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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Amoroso, all'esito dell'udienza del 09.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data 15.12.2025,
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3157 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.08.1979 e residente in [...], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Sirio Solidoro ( Email_1
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore;
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale:
pagina 1 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad usufruire del
beneficio di 500,00 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e
2023/2024 di precariato, tramite l'erogazione della Carta elettronica del docente
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre interessi e/o
rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta
salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
CONDANNARE: il alla erogazione della Controparte_1
Carta elettronica docenti (o altro equipollente) come prevista e disciplinata
dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015, in relazione all'anzidetto periodo
di precariato, pari dunque ad € 500 annui, per l'importo complessivo di €
1500,00, quale contributo alla formazione della ricorrente, oltre interessi e/o
rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta
salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
IN SUBORDINE: accertare e dichiarare comunque il diritto della ricorrente ad
usufruire del beneficio di 500,00 euro annui per la Carta docenti ai fini
dell'aggiornamento e formazione della parte istante in relazione al predetto
periodo di precariato e condannare il , ove Controparte_1
non fosse possibile a titolo di costituzione della carta docenti o di altro
equipollente, alla corresponsione del predetto importo a titolo di equivalente e
pari pertanto a 500.00 euro in relazione al predetto periodo di precariato, per
l''importo complessivo di € 1500,00, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data
del diritto all'accredito sino al soddisfo, fatta salva ogni altra e diversa
statuizione secondo giustizia.
CONDANNARE: il al pagamento delle Controparte_1
spese legali, iva e c.p.a come per legge, da distrarre al sottoscritto difensore in
quanto antistatario ed anticipatario”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti all'intestato Tribunale nei Parte_1
confronti del al fine di domandare la Controparte_1
condanna di quest'ultimo all'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, per gli anni scolastici 2020/2021,
2022/2023 e 2023/2024;
2. In particolare, la ricorrente ha esposto:
− di essere attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di supplenza
(circostanza dedotta e documentata, per ultimo, nelle note depositate il
3.12.2025);
− di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto negli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e CP_1
2023/2024;
− che per i suindicati anni scolastici non era stata riconosciuta beneficiaria della c.d.
Carta elettronica, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
− che la normativa che disciplina la Carta del docente doveva essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della c.d. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost..
3. Il convenuto , pur avendo ricevuto regolarmente la notifica dell'atto CP_1
introduttivo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
pagina 3 Occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare, di per sé solo, motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico.
La Corte di Giustizia ha chiarito che, conformemente all'articolo 1, comma 121°,
della legge n. 107/2015 cit., il bonus è versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali e che, inoltre, CP_1
dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza.
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
pagina 4 tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
6. Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del
Consiglio, con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020 n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo alla ricorrente, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, la ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabili.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
pagina 5 D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio (non CP_1
costituendosi) quanto nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato, è possibile in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve, infatti, essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il , possa trarre CP_1
un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della
Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale, preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che “sono
proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno
pagina 6 alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato
temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
pagina 7 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
7. Nella vicenda scrutinata, alla luce dei contratti individuali prodotti col ricorso introduttivo, la ricorrente ha espletato incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024 e
pagina 8 plurime docenze per l'anno scolastico 2022/2023, l'ultima delle quali conclusa il
16.06.2023.
La ricorrente, con riguardo agli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, rientra nel novero dei docenti che hanno svolto supplenze fino al termine delle attività
didattiche e che a oggi sono inseriti in GPS: in tale situazione, il mancato riconoscimento della Carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile,
senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto - dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
8. Con specifico riferimento all'anno scolastico 2022/2023, ha Parte_1
svolto plurime supplenze di durata contenuta, protrattesi con continuità per la maggior parte dell'anno scolastico, per una durata complessiva pari a circa quattro mesi.
Tali attività di docenza si è conclusa il 16.06.2023, e, dunque, prima del termine delle attività didattiche.
Stante la durata natura continuativa dell'attività di docenza espletata – e in considerazione dell'effettiva del servizio – il beneficio della Carta docente deve essere riconosciuto alla ricorrente anche per l'annualità 2022/2023: il principio di non discriminazione eurounitario di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro
(Direttiva 1999/70/CE) prevede, infatti, che “i lavoratori a tempo determinato non
possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di
lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tali ragioni, nel caso di specie, non sussistono in quanto – al Parte_1
pari di altri docenti assunti a tempo indeterminato ovvero con contratto a termine
pagina 9 fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche – ha svolto il proprio incarico per un arco temporale rilevante e sufficiente a garantire la stabilità e la continuità dell'insegnamento, e, quindi, a legittimare l'erogazione della Carta
docente quale strumento atto a garantire l'adempimento dell'obbligo di formazione continuativa vertente sul personale docente.
9. Alla luce di quanto sopra, pertanto il Controparte_1
deve essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n.
281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi, della somma pari a complessivi euro 1.500,00, somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
10. In virtù del criterio di soccombenza, quindi, il convenuto deve CP_1
essere condannato a rifondere la ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione,
possono essere fissate al di sotto dei minimi tariffari pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio ad esclusione di quella istruttoria (che non ha avuto luogo) e considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Giova rammentare che, secondo l'orientamento costante della Corte Suprema, “In
tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014,
non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i
parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in
giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento
e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione
pagina 10 professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione
del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi”
(Cass. civ., Sez. VI, 01.06.2020, n. 10343; Cass. civ., Sez. III, 23.04.2020, ord. n.
8146).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dalla ricorrente;
2. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
a erogare, in favore di la Carta elettronica per
[...] Parte_1
l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito dell'importo complessivo di euro 1.500,00 (euro 500,00 per ciascun anno scolastico) per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e
2023/2024;
3. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
a rifondere delle spese del presente giudizio, che
[...] Parte_1
liquida in complessivi euro 1.030,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Sirio Solidoro, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 15.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 11