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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 742/2024 R.G. promossa
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Venezia, Parte_1 rappresentata e difesa in giudizio dell'avv.to Alessandro Bozzone, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre, via Ospedale n. 9, in forza di procura alle liti unita all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrente in Ivrea (TO), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Alessandro
1 Limatola, con domicilio presso la cancelleria dell'intesta Corte, in forza di procura generale alle liti in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello rimesso in decisione all'udienza del 16 giugno 2025, ai sensi dell'art. 352 cpc, avverso la sentenza n. 949/2024 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 21 marzo 2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Nel merito, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 949 del
21.03.2024, pubblicata il 22.03.2024, condannare a corrispondere, Controparte_1
in favore di a somma di euro 75.640,00.= o, comunque, la diversa somma Pt_1
ritenuta di giustizia, quale risarcimento danni patrimoniali patiti a seguito della disdetta anticipata intimata a da parte dell'ordine degli avvocati di Venezia. Pt_1
In ogni caso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 949 del
21.03.2024, pubblicata il 22.03.2024, condannare a pagamento Controparte_1
in favore di delle spese e competenze relative al giudizio di primo grado. In Pt_1
ogni caso, con condanna della convenuta appellata al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado. In ogni caso, rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. 949/2024, emessa dal Tribunale di Venezia, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'avv.to Alessandro Limatola per fattane anticipazione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
già ha interposto appello avverso la sentenza Pt_1 Parte_2
n. 949/2024, pubblicata dal Tribunale di Venezia il 21 marzo 2024 con cui,
2 compensate integralmente le spese di lite, è stata condannata, Controparte_1
in accoglimento parziale della pretese azionate in giudizio, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 13.834,44.=, a titolo di risarcimento del Pt_1 danno ad quest'ultima sopportato e conseguente all'accertato inadempimento ascrivibile alla convenuta in relazione al rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
In prime cure, l'attrice, allegava di essere impresa operante nel settore dell'assistenza informatica tecnico - giuridica in favore di enti pubblici e privati e in particolare in favore degli ordini professionali e di avere concluso con
[...]
, nel luglio del 2018, un contratto di telefonia, tuttavia sopportando sin CP_1
dal secondo semestre dello stesso anno, nonostante le rassicurazioni sulla efficienza del servizio, problemi di connessione alla rete telefonica e telematica, con seri disagi per la sua clientela. asseriva che, proprio in ragione di detti Pt_1
problemi, non era riuscita a garantire ai propri clienti il servizio di helpdesk ossia il servizio di assistenza immediata per la soluzione delle problematiche relative all'utilizzo delle piattaforme su cui opererebbero i processi civile, penale, amministrativo e tributario telematici, e che, nonostante le ripetute richieste di intervento, la convenuta non aveva risolto il problema derivante in CP_1
particolare dalla fornitura di modem vetusti e non funzionanti in modo adeguato.
così chiedeva il ristoro dei danni all'immagine asseritamente patiti, Pt_1
nonché il ristoro dei danni patrimoniali, primo tra tutti il danno subito per la disdetta del contratto di assistenza in convenzione stipulato il 22 gennaio 2019 ed in essere con il consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza, con conseguente mancato guadagno mensile di euro 1.890,00.=, oltre IVA, e mancato guadagno su base annua di euro 5.670,00.= oltre IVA, per la perdita del consolidato rapporto.
Analogamente l'attrice chiedeva il ristoro del danno patrimoniale, per euro
2.000,00.= mensili, oltre IVA, derivante quale mancato guadagno per la disdetta anticipata del contratto di assistenza in essere con il consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia, stipulato il 15 novembre 2018 ed avente naturale scadenza il
3 31 dicembre 2022. In aggiunta, chiedeva il ristoro del mancato guadagno Pt_1
per euro 8.000,00.= in ragione del lucro cessante cagionato dal mancato rinnovo alla scadenza dei contratti in essere con i singoli professionisti. L'attrice concludeva chiedendo la condanna di al pagamento dell'importo CP_1
complessivo di euro 80.000,00.=, o altra somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza del Giudice adito, essendo competenti in via alternativa il
Tribunale di Milano o quello di Ivrea, nonché escludendo la propria responsabilità contrattuale e contestando le pretese risarcitorie di controparte, facendo valere anche il concorso colposo della affermata creditrice, ai sensi dell'art. 1227 cc.
Il Tribunale di Venezia, escussi i testi sui capitoli ammessi, rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio e affermava l'inadempimento della convenuta essendo accertato in ragione delle deposizioni dei testimoni CP_1
il costante malfunzionamento, sin dal settembre 2018, delle linee telefoniche e
Pa telematiche garantite a per espletare il suo servizio di assistenza. Il primo
Giudice, inoltre, rigettava la difesa di secondo cui le condizioni generali CP_1
di contratto prevedessero una valida limitazione di responsabilità della fornitrice, così come rigettava la difesa relativa all'affermato concorso di colpa della creditrice. Sulla scorta di dette premesse, il Tribunale reputava provato il danno in termini limitati ovvero riconosceva il mancato guadagno per euro 13.834,44.= cagionato dalla disdetta del contratto di assistenza in essere con il consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza, affermando trattarsi di disdetta determinata dai malfunzionamenti evidenziati. Diversamente, il Tribunale riteneva non essere stata raggiunta la prova che la disdetta del contratto in essere con il consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia fosse stata cagionata responsabilità della convenuta, difetto di prova evidenziato anche per la pretesa di ristoro del mancato guadagno rinveniente dai rapporti non rinnovati con i singoli professionisti. Infine, il Giudice di prime cure escludeva che fosse stato dato accertamento del danno
4 all'immagine, compensando integralmente le spese di lite in ragione dell'affermata soccombenza reciproca.
ha interposto appello articolando due motivi di gravame, il primo Pt_1
riferito al rigetto della domanda di risarcimento del lucro cessante relativo alla perdita quale cliente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia, il secondo relativo alla compensazione delle spese lite.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto deduttivamente che la disdetta dell'ordine veneziano non sarebbe da porre in correlazione con l'inadempimento di emergendo chiari elementi di giudizio in senso contrario. Con il CP_1 secondo motivo di appello, ha lamentato, in ogni caso, l'erronea Pt_1
compensazione delle spese di lite, essendo comunque soccombente controparte, visto il rigetto della eccezione di incompetenza, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale ed il riconoscimento, almeno parziale, delle pretese risarcitorie fatte valere in giudizio.
Così, l'appellante ha concluso insistendo per la condanna di al CP_1
risarcimento del mancato guadagno derivante dalla perdita, quale cliente, del consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia e, in ogni caso, per la condanna di controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A sua volta, ha resistito all'appello, affermando Controparte_1
l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame ex art. 348 bis cpc, essendo l'impugnazione manifestamente infondata, eccependone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 cpc, nonché eccependo la violazione del divieto dei nova, sancito dall'art. 345 commi 1 e 3 cpc. In ogni caso e nel merito,
l'appellata ha affermato che difetterebbe la prova del mancato guadagno e del nesso di causalità di esso con l'inadempimento allegato. Ad ogni buon conto nell'ipotesi del riconoscimento di un qualche credito risarcitorio, CP_1 diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, ha reiterato l'eccezione ex art. 1227 cc. Infine, l'appellata ha affermato che correttamente il Tribunale
5 avrebbe compensato le spese di lite, rientrando detto potere nella sua discrezionalità, tenuto conto del limitato importo risarcitorio riconosciuto rispetto a quello preteso ben più ampio.
*****
1 – Le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta sono destituite di fondamento.
In primo luogo, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, per insussistenza di una ragionevole possibilità di accoglimento deve essere emanata all'esito dell'udienza ex art. 350 bis, con sentenza motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi. La richiesta di declaratoria di inammissibilità del gravame, reiterata in sede di deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni non può essere accolta, in quanto la sua adozione non è più possibile, dovendo necessariamente intervenire all'esito dell'udienza ex art. 350 bis cpc. In ogni caso, come sarà evidenziato in prosieguo, deve escludersi che, nel caso di specie, fosse riscontrabile l'insussistenza di una ragionevole possibilità di accoglimento dell'impugnazione.
1.1 – Parimenti è infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc. In effetti, l'appello interposto da rispetta i connotati della Pt_1
richiamata norma, in quanto vi sono individuate le specifiche parti della decisione impugnata, i vari motivi di fatto e di diritto, gli asseriti errori compiuti dal Giudice di primo grado in ordine alla ricostruzione del fatto e la loro rilevanza ai fini della decisione. Secondo la giurisprudenza di legittimità valevole anche a seguito della nuova formulazione della norma in commento, “per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame, prescritto dall'art. 342 cpc, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il Giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti
6 impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado” (Cass. n. 22123/2009).
1.2 – Infine, deve escludersi che, nel proprio atto di appello, l'impugnante abbia introdotto domande o prove nuove, in violazione dell'art. 345 cpc, essendosi limitata ad argomentare circa la scorretta valutazione da parte del primo Giudice degli Pt_1
elementi probatori già forniti in prime cure che avrebbero dovuto condurre il
Tribunale a riconoscere anche il risarcimento del danno per lucro cessante riferito alla perdita, quale cliente, del consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia.
2 – Venendo al merito dell'impugnazione ed al fine di delimitare il thema decidendum del presente giudizio, va evidenziato che l'appellante non ha sottoposto a gravame le parti della sentenza che hanno rigettato la pretesa di risarcimento del danno all'immagine e per la perdita di guadagno relativo al mancato rinnovo dei contratti con i singoli professionisti, essendo limitato l'appello alla affermata scorretta disciplina delle spese di lite ed al rigetto della domanda relativa al lucro cessante che avrebbe potuto ritrarre ove l'ordine professionale veneziano non Pt_1
avesse disdettato il contratto di assistenza a motivo dei disservizi cagionati dall'inadempimento di In detto contesto va, poi, precisato che l'appellata CP_1
ha riproposto la sua difesa relativa all'eccezione di concorso di colpa dell'asserita danneggiata ex art. 1227 cc, senza proporre a sua volta appello incidentale. Se, ai sensi dell'art. 346 cpc, “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte, perché superate o non esaminate in quanto assorbite”, potendosi limitare a
“riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo” (Cass. n. 33649/2023), nel caso di specie, è da dire che l'eccezione relativa al concorso di colpa, già sottoposta all'attenzione del Tribunale, è stata dal primo Giudice decisa espressamente e rigettata e, quindi, non semplicemente non accolta in quanto superata o non esaminata in quanto assorbita. Così, non può limitarsi Controparte_1
7 nella presente sede di gravame a riproporre la questione, essendo invero onerata in punto a formulare apposito motivo di appello incidentale, indicando in modo specifico, a pena di inammissibilità, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo Giudice e le violazioni di legge con la loro rilevanza ai fini delle decisione impugnata. L'omessa formulazione di qualsivoglia motivo specifico di gravame in argomento, volto a censurare la decisione presa sull'eccezione di concorso di colpa da parte del Tribunale, rende inammissibile nella presente sede la semplice riproposizione della questione. In effetti, “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al Giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 comma 2 cpc (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329 comma 2 cpc), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del
Giudice di prime cure” (Cass. n. 25876/2024).
3 – Il Tribunale, pur affermando l'accertato inadempimento di , Controparte_1 questione anch'essa coperta dal giudicato interno in difetto di impugnazione, ha rigettato la domanda risarcitoria riproposta nella presente sede da affermando, Pt_1
nella sostanza, che non vi sarebbe prova che la disdetta anticipata del contratto di assistenza stipulato tra l'appellante e l'ordine degli avvocati di Venezia, con conseguente perdita di guadagno, sia stata cagionata dall'inadempimento dell'appellata, posto che detta disdetta sarebbe intervenuta a fine maggio 2020, mentre i testimoni offerti dalla stessa appellante avrebbero riferito come quest'ultima sarebbe passata all'operatore TIM a fine 2019, così risultando risolti i malfunzionamenti di collegamento telefonico e telematico, cosicché la decisione del consiglio dell'ordine veneziano di interrompere anzitempo il rapporto con Pt_1
8 sarebbe ragionevolmente il risultato della scelta del cliente di rivolgersi ad altro operatore più competitivo, in quanto al momento della ridetta disdetta i problemi di malfunzionamento del servizio offerto dall'appellante erano stati risolti.
L'impugnante censura detta decisione facendo presente che, se è vero che i testi offerti hanno riferito che con il passaggio all'operatore TIM a fine 2019 i problemi di funzionamento del servizio non si sarebbero più presentati, emergerebbe chiaramente in atti che il rapporto con sarebbe continuato anche nel corso del Controparte_1
2020, posto che il subentro di TIM non sarebbe stato immediato. In effetti,
l'affermazione del primo Giudice, secondo cui la disdetta dell'ordine di Venezia debba reputarsi scelta non motivata dai disservizi del help desk ma da ragioni relative alla presenza di offerte di mercato più competitive, è testualmente smentita dal contenuto della disdetta del 29 maggio 2020 in cui la stessa è giustificata “a fronte dei continui disservizi (…) perpetuati nel tempo”. Peraltro, il Giudice di prime cure, come correttamente evidenziato dall'appellante, ha completamente omesso di considerare le difese in argomento spese dall'odierna appellata che confermano che, Pa ancora nel corso del 2020, il rapporto tra e era in essere, tanto che CP_1
quest'ultima, nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, afferma espressamente che, nel corso dell'anno 2020, sarebbero pervenute varie segnalazioni da parte dell'attore, rispetto alle quali ella sarebbe intervenuta tempestivamente, aprendo i relativi ticket tecnici e ripristinando le piene funzionalità dei servizi erogati. Così, la valutazione complessiva degli elementi di prova raccolti in prime cure, tra cui la circostanza pacifica in atti, considerate le difese dell'odierna appellata, del perdurare del rapporto contrattuale tra le parti ancora nel corso del
2020, avrebbe dovuto correttamente convincere che la disdetta dal servizio help desk da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia è stata cagionata proprio Pa dall'inadempimento di a cui ancora si appoggiava, nonostante il CP_1
subentro del nuovo gestore TIM a fine 2019.
4 – In tema di obbligazioni contrattuali, il creditore che agisce onde ottenere il risarcimento del danno per inadempimento del debitore è onerato, non solo di
9 provare il nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato, ma anche l'esistenza del danno medesimo con conseguente credito risarcitorio, danno nel caso di specie affermato in termini di lucro cessante, ovvero quale perdita di guadagno che l'appellante avrebbe potuto ritrarre ove l'ordine veneziano non avesse risolto anticipatamente il contratto. Il lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte (Cass. n. 10750/2020). Così, il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità (Cass. n. 8758/2025).
Infine, è da dire che, una volta provata l'esistenza del pregiudizio, il lucro cessante, consistente nella perdita di profitto sopportata dal creditore a causa dell'inadempimento del debitore, può essere liquidato ai sensi dell'art.1226 cc anche in termini equitativi, ove siano forniti in giudizio elementi di valutazione e sia impossibile o estremamente difficoltoso per il creditore dare contezza precisa dell'ammontare del proprio credito risarcitorio. Nel caso di specie, il contratto concluso tra l'appellante ed il consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia, prodotto al fascicolo di prime cure, è stato stipulato il 15 novembre 2018, con durata fino al 31.12.2022 e con rinnovo tacito di quadriennio in quadriennio salva disdetta, prevedendo quale corrispettivo l'importo mensile di euro 2.000,00.=, oltre accessori fiscali. In termini presuntivi, dunque, può dirsi che, ove non vi fosse stato l'inadempimento di avrebbe ritratto con ogni probabilità concreta CP_1 Pt_1
un corrispettivo da detto contratto anzitempo disdettato nel maggio 2020 pari ad euro
62.000,00.=, almeno fino alla prima scadenza quadriennale al 31 dicembre 2022, rimanendo nella sfera della mera possibilità e non della probabilità che il rapporto si
10 sarebbe sicuramente rinnovato di quadriennio in quadriennio, visto che non può dirsi con ragionevole certezza che alla prima scadenza il cliente non avrebbe impedito il rinnovo medesimo, non essendo il rapporto in questione consolidato, visto il suo avvio nel novembre 2018. Ad ogni modo, poiché, il lucro cessante consiste nella perdita di profitto o di utile, il credito risarcitorio non può essere determinato nell'importo rammentato che non considera i costi relativi all'attività di impresa e imputabili alla gestione del rapporto con il consiglio dell'ordine veneziano. Poiché, tuttavia, detti costi non sono individuabili in modo preciso, riguardando essi la
Pa gestione complessiva dell'attività di impresa di , ovvero la gestione anche degli altri rapporti di assistenza con i clienti privati e con gli altri operatori professionali, deve operarsi una loro stima equitativa partendo dal corrispettivo che sarebbe stato dovuto a ove il rapporto fosse proseguito, corrispettivo pari a circa CP_1
6.000,00.= euro annui (vedasi fatture emesse per trimestre dall'appellata) e che deve essere solo in parte imputato alla gestione dei servizi garantiti all'ordine veneziano.
Così, considerato il costo del servizio fino a scadenza del primo quadriennio dovuto
Pa da all'appellata per euro 15.000,00.= ed imputando la metà di detto costo alla gestione dei servizi dell'ordine degli avvocati di Venezia, considerata l'importanza del cliente, il credito risarcitorio deve essere determinato detraendo dal corrispettivo che sarebbe stato ottenuto dall'appellante il costo ridetto pari ad euro 7.500,00.= a cui aggiungere altra decurtazione per i costi diversi di gestione dell'impresa e edl suo personale, da quantificarsi presuntivamente ed in via prudenziale in altri 30.000,00.=, considerati a titolo esemplificativo i costi del personale, delle utenze diverse, dell'uso dei locali da sostenersi per tutta la durata del rapporto con il cliente. In definitiva, in via equitativa può essere riconosciuto all'attualità il credito risarcitorio di euro
24.500,00.=, a cui aggiungere gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
5 – Considerato l'esito complessivo della lite che vede soccombente Controparte_2
[...
l'appellata deve essere condannata alla rifusione del spese del doppio grado che vanno liquidate nei limiti del credito risarcitorio riconosciuto, tenuto conto dei valori
11 medi secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata n. 949/2024, pubblicata dal Tribunale di Venezia il 21 marzo 2024, così provvede:
Parte
1. condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante Controparte_1
[... l'ulteriore importo di euro 24.500,00.=, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
Parte
2. condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante Controparte_1
[... le spese di lite che si liquidano, quanto al giudizio di prime cure, in euro
759,00.= per esborsi ed euro 6.164,00.= per compensi professionali, e in euro
1.138,50.= per esborsi ed euro 6.864,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA
e CPA dovuti per legge.
3. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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