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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/03/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7456/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 7456 2022 e promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
(c.f. , nato a [...] il [...] ed Parte_3 C.F._3
(c.f. , nata a [...] il [...], e Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Zanotelli e dall'Avv. Alessandra Stanghellini per mandato in atti attori
contro
: in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore c.f. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Felice Cuzzilla per mandato in atti convenuta
(c.f. nata a [...] [...] CP_2 C.F._5 CP_1
(c.f. nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._6
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Mirandola, Nicoletta Vignola e Alberto Melotto per mandato in atti convenuti
1 e con la chiamata in causa di: in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_4
titolare del rapporto giuridico controverso quale successore di P.IVA_2 [...]
CP_5
Rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ederle per mandato in atti chiamato in causa di: in persona del legale rappresentante (c.f. Parte_5
) P.IVA_3
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ternullo per mandato in atti chiamato in causa di in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA P.IVA_4
in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_7 Parte_6
rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA , P.IVA_5 rappresentate e difese dall'avv. Antonio Giuffrida per mancato in atti chiamato in causa di: in persona del legale Controparte_8
rappresentate pro tempore (C.F. ) P.IVA_6
chiamata in causa contumace
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: NEL MERITO:
Voglia l'on. Tribunale adito, in persona del Giudice designato, disattesa ogni avversaria domanda ed eccezione, e per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto Firmato Da:
EO TE
In via principale:
A. visti i motivi e le causali di cui in narrativa, condannare ex artt. 1218 e 1228 c.c.:
# l' di , in persona del suo Presidente pro tempore;
CP_1 CP_1
# le sig.re e quali eredi del pilota-istruttore sig. Controparte_3 CP_2
Persona_1
# , in persona del legale rappresentante pro Controparte_9
tempore;
2 in solido tra loro, al pagamento in favore della sig.ra sorella del defunto Parte_1
e dunque iure successionis, la somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento Parte_7
contrattuale del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, ovvero del diverso, maggiore o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa, ovvero liquidato in via equitativa dal giudice, ai sensi dell'art.
1226 c.c., sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
B. visti i motivi e le causali di cui in narrativa, condannare ex artt. 2050 e 2051 c.c., nonché ex art. 878 cod. nav.,
# l' di , in persona del suo Presidente pro tempore;
CP_1 CP_1
# le sig.re e quali eredi del pilota-istruttore sig. Controparte_3 CP_2
Persona_1
# , in persona del legale rappresentante pro Controparte_9
tempore; in solido tra loro, al pagamento della somma di € 217.626,35 in favore di Pt_1
di € 67.900,00 in favore di di € 67.900,00 in favore di
[...] Parte_2 Pt_3
e di € 67.900,00 in favore di a titolo di risarcimento
[...] Parte_4
extracontrattuale del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, ovvero del diverso, maggiore o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa, ovvero liquidato in via equitativa dal giudice, ai sensi dell'artt.
2056-1226 c.c., sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
In ogni caso:
C. con vittoria di spese e competenze legali, comprensive di accessori di legge (rimborso spese generali 15%, cassa previdenziale, IVA).
IN VIA ISTRUTTORIA: reiterano tutte le istanze istruttorie così come integral-mente contenute nelle memorie ex art. 183, co. 6, nn. 2 e 3 c.p.c. rispettiva-mente del 12.02.2024 e del 14.03.2024
CONCLUSIONI PER / nel merito, quanto alle domande CP_3 Pt_1
proposte contro e : CP_2 Controparte_3
3 1) in principalità, rigettarsi ogni domanda, anche di accertamento di assunte responsabilità
o corresponsabilità e di manleva, svolta dagli attori e/o dai convenuti e/o dai chiamati in causa nei confronti di e;
CP_2 Controparte_3
- subordinatamente, dichiararsi Controparte_1
(quest'ultima nei limiti di polizza), Controparte_9
e Controparte_10 Controparte_6 Parte_5
solidalmente tenuti a tenere integralmente indenni e CP_2 CP_3
da qual-siasi soccombenza rispetto alle domande proposte nei loro confronti
[...]
dagli attori e/o dai convenuti e/o dai chiamati in causa, conseguentemente condannandosi
Controparte_1 Controparte_9
(quest'ultima nei limiti di polizza),
[...] Controparte_10 [...]
e in via tra loro solidale, a rifondere Controparte_6 Parte_5
ad e ogni somma che le stesse fossero CP_2 Controparte_3
costrette a corrispondere agli attori e/o convenuti e/o chiamati in causa in accoglimento delle domande dagli stessi proposte nei loro confronti;
- in ulteriore subordine, accertarsi anche ex art. 2055 comma 2 c.c. la misura del danno eventualmente determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze specificamente attribuibili alla sola condotta di conseguentemente Persona_1
condannandosi Controparte_1 [...]
(quest'ultima nei limiti di polizza), Controparte_9 Controparte_10
e in via tra loro
[...] Controparte_6 Parte_5
solidale, a rifondere ad e ogni somma che le CP_2 Controparte_3
stesse fossero costrette a corrispondere in eccedenza rispetto a tale misura agli attori e/o convenuti e/o chiamati in causa in accoglimento delle domande da-gli stessi proposte in questa causa.
In via riconvenzionale:
2) Condannarsi in via tra loro solidale Controparte_1
(quest'ultima nei limiti di
[...] Controparte_9
polizza), e Controparte_10 Controparte_6 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a pagare per tutti i Parte_5
titoli e le ragioni esposte negli atti di causa, la somma di 616.918,28 euro ad CP_2
4 e la somma di 1.215.755,81 euro a , o la diversa CP_2 Controparte_3
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo patiti dalle stesse a seguito dell'incidente aereo del 31.1.2018 oggetto di causa, in cui perse la vita il loro congiunto con aggiunta di interessi e rivalutazione Persona_1
dal 31.1.18 al saldo;
3) condannarsi a pagare ad Controparte_9 [...]
e la somma di 100 mila euro dovuta per l'ipotesi di CP_2 Controparte_3
infortunio ai sensi di polizza, con aggiunta di interessi e rivalutazione dal 31.1.18 al saldo;
4) spese di lite, ivi incluse quelle riferibili all'ATP Tribunale di Verona n. 3125/2020 RG
(senza duplicazioni rispetto a quanto richiesto al paragrafo n. 146 della nostra comparsa di costituzione e risposta datata 2.2.23) a carico delle parti soccombenti, con aggiunta di Iva,
CPA e rimborso spese generali.
In via istruttoria: si ribadisce ogni istanza, produzione e deduzione formulata con nostra memoria 183 n. 2 del 12.2.2024 nonché ogni istanza, opposizione e richiesta di prova formulata con nostra memoria 183 n. 3 del 4.3.2024.
Si chiede inoltre di essere rimessi in termini per la produzione dei seguenti docu-menti, dimessi unitamente alle presenti note d'udienza.
CONCLUSIONI PER AEROCLUB DI ETTORE CP_1 CP_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- in via principale, rigettare ogni avversa domanda proposta nei confronti dell
[...]
in quanto inammissibile, illegittima, infondata e Controparte_1 non provata per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in atti, mandando quest'ultimo assolto da ogni pretesa fatta valere dai signori Parte_1 Parte_2
e;
Parte_3 Parte_4 CP_2 Controparte_3
- in subordine e in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto
o in parte delle domande proposte nei confronti dell dichiarare tenuti Controparte_1
e condannare, ciascuno per quanto di competenza e di ragione, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in atti, (i) in persona del suo legale Controparte_10
rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede legale in Orio al Serio (BG), via P.IVA_5
5 Cavour n. 30, (ii) , in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 3 e P.IVA_6
(iii) (C.F. , residente ad Arbizzano di GR (VR), CP_2 C.F._5
via Mascagni n. 7/A, (iv) (C.F. , residente Controparte_3 C.F._6
ad Arbizzano di GR (VR), via Mascagni n. 7/A, a manlevare e tenere indenne
l' da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio Controparte_1
per capitale, interessi, rivalutazione e spese.
Con il favore delle spese e compensi di causa.
Con la maggiorazione dei compensi ex art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
- In via istruttoria, all'occorrenza, e senza inversione dell'onere della prova:
A) ammettere prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze riportate nella nota del 13.11.2024 da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta
CONCLUSIONI PER Previa ogni utile declaratoria Controparte_11
del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in via istruttoria ed incidentale, richiamati tutti i precedenti scritti difensivi e i documenti prodotti,
In via preliminare di merito e nel merito:
Accertare e dichiarare la fondatezza delle eccezioni di rito e di merito esposte nella narrativa della comparsa di risposta depositata da ed in ogni caso Parte_5
pronunciare l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande attoree per tutti i motivi dedotti da parte convenuta e per quelli, anche officiosi, ritenuti sussistenti con riferimento all'esistenza e all'instaurazione del rapporto dedotto in giudizio, alla sua qualificazione e natura, alla sua estinzione e per ogni altra ragione rinvenibile nella legge o nei principi applicabili alla fattispecie.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. ed oltre al contributo forfettario nella misura massima di legge, e con condanna, altresì, della parte attrice al rimborso delle spese e compensi eventualmente sostenuti da parte convenuta per l'espletanda
CTU e per il compenso spettante al nominando consulente di parte in misura corrispondente almeno a quella che sarà liquidata in favore del CTU.
In via subordinata: condannarsi la terza chiamata società (successore Controparte_4
di Cattolica di Assicurazione S.p.A.) a tenere indenne e manlevare la società
[...]
[...] da ogni somma capitale, interessi e spese legali e processuali che la stessa Controparte_12
fosse condannata a pagare, nei limiti stabiliti dalla polizza di assicurazione.
Condannarsi altresì la terza chiamata società (successore di Cattolica Controparte_4
di Assicurazione S.p.A.) a tenere indenne e rimborsare ad in caso di Parte_5
condanna della stessa, le spese legali sostenute per la propria difesa nel presente giudizio, ivi compresi i compensi e le spese per il CTU e il CTP.
In via istruttoria:
Si ribadiscono le eccezioni di inammissibilità delle risultanze dell'ATP per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione.
Il procedimento di ATP, oltre che del tutto inammissibile in quanto, fa l'altro, inficiato da illegittime acquisizioni documentali e fortemente contraddittorio e incoerente, è di per sé privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel giudizio di merito ed in ogni caso le risultanze dello stesso ATP devono essere valutate come mero elemento di prova da compararsi e confrontarsi con gli altri elementi probatori, e segnatamente con le perizie svolte in sede penale, e particolarmente quella disposta proprio allo scopo di avvalorare o smentire la relazione svolta in sede di ATP, che ne ha totalmente disatteso le conclusioni.
Si chiede in ogni caso ammissione di CTU tecnica sulle cause del sinistro da affidarsi ad un collegio di esperti
CONCLUSIONI PER E Controparte_6 Controparte_10
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna
[...]
declaratoria del caso, così giudicare: in via principale: rigettare le domande tutte svolte a vario titolo da Controparte_13
ed e nei confronti di e CP_2 Controparte_3 Controparte_10 CP_6
mandando esenti e da qualsivoglia
[...] Controparte_10 Controparte_6
condanna; in ogni caso: rigettare tutte le domande avversarie;
in via istruttoria: si chiede ammettere i seguenti capitoli di prova
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso, così giudicare: in via principale: rigettare le domande tutte svolte a vario titolo da Controparte_13
ed e nei confronti di e CP_2 Controparte_3 Controparte_10 CP_14
[...] mandando esenti e da qualsivoglia
[...] Controparte_10 Controparte_6
condanna; in ogni caso: rigettare tutte le domande avversarie;
in via istruttoria: si chiede ammettere i capitoli di prova ivi indicati e da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 31.1.2018 l'aeromobile Cessna 150 marche di identificazione di proprietà CP_15 dell' con a bordo due piloti, Controparte_16 Persona_1
esaminatore, e che doveva rinnovare la già scaduta licenza PPL, è precipitato Parte_7 dopo pochi minuti dal decollo dall'aeroporto di OS provocando la morte di entrambi i piloti.
Il presente giudizio ha ad oggetto le pretese risarcitorie promosse dai familiari delle due vittime dell'incidente aereo.
Precisamente il giudizio è stato promosso da sorella di e i Parte_1 Parte_7
suoi tre figli e che hanno agito nei confronti di Pt_8 Pt_3 Parte_4 [...]
e delle eredi del pilota Controparte_1 Controparte_9
per chiedere il risarcimento del danno, la sorella sia iure hereditatis che Persona_1
iure proprio, e i nipoti di , solo iure proprio. Parte_7
Le eredi di si sono opposte alle domande avanzate nei loro confronti ed Persona_1
hanno, a loro volta, proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti di CP_1 Controparte_1 Controparte_9
nonché di e delle quali Controparte_10 Controparte_6 Parte_5
è stata chiesta la chiamata in causa. si è costituito in giudizio contestando la fondatezza Controparte_17
in fatto e in diritto delle pretese attoree e chiedendo nel contempo di essere autorizzata a chiamare in causa, per esserne tenuta indenne, Controparte_10 [...]
, e quali eredi del pilota Controparte_9 CP_2 Controparte_3
Persona_1
Il giudizio è quindi proseguito con la costituzione delle chiamate in causa Controparte_10
e e , a sua volta chiamata
[...] Controparte_6 Parte_5 Controparte_4
8 da e tutte si sono opposte alle domande a vario titolo avanzate nei Parte_5
loro confronti.
Con provvedimento del 20.11.2024 la causa, istruita con produzione documentale e acquisizione dell'ATP 3125/2020 è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * *
a) materiale probatorio
Con riferimento alla produzione e all'acquisizione documentale si ritiene opportuno svolgere alcune considerazione di ordine generale.
In relazione all'incidente mortale per cui è causa sono stati svolti plurimi accertamenti tecnici di cui due in ambito penale, la relazione del svolta dalla Procura della Persona_2
Repubblica e la perizia dell'ing. disposta dal GIP, uno in ambito civile del prof. Per_3 disposta nell'ambito dell'ATP promosso dagli eredi del pilota e, Per_4 Persona_1
infine, uno svolta dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo.
Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di nullità e inopponibilità della CTU del prof. la stessa infatti è stata svolta con pieno rispetto del contraddittorio né è Per_4 motivo di invalidità l'acquisizione di documentazione presso enti pubblici, quale è l' Pt_9
ad esempio;
tale acquisizione è stata espressamente autorizzata sin dal conferimento dell'incarico e, comunque, si tratta di acquisizione che rientra nell'ambito dei poteri del CTU secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3086 del 2022).
Ugualmente prive di fondamento sono le varie contestazione, in punto di opponibilità, delle relazioni tecniche in atti che possono essere tutte valutate come prove atipiche.
È, d'altra parte, appena il caso di osservare che la possibilità di valutare liberamente le cd. prove atipiche è ormai principio acquisito nella giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, anche con riguardo a quelle formatesi in giudizi diversi, tra le stesse o altre parti (Cfr. da ultimo Cass. 472 del 2025 e giurisprudenza ivi richiamata).
Va infine del tutto disattesa la tesi secondo cui l'unica relazione terza e imparziale sarebbe quella dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del volo stante l'evidente e intrinseca terzietà dei consulenti che hanno delle perizie svolta per conto dell'autorità giudiziaria nell'ambito di giudizi civili e penali nonché, nello specifico, la competenza dei periti nominati.
9 La stessa relazione chiarisce nelle premesse che “l'unico obiettivo dell'inchiesta di CP_18
sicurezza consiste nel prevenire futuri incidenti e inconvenienti, non nell'attribuire colpe e responsabilità. Essa conseguentemente è condotta indipendentemente e separatamente da inchieste (come, ad esempio, quella dell'autorità giudiziaria) finalizzata all'accertamento di colpe e responsabilità”.
Si tratta dunque di relazione che, certamente, va analizzata ma che non assurge affatto a prova privilegiata ancorché condotta in conformità a quanto previsto dall'Allegato13 alla
Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.
b) accertamento cause sinistro
I dati convergenti di tutte le relazioni tecniche in atti sono i seguenti:
- lo scopo del volo era il rinnovo della abilitazione SEP del pilota Parte_7
- l'esercente del velivolo ATO era la;
Controparte_1
- il comandante era l'esaminatore; Persona_1
- il giorno 31 gennaio 2018 il velivolo I-CENE alle ore 10,31, ore locali è decollato dall'aeroporto di OS a poco dopo, indicativamente 4-5 minuti, il velivolo CP_1
è precipitato quasi verticalmente, è poi andato ad impattare il pendio boscoso di una collina ad Est della “Villa Mosconi Bertani” ed è andato a fuoco dopo il contatto con il suolo.
Il CTU, nominato in sede civile nell'accertamento tecnico preventivo promosso dagli eredi del pilota per individuare la causa dello spegnimento del motore in volo a distanza Per_1
di pochi minuti dal suo decollo, ha fatto eseguire delle analisi metallografiche specifiche su alcune parti del motore (che in precedenza non erano state effettuate) e tali analisi hanno evidenziato che tutte le superfici di lavoro delle bronzite testa di biella evidenziavano un degrado superficiale in diversi casi con asportazione localizzata dello strato antifrizione e comparsa della porzione intermedia caratterizzata da colore rossastro probabile presenza rame;
il controllo radiografico eseguite sulle tre semiralle con appendice ha poi permesso di riscontrare in corrispondenza e in prossimità dell'appendice la presenza di materiale con alta densità rispetto a quello della restante parte.
Sulla scorta di tali evidenziate il CTU ha ipotizzato la fusione parziale del metallo antifrizione con accumulo localizzato durante le fasi di esercizio del motore;
si legge infatti nella relazione “gli esami macroscopici e microscopici condotti su campioni relativi ai reperti CTS1 CTS2 hanno permesso di evidenziare: la distribuzione del metallo antifrizione
10 presenta evidenti disomogeneità .. le disomogeneità rilevate possono essere ragionevolmente ascrivibili a condizioni di lubrificazione non regolare e con buona probabilità correlate a fenomeni di surriscaldamento delle componenti precedenti l'evento incidentale”.
Il CTU ha quindi concluso che “le cause dello spegnimento del motore del velivolo I-CENE durante il volo del 31.1.2008 sono riconducibili ad una sua gestione di e manutenzione non conforme alle indicazioni del costruttore del velivolo e del motore che hanno causato
l'aumento della temperatura meda di esercizio e la conseguente fusione delle bronzine”.
Le valutazioni del CTU sono fondate su accertamenti metallografici e controllo radiografici, in precedenza non compiuti e non sono affatto inficiate dalle altre perizie in atti.
La perizia del PM ha riferito che “l'esame del motore non ha consentito di accertare con assoluta certezza il reale stato di funzionamento dei suoi accessori ed impianti”; in quella sede non sono stati evidentemente compiuti gli approfondimenti chimici e radiologici compiuti dal CTU.
Così come non sono stati fatti in sede di inchiesta dell' che infatti ha concluso, non CP_18 già per l'inesistenza di una problematica che ha portato all'arresto, ma nel senso che
“l'inchiesta di sicurezza non è stata in grado di determinare con incontrovertibile certezza quali causa abbiano determinato la predetta perdita di controllo in volo dell'aeromobile ancorché si possa ragionevolmente ritenere che la situazione a bordo del velivolo sia stata degradata dall'innestarsi di una problematica che ha determinato l'arresto del motore
(l'inchiesta di sicurezza nonostante gli accertamenti effettuati, non è stata in grado di individuare tale problematica)”. Diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta CP_1
e dalle chiamate, la relazione non imputa affatto alla sola condotta dei piloti la causa dell'arresto piuttosto ha riconosciuto di non essere stata in grado di individuare la problematica del motore in ordine al quale non ha effettuato analisi chimiche e radiografiche.
In punto di manutenzione non ha poi preso in considerazione il tipo di uso del velivolo né in senso positivo accertandone la sussistenza ma tantomeno in senso negativo escludendo la circostanza
Lo stesso consulente nominato dal GIP, dopo aver escluso con argomentazioni scientificamente motivate (condizioni di massimi giri motore e durata del volo) che lo spegnimento del motore possa essere stato causato, quantomeno come unico fattore scatenante, dalla presenza di ghiaccio, ha esaminato le risultanze delle analisi compiute in
11 ambito civile, ha confermato che la distribuzione del metallo antifrizione presentava evidenti disomogenietà e che lo stato delle bronzite di banco presentavano fenomeni di usura e distacco di metallo antifrizione, fusione locale e fuoriuscita metallo antifrizione stesso dalla relativa sede. L'ing. ha tuttavia ritenuto che non vi fossero “sufficienti evidenze per Per_5
ipotizzare un grippaggio lento dovuto a scarna lubrificazione oppure ghiaccio formatosi nel carburatore come sole cause primarie dall'avaria o spegnimento in volo come ipotizzato nella perizie precedenti. Piuttosto si ritiene che il motore avesse delle intrinseche debolezze testimoniate dai depositi carboniosi sul cielo dei pistoni e lo stelo delle valvole considerati non riconducibili al calore dell'incendio post impatto ma sintomi di una combustione non ottimale e possibile causa di problemi di compressione in uno o più cilindri ….e' possibile che il funzionamento già non ottimale sia ulteriormente peggiorato facendo sì che il pilota in comando agisse sulla manetta più volte nel tentativo di migliorare la situazione con il risultato finale dello spegnimento causato dalla non completa chiusura di una o più valvole questo tipo di utilizzo di utilizzo con una manutenzione “typical usage” potrebbe aver favorito uno stato di usura del motore superiore a quello normale in base alle ore di volo trascorse dall'ultima revisione generale e quindi potrebbe avere avuto ancorchè non direttamente, un nesso con l'evento incidentale”.
Il perito ha anche confermato che si trattava di un motore che, nonostante le poche ore di volo trascorse dall'ultima revisione generale, presentava comunque segni di usura tipici di un motore più sfruttato e difficilmente sarebbe stato in grado di tollerare manovre di emergenza come lo schiacciamento.
Ebbene, dall'esame completo della documentazione in atti, ritiene questo giudice di porre a fondamento della decisione le valutazioni della CTU espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo in quanto condotta in modo accurato, in aderenza alla documentazione depositata e legittimamente acquisita, dopo accurati approfondimenti tecnici compiuti da enti specializzati, affatto smentite dalle relazioni che l'hanno preceduta (rimaste su un piano di incapacità ad individuare le cause) né dalla perizia espletata nel giudizio penale Per_3
regolato da un differente atteggiarsi sia dell'elemento della colpa sia delle modalità di accertamento del nesso eziologico materiale.
La Corte di Cassazione ha sul punto ben chiarito “come sia ormai da tempo tramontata la concezione etica della responsabilità civile informata sulla concezione psicologica della
12 colpa, propria invero del diritto penale, rilevando essa (non solo nell'adempimento delle obbligazioni ma anche nei comuni rapporti della vita di relazione: cfr. Cass., 27/8/2014, n.
18304, e, da ultimo, Cass., 20/2/2015, n. 3367; Cass., 8/5/2015, n. 9294) in termini di colpa obiettiva, e cioè quale violazione del modello di condotta cui il debitore del rapporto obbligatorio e il soggetto dei comuni rapporti della vita di relazione sono tenuti ad improntare la propria condotta (v. sent. Cass., 27/10/2015, n 21782; Cass., 20/2/2015, n.
3367; Cass., 8/5/2015, n. 9294; Cass., 27/8/2014, n. 18304); in altri termini, quale violazione dello sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso concreto adeguato ad evitare che la prestazione di adempimento o il comportamento da mantenersi arrechino danno (anche) a terzi (cfr. Cass., 6/5/2015, n. 8989; e, in diverso ambito, Cass., 20/2/2006, n.
3651). Con particolare riferimento al nesso di causalità è d'altro canto noto che, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (v.
Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007, n. 21619).
A tale stregua, può allora risultare non integrata la fattispecie di reato, per difetto dell'elemento del nesso di causalità in ragione della impossibilità di ritenersi - in base ad giudizio di "alta probabilità logica" - nel caso concreto esso provato "oltre il ragionevole dubbio" (e pertanto in termini di - quasi - certezza: v.Cass., Sez. Un. pen., 10/7/2002, n.
30328, e, da ultimo, Cass., pen., sez. F., 25/08/2015, n. 41158; Cass., pen., sez. 4, 19/3/2015,
n. 22378), e al contempo per converso configurabile la responsabilità civile del debitore/danneggiante, in ragione dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza
("più probabile che non") dell'evento lesivo alla sua condotta dolosa o colposa, quest'ultima propriamente costituendone il criterio d'imputazione (v., da ultimo, Cass., 29/2/2016, n.
3893; Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 20/2015, n. 3367).
Ben può allora il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare (non avendone peraltro l'obbligo) come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere ad una autonoma valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico (v. Cass., 17/11/2015, n. 23516;
13 Cass., 17/6/2013, n. 15112; Cass., 25/3/2005, n. 6478), ivi ricompreso il profilo del nesso di causalità, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale.
Ne consegue che a tale stregua può invero pervenire all'affermazione della civile responsabilità pur nell'insussistenza di quella penale, ovvero ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale”.
Deve quindi essere affermata la responsabilità di di a.s.d. in qualità di CP_1 CP_1
esercente/proprietaria del velivolo e ciò, sia nei confronti degli eredi il cui congiunto Pt_1
pacificamente in essere aveva con un rapporto contrattuale quanto meno di CP_1
noleggio, sia nei confronti degli eredi sia che il loro rapporto fosse comunque Per_6 regolato all'interno di quel contratto di collaborazione depositato e non contestato, anche CP_1 quando il pilota assumeva l'incarico di esaminatore per conto di sia altrimenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. Al riguardo non hanno pregio le difese incentrate sulla matura occulta delle problematiche;
è del tutto evidente che le problematiche di usura riscontrate non possono certamente ritenersi vizi occulti.
Con riferimento alla condotta del pilota OS NT, dalla CTU Per_4
confermata anche dalla perizia emerge che la quota bassa mantenuta dal velivolo Per_3
nei pochi minuti di volo è stata un fattore determinante del mancato raggiungimento del campo di atterraggio di emergenza nel momento in cui il motore si è spento. A fronte di tale dato, il CTU ha, per un verso, evidenziato che non risulta che i piloti abbiano in effetti violato le regole del volo in termini di separazione verticale e, per altro verso, ritenuto che in fase di pianificazione non sono stati applicati tutti i criteri conservativi per volare in una zona che comprendeva di bassa visibilità e aree collinari. Dalle informazioni meteo ricevute da
, Aeroporto di Verona e il CTU ha potuto constatare che le condizioni meteo Pt_9 CP_18 nell'area veronese non erano omogenee , che quelle dell'aeroporto di Verona Catullo non erano rappresentative di tutela zona e che, con ragionevole certezza, le cime della zona collinare che separano OS da TH (quest'ultimo aeroporto pianificato per la prima fase dell'esame) erano coperte da nubi che avrebbero limitato o impedito il sorvolo. Si trattava di una situazione, se non al di sotto, certamente al limite per il tipo di volo a vista che comporta che, in certe condizioni minime di visibilità, si debba volare al di sotto delle nuvole.
14 Ebbene alla luce di ciò è condivisibile la conclusione del CTU secondo cui i piloti non abbiamo comunque, indipendentemente dal formale rispetto degli obblighi di separazione verticale, applicato tutti i criteri conservativi per volare in una zona che comprendeva aree di bassa visibilità e aree collinari, tenuto conto delle effettive condizioni meteo riscontrabili da
OS.
Si può anche convenire con la difesa quando evidenzia che lo spegnimento del Per_6
motore è evenienza straordinaria ma ciò non toglie che la quota mantenuta, probabilmente condizionata dalla situazione meteo sulla zona, non avrebbe comunque consentito una atterraggio di emergenza, evenienza che invece non può essere del tutto obliterata nella pianificazione di un volo a vista.
L'incidente quindi è attribuibile ad una combinazione di concause, nessuna di efficienza causale autonoma e tale da elidere il concorso di colpa: una gestione e manutenzione del velivolo non adeguate che hanno causato l'arresto del motore durante il volo e una pianificazione del volo a cui sono stati applicati insufficienti margini di sicurezza in virtù delle condizioni meteo e dell'orografia del terreno.
c) domande eredi Pt_1
c1) danno non patrimoniale unitamente ai figli , e ha agito in Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4
giudizio per ottenere, ciascuno, il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della perdita del rapporto parentale con , rispettivamente fratello e zio degli Parte_7
attori.
Per quanto sopra riferito va affermata la responsabilità solidale sia dell'
[...]
in qualità di esercente, che del pilota quale Controparte_1 Controparte_20
comandante - esaminatore che doveva pianificare il volo in condizioni di sicurezza.
In merito al danno non patrimoniale è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, che hanno dimostrato il legame parentale essendo la Parte_1
sorella di e , e Anita suoi nipoti. Il diverso tema del Parte_7 Parte_2 Pt_3
legale affettivo attiene infatti ad un profilo di merito e non di legittimazione attiva.
In generale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059, c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie;
il
15 riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno;
è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e procedendo alla loro integrale riparazione (Cassazione civile, sez. III, 26/05/2011, n. 11609). Per quanto concerne, in particolare, il danno in esame, l'interesse giuridico tutelato è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.
Come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione “Il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorchè colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perchè, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora), è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonchè la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno (sentenza 16 marzo 2012, n. 4253).
Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in seguito, sia pure con la precisazione che la prova del danno non deve necessariamente essere collegata al dato della
16 convivenza (sentenza 20 ottobre 2016, n. 21230); ma comunque, l'insegnamento di questa
Corte è nel senso che, rispetto ai nipoti, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge, figli o fratelli;
v. la sentenza 14 giugno 2016, n. 12146, e l'ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3767) (Cass. n. 5452 del 2020).
Nel caso di specie, la precisa e dettagliata allegazione circa i rapporti tra la sorella Pt_1
e il fratello nonché tra i nipoti , e e lo zio, che
[...] Pt_7 Parte_2 Pt_3 Pt_4
non ha avuto figli, non si è sposato e viveva nella stessa corte della sorella che è rimasta vedova quando ancora i figli erano ancora ragazzi (circostanze non contestate), trovano riscontro nella documentazione fotografica che attesta la profondità del vincolo (lo zio è stato testimone di nozze del nipote ), è stato presente nella vita dei nipoti, sia da giovani Pt_2
che successivamente nei principali eventi della vita (nozze, battesimi) ma anche nella vita quotidiana con gita e incontri conviviali.
Le prove orali, per la loro genericità, non sono state ammesse, talune sono state formulate in modo da confermare circostanze riferite dalla stessa attrice. In ogni caso nulla avrebbero aggiunto rispetto a quanto emergente dalla documentazione circa un vincolo affettivo presente.
c2 liquidazione del danno non patrimoniale
Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale, materia in continua evoluzione, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione del danno applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano pubblicate nel giugno del 2022 che “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass. 12987 del 2022).
17 Ai fini della liquidazione, le prove orali, generiche e in parte formulate ex parte actoris, non sono state ammesse;
le stesse non avrebbero comunque consentito di introdurre elementi particolari per valutare l'intensità dello stesso sicché, se in via presuntiva, sulla scorte delle allegazione e della documentazione, si ritiene provato il vincolo affettivo, per quanto concerne la liquidazione in via presuntiva, ci sia attesta in un importo tra minimo e medio, tenendo conto che per nessuno dei attore vi era convivenza e il numero di familiari superstiti
è maggiore di tre.
Il danno dell'attrice va quindi liquidato in € 55.000 e i danno dei nipoti Parte_1
, e in € 45.000 ciascuno. Pt_2 Pt_3 Parte_4
Gli importi sopra indicati sono espressi in termini monetari correnti;
sugli stessi decorrono interessi sull'importo per ciascuno devalutato alla data del sinistro e annualmente rivalutati sino alla data della presente sentenza per un importo di € 60.454,93 a favore dell'attrice e di € 49.463,11 ciascuno per gli attori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4
Su tali importi decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
L'immediatezza della morte e l'assenza di un periodo apprezzabile tra l'incidente e la morte non consente di configurare un danno catastrofale che possa essere trasmesso iure successionis.
c3 liquidazione danno patrimoniale
L'attrice ha chiesto il danno iure successionis e a tal fine ha provato la Parte_1
sua qualità di erede legittima del fratello che non era sposato e non aveva figli ed ha anche prodotto in giudizio l'atto formale di accettazione con beneficio d'inventario. Incomprensibili sul punto le contestazioni sollevate sulla modalità di accettazione beneficiata che, come noto, attribuisce pacificamente la qualità di erede.
L'attrice ha quindi fornito prova documentale delle spese sostenute in conseguenza della morte del fratello, dimettendo le singole fatture e la prova del pagamento per un importo complessivo di € 30.065,14.
Rispetto a tale importo le uniche voci contestate dalla convenuta attengono alle CP_1 fatture intestate anche all'altro fratello ma l'attrice ha dimesso gli estratti del Persona_7
conto corrente attestanti i pagamenti e il complessivo importo fatturato dal notaio ad entrambi i fratelli e importo qu richiesto per la quota di pertinenza dell'attrice. Per_7 Parte_1
Su tale somme competono rivalutazione monetaria che si ritiene da far decorrere da una data
18 intermedia giugno 2019 e interessi sull'importo annualmente rivalutato da giugno 2019 alla data della presente sentenza per un importo complessivo di € 38.748,61, su tale somma decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
c4) danno complessivo attori Pt_1
Tanto premesso e gli eredi di devono essere condannati a CP_1 Persona_1 versare, in solido tra loro, all'attrice la somma di € 99.203,54 e gli attori Parte_1
, e la somma di € 49.463,11 ciascuno, oltre per tutti interessi Parte_3 Pt_2 Pt_4
legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
d) domanda eredi
[...]
e hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento Controparte_21 CP_2
del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito del decesso di Persona_1
rispettivamente marito e padre delle attrici.
In via preliminare si osserva si da ora che la domanda risarcitoria deve essere accolta tenendo conto dell'accertamento di una concorrente responsabilità della vittima per le ragione sopra esposte in punto di accertamento delle cause del sinistro.
d1) danno non patrimoniale era la moglie di in giudizio ha rappresentato Controparte_3 Persona_1
dettagliatamente la storia coniugale e provato che e Controparte_3 Persona_1
hanno dapprima convissuto, tanto che la figlia è nata fuori dal matrimonio, e non CP_2
appena il marito ha ottenuto il divorzio dalla prima moglie, i due hanno contratto matrimonio civile e successivamente si sono sposati anche religiosamente. Tali elementi consentono di ritenere provato un legame affettivo solido che i coniugi hanno rinnovato nel tempo.
Per tale motivo applicati i parametri delle tabelle di Milano, tenuto conto dell'età, della convivenza, della presenza di familiari, si ritiene di liquidare il danno in € 300.000.
Ugualmente per la figlia , risulta che al momento del decesso la stessa aveva 19 anni, CP_2
viveva ancora con i genitori, era figlia unica. La figlia ha seguito la passione per il volo del padre sin da quando lo stesso era in vita e ciò conferma, in via presuntiva, un forte legame tra i due che ha spinto la figlia a seguire le orme paterne anche in campo professionale. Sulla scorta delle tabelle di Milano e applicati i parametri della conviveva e del numero di familiari si ritiene equo liquidare all'attrice la somma di € 300.000. CP_2
19 In ragione della corresponsabilità del pilota il risarcimento spettante alla Persona_1 figlia e è di € 150.000 ciascuna. Su tale somma CP_2 Controparte_3 devalutata alla data del 311.2018 competono gli interessi sull'importo annualmente rivalutato sino alla data della presente sentenza per un importo complessivo per ciascuna di €
164.877,09 su cui decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Per le ragioni già esposte con riferimento alla posizione degli eredi non può nella Pt_10
spese riconoscersi un danno catastrofale.
d2) danno patrimoniale
Come noto, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, si configura come un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava ai congiunti: o per legge (es. es art. 143 o 147 cod. civ.) o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche le quali ovviamente, a cagione della loro sporadicità, non consentirebbero di presumere ex art. 2727 cod. civ. che le elargizioni, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate anche per l'avvenire.
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale richiede, tuttavia, l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro.
La liquidazione in forma capitale (cfr. Cass. civ. n. 6619 del 2018) deve avvenire:
- determinando il reddito della vittima al momento della morte;
- decurtandone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio (cd. quota sibi);
- decurtandone le spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale;
- aumentando lo stipendio dei provati e verosimili incrementi di cui la vittima avrebbe goduto in futuro, dovendosi presumere l'aumento del reddito e dovendosi, quindi, parametrare il risarcimento all'ultimo reddito goduto dalla vittima solo nell'ipotesi in cui sia possibile ritenere che, se la vittima fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato (come nel caso di un lavoratore già in pensione)
- moltiplicando il risultato per: un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie del più giovane tra i due (vittima e alimentato), qualora si accerti che il superstite avrebbe continuato a godere del beneficio vita natural durante;
ovvero per un coefficiente di
20 capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo necessario ed in tal caso il coefficiente dovrà essere scelto in funzione alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico.
Al momento della morte viveva con la moglie e la figlia che da poco Persona_1 aveva trovato un'occupazione per cui si ritiene che per quest'ultima non vi fosse una destinazione di somma a favore della figlia già immessa nel mondo del lavoro.
E' vero che era molto giovane e il suo reddito in quel momento non era CP_2
elevato, deve però presumersi (non essendo peraltro diversamente allegato e provato) che la convivenza con i genitori, elemento valorizzato per la determinazione del danno non patrimoniale, le abbia consentito in quel momento di trattenere tutto lo reddito senza sostenere spese abitative
In questo contesto non si ritiene di riconoscere un danno patrimoniale a titolo di lucro cessante ad . CP_2
Per quanto concerne la moglie occorre tenere presente che la stessa Controparte_3
durante la vita matrimoniale non ha lavorato e dipendeva dal coniuge, sicché può ritenersi in via presuntiva che il coniuge le destinasse metà del proprio reddito.
Il reddito emergente dall'ultima dichiarazione dei redditi detratto il carico fiscale è inferiore a quello indicato pari a circa € 76.000, della cui metà avrebbe goduto la moglie.
Ciò posto il danno dell'attrice patito dalla data del sinistro alla data Controparte_3 della presente sentenza è pari a € 266.000. Per il danno futuro va invece condivisa la formula indicata dall'istante con l'applicazione del coefficiente indicato e ricavabile dalla tabella dimessa sub. doc. 14. Applicata tale formula il danno futuro può stimarsi in € 288.860.
Anche per questo danno occorre tenere conto del concorso di colpa rinvenuto in capo al pilota sicché il danno di va determinato in € 277.430 Persona_1 Controparte_3
oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Compete infine alle attrici il ristoro delle spese sostenute documentato in € 68.819,48 quanto ad e in € 21.247,00 quanto a CP_2 Controparte_3
Tenuto conto del concorso di colpa di il danno spettante ad Persona_1 [...]
è pari a € 34.409,74 e il danno spettante a è pari a € 10.623,50. CP_2 Controparte_3
21 e) soggetti responsabili
Le eredi hanno avanzato le proprie domande di , di Per_6 CP_1 [...]
, di infine di Controparte_22 Controparte_23 Controparte_6
Le pretese risarcitorie come sopra riconosciute devono certamente essere accolta nei confronti di in quanto esercente e proprietario Controparte_1 dell'aeromobile che si ritiene di riconoscere, per la ragione più liquida, ai sensi dell'art. 2051
c.c. e non intravedendosi alcun caso fortuito posto che eventuali responsabilità delle società manutentrice non hanno evidentemente capacità di escludere la responsabilità dell'ente proprietario che è sempre rimasto custode del velivolo.
Ugualmente la domanda va accolta, con i medesimi limiti, nei confronti di
[...]
nei cui confronti il danneggiato ha azione diretta ai sensi dell'art. Controparte_9
942 cod. nav.
Per quanto concerne le società a vario titolo interessate dalla manutenzione, o perché incaricate della loro programmazione o perché materialmente adibite alla stessa, vengono anche in questo caso poste a fondamento della decisione le valutazioni espresse dalla CTU espletata in ambito civile che, come sopra rilevato, non sono affatto contraddette dalle valutazioni dei consulenti del procedimento penale e che comunque devono essere valutate alle stregua dei principi di causalità valevoli in questa sede come già precisato.
Dalle relazioni in atti risulta che il piano di manutenzione era di tipo typical usage anzichè severe usage che avrebbe richiesto maggiori controlli. Sulla scorta di ciò, peraltro riscontrato anche dell'ing. in sede penale, il CTU ha ritenuto che la responsabilità Per_5 Per_8 dell'arresto del motore durante il volo sono da attribuire ad una gestione ( e ad una Pt_11
manutenzione (AMO) non aderente alle indicazioni dei costruttori e che Pt_12 CP_24 evidentemente devono essere parametrati all'effettivo utilizzo del veivolo.
Dalla ricostruzione delle parti e dai documenti in atti risulta che e Controparte_10
Contr erano rispettivamente e dell'aeromobile in questione e dunque, Controparte_6 Pt_11
nei rispettivi ruoli, si dovevano occupare della gestione della manutenzione poi materialmente eseguita da Parte_5
Contr e non hanno dimostrato di aver verificato l'effettivo uso del velivolo la cui Pt_11
manutenzione si è manifestata nei fatti non adeguata con una usura del motore superiore a
22 quella normale in base alle ore di volo trascorse in volo e che ha portato allo spegnimento del motore per mancanza di corretta lubrificazione.
Le medesime considerazioni possono essere svolte nei confronti di Parte_5
la quale non può andare essere da responsabilità solo perché ha agito sulla scorta delle indicazioni calendariali e tecniche di Camo. E' evidente che si tratta di soggetto professionale che ben avrebbe dovuto e potuto verificare le effettive condizioni del motore in base alle ore di volo e riscontrare eventuali incongruenze da segnalare agli enti preposti.
Per tali motivi Controparte_1 Controparte_9
, , e devono
[...] Controparte_10 Controparte_6 Parte_5 essere condannate, in solido tra loro, a versare a la somma idi € Controparte_3
452.930,59 e a la somma di € 199.286 oltre interessi dalla data della presente CP_26
sentenza al saldo.
f) domanda reciproche domande di regresso dei corresponsabili
Come sopra volte riferito la responsabilità dell'incidente è stata in questa sede attribuita alla concorrente responsabilità del proprietario e del pilota Per_1
Per tali motivi la domanda di regresso dell' e delle eredi del pilota vanno CP_1 Per_1 accolte nei limiti in cui l'una o l'altra corresponsabile dovessero versare un importo alle attrici superiore al 50% di quanto in questa sede liquidato.
g) domanda manleva Controparte_1
Devono infine essere accolta le domande di manleva avanzate dall'
[...]
nei confronti della propria compagnia di assicurazioni Controparte_1 [...]
nonché nei confronti dei soggetti a cui era stato conferito incarico di Controparte_9
gestire ed eseguire la manutenzione per i motivi sopra esposti.
h) domanda regresso Parte_5
Va infine accolta la domanda di manleva avanzata dalla chiamata Parte_5
nei confronti della propria compagnia di assicurazioni Controparte_4
i) spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate facendo applicazione del dm
44/2014.
23 , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_9
e vanno quindi condannati in solido tra loro alla rifusione Controparte_3 CP_26
delle spese di lite in favore degli attori, spese che vengono liquidate come in dispositivo.
, Controparte_1 Controparte_9 [...]
e devono essere condannate Parte_5 Controparte_6 Controparte_10
alla rifusione delle spese di lite a favore di e il parziale CP_2 Controparte_3 accoglimento e l'accertamento di un concorso di colpa giustifica la compensazione per ½.
e devono essere Parte_5 Controparte_6 Controparte_10
condannate alla rifusione a favore di di a.s.d. delle spese di CP_1 CP_1 CP_1
lite liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 7456/2022, in parziale accoglimento delle domande promosse dagli attori e dei convenuti e Pt_1 Per_1 CP_3
condanna Controparte_1 Controparte_9
[...
, e a versare, in solido tra loro, all'attrice CP_2 Controparte_3 Parte_1 la somma di € 99.203,54 e gli attori , e la somma di
[...] Parte_3 Pt_2 Pt_4
€ 49.463,11 ciascuno, oltre per ciascuna somma interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna Controparte_1 CP_1 Controparte_9
[...
, , e a versare, in solido Controparte_10 Controparte_6 Parte_5 tra loro, a la somma di € 452.930,59 e a la somma di € Controparte_3 CP_26
199.286 oltre per ciascuna somma interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a.s.d. a tenere indenni e Controparte_1 CP_1 CP_26
per gli importi che le stesse dovessero versare alle parti attrice in misura Controparte_3
superiore al 50% di quanto in questa sede liquidato;
condanna e a tenere indenne CP_26 Controparte_3 Controparte_1
per gli importi che lo stesso dovesse versare alle parti attrice in misura Controparte_1
superiore al 50% di quanto in questa sede liquidato;
condanna , e Controparte_9 Controparte_10 Parte_5
a tenere indenne delle somme che di
[...] Controparte_1 CP_1
24 a.s.d. verserà agli attori e alle convenuta e CP_1 CP_1 Pt_1 Per_1
in forza della presente sentenza;
CP_3
condanna a tenere indenne delle somme che Controparte_4 Parte_5
verserà in forza della presente sentenza;
Parte_5
condanna , , e CP_1 Controparte_9 CP_2 CP_3
alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori spese liquidate in
[...] Pt_1
complessivi 26.795,70, oltre rimborso forfetario IVA e cpa;
condanna Controparte_1 Controparte_9
[...
, , e alla rifusione delle Controparte_10 Controparte_6 Parte_5
spese di lite in favore di e , spese liquidate in complessivi Controparte_3 CP_26
€ 14.597,05 otre rimborso forfetario IVA e cpa;
condanna e alla Parte_5 Controparte_6 Controparte_10
rifusione delle spese di lite a favore di spese Controparte_1 Controparte_1 liquidate in € 26.795,05 oltre rimborso forfetario IVA e c.p.a.
Verona, 19/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
25
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 7456 2022 e promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
(c.f. , nato a [...] il [...] ed Parte_3 C.F._3
(c.f. , nata a [...] il [...], e Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Zanotelli e dall'Avv. Alessandra Stanghellini per mandato in atti attori
contro
: in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore c.f. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Felice Cuzzilla per mandato in atti convenuta
(c.f. nata a [...] [...] CP_2 C.F._5 CP_1
(c.f. nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._6
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Mirandola, Nicoletta Vignola e Alberto Melotto per mandato in atti convenuti
1 e con la chiamata in causa di: in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_4
titolare del rapporto giuridico controverso quale successore di P.IVA_2 [...]
CP_5
Rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ederle per mandato in atti chiamato in causa di: in persona del legale rappresentante (c.f. Parte_5
) P.IVA_3
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ternullo per mandato in atti chiamato in causa di in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA P.IVA_4
in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_7 Parte_6
rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA , P.IVA_5 rappresentate e difese dall'avv. Antonio Giuffrida per mancato in atti chiamato in causa di: in persona del legale Controparte_8
rappresentate pro tempore (C.F. ) P.IVA_6
chiamata in causa contumace
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: NEL MERITO:
Voglia l'on. Tribunale adito, in persona del Giudice designato, disattesa ogni avversaria domanda ed eccezione, e per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto Firmato Da:
EO TE
In via principale:
A. visti i motivi e le causali di cui in narrativa, condannare ex artt. 1218 e 1228 c.c.:
# l' di , in persona del suo Presidente pro tempore;
CP_1 CP_1
# le sig.re e quali eredi del pilota-istruttore sig. Controparte_3 CP_2
Persona_1
# , in persona del legale rappresentante pro Controparte_9
tempore;
2 in solido tra loro, al pagamento in favore della sig.ra sorella del defunto Parte_1
e dunque iure successionis, la somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento Parte_7
contrattuale del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, ovvero del diverso, maggiore o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa, ovvero liquidato in via equitativa dal giudice, ai sensi dell'art.
1226 c.c., sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
B. visti i motivi e le causali di cui in narrativa, condannare ex artt. 2050 e 2051 c.c., nonché ex art. 878 cod. nav.,
# l' di , in persona del suo Presidente pro tempore;
CP_1 CP_1
# le sig.re e quali eredi del pilota-istruttore sig. Controparte_3 CP_2
Persona_1
# , in persona del legale rappresentante pro Controparte_9
tempore; in solido tra loro, al pagamento della somma di € 217.626,35 in favore di Pt_1
di € 67.900,00 in favore di di € 67.900,00 in favore di
[...] Parte_2 Pt_3
e di € 67.900,00 in favore di a titolo di risarcimento
[...] Parte_4
extracontrattuale del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, ovvero del diverso, maggiore o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa, ovvero liquidato in via equitativa dal giudice, ai sensi dell'artt.
2056-1226 c.c., sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
In ogni caso:
C. con vittoria di spese e competenze legali, comprensive di accessori di legge (rimborso spese generali 15%, cassa previdenziale, IVA).
IN VIA ISTRUTTORIA: reiterano tutte le istanze istruttorie così come integral-mente contenute nelle memorie ex art. 183, co. 6, nn. 2 e 3 c.p.c. rispettiva-mente del 12.02.2024 e del 14.03.2024
CONCLUSIONI PER / nel merito, quanto alle domande CP_3 Pt_1
proposte contro e : CP_2 Controparte_3
3 1) in principalità, rigettarsi ogni domanda, anche di accertamento di assunte responsabilità
o corresponsabilità e di manleva, svolta dagli attori e/o dai convenuti e/o dai chiamati in causa nei confronti di e;
CP_2 Controparte_3
- subordinatamente, dichiararsi Controparte_1
(quest'ultima nei limiti di polizza), Controparte_9
e Controparte_10 Controparte_6 Parte_5
solidalmente tenuti a tenere integralmente indenni e CP_2 CP_3
da qual-siasi soccombenza rispetto alle domande proposte nei loro confronti
[...]
dagli attori e/o dai convenuti e/o dai chiamati in causa, conseguentemente condannandosi
Controparte_1 Controparte_9
(quest'ultima nei limiti di polizza),
[...] Controparte_10 [...]
e in via tra loro solidale, a rifondere Controparte_6 Parte_5
ad e ogni somma che le stesse fossero CP_2 Controparte_3
costrette a corrispondere agli attori e/o convenuti e/o chiamati in causa in accoglimento delle domande dagli stessi proposte nei loro confronti;
- in ulteriore subordine, accertarsi anche ex art. 2055 comma 2 c.c. la misura del danno eventualmente determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze specificamente attribuibili alla sola condotta di conseguentemente Persona_1
condannandosi Controparte_1 [...]
(quest'ultima nei limiti di polizza), Controparte_9 Controparte_10
e in via tra loro
[...] Controparte_6 Parte_5
solidale, a rifondere ad e ogni somma che le CP_2 Controparte_3
stesse fossero costrette a corrispondere in eccedenza rispetto a tale misura agli attori e/o convenuti e/o chiamati in causa in accoglimento delle domande da-gli stessi proposte in questa causa.
In via riconvenzionale:
2) Condannarsi in via tra loro solidale Controparte_1
(quest'ultima nei limiti di
[...] Controparte_9
polizza), e Controparte_10 Controparte_6 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a pagare per tutti i Parte_5
titoli e le ragioni esposte negli atti di causa, la somma di 616.918,28 euro ad CP_2
4 e la somma di 1.215.755,81 euro a , o la diversa CP_2 Controparte_3
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo patiti dalle stesse a seguito dell'incidente aereo del 31.1.2018 oggetto di causa, in cui perse la vita il loro congiunto con aggiunta di interessi e rivalutazione Persona_1
dal 31.1.18 al saldo;
3) condannarsi a pagare ad Controparte_9 [...]
e la somma di 100 mila euro dovuta per l'ipotesi di CP_2 Controparte_3
infortunio ai sensi di polizza, con aggiunta di interessi e rivalutazione dal 31.1.18 al saldo;
4) spese di lite, ivi incluse quelle riferibili all'ATP Tribunale di Verona n. 3125/2020 RG
(senza duplicazioni rispetto a quanto richiesto al paragrafo n. 146 della nostra comparsa di costituzione e risposta datata 2.2.23) a carico delle parti soccombenti, con aggiunta di Iva,
CPA e rimborso spese generali.
In via istruttoria: si ribadisce ogni istanza, produzione e deduzione formulata con nostra memoria 183 n. 2 del 12.2.2024 nonché ogni istanza, opposizione e richiesta di prova formulata con nostra memoria 183 n. 3 del 4.3.2024.
Si chiede inoltre di essere rimessi in termini per la produzione dei seguenti docu-menti, dimessi unitamente alle presenti note d'udienza.
CONCLUSIONI PER AEROCLUB DI ETTORE CP_1 CP_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- in via principale, rigettare ogni avversa domanda proposta nei confronti dell
[...]
in quanto inammissibile, illegittima, infondata e Controparte_1 non provata per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in atti, mandando quest'ultimo assolto da ogni pretesa fatta valere dai signori Parte_1 Parte_2
e;
Parte_3 Parte_4 CP_2 Controparte_3
- in subordine e in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto
o in parte delle domande proposte nei confronti dell dichiarare tenuti Controparte_1
e condannare, ciascuno per quanto di competenza e di ragione, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in atti, (i) in persona del suo legale Controparte_10
rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede legale in Orio al Serio (BG), via P.IVA_5
5 Cavour n. 30, (ii) , in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 3 e P.IVA_6
(iii) (C.F. , residente ad Arbizzano di GR (VR), CP_2 C.F._5
via Mascagni n. 7/A, (iv) (C.F. , residente Controparte_3 C.F._6
ad Arbizzano di GR (VR), via Mascagni n. 7/A, a manlevare e tenere indenne
l' da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio Controparte_1
per capitale, interessi, rivalutazione e spese.
Con il favore delle spese e compensi di causa.
Con la maggiorazione dei compensi ex art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
- In via istruttoria, all'occorrenza, e senza inversione dell'onere della prova:
A) ammettere prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze riportate nella nota del 13.11.2024 da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta
CONCLUSIONI PER Previa ogni utile declaratoria Controparte_11
del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in via istruttoria ed incidentale, richiamati tutti i precedenti scritti difensivi e i documenti prodotti,
In via preliminare di merito e nel merito:
Accertare e dichiarare la fondatezza delle eccezioni di rito e di merito esposte nella narrativa della comparsa di risposta depositata da ed in ogni caso Parte_5
pronunciare l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande attoree per tutti i motivi dedotti da parte convenuta e per quelli, anche officiosi, ritenuti sussistenti con riferimento all'esistenza e all'instaurazione del rapporto dedotto in giudizio, alla sua qualificazione e natura, alla sua estinzione e per ogni altra ragione rinvenibile nella legge o nei principi applicabili alla fattispecie.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. ed oltre al contributo forfettario nella misura massima di legge, e con condanna, altresì, della parte attrice al rimborso delle spese e compensi eventualmente sostenuti da parte convenuta per l'espletanda
CTU e per il compenso spettante al nominando consulente di parte in misura corrispondente almeno a quella che sarà liquidata in favore del CTU.
In via subordinata: condannarsi la terza chiamata società (successore Controparte_4
di Cattolica di Assicurazione S.p.A.) a tenere indenne e manlevare la società
[...]
[...] da ogni somma capitale, interessi e spese legali e processuali che la stessa Controparte_12
fosse condannata a pagare, nei limiti stabiliti dalla polizza di assicurazione.
Condannarsi altresì la terza chiamata società (successore di Cattolica Controparte_4
di Assicurazione S.p.A.) a tenere indenne e rimborsare ad in caso di Parte_5
condanna della stessa, le spese legali sostenute per la propria difesa nel presente giudizio, ivi compresi i compensi e le spese per il CTU e il CTP.
In via istruttoria:
Si ribadiscono le eccezioni di inammissibilità delle risultanze dell'ATP per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione.
Il procedimento di ATP, oltre che del tutto inammissibile in quanto, fa l'altro, inficiato da illegittime acquisizioni documentali e fortemente contraddittorio e incoerente, è di per sé privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel giudizio di merito ed in ogni caso le risultanze dello stesso ATP devono essere valutate come mero elemento di prova da compararsi e confrontarsi con gli altri elementi probatori, e segnatamente con le perizie svolte in sede penale, e particolarmente quella disposta proprio allo scopo di avvalorare o smentire la relazione svolta in sede di ATP, che ne ha totalmente disatteso le conclusioni.
Si chiede in ogni caso ammissione di CTU tecnica sulle cause del sinistro da affidarsi ad un collegio di esperti
CONCLUSIONI PER E Controparte_6 Controparte_10
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna
[...]
declaratoria del caso, così giudicare: in via principale: rigettare le domande tutte svolte a vario titolo da Controparte_13
ed e nei confronti di e CP_2 Controparte_3 Controparte_10 CP_6
mandando esenti e da qualsivoglia
[...] Controparte_10 Controparte_6
condanna; in ogni caso: rigettare tutte le domande avversarie;
in via istruttoria: si chiede ammettere i seguenti capitoli di prova
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso, così giudicare: in via principale: rigettare le domande tutte svolte a vario titolo da Controparte_13
ed e nei confronti di e CP_2 Controparte_3 Controparte_10 CP_14
[...] mandando esenti e da qualsivoglia
[...] Controparte_10 Controparte_6
condanna; in ogni caso: rigettare tutte le domande avversarie;
in via istruttoria: si chiede ammettere i capitoli di prova ivi indicati e da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 31.1.2018 l'aeromobile Cessna 150 marche di identificazione di proprietà CP_15 dell' con a bordo due piloti, Controparte_16 Persona_1
esaminatore, e che doveva rinnovare la già scaduta licenza PPL, è precipitato Parte_7 dopo pochi minuti dal decollo dall'aeroporto di OS provocando la morte di entrambi i piloti.
Il presente giudizio ha ad oggetto le pretese risarcitorie promosse dai familiari delle due vittime dell'incidente aereo.
Precisamente il giudizio è stato promosso da sorella di e i Parte_1 Parte_7
suoi tre figli e che hanno agito nei confronti di Pt_8 Pt_3 Parte_4 [...]
e delle eredi del pilota Controparte_1 Controparte_9
per chiedere il risarcimento del danno, la sorella sia iure hereditatis che Persona_1
iure proprio, e i nipoti di , solo iure proprio. Parte_7
Le eredi di si sono opposte alle domande avanzate nei loro confronti ed Persona_1
hanno, a loro volta, proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti di CP_1 Controparte_1 Controparte_9
nonché di e delle quali Controparte_10 Controparte_6 Parte_5
è stata chiesta la chiamata in causa. si è costituito in giudizio contestando la fondatezza Controparte_17
in fatto e in diritto delle pretese attoree e chiedendo nel contempo di essere autorizzata a chiamare in causa, per esserne tenuta indenne, Controparte_10 [...]
, e quali eredi del pilota Controparte_9 CP_2 Controparte_3
Persona_1
Il giudizio è quindi proseguito con la costituzione delle chiamate in causa Controparte_10
e e , a sua volta chiamata
[...] Controparte_6 Parte_5 Controparte_4
8 da e tutte si sono opposte alle domande a vario titolo avanzate nei Parte_5
loro confronti.
Con provvedimento del 20.11.2024 la causa, istruita con produzione documentale e acquisizione dell'ATP 3125/2020 è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * *
a) materiale probatorio
Con riferimento alla produzione e all'acquisizione documentale si ritiene opportuno svolgere alcune considerazione di ordine generale.
In relazione all'incidente mortale per cui è causa sono stati svolti plurimi accertamenti tecnici di cui due in ambito penale, la relazione del svolta dalla Procura della Persona_2
Repubblica e la perizia dell'ing. disposta dal GIP, uno in ambito civile del prof. Per_3 disposta nell'ambito dell'ATP promosso dagli eredi del pilota e, Per_4 Persona_1
infine, uno svolta dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo.
Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di nullità e inopponibilità della CTU del prof. la stessa infatti è stata svolta con pieno rispetto del contraddittorio né è Per_4 motivo di invalidità l'acquisizione di documentazione presso enti pubblici, quale è l' Pt_9
ad esempio;
tale acquisizione è stata espressamente autorizzata sin dal conferimento dell'incarico e, comunque, si tratta di acquisizione che rientra nell'ambito dei poteri del CTU secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3086 del 2022).
Ugualmente prive di fondamento sono le varie contestazione, in punto di opponibilità, delle relazioni tecniche in atti che possono essere tutte valutate come prove atipiche.
È, d'altra parte, appena il caso di osservare che la possibilità di valutare liberamente le cd. prove atipiche è ormai principio acquisito nella giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, anche con riguardo a quelle formatesi in giudizi diversi, tra le stesse o altre parti (Cfr. da ultimo Cass. 472 del 2025 e giurisprudenza ivi richiamata).
Va infine del tutto disattesa la tesi secondo cui l'unica relazione terza e imparziale sarebbe quella dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del volo stante l'evidente e intrinseca terzietà dei consulenti che hanno delle perizie svolta per conto dell'autorità giudiziaria nell'ambito di giudizi civili e penali nonché, nello specifico, la competenza dei periti nominati.
9 La stessa relazione chiarisce nelle premesse che “l'unico obiettivo dell'inchiesta di CP_18
sicurezza consiste nel prevenire futuri incidenti e inconvenienti, non nell'attribuire colpe e responsabilità. Essa conseguentemente è condotta indipendentemente e separatamente da inchieste (come, ad esempio, quella dell'autorità giudiziaria) finalizzata all'accertamento di colpe e responsabilità”.
Si tratta dunque di relazione che, certamente, va analizzata ma che non assurge affatto a prova privilegiata ancorché condotta in conformità a quanto previsto dall'Allegato13 alla
Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.
b) accertamento cause sinistro
I dati convergenti di tutte le relazioni tecniche in atti sono i seguenti:
- lo scopo del volo era il rinnovo della abilitazione SEP del pilota Parte_7
- l'esercente del velivolo ATO era la;
Controparte_1
- il comandante era l'esaminatore; Persona_1
- il giorno 31 gennaio 2018 il velivolo I-CENE alle ore 10,31, ore locali è decollato dall'aeroporto di OS a poco dopo, indicativamente 4-5 minuti, il velivolo CP_1
è precipitato quasi verticalmente, è poi andato ad impattare il pendio boscoso di una collina ad Est della “Villa Mosconi Bertani” ed è andato a fuoco dopo il contatto con il suolo.
Il CTU, nominato in sede civile nell'accertamento tecnico preventivo promosso dagli eredi del pilota per individuare la causa dello spegnimento del motore in volo a distanza Per_1
di pochi minuti dal suo decollo, ha fatto eseguire delle analisi metallografiche specifiche su alcune parti del motore (che in precedenza non erano state effettuate) e tali analisi hanno evidenziato che tutte le superfici di lavoro delle bronzite testa di biella evidenziavano un degrado superficiale in diversi casi con asportazione localizzata dello strato antifrizione e comparsa della porzione intermedia caratterizzata da colore rossastro probabile presenza rame;
il controllo radiografico eseguite sulle tre semiralle con appendice ha poi permesso di riscontrare in corrispondenza e in prossimità dell'appendice la presenza di materiale con alta densità rispetto a quello della restante parte.
Sulla scorta di tali evidenziate il CTU ha ipotizzato la fusione parziale del metallo antifrizione con accumulo localizzato durante le fasi di esercizio del motore;
si legge infatti nella relazione “gli esami macroscopici e microscopici condotti su campioni relativi ai reperti CTS1 CTS2 hanno permesso di evidenziare: la distribuzione del metallo antifrizione
10 presenta evidenti disomogeneità .. le disomogeneità rilevate possono essere ragionevolmente ascrivibili a condizioni di lubrificazione non regolare e con buona probabilità correlate a fenomeni di surriscaldamento delle componenti precedenti l'evento incidentale”.
Il CTU ha quindi concluso che “le cause dello spegnimento del motore del velivolo I-CENE durante il volo del 31.1.2008 sono riconducibili ad una sua gestione di e manutenzione non conforme alle indicazioni del costruttore del velivolo e del motore che hanno causato
l'aumento della temperatura meda di esercizio e la conseguente fusione delle bronzine”.
Le valutazioni del CTU sono fondate su accertamenti metallografici e controllo radiografici, in precedenza non compiuti e non sono affatto inficiate dalle altre perizie in atti.
La perizia del PM ha riferito che “l'esame del motore non ha consentito di accertare con assoluta certezza il reale stato di funzionamento dei suoi accessori ed impianti”; in quella sede non sono stati evidentemente compiuti gli approfondimenti chimici e radiologici compiuti dal CTU.
Così come non sono stati fatti in sede di inchiesta dell' che infatti ha concluso, non CP_18 già per l'inesistenza di una problematica che ha portato all'arresto, ma nel senso che
“l'inchiesta di sicurezza non è stata in grado di determinare con incontrovertibile certezza quali causa abbiano determinato la predetta perdita di controllo in volo dell'aeromobile ancorché si possa ragionevolmente ritenere che la situazione a bordo del velivolo sia stata degradata dall'innestarsi di una problematica che ha determinato l'arresto del motore
(l'inchiesta di sicurezza nonostante gli accertamenti effettuati, non è stata in grado di individuare tale problematica)”. Diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta CP_1
e dalle chiamate, la relazione non imputa affatto alla sola condotta dei piloti la causa dell'arresto piuttosto ha riconosciuto di non essere stata in grado di individuare la problematica del motore in ordine al quale non ha effettuato analisi chimiche e radiografiche.
In punto di manutenzione non ha poi preso in considerazione il tipo di uso del velivolo né in senso positivo accertandone la sussistenza ma tantomeno in senso negativo escludendo la circostanza
Lo stesso consulente nominato dal GIP, dopo aver escluso con argomentazioni scientificamente motivate (condizioni di massimi giri motore e durata del volo) che lo spegnimento del motore possa essere stato causato, quantomeno come unico fattore scatenante, dalla presenza di ghiaccio, ha esaminato le risultanze delle analisi compiute in
11 ambito civile, ha confermato che la distribuzione del metallo antifrizione presentava evidenti disomogenietà e che lo stato delle bronzite di banco presentavano fenomeni di usura e distacco di metallo antifrizione, fusione locale e fuoriuscita metallo antifrizione stesso dalla relativa sede. L'ing. ha tuttavia ritenuto che non vi fossero “sufficienti evidenze per Per_5
ipotizzare un grippaggio lento dovuto a scarna lubrificazione oppure ghiaccio formatosi nel carburatore come sole cause primarie dall'avaria o spegnimento in volo come ipotizzato nella perizie precedenti. Piuttosto si ritiene che il motore avesse delle intrinseche debolezze testimoniate dai depositi carboniosi sul cielo dei pistoni e lo stelo delle valvole considerati non riconducibili al calore dell'incendio post impatto ma sintomi di una combustione non ottimale e possibile causa di problemi di compressione in uno o più cilindri ….e' possibile che il funzionamento già non ottimale sia ulteriormente peggiorato facendo sì che il pilota in comando agisse sulla manetta più volte nel tentativo di migliorare la situazione con il risultato finale dello spegnimento causato dalla non completa chiusura di una o più valvole questo tipo di utilizzo di utilizzo con una manutenzione “typical usage” potrebbe aver favorito uno stato di usura del motore superiore a quello normale in base alle ore di volo trascorse dall'ultima revisione generale e quindi potrebbe avere avuto ancorchè non direttamente, un nesso con l'evento incidentale”.
Il perito ha anche confermato che si trattava di un motore che, nonostante le poche ore di volo trascorse dall'ultima revisione generale, presentava comunque segni di usura tipici di un motore più sfruttato e difficilmente sarebbe stato in grado di tollerare manovre di emergenza come lo schiacciamento.
Ebbene, dall'esame completo della documentazione in atti, ritiene questo giudice di porre a fondamento della decisione le valutazioni della CTU espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo in quanto condotta in modo accurato, in aderenza alla documentazione depositata e legittimamente acquisita, dopo accurati approfondimenti tecnici compiuti da enti specializzati, affatto smentite dalle relazioni che l'hanno preceduta (rimaste su un piano di incapacità ad individuare le cause) né dalla perizia espletata nel giudizio penale Per_3
regolato da un differente atteggiarsi sia dell'elemento della colpa sia delle modalità di accertamento del nesso eziologico materiale.
La Corte di Cassazione ha sul punto ben chiarito “come sia ormai da tempo tramontata la concezione etica della responsabilità civile informata sulla concezione psicologica della
12 colpa, propria invero del diritto penale, rilevando essa (non solo nell'adempimento delle obbligazioni ma anche nei comuni rapporti della vita di relazione: cfr. Cass., 27/8/2014, n.
18304, e, da ultimo, Cass., 20/2/2015, n. 3367; Cass., 8/5/2015, n. 9294) in termini di colpa obiettiva, e cioè quale violazione del modello di condotta cui il debitore del rapporto obbligatorio e il soggetto dei comuni rapporti della vita di relazione sono tenuti ad improntare la propria condotta (v. sent. Cass., 27/10/2015, n 21782; Cass., 20/2/2015, n.
3367; Cass., 8/5/2015, n. 9294; Cass., 27/8/2014, n. 18304); in altri termini, quale violazione dello sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso concreto adeguato ad evitare che la prestazione di adempimento o il comportamento da mantenersi arrechino danno (anche) a terzi (cfr. Cass., 6/5/2015, n. 8989; e, in diverso ambito, Cass., 20/2/2006, n.
3651). Con particolare riferimento al nesso di causalità è d'altro canto noto che, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (v.
Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007, n. 21619).
A tale stregua, può allora risultare non integrata la fattispecie di reato, per difetto dell'elemento del nesso di causalità in ragione della impossibilità di ritenersi - in base ad giudizio di "alta probabilità logica" - nel caso concreto esso provato "oltre il ragionevole dubbio" (e pertanto in termini di - quasi - certezza: v.Cass., Sez. Un. pen., 10/7/2002, n.
30328, e, da ultimo, Cass., pen., sez. F., 25/08/2015, n. 41158; Cass., pen., sez. 4, 19/3/2015,
n. 22378), e al contempo per converso configurabile la responsabilità civile del debitore/danneggiante, in ragione dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza
("più probabile che non") dell'evento lesivo alla sua condotta dolosa o colposa, quest'ultima propriamente costituendone il criterio d'imputazione (v., da ultimo, Cass., 29/2/2016, n.
3893; Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 20/2015, n. 3367).
Ben può allora il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare (non avendone peraltro l'obbligo) come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere ad una autonoma valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico (v. Cass., 17/11/2015, n. 23516;
13 Cass., 17/6/2013, n. 15112; Cass., 25/3/2005, n. 6478), ivi ricompreso il profilo del nesso di causalità, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale.
Ne consegue che a tale stregua può invero pervenire all'affermazione della civile responsabilità pur nell'insussistenza di quella penale, ovvero ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale”.
Deve quindi essere affermata la responsabilità di di a.s.d. in qualità di CP_1 CP_1
esercente/proprietaria del velivolo e ciò, sia nei confronti degli eredi il cui congiunto Pt_1
pacificamente in essere aveva con un rapporto contrattuale quanto meno di CP_1
noleggio, sia nei confronti degli eredi sia che il loro rapporto fosse comunque Per_6 regolato all'interno di quel contratto di collaborazione depositato e non contestato, anche CP_1 quando il pilota assumeva l'incarico di esaminatore per conto di sia altrimenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. Al riguardo non hanno pregio le difese incentrate sulla matura occulta delle problematiche;
è del tutto evidente che le problematiche di usura riscontrate non possono certamente ritenersi vizi occulti.
Con riferimento alla condotta del pilota OS NT, dalla CTU Per_4
confermata anche dalla perizia emerge che la quota bassa mantenuta dal velivolo Per_3
nei pochi minuti di volo è stata un fattore determinante del mancato raggiungimento del campo di atterraggio di emergenza nel momento in cui il motore si è spento. A fronte di tale dato, il CTU ha, per un verso, evidenziato che non risulta che i piloti abbiano in effetti violato le regole del volo in termini di separazione verticale e, per altro verso, ritenuto che in fase di pianificazione non sono stati applicati tutti i criteri conservativi per volare in una zona che comprendeva di bassa visibilità e aree collinari. Dalle informazioni meteo ricevute da
, Aeroporto di Verona e il CTU ha potuto constatare che le condizioni meteo Pt_9 CP_18 nell'area veronese non erano omogenee , che quelle dell'aeroporto di Verona Catullo non erano rappresentative di tutela zona e che, con ragionevole certezza, le cime della zona collinare che separano OS da TH (quest'ultimo aeroporto pianificato per la prima fase dell'esame) erano coperte da nubi che avrebbero limitato o impedito il sorvolo. Si trattava di una situazione, se non al di sotto, certamente al limite per il tipo di volo a vista che comporta che, in certe condizioni minime di visibilità, si debba volare al di sotto delle nuvole.
14 Ebbene alla luce di ciò è condivisibile la conclusione del CTU secondo cui i piloti non abbiamo comunque, indipendentemente dal formale rispetto degli obblighi di separazione verticale, applicato tutti i criteri conservativi per volare in una zona che comprendeva aree di bassa visibilità e aree collinari, tenuto conto delle effettive condizioni meteo riscontrabili da
OS.
Si può anche convenire con la difesa quando evidenzia che lo spegnimento del Per_6
motore è evenienza straordinaria ma ciò non toglie che la quota mantenuta, probabilmente condizionata dalla situazione meteo sulla zona, non avrebbe comunque consentito una atterraggio di emergenza, evenienza che invece non può essere del tutto obliterata nella pianificazione di un volo a vista.
L'incidente quindi è attribuibile ad una combinazione di concause, nessuna di efficienza causale autonoma e tale da elidere il concorso di colpa: una gestione e manutenzione del velivolo non adeguate che hanno causato l'arresto del motore durante il volo e una pianificazione del volo a cui sono stati applicati insufficienti margini di sicurezza in virtù delle condizioni meteo e dell'orografia del terreno.
c) domande eredi Pt_1
c1) danno non patrimoniale unitamente ai figli , e ha agito in Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4
giudizio per ottenere, ciascuno, il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della perdita del rapporto parentale con , rispettivamente fratello e zio degli Parte_7
attori.
Per quanto sopra riferito va affermata la responsabilità solidale sia dell'
[...]
in qualità di esercente, che del pilota quale Controparte_1 Controparte_20
comandante - esaminatore che doveva pianificare il volo in condizioni di sicurezza.
In merito al danno non patrimoniale è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, che hanno dimostrato il legame parentale essendo la Parte_1
sorella di e , e Anita suoi nipoti. Il diverso tema del Parte_7 Parte_2 Pt_3
legale affettivo attiene infatti ad un profilo di merito e non di legittimazione attiva.
In generale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059, c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie;
il
15 riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno;
è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e procedendo alla loro integrale riparazione (Cassazione civile, sez. III, 26/05/2011, n. 11609). Per quanto concerne, in particolare, il danno in esame, l'interesse giuridico tutelato è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.
Come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione “Il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorchè colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perchè, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora), è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonchè la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno (sentenza 16 marzo 2012, n. 4253).
Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in seguito, sia pure con la precisazione che la prova del danno non deve necessariamente essere collegata al dato della
16 convivenza (sentenza 20 ottobre 2016, n. 21230); ma comunque, l'insegnamento di questa
Corte è nel senso che, rispetto ai nipoti, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge, figli o fratelli;
v. la sentenza 14 giugno 2016, n. 12146, e l'ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3767) (Cass. n. 5452 del 2020).
Nel caso di specie, la precisa e dettagliata allegazione circa i rapporti tra la sorella Pt_1
e il fratello nonché tra i nipoti , e e lo zio, che
[...] Pt_7 Parte_2 Pt_3 Pt_4
non ha avuto figli, non si è sposato e viveva nella stessa corte della sorella che è rimasta vedova quando ancora i figli erano ancora ragazzi (circostanze non contestate), trovano riscontro nella documentazione fotografica che attesta la profondità del vincolo (lo zio è stato testimone di nozze del nipote ), è stato presente nella vita dei nipoti, sia da giovani Pt_2
che successivamente nei principali eventi della vita (nozze, battesimi) ma anche nella vita quotidiana con gita e incontri conviviali.
Le prove orali, per la loro genericità, non sono state ammesse, talune sono state formulate in modo da confermare circostanze riferite dalla stessa attrice. In ogni caso nulla avrebbero aggiunto rispetto a quanto emergente dalla documentazione circa un vincolo affettivo presente.
c2 liquidazione del danno non patrimoniale
Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale, materia in continua evoluzione, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione del danno applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano pubblicate nel giugno del 2022 che “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass. 12987 del 2022).
17 Ai fini della liquidazione, le prove orali, generiche e in parte formulate ex parte actoris, non sono state ammesse;
le stesse non avrebbero comunque consentito di introdurre elementi particolari per valutare l'intensità dello stesso sicché, se in via presuntiva, sulla scorte delle allegazione e della documentazione, si ritiene provato il vincolo affettivo, per quanto concerne la liquidazione in via presuntiva, ci sia attesta in un importo tra minimo e medio, tenendo conto che per nessuno dei attore vi era convivenza e il numero di familiari superstiti
è maggiore di tre.
Il danno dell'attrice va quindi liquidato in € 55.000 e i danno dei nipoti Parte_1
, e in € 45.000 ciascuno. Pt_2 Pt_3 Parte_4
Gli importi sopra indicati sono espressi in termini monetari correnti;
sugli stessi decorrono interessi sull'importo per ciascuno devalutato alla data del sinistro e annualmente rivalutati sino alla data della presente sentenza per un importo di € 60.454,93 a favore dell'attrice e di € 49.463,11 ciascuno per gli attori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4
Su tali importi decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
L'immediatezza della morte e l'assenza di un periodo apprezzabile tra l'incidente e la morte non consente di configurare un danno catastrofale che possa essere trasmesso iure successionis.
c3 liquidazione danno patrimoniale
L'attrice ha chiesto il danno iure successionis e a tal fine ha provato la Parte_1
sua qualità di erede legittima del fratello che non era sposato e non aveva figli ed ha anche prodotto in giudizio l'atto formale di accettazione con beneficio d'inventario. Incomprensibili sul punto le contestazioni sollevate sulla modalità di accettazione beneficiata che, come noto, attribuisce pacificamente la qualità di erede.
L'attrice ha quindi fornito prova documentale delle spese sostenute in conseguenza della morte del fratello, dimettendo le singole fatture e la prova del pagamento per un importo complessivo di € 30.065,14.
Rispetto a tale importo le uniche voci contestate dalla convenuta attengono alle CP_1 fatture intestate anche all'altro fratello ma l'attrice ha dimesso gli estratti del Persona_7
conto corrente attestanti i pagamenti e il complessivo importo fatturato dal notaio ad entrambi i fratelli e importo qu richiesto per la quota di pertinenza dell'attrice. Per_7 Parte_1
Su tale somme competono rivalutazione monetaria che si ritiene da far decorrere da una data
18 intermedia giugno 2019 e interessi sull'importo annualmente rivalutato da giugno 2019 alla data della presente sentenza per un importo complessivo di € 38.748,61, su tale somma decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
c4) danno complessivo attori Pt_1
Tanto premesso e gli eredi di devono essere condannati a CP_1 Persona_1 versare, in solido tra loro, all'attrice la somma di € 99.203,54 e gli attori Parte_1
, e la somma di € 49.463,11 ciascuno, oltre per tutti interessi Parte_3 Pt_2 Pt_4
legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
d) domanda eredi
[...]
e hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento Controparte_21 CP_2
del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito del decesso di Persona_1
rispettivamente marito e padre delle attrici.
In via preliminare si osserva si da ora che la domanda risarcitoria deve essere accolta tenendo conto dell'accertamento di una concorrente responsabilità della vittima per le ragione sopra esposte in punto di accertamento delle cause del sinistro.
d1) danno non patrimoniale era la moglie di in giudizio ha rappresentato Controparte_3 Persona_1
dettagliatamente la storia coniugale e provato che e Controparte_3 Persona_1
hanno dapprima convissuto, tanto che la figlia è nata fuori dal matrimonio, e non CP_2
appena il marito ha ottenuto il divorzio dalla prima moglie, i due hanno contratto matrimonio civile e successivamente si sono sposati anche religiosamente. Tali elementi consentono di ritenere provato un legame affettivo solido che i coniugi hanno rinnovato nel tempo.
Per tale motivo applicati i parametri delle tabelle di Milano, tenuto conto dell'età, della convivenza, della presenza di familiari, si ritiene di liquidare il danno in € 300.000.
Ugualmente per la figlia , risulta che al momento del decesso la stessa aveva 19 anni, CP_2
viveva ancora con i genitori, era figlia unica. La figlia ha seguito la passione per il volo del padre sin da quando lo stesso era in vita e ciò conferma, in via presuntiva, un forte legame tra i due che ha spinto la figlia a seguire le orme paterne anche in campo professionale. Sulla scorta delle tabelle di Milano e applicati i parametri della conviveva e del numero di familiari si ritiene equo liquidare all'attrice la somma di € 300.000. CP_2
19 In ragione della corresponsabilità del pilota il risarcimento spettante alla Persona_1 figlia e è di € 150.000 ciascuna. Su tale somma CP_2 Controparte_3 devalutata alla data del 311.2018 competono gli interessi sull'importo annualmente rivalutato sino alla data della presente sentenza per un importo complessivo per ciascuna di €
164.877,09 su cui decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Per le ragioni già esposte con riferimento alla posizione degli eredi non può nella Pt_10
spese riconoscersi un danno catastrofale.
d2) danno patrimoniale
Come noto, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, si configura come un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava ai congiunti: o per legge (es. es art. 143 o 147 cod. civ.) o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche le quali ovviamente, a cagione della loro sporadicità, non consentirebbero di presumere ex art. 2727 cod. civ. che le elargizioni, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate anche per l'avvenire.
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale richiede, tuttavia, l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro.
La liquidazione in forma capitale (cfr. Cass. civ. n. 6619 del 2018) deve avvenire:
- determinando il reddito della vittima al momento della morte;
- decurtandone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio (cd. quota sibi);
- decurtandone le spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale;
- aumentando lo stipendio dei provati e verosimili incrementi di cui la vittima avrebbe goduto in futuro, dovendosi presumere l'aumento del reddito e dovendosi, quindi, parametrare il risarcimento all'ultimo reddito goduto dalla vittima solo nell'ipotesi in cui sia possibile ritenere che, se la vittima fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato (come nel caso di un lavoratore già in pensione)
- moltiplicando il risultato per: un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie del più giovane tra i due (vittima e alimentato), qualora si accerti che il superstite avrebbe continuato a godere del beneficio vita natural durante;
ovvero per un coefficiente di
20 capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo necessario ed in tal caso il coefficiente dovrà essere scelto in funzione alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico.
Al momento della morte viveva con la moglie e la figlia che da poco Persona_1 aveva trovato un'occupazione per cui si ritiene che per quest'ultima non vi fosse una destinazione di somma a favore della figlia già immessa nel mondo del lavoro.
E' vero che era molto giovane e il suo reddito in quel momento non era CP_2
elevato, deve però presumersi (non essendo peraltro diversamente allegato e provato) che la convivenza con i genitori, elemento valorizzato per la determinazione del danno non patrimoniale, le abbia consentito in quel momento di trattenere tutto lo reddito senza sostenere spese abitative
In questo contesto non si ritiene di riconoscere un danno patrimoniale a titolo di lucro cessante ad . CP_2
Per quanto concerne la moglie occorre tenere presente che la stessa Controparte_3
durante la vita matrimoniale non ha lavorato e dipendeva dal coniuge, sicché può ritenersi in via presuntiva che il coniuge le destinasse metà del proprio reddito.
Il reddito emergente dall'ultima dichiarazione dei redditi detratto il carico fiscale è inferiore a quello indicato pari a circa € 76.000, della cui metà avrebbe goduto la moglie.
Ciò posto il danno dell'attrice patito dalla data del sinistro alla data Controparte_3 della presente sentenza è pari a € 266.000. Per il danno futuro va invece condivisa la formula indicata dall'istante con l'applicazione del coefficiente indicato e ricavabile dalla tabella dimessa sub. doc. 14. Applicata tale formula il danno futuro può stimarsi in € 288.860.
Anche per questo danno occorre tenere conto del concorso di colpa rinvenuto in capo al pilota sicché il danno di va determinato in € 277.430 Persona_1 Controparte_3
oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Compete infine alle attrici il ristoro delle spese sostenute documentato in € 68.819,48 quanto ad e in € 21.247,00 quanto a CP_2 Controparte_3
Tenuto conto del concorso di colpa di il danno spettante ad Persona_1 [...]
è pari a € 34.409,74 e il danno spettante a è pari a € 10.623,50. CP_2 Controparte_3
21 e) soggetti responsabili
Le eredi hanno avanzato le proprie domande di , di Per_6 CP_1 [...]
, di infine di Controparte_22 Controparte_23 Controparte_6
Le pretese risarcitorie come sopra riconosciute devono certamente essere accolta nei confronti di in quanto esercente e proprietario Controparte_1 dell'aeromobile che si ritiene di riconoscere, per la ragione più liquida, ai sensi dell'art. 2051
c.c. e non intravedendosi alcun caso fortuito posto che eventuali responsabilità delle società manutentrice non hanno evidentemente capacità di escludere la responsabilità dell'ente proprietario che è sempre rimasto custode del velivolo.
Ugualmente la domanda va accolta, con i medesimi limiti, nei confronti di
[...]
nei cui confronti il danneggiato ha azione diretta ai sensi dell'art. Controparte_9
942 cod. nav.
Per quanto concerne le società a vario titolo interessate dalla manutenzione, o perché incaricate della loro programmazione o perché materialmente adibite alla stessa, vengono anche in questo caso poste a fondamento della decisione le valutazioni espresse dalla CTU espletata in ambito civile che, come sopra rilevato, non sono affatto contraddette dalle valutazioni dei consulenti del procedimento penale e che comunque devono essere valutate alle stregua dei principi di causalità valevoli in questa sede come già precisato.
Dalle relazioni in atti risulta che il piano di manutenzione era di tipo typical usage anzichè severe usage che avrebbe richiesto maggiori controlli. Sulla scorta di ciò, peraltro riscontrato anche dell'ing. in sede penale, il CTU ha ritenuto che la responsabilità Per_5 Per_8 dell'arresto del motore durante il volo sono da attribuire ad una gestione ( e ad una Pt_11
manutenzione (AMO) non aderente alle indicazioni dei costruttori e che Pt_12 CP_24 evidentemente devono essere parametrati all'effettivo utilizzo del veivolo.
Dalla ricostruzione delle parti e dai documenti in atti risulta che e Controparte_10
Contr erano rispettivamente e dell'aeromobile in questione e dunque, Controparte_6 Pt_11
nei rispettivi ruoli, si dovevano occupare della gestione della manutenzione poi materialmente eseguita da Parte_5
Contr e non hanno dimostrato di aver verificato l'effettivo uso del velivolo la cui Pt_11
manutenzione si è manifestata nei fatti non adeguata con una usura del motore superiore a
22 quella normale in base alle ore di volo trascorse in volo e che ha portato allo spegnimento del motore per mancanza di corretta lubrificazione.
Le medesime considerazioni possono essere svolte nei confronti di Parte_5
la quale non può andare essere da responsabilità solo perché ha agito sulla scorta delle indicazioni calendariali e tecniche di Camo. E' evidente che si tratta di soggetto professionale che ben avrebbe dovuto e potuto verificare le effettive condizioni del motore in base alle ore di volo e riscontrare eventuali incongruenze da segnalare agli enti preposti.
Per tali motivi Controparte_1 Controparte_9
, , e devono
[...] Controparte_10 Controparte_6 Parte_5 essere condannate, in solido tra loro, a versare a la somma idi € Controparte_3
452.930,59 e a la somma di € 199.286 oltre interessi dalla data della presente CP_26
sentenza al saldo.
f) domanda reciproche domande di regresso dei corresponsabili
Come sopra volte riferito la responsabilità dell'incidente è stata in questa sede attribuita alla concorrente responsabilità del proprietario e del pilota Per_1
Per tali motivi la domanda di regresso dell' e delle eredi del pilota vanno CP_1 Per_1 accolte nei limiti in cui l'una o l'altra corresponsabile dovessero versare un importo alle attrici superiore al 50% di quanto in questa sede liquidato.
g) domanda manleva Controparte_1
Devono infine essere accolta le domande di manleva avanzate dall'
[...]
nei confronti della propria compagnia di assicurazioni Controparte_1 [...]
nonché nei confronti dei soggetti a cui era stato conferito incarico di Controparte_9
gestire ed eseguire la manutenzione per i motivi sopra esposti.
h) domanda regresso Parte_5
Va infine accolta la domanda di manleva avanzata dalla chiamata Parte_5
nei confronti della propria compagnia di assicurazioni Controparte_4
i) spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate facendo applicazione del dm
44/2014.
23 , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_9
e vanno quindi condannati in solido tra loro alla rifusione Controparte_3 CP_26
delle spese di lite in favore degli attori, spese che vengono liquidate come in dispositivo.
, Controparte_1 Controparte_9 [...]
e devono essere condannate Parte_5 Controparte_6 Controparte_10
alla rifusione delle spese di lite a favore di e il parziale CP_2 Controparte_3 accoglimento e l'accertamento di un concorso di colpa giustifica la compensazione per ½.
e devono essere Parte_5 Controparte_6 Controparte_10
condannate alla rifusione a favore di di a.s.d. delle spese di CP_1 CP_1 CP_1
lite liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 7456/2022, in parziale accoglimento delle domande promosse dagli attori e dei convenuti e Pt_1 Per_1 CP_3
condanna Controparte_1 Controparte_9
[...
, e a versare, in solido tra loro, all'attrice CP_2 Controparte_3 Parte_1 la somma di € 99.203,54 e gli attori , e la somma di
[...] Parte_3 Pt_2 Pt_4
€ 49.463,11 ciascuno, oltre per ciascuna somma interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna Controparte_1 CP_1 Controparte_9
[...
, , e a versare, in solido Controparte_10 Controparte_6 Parte_5 tra loro, a la somma di € 452.930,59 e a la somma di € Controparte_3 CP_26
199.286 oltre per ciascuna somma interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a.s.d. a tenere indenni e Controparte_1 CP_1 CP_26
per gli importi che le stesse dovessero versare alle parti attrice in misura Controparte_3
superiore al 50% di quanto in questa sede liquidato;
condanna e a tenere indenne CP_26 Controparte_3 Controparte_1
per gli importi che lo stesso dovesse versare alle parti attrice in misura Controparte_1
superiore al 50% di quanto in questa sede liquidato;
condanna , e Controparte_9 Controparte_10 Parte_5
a tenere indenne delle somme che di
[...] Controparte_1 CP_1
24 a.s.d. verserà agli attori e alle convenuta e CP_1 CP_1 Pt_1 Per_1
in forza della presente sentenza;
CP_3
condanna a tenere indenne delle somme che Controparte_4 Parte_5
verserà in forza della presente sentenza;
Parte_5
condanna , , e CP_1 Controparte_9 CP_2 CP_3
alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori spese liquidate in
[...] Pt_1
complessivi 26.795,70, oltre rimborso forfetario IVA e cpa;
condanna Controparte_1 Controparte_9
[...
, , e alla rifusione delle Controparte_10 Controparte_6 Parte_5
spese di lite in favore di e , spese liquidate in complessivi Controparte_3 CP_26
€ 14.597,05 otre rimborso forfetario IVA e cpa;
condanna e alla Parte_5 Controparte_6 Controparte_10
rifusione delle spese di lite a favore di spese Controparte_1 Controparte_1 liquidate in € 26.795,05 oltre rimborso forfetario IVA e c.p.a.
Verona, 19/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
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