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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9889 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29343/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BE LI (p.e.c. Email_1
-attrice-
contro
(CF con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ERMINIO MAZZONE (p.e.c.
[...]
Email_2
-convenuta-
e
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
-terzo pignorato- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così disporre:
1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo, l'improcedibilità,
l'irregolarità, la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento, notificato il 14 giugno 2023, per non aver rispettato le forme e criteri di pignorabilità imposti, fermo restando che si contesta
l'intervenuta la prescrizione e/o decadenza del credito per cui si agisce e che si eccepisce anche in questa sede non avendo controparte in sede cautelare con tutte le preclusioni già maturate documentato la notifica degli atti prodromici all'atto di pignoramento;
2) per effetto di quanto sopra dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi, notificato il 14 giugno 2023, e di tutti gli atti esecutivi, ordinando lo svincolo e/o il riaccredito in favore della sig.ra della somma pignorata, pari ad euro 34.721,49 oltre interessi ex art. 1284, comma 4 Parte_1
c.c. e rivalutazione monetaria dal 14 giugno 2023 sino all'integrale restituzione;
3) sempre per l'effetto di quanto innanzi attesa l'improcedibilità, la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento e/o comunque l'intervenuta prescrizione del credito condannare in via equitativa ex art. 1226 c.c., avendone fornito gli elementi ed atteso il notevole inconveniente creato ad un contribuente privandolo di tutte le risorse disponibili e del lunghissimo asso di tempo trascorso,
l' Provincia di Milano al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra per aver l'Ente di Parte_1 riscossione sottratto illegittimamente un'ingente somma di denaro per una molteplicità di anni all'odierna parte attrice;
4) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge da attribuirsi con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Roberto Castiglione che si dichiara antistatario per i soli onorari”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
“che codesto Onorevole Tribunale voglia:
- dichiarare eventuale difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I°
Grado di Milano;
- dichiarare inammissibile e infondata la domanda, con conseguente rigetto della stessa e con la conferma del Pignoramento impugnato;
- dichiarare carente di legittimazione nei confronti della Controparte_3 ricorrente;
- condannare, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”
pagina 2 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione il giudizio di merito incardinato a seguito dell'opposizione all'esecuzione proposta da avverso l'atto di pignoramento presso Parte_1 terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 notificato in data 14.06.2023 dall
[...]
(per brevità: , per il mancato pagamento dell'avviso di Controparte_4 CP_5 accertamento n. T9B01MO00052/2020 del 14.07.2022.
A sostegno delle proprie doglianze, parte opponente ha spiegato i seguenti motivi di opposizione: preliminarmente, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Milano;
nel merito, (i) la nullità per difetto di motivazione dell'atto di pignoramento e l'omessa/insufficiente specificazione del credito;
(ii) l'improcedibilità del pignoramento del conto corrente senza aver prima attivato un'esecuzione presso il datore di lavoro e/o l'ente pensionistico;
(iii) la prescrizione del credito. Pertanto, ha domandato la restituzione delle somme che l CP_5 aveva indebitamente riscosso dal terzo pignorato , per un totale di euro CP_2
34.721,49.
Parte opposta di contro, ha eccepito: preliminarmente, il difetto di CP_5 giurisdizione del giudice ordinario a favore del tributario;
nel merito, (i) la regolarità del procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento e la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti;
(ii) l'insussistenza e pretestuosità delle censure in ordine sia alla mancata specificazione del credito che al pignoramento del conto corrente bancario;
(iii) l'infondatezza delle doglianze relative all'operato della convenuta, che svolge solo l'attività di riscossione e non di formazione del ruolo.
In un primo momento l'opposizione era stata erroneamente iscritta sul ruolo contenzioso civile, cosicché con decreto del 12.03.2024 il giudice ne ha disposto la cancellazione e la nuova iscrizione nel ruolo delle esecuzioni mobiliari. L'opponente vi ha provveduto e il procedimento è stato iscritto al n. R.G.E. 3157/2024.
Con l'ordinanza del 20.06.2024 il Giudice dell'Esecuzione si è limitato a prendere atto che il terzo pignorato aveva già ottemperato da tempo al pignoramento, cosicché non v'era luogo a provvedere sulla sospensiva. Ha quindi assegnato i termini per l'introduzione del giudizio di merito, perché venisse discussa in questa sede la domanda di restituzione.
Con atto di citazione del 31.07.2024, regolarmente notificato, ha Parte_1 introdotto il giudizio di merito chiedendo l'accertamento della “improcedibilità, nullità e/o inefficacia” dell'atto di pignoramento opposto, deducendo gli stessi motivi spiegati nell'opposizione.
pagina 3 di 7 Si è altresì costituita in giudizio l' mediante deposito di memoria, proponendo CP_5 le medesime censure mosse nella fase cautelare.
Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171bis c.p.c., questo Giudice, con ordinanza del 28.11.2024, ha disposto il mutamento del rito da ordinario in semplificato, ed ha altresì richiesto alle parti di prendere posizione su alcuni dei motivi di opposizione spiegati dall'attrice, fissando quindi l'udienza di comparizione del 29.01.2025 e concedendo termine per memorie e documentazione integrativa.
Svolta la già menzionata udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, questo
Giudice con ordinanza del 30.01.2025 ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2025, all'esito della quale la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2.- Premessa
Ancor prima di analizzare i motivi di opposizione spiegati dall'attrice, è opportuno spendere due parole in merito alla giurisdizione sulla presente controversia, al fine di sgombrare il campo da un possibile equivoco
Parte opponente invoca il già citato decreto del 12.03.2024 (doc. 7 citazione) con cui è stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e disposto “che la parte interessata provveda all'iscrizione a ruolo in via telematica presso la cancelleria delle esecuzioni mobiliari”. Si vorrebbe sostenere che questo provvedimento stabilisca, foss'anche anche implicitamente, la competenza a decidere in capo al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, ma così non è. Esso non ha alcun contenuto di statuizione giurisdizionale, ma si limita a indicare alla parte, sul piano pratico e di gestione amministrativa dei ruoli, quale sia la corretta modalità per iscrivere a ruolo un'opposizione all'esecuzione; e ciò impregiudicata ogni valutazione in merito all'ammissibilità della domanda.
Ciò premesso, si può ora entrare nel merito dei tre motivi di opposizione, i quali appaiono tutti manifestamente inammissibili o infondati, per le ragioni di seguito esposte.
Dal che consegue che anche le ulteriori domande spiegate da ovvero Parte_1 la restituzione delle somme pignorate e la condanna risarcitoria dell in via CP_5 equitativa, restano assorbite dalle statuizioni di inammissibilità e rigetto dei motivi di opposizione.
3.- Primo motivo di opposizione
Con il primo motivo di opposizione, parte attrice eccepisce la nullità del pignoramento per “difetto di motivazione” e per l'omessa/insufficiente specificazione del credito per cui si procede.
pagina 4 di 7 A ben vedere, però, tale censura configura un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c. 2 c.p.c., anziché un'opposizione all'esecuzione. Ne consegue che il motivo di opposizione è da considerare inammissibile poiché tardivo, siccome proposto ben oltre il termine di venti giorni dal compimento dell'atto esecutivo.
Ad ogni modo - anche a voler entrare nel merito - il motivo appare altresì infondato, poiché l'atto di pignoramento corrisponde al modello comunemente utilizzato dall che la giurisprudenza largamente maggioritaria reputa adeguato allo scopo CP_5 di rendere edotto il contribuente del suo debito. In particolare, in giurisprudenza si ritiene sufficiente che l'atto di pignoramento contenga l'indicazione del credito per cui si procede, del suo ammontare e degli atti prodromici con le relative notifiche: sono questi ultimi che contengono la quantificazione analitica del debito e di tutte le voci di cui esso si compone, consentendo di comprendere appieno il titolo della pretesa e gli anni di riferimento. Nel caso di specie, peraltro, la difesa dell' ha depositato in giudizio tutti gli estratti di CP_5 ruolo che consentono al contribuente di conoscere nel dettaglio come si sia formato il suo debito.
4.- Secondo motivo di opposizione
Con il secondo motivo di opposizione, parte attrice ha eccepito che “per espressa nota dell'agente della riscossione non si può procedere in prima battuta per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati a pignoramenti presso istituti di credito/poste, poiché tali azioni saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili”.
La doglianza sarebbe astrattamente ammissibile, in quanto finalizzata a contestare l'an dell'esecuzione e l'impignorabilità dei crediti.
Nel merito, però, il motivo è palesemente infondato. Apparentemente l'opponente sembra aver tratto la convinzione che esistano i predetti limiti alla pignorabilità dei depositi bancari dalla lettura di due articoli reperiti on-line, in cui si menzionano ignote circolari interne della vecchia IA (cfr. memoria integrativa pag. 10). Inutile dire che tali presunte circolari – quand'anche esistenti e ancora vigenti – avrebbero valenza solamente interna all'Ente e non determinerebbero alcuna nullità degli atti.
Nella memoria integrativa si aggiungono poi nuove contestazioni in merito alla mancata applicazione dei limiti previsti dall'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973. Si tratta però di censure nuove e come tali inammissibili nella fase di merito dell'opposizione.
5.- Terzo motivo di opposizione
pagina 5 di 7 Con il terzo motivo di opposizione, parte opponente contesta la prescrizione del credito a seguito della mancata notificazione dell'avviso di accertamento, altresì ribadita nella memoria integrativa depositata in atti.
Dalla documentazione versata in atti dall'opposta, risulta incontrovertibile la notificazione dell'avviso di accertamento da parte dell' avvenuta per “compiuta CP_5 giacenza”, come da relata di notifica prodotta.
Stante la circostanza, parte attrice ben avrebbe potuto proporre opposizione avanti al
Giudice Tributario, eccependo l'eventuale prescrizione maturata in un periodo precedente la notificazione dell'avviso di accertamento (sempre che fosse trascorso il termine prescrizionale, del che è lecito dubitare).
In ogni caso, resta il fatto che tale motivo di opposizione è inammissibile davanti al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 57 del DPR
602/1973 (e ciò anche a seguito dell'interpretazione adeguatrice operata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n 114/2018). La più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, (cfr. Cassazione civile sez. III, 4/8/2023, n. 23894), ha spiegato che la norma continua ad essere applicabile nei casi in cui il contribuente conserva l'azione davanti al giudice tributario, con la conseguenza che l'opposizione all'esecuzione presentata al giudice ordinario va dichiarata radicalmente inammissibile e non solo carente di giurisdizione.
4.- Spese legali
Le spese seguono la soccombenza. I compensi sono liquidati in misura prossima ai parametri minimi per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale e di valore non superiore ad € 52.000,00, stante la natura prettamente documentale della causa e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibili il primo e terzo motivo di opposizione;
2) RIGETTA integralmente il secondo motivo di opposizione;
3) CONDANNA a rifondere le spese legali a favore di Parte_1
liquidate in € 4000,00 oltre spese Controparte_1 generali 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'AVV. ERMINIO
MAZZONE dichiaratosi antistatario.
pagina 6 di 7 Milano, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29343/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BE LI (p.e.c. Email_1
-attrice-
contro
(CF con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ERMINIO MAZZONE (p.e.c.
[...]
Email_2
-convenuta-
e
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
-terzo pignorato- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così disporre:
1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo, l'improcedibilità,
l'irregolarità, la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento, notificato il 14 giugno 2023, per non aver rispettato le forme e criteri di pignorabilità imposti, fermo restando che si contesta
l'intervenuta la prescrizione e/o decadenza del credito per cui si agisce e che si eccepisce anche in questa sede non avendo controparte in sede cautelare con tutte le preclusioni già maturate documentato la notifica degli atti prodromici all'atto di pignoramento;
2) per effetto di quanto sopra dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi, notificato il 14 giugno 2023, e di tutti gli atti esecutivi, ordinando lo svincolo e/o il riaccredito in favore della sig.ra della somma pignorata, pari ad euro 34.721,49 oltre interessi ex art. 1284, comma 4 Parte_1
c.c. e rivalutazione monetaria dal 14 giugno 2023 sino all'integrale restituzione;
3) sempre per l'effetto di quanto innanzi attesa l'improcedibilità, la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento e/o comunque l'intervenuta prescrizione del credito condannare in via equitativa ex art. 1226 c.c., avendone fornito gli elementi ed atteso il notevole inconveniente creato ad un contribuente privandolo di tutte le risorse disponibili e del lunghissimo asso di tempo trascorso,
l' Provincia di Milano al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra per aver l'Ente di Parte_1 riscossione sottratto illegittimamente un'ingente somma di denaro per una molteplicità di anni all'odierna parte attrice;
4) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge da attribuirsi con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Roberto Castiglione che si dichiara antistatario per i soli onorari”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
“che codesto Onorevole Tribunale voglia:
- dichiarare eventuale difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I°
Grado di Milano;
- dichiarare inammissibile e infondata la domanda, con conseguente rigetto della stessa e con la conferma del Pignoramento impugnato;
- dichiarare carente di legittimazione nei confronti della Controparte_3 ricorrente;
- condannare, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”
pagina 2 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione il giudizio di merito incardinato a seguito dell'opposizione all'esecuzione proposta da avverso l'atto di pignoramento presso Parte_1 terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 notificato in data 14.06.2023 dall
[...]
(per brevità: , per il mancato pagamento dell'avviso di Controparte_4 CP_5 accertamento n. T9B01MO00052/2020 del 14.07.2022.
A sostegno delle proprie doglianze, parte opponente ha spiegato i seguenti motivi di opposizione: preliminarmente, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Milano;
nel merito, (i) la nullità per difetto di motivazione dell'atto di pignoramento e l'omessa/insufficiente specificazione del credito;
(ii) l'improcedibilità del pignoramento del conto corrente senza aver prima attivato un'esecuzione presso il datore di lavoro e/o l'ente pensionistico;
(iii) la prescrizione del credito. Pertanto, ha domandato la restituzione delle somme che l CP_5 aveva indebitamente riscosso dal terzo pignorato , per un totale di euro CP_2
34.721,49.
Parte opposta di contro, ha eccepito: preliminarmente, il difetto di CP_5 giurisdizione del giudice ordinario a favore del tributario;
nel merito, (i) la regolarità del procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento e la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti;
(ii) l'insussistenza e pretestuosità delle censure in ordine sia alla mancata specificazione del credito che al pignoramento del conto corrente bancario;
(iii) l'infondatezza delle doglianze relative all'operato della convenuta, che svolge solo l'attività di riscossione e non di formazione del ruolo.
In un primo momento l'opposizione era stata erroneamente iscritta sul ruolo contenzioso civile, cosicché con decreto del 12.03.2024 il giudice ne ha disposto la cancellazione e la nuova iscrizione nel ruolo delle esecuzioni mobiliari. L'opponente vi ha provveduto e il procedimento è stato iscritto al n. R.G.E. 3157/2024.
Con l'ordinanza del 20.06.2024 il Giudice dell'Esecuzione si è limitato a prendere atto che il terzo pignorato aveva già ottemperato da tempo al pignoramento, cosicché non v'era luogo a provvedere sulla sospensiva. Ha quindi assegnato i termini per l'introduzione del giudizio di merito, perché venisse discussa in questa sede la domanda di restituzione.
Con atto di citazione del 31.07.2024, regolarmente notificato, ha Parte_1 introdotto il giudizio di merito chiedendo l'accertamento della “improcedibilità, nullità e/o inefficacia” dell'atto di pignoramento opposto, deducendo gli stessi motivi spiegati nell'opposizione.
pagina 3 di 7 Si è altresì costituita in giudizio l' mediante deposito di memoria, proponendo CP_5 le medesime censure mosse nella fase cautelare.
Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171bis c.p.c., questo Giudice, con ordinanza del 28.11.2024, ha disposto il mutamento del rito da ordinario in semplificato, ed ha altresì richiesto alle parti di prendere posizione su alcuni dei motivi di opposizione spiegati dall'attrice, fissando quindi l'udienza di comparizione del 29.01.2025 e concedendo termine per memorie e documentazione integrativa.
Svolta la già menzionata udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, questo
Giudice con ordinanza del 30.01.2025 ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2025, all'esito della quale la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2.- Premessa
Ancor prima di analizzare i motivi di opposizione spiegati dall'attrice, è opportuno spendere due parole in merito alla giurisdizione sulla presente controversia, al fine di sgombrare il campo da un possibile equivoco
Parte opponente invoca il già citato decreto del 12.03.2024 (doc. 7 citazione) con cui è stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e disposto “che la parte interessata provveda all'iscrizione a ruolo in via telematica presso la cancelleria delle esecuzioni mobiliari”. Si vorrebbe sostenere che questo provvedimento stabilisca, foss'anche anche implicitamente, la competenza a decidere in capo al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, ma così non è. Esso non ha alcun contenuto di statuizione giurisdizionale, ma si limita a indicare alla parte, sul piano pratico e di gestione amministrativa dei ruoli, quale sia la corretta modalità per iscrivere a ruolo un'opposizione all'esecuzione; e ciò impregiudicata ogni valutazione in merito all'ammissibilità della domanda.
Ciò premesso, si può ora entrare nel merito dei tre motivi di opposizione, i quali appaiono tutti manifestamente inammissibili o infondati, per le ragioni di seguito esposte.
Dal che consegue che anche le ulteriori domande spiegate da ovvero Parte_1 la restituzione delle somme pignorate e la condanna risarcitoria dell in via CP_5 equitativa, restano assorbite dalle statuizioni di inammissibilità e rigetto dei motivi di opposizione.
3.- Primo motivo di opposizione
Con il primo motivo di opposizione, parte attrice eccepisce la nullità del pignoramento per “difetto di motivazione” e per l'omessa/insufficiente specificazione del credito per cui si procede.
pagina 4 di 7 A ben vedere, però, tale censura configura un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c. 2 c.p.c., anziché un'opposizione all'esecuzione. Ne consegue che il motivo di opposizione è da considerare inammissibile poiché tardivo, siccome proposto ben oltre il termine di venti giorni dal compimento dell'atto esecutivo.
Ad ogni modo - anche a voler entrare nel merito - il motivo appare altresì infondato, poiché l'atto di pignoramento corrisponde al modello comunemente utilizzato dall che la giurisprudenza largamente maggioritaria reputa adeguato allo scopo CP_5 di rendere edotto il contribuente del suo debito. In particolare, in giurisprudenza si ritiene sufficiente che l'atto di pignoramento contenga l'indicazione del credito per cui si procede, del suo ammontare e degli atti prodromici con le relative notifiche: sono questi ultimi che contengono la quantificazione analitica del debito e di tutte le voci di cui esso si compone, consentendo di comprendere appieno il titolo della pretesa e gli anni di riferimento. Nel caso di specie, peraltro, la difesa dell' ha depositato in giudizio tutti gli estratti di CP_5 ruolo che consentono al contribuente di conoscere nel dettaglio come si sia formato il suo debito.
4.- Secondo motivo di opposizione
Con il secondo motivo di opposizione, parte attrice ha eccepito che “per espressa nota dell'agente della riscossione non si può procedere in prima battuta per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati a pignoramenti presso istituti di credito/poste, poiché tali azioni saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili”.
La doglianza sarebbe astrattamente ammissibile, in quanto finalizzata a contestare l'an dell'esecuzione e l'impignorabilità dei crediti.
Nel merito, però, il motivo è palesemente infondato. Apparentemente l'opponente sembra aver tratto la convinzione che esistano i predetti limiti alla pignorabilità dei depositi bancari dalla lettura di due articoli reperiti on-line, in cui si menzionano ignote circolari interne della vecchia IA (cfr. memoria integrativa pag. 10). Inutile dire che tali presunte circolari – quand'anche esistenti e ancora vigenti – avrebbero valenza solamente interna all'Ente e non determinerebbero alcuna nullità degli atti.
Nella memoria integrativa si aggiungono poi nuove contestazioni in merito alla mancata applicazione dei limiti previsti dall'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973. Si tratta però di censure nuove e come tali inammissibili nella fase di merito dell'opposizione.
5.- Terzo motivo di opposizione
pagina 5 di 7 Con il terzo motivo di opposizione, parte opponente contesta la prescrizione del credito a seguito della mancata notificazione dell'avviso di accertamento, altresì ribadita nella memoria integrativa depositata in atti.
Dalla documentazione versata in atti dall'opposta, risulta incontrovertibile la notificazione dell'avviso di accertamento da parte dell' avvenuta per “compiuta CP_5 giacenza”, come da relata di notifica prodotta.
Stante la circostanza, parte attrice ben avrebbe potuto proporre opposizione avanti al
Giudice Tributario, eccependo l'eventuale prescrizione maturata in un periodo precedente la notificazione dell'avviso di accertamento (sempre che fosse trascorso il termine prescrizionale, del che è lecito dubitare).
In ogni caso, resta il fatto che tale motivo di opposizione è inammissibile davanti al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 57 del DPR
602/1973 (e ciò anche a seguito dell'interpretazione adeguatrice operata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n 114/2018). La più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, (cfr. Cassazione civile sez. III, 4/8/2023, n. 23894), ha spiegato che la norma continua ad essere applicabile nei casi in cui il contribuente conserva l'azione davanti al giudice tributario, con la conseguenza che l'opposizione all'esecuzione presentata al giudice ordinario va dichiarata radicalmente inammissibile e non solo carente di giurisdizione.
4.- Spese legali
Le spese seguono la soccombenza. I compensi sono liquidati in misura prossima ai parametri minimi per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale e di valore non superiore ad € 52.000,00, stante la natura prettamente documentale della causa e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibili il primo e terzo motivo di opposizione;
2) RIGETTA integralmente il secondo motivo di opposizione;
3) CONDANNA a rifondere le spese legali a favore di Parte_1
liquidate in € 4000,00 oltre spese Controparte_1 generali 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'AVV. ERMINIO
MAZZONE dichiaratosi antistatario.
pagina 6 di 7 Milano, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 7 di 7