violazione procedurale lamentata è stata assorbita dalla prova della tempestiva ed effettiva instaurazione del contraddittorio con la società appaltatrice sulle contestazioni sollevate. L'appaltatrice, oltre ad aver preso parte al sopralluogo del 29.10.2020, ha comunicato alla committente le proprie controdeduzioni già in data 30.10.2020, cui hanno fatto seguito plurime interlocuzioni tra le parti.
Nel merito, secondo la prospettazione attorea, la risoluzione dovrebbe ritenersi illegittima stante l'insussistenza dei presupposti per l'operare della clausola risolutiva espressa contemplata all'art. 18, secondo comma, lett. l), per il caso di subappalto abusivo, non ricorrendo alcuna violazione dell'art. 31 del Capitolato speciale di appalto (cfr. doc. 5 e 6 convenuta).
La difesa non persuade.
Il Tribunale reputa dimostrata la violazione – la cui gravità è sottratta al sindacato del giudice stante la clausola ex art. 1456 c.c. – da parte dell'attrice, del divieto di utilizzo combinato di sub-contratti e distacchi (art. 31 Capitolato speciale di appalto) e, di conseguenza, seppur in via presuntiva, del divieto di concludere subappalti abusivi (art. 18, secondo comma, lett. l contratto), rammentandosi che l'appaltatrice ha espressamente dichiarato di non dover ricorrere alla stipulazione di contratti di subappalto nell'esecuzione delle opere commissionate (doc. 4 convenuta).
Tale inadempimento è stato accertato all'esito del sopralluogo svolto in data 29.10.2020 presso il cantiere di via Cerbaia, Lamporecchio, allorché è stata constatata la presenza in loco di personale e mezzi non autorizzati.
In particolare, è stata verificata la presenza simultanea di lavoratori e mezzi appartenenti all'impresa terza il cui nominativo non risulta essere stato indicato negli elenchi del Pt_2 personale in distacco e dei mezzi d'opera concessi in nolo a freddo riportati nel Piano
Operativo di Sicurezza, il cui ultimo aggiornamento è stato comunicato alla stazione appaltante in data 09.10.2020, irrilevante e tardiva essendo la documentazione inoltrata in data
30.10.2020.
Più specificamente, parte attrice non dà prova di aver tempestivamente comunicato alla committente la presenza in cantiere di lavoratori in distacco provenienti dalla ML Masi S.r.l., risultando, a tal fine, insufficiente la tardiva trasmissione dei modelli UNILAV, dal momento che i relativi nominativi avrebbero dovuto essere ricompresi nell'aggiornamento POS da ultimo inoltrato in data 09.10.2020 e nell'autorizzazione all'accesso ai luoghi di lavoro per imprese e professionisti esterni (doc. 20 convenuta).
Anche con riferimento ai mezzi da lavoro presenti in cantiere alla data del 29.10.2020, le fatture prodotte dall'appaltatrice, in ogni caso tardive, non costituiscono prova sufficiente a dimostrare l'acquisto della proprietà dei veicoli, avendo, peraltro, la stessa attrice ammesso di aver erroneamente indicato tali mezzi come concessi a noleggio nell'ultimo aggiornamento inviato alla committente (cfr. doc. 1 attrice).
In definitiva, a fronte di documentati, univoci e gravi indicatori che lasciano presumere ex art. 2729 c.c. la presenza di un subappalto abusivo, parte attrice non ha apportato elementi volti a confutare siffatta tesi.
In definitiva, è accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto in data
20.11.2020 per inadempimento di alle obbligazioni assunte con l'art. 18, secondo Parte_1 comma, lett. l) del contratto medesimo. Ciò determina l'assorbimento delle questioni relative alla contestazione dei presupposti per il rimproverato inadempimento delle disposizioni in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro, presupposti che paiono comunque sussistere, tenuto conto della presenza di personale non autorizzato nel cantiere.
Le ulteriori domande attoree sono parimenti assorbite per difetto del loro primario elemento costitutivo, id est l'altrui inadempimento.
Spetta, invece, all'appaltatore il compenso per prestazioni relative a lavori e forniture regolarmente eseguiti alla data della risoluzione, residuando a suo favore un credito, non contestato, pari a € 1.315,30.
Trova, tuttavia, accoglimento la domanda riconvenzionale della convenuta, volta ad ottenere il pagamento dell'importo corrisposto a terzi per il completamento di lavori non ultimati e/o non correttamente eseguiti dall'appaltatrice (€ 4.510,49), che detratto l'importo ancora dovuto a ammonta ad € 3.195,19, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Sul punto Parte_1 deve rilevarsi che a fronte della documentazione a supporto della pretesa risarcitoria di
[...]
parte attrice non ha tempestivamente contestato i presupposti né i giustificativi di CP_1 spesa prodotti.
Le spese di lite seguono la soccombenza per la metà, tenuto conto della peculiare situazione giuridico fattuale, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, valori medi avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 3.195,19 Parte_1 CP_2
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna al rimborso in favore di di metà delle spese di lite, Parte_1 CP_2 liquidate per l'intero in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Pisa, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.