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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 5711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5711 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13955/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 29 novembre 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, Via N. Bixio, 14, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Mirko Rizzoglio, che la rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Pontassieve, via della Repubblica, 106, presso lo studio dell'Avv. Chiara Clementi, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv.
per procura allegata alla memoria di costituzione;
Controparte_2 convenuto OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la erroneità del giudizio medico di valutazione dell'idoneità alle mansioni del 1/08/2024 e per l'effetto annullarlo e/o disapplicarlo;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di giustificazione del licenziamento intimato con comunicazione datata 3/10/2024 per inidoneità fisica della lavoratrice e, ove esistente, e ritenuto necessario, della eventuale delibera di esclusione, e accertata la nullità e/o illegittimità del licenziamento e della eventuale delibera di esclusione dichiararli nulli, invalidi, inefficaci, inesistenti e annullarli, Part condannando la convenuta a reintegrare immediatamente la sig.ra adibendola a
1 mansioni compatibili con la sua eventuale residua capacità lavorativa, eventualmente anche con mansioni di livello inferiori/diverse;
3) conseguentemente condannare la in persona del legale Controparte_1 Part rappresentante pro tempore, a corrispondere alla sig.ra eventualmente anche a titolo di risarcimento, la retribuzione dovuta dal momento del suo licenziamento e sino alla effettiva reintegra;
4) in subordine qualora il Giudice adito dovesse dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condannare, comunque, la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria determinata in 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR e, in ogni caso, nella diversa misura maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
5) maggiorare tutte le somme di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
6) con condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese e delle competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario;
PER LA CONVENUTA L Controparte_1 rigettare il ricorso ex adverso presentato perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 29 novembre 2024,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Pt_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
[...]
Rilevava la ricorrente di essere stata assunta dalla convenuta in data 1° novembre 2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time all'82,5% e inquadramento nel 4° liv. (doc. 1 fasc. ric.). Controparte_3
A seguito del sopravvenire di una patologia ai tendini, il medico competente aveva valutato, in data 7 febbraio 2023, la inidoneità temporanea della ricorrente “fino a soluzione chirurgica e fisioterapia” (doc. 9 fasc. ric.). L'intervento chirurgico era stato effettuato nel settembre 2023 ma, nel mese di maggio 2023, la ricorrente era stata assegnata a 94,33 ore di lavoro ordinario. In data 26 settembre 2023, a seguito dell'accertamento della “tendinite di
[...]
” anche al polso sinistro ed in misura più grave rispetto a quella del polso Per_1 destro, ra stata sottoposta ad intervento chirurgico del polso sinistro. Parte_1
Superato il periodo di convalescenza, la ricorrente aveva ripreso servizio. Il 1° agosto 2024, la ricorrente era stata sottoposta a visita medica dal medico competente e giudicata non idonea permanentemente alla mansione di operatore ecologico (doc. 12 fasc. ric.).
2 Il giudizio del medico era stato consegnato alla ricorrente, contestualmente al licenziamento (in data 3 ottobre 2024). Nel frattempo, nonostante il giudizio di inidoneità, veva continuato a Parte_1 svolgere la prestazione lavorativa. Il 3 ottobre 2024 era stata recapitata alla lavoratrice la comunicazione rubricata
“sanzione disciplinare licenziamento” con la quale si affermava che “visto il contenuto del certificato di idoneità alla mansione …(allegato in copia) …siamo costretti … a comunicarle la risoluzione del rapporto di lavoro, al ricevimento della presente, non essendo al la ns cooperativa in grado di poterla adibire a mansioni, pur diverse, ridotte o anche inferiori in alcun modo compatibili con la sua accertata inidoneità” (doc. 13 fasc. ric.). veva impugnato il licenziamento. Parte_1
La sig.ra a dunque chiesto con il suo ricorso: Parte_1
a) l'accertamento dell'erroneità del giudizio medico di valutazione dell'idoneità alle mansioni del 1° agosto 2024; b) l'accertamento, in ogni caso, del difetto di giustificazione del licenziamento intimatole con comunicazione datata 3 ottobre 2024 per inidoneità fisica della lavoratrice con conseguente;
c) la dichiarazione di nullità, invalidità, inefficacia del recesso, con condanna di a reintegrare immediatamente la ricorrente, adibendola a Controparte_1 mansioni compatibili con la sua eventuale residua capacità lavorativa, anche con mansioni di livello inferiore;
d) la condanna di a corrisponderle la retribuzione dovuta Controparte_1 dal momento del suo licenziamento e sino all'effettiva reintegra;
e) in subordine, la dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, con condanna di al Controparte_1 pagamento di un'indennità risarcitoria determinata in 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR. L costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1 delle domande, rilevando l'assoluta infondatezza delle prospettazioni in fatto e in diritto della controparte.
All'udienza del 19 dicembre 2025, istruita la causa con una CTU medico legale e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di infondato. Parte_1
La questione della natura giuridica del datore (in questo caso: società cooperativa) non sposta il nodo centrale dell'accertamento della fondatezza del recesso datoriale. Infatti, l'estinzione del rapporto di lavoro del socio di società cooperativa può derivare, come è noto, dall'adozione della delibera di esclusione, di cui costituisce
3 conseguenza necessitata ex lege, o dall'adozione di un formale atto di licenziamento (come nella specie di causa). In quest'ultimo caso, in presenza dei relativi presupposti, vi è spazio per l'esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro: a) solo risarcimento, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 604 del 1966, in caso di perdita della qualità di socio per effetto di delibera di espulsione non impugnata o di rigetto dell'opposizione avverso la stessa, proposta ai sensi dell'art. 2533 c.c.; b) tutela obbligatoria o reale, nell'ipotesi di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione. (Cass., sez. lav., 18 novembre 2021, n. 35341).
2. Come rilevato poco più sopra, è assunta da Parte_1 CP_1 il 1° novembre 2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo
[...] indeterminato, part-time all'82,5% e inquadramento nel 4° liv, Controparte_3
(doc. 1 fasc. ric.), con mansioni di “operatore ecologico”. La mansione di consiste nel prelevare la plastica con le mani dal Parte_1 nastro traportatore, dividendo quella non riciclabile da quella riciclabile. La lavoratrice passa alle dipendenze di in adempimento Controparte_1 della c.d. clausola sociale, subentrando la convenuta nell'appalto per la committente CARIS SERVIZI S.r.l. come nuovo operatore presso l'impianto di Lainate (doc. 7 fasc. conv.). Dopo la visita del 7 febbraio 2023 (doc. 11 fasc. conv.), i sottopone Parte_1 ad un intervento chirurgico alla fine del mese di settembre 2023 e rimane in malattia sino al 1° novembre 2023 (docc. sub 12 fasc. conv.). A seguito della visita del 1° agosto 2024, è giudicata “non idone[a] Parte_1 permanentemente” (doc. 12 fasc. ric.), ragione per la quale è licenziata il successivo 3 ottobre 2024 per g.m.o. (doc. 13 fasc. ric.). La cooperativa riferisce che l'impossibilità per la Sig.ra di utilizzo Parte_1 delle mani, unita all'impossibilità di manovrare carichi con gli arti superiori, le hanno precluso di approntare qualsivoglia accorgimento anche ai fini di un ricollocamento in mansioni differenti, in quanto nessun accorgimento era configurabile, anche in considerazione della sua estraneità completa alla lingua italiana.
3. chiede innanzitutto, come rilevato sopra, l'accertamento Parte_1 dell'erroneità del giudizio medico di valutazione della sua inidoneità alle mansioni, redatto il 1° agosto 2024. Solo in subordine chiede l'accertamento del mancato repêchage. La stessa chiede espressamente nel proprio ricorso (p. 10) di Parte_1
“rivedere il giudizio espresso dal medico competente attraverso un accertamento medico diretto a verificare l'effettivo stato di salute della dipendente e la possibilità per la stessa di continuare a svolgere le mansioni cui era adibita sino al
4 licenziamento, eventualmente, con i necessari accorgimenti – limitazioni diretti alla tutela della salute della lavoratrice, ove necessari.” Rimane estranea a questa vicenda processuale la questione, più volte indicata nel ricorso e ripresa anche in sede di discussione, relativa alla pretesa violazione da parte di dell'art. 2087 c.p.c., fondata cioè sul Controparte_1 comportamento dovuto dall'imprenditore e direttamente rilevante ai fini di un giudizio di colpa nel giudizio di responsabilità civile, qui però non attivato.
4. Sul punto, il Tribunale ha licenziato una CTU medico-legale al fine di accertare “una volta visitata la persona della ricorrente, l'effettivo stato di salute di e la sua idoneità/inidoneità a svolgere le mansioni cui era adibita sino Parte_1 al 3 ottobre 2024 (data del licenziamento), eventualmente indicando i necessari accorgimenti o limitazioni diretti alla tutela della salute della lavoratrice, ove ritenuti necessari.” La CTU nominata, dott.ssa dopo la visita e le analisi del caso Persona_2
e dopo aver riferito che “Un parere specialistico aggiornato — da acquisirsi presso struttura sanitaria pubblica o commissione sanitaria competente per territorio — sarebbe risultato dirimente per la corretta formulazione e l'eventuale aggiornamento del giudizio di idoneità lavorativa, anche in relazione all'intervento chirurgico eseguito e più in generale al quadro clinico complessivo della sig.ra
[...]
”, ha comunque concluso che “pur riconoscendo che il predetto giudizio di Pt_1 non idoneità permanente possa apparire drastico e formulato in assenza di una rivalutazione specialistica aggiornata, esso risulta tuttavia tecnicamente giustificabile, alla luce della storia clinica della ricorrente caratterizzata da un progressivo peggioramento clinico documentato con diffusione del dolore alle diverse articolazioni degli arti superiori, costantemente sottoposti a sovraccarico funzionale durante l'attività lavorativa specifica imposta dalla mansione cui era adibita. In tale contesto, la dichiarazione di non idoneità può essere considerata altresì cautelativa nella possibilità di preservare quanto più possibile le residue capacità funzionali della lavoratrice che di fatto, non in discrasia con la fisiopatologia e la clinica delle patologie muscolo-scheletriche di cui è affetta, in sede di CTU (considerazione ex post che avvalora in parte il suddetto giudizio) ha dichiarato un netto miglioramento sintomatologico e clinico – specificatamente agli arti superiori - dopo la cessazione della mansione/attività lavorativa cui era adibita sino al mese di agosto/ottobre 2024. Fatto salvo quanto soprariportato, da ultimo appare opportuno sottolineare che, facendo seguito alla formulazione del giudizio di idoneità lavorativa aggiornato, la successiva decisione sulla effettiva e concreta possibilità di applicazione delle opportune limitazioni e/o prescrizioni o in alternativa sull'eventuale ricollocazione della medesima ad altra mansione, ovvero sulla impossibilità di procedere in tal senso, avrebbe dovuto essere presa dal Datore di Lavoro in base a quanto
5 contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR Aziendale non agli atti, documento non in possesso del Consulente Medico Legale e del suo Ausiliario specialista in Medicina Del Lavoro), nonché in base alle competenze specifiche del soggetto interessato in relazione ai diversi incarichi e/o compiti lavorativi previsti nell'ambito della Società Cooperativa L'Orologio.” La CTU ha quindi sancito che, anche alla luce degli elementi successivamente raccolti in sede di parere specialistico (concluso tramite un Ausiliare autorizzato dal Tribunale, dott. ) su quesito specifico, una decisione sulla Persona_3 impossibilità tecnica di una rimodulazione dei compiti lavorativi della lavoratrice ovvero una ricollocazione in altra mansione all'interno della Società Cooperativa L'Orologio in base a quanto contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché in base alle competenze specifiche del soggetto interessato in relazione ai diversi incarichi e/o compiti lavorativi previsti, sarebbe stata di stretta pertinenza e responsabilità del Datore di Lavoro. Invero, la questione dell'accomodamento ragionevole e poi del repêchage è altra cosa rispetto alla questione strettamente tecnica affidata alle cure della CTU medico-legale, e di essa si tratterà nel successivo §. Quello che qui rileva è il quadro clinico, la malattia e il “progressivo peggioramento clinico documentato con diffusione del dolore alle diverse articolazioni degli arti superiori, costantemente sottoposti a sovraccarico funzionale” determinano un'effettiva non idoneità permanentemente alla specifica mansione, ragione per la quale il licenziamento del 3 ottobre 2024 (doc. 13 fasc. ric.) risulta fondato e legittimo. Lo stesso CTP di dott. nelle note allegate alla CTU, sposta la Parte_1 Per_4 questione sulle diverse mansioni (“diversificate e/o di controllo e/o di supporto”) che avrebbero potuto essere assegnate alla lavoratrice, nella prospettiva di garantirle comunque una posizione lavorativa.
5. chiede in subordine l'accertamento del difetto di Parte_1 giustificazione del licenziamento, per mancato repêchage. La ricorrente, in altre parole, afferma che la datrice avrebbe potuto adibirla a mansioni diverse compatibili con il proprio stato di salute e, a sostegno di ciò, rappresenta che ha numerosi appalti e 14 unità locali e Controparte_1 che, comunque, avrebbe potuto essere impiegata presso l'appalto Parte_1 della CARIS SERVIZI S.r.l. con mansioni di pulizie. La questione si fonde con il tema dei c.d. accomodamenti ragionevoli, che prende forma attraverso un complesso quadro normativo multilivello a partire dalla Direttiva n. 2000/78/CE che, all'art. 5, prescrive la predisposizione di «soluzioni ragionevoli» per garantire la parità di trattamento dei disabili attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono la loro realizzazione e partecipazione alla vita sociale e lavorativa. Dopo la condanna della Corte di Giustizia (4 luglio 2013, C-312/11), l'art. 5,
6 comma 3, della Direttiva 2000/78/CE è stato recepito con l'art. 3, co. 3-bis, d.lgs. n. 216/2003 che ha imposto ai datori (pubblici e privati) obblighi organizzativi e comportamentali di contenuto positivo consistenti nell'adozione di misure e adattamenti necessari ed «appropriati» purché tali misure non impongano un «onere finanziario sproporzionato» rispetto alle dimensioni, alle risorse e allo “stato di salute” dell'impresa, stante le esigenze di continuità aziendale e di «mantenimento degli equilibri finanziari» Anche l'art. 2 della Convenzione ONU sui «diritti delle persone con disabilità» approvata nel 2006, ratificata e resa esecutiva dalla la L. n. 18/2009, nella ridefinizione della disabilità, ha espressamente ricompreso nella nozione di discriminazione fondata sulla disabilità il «rifiuto di adattamenti ragionevoli» da parte del datore. Da ultimo, l'art. 17 del d.lgs. n. 62/2024 ha aggiunto l'art. 5 bis alla legge n. 104/1992 con il quale introduce espressamente l'accomodamento ragionevole, rinviando all'art. 2 della Convenzione suddetta;
specifica, inoltre, che l'accomodamento ragionevole, quale istituto “di chiusura” del sistema di tutela, è attivabile in via sussidiaria su istanza scritta da parte della persona con disabilità che partecipa al procedimento di individuazione dello stesso. Come è stato evidenziato, gli “accomodamenti ragionevoli” si riferiscono ad una nozione «dinamica» a «contenuto variabile», tenuto conto anche del fatto che le condotte che il datore di lavoro è tenuto ad adottare non sono tipizzate, ma soltanto oggetto di un elenco esemplificativo (al considerando 20 della Direttiva).
6. Le doglianze di on sono tuttavia da condividere. Parte_1
L'impianto della CARIS SERVIZI S.r.l. (la committente presso cui CP_1 aveva inviato a lavorare si occupa di “stoccaggio,
[...] Parte_1 movimentazione, preselezione, selezione, recupero, avvio al recupero e riciclo” di rifiuti plastici nonché di pulizia e manutenzione dei locali (doc. 7 fasc. conv.). La mansione di supporto alle operazioni sul nastro, ipotizzata da non Parte_1
è figura lavorativa che possa essere imposta alla parte datoriale, neppure tramite modifica dei ritmi di lavoro, o la ripartizione dei compiti o la messa a disposizione di processi formativi, come indicato nel precedente §, visto che tale attività non risulterebbe, così argomenta (secondo un ragionamento Controparte_1 insindacabile per il Tribunale), di alcuna utilità. Quanto, in particolare, all'adibizione della ricorrente alle mansioni di pulizia, pare evidente che anche tale attività richieda l'impiego delle mani e degli arti dell'operatore e, pertanto, non possa essere svolta da Parte_1
Va anche sottolineato che è constato incontrovertibilmente in giudizio che
[...] non parla italiano (né altra lingua europea) e, quindi, non può essere Pt_1 adibita a mansioni di concetto, implicanti l'interazione con l'utenza o con i colleghi. Su tali presupposti gli “accomodamenti ragionevoli”, ossia le misure organizzative concretamente idonee a consentire la prosecuzione del rapporto, indicati dalla
7 giurisprudenza (e recentemente da Cass., sez. lav., 9 maggio 2025, n. 12270, citata dalla Difesa di parte ricorrente) si riducono, come pare evidente, in modo decisivo. Peraltro, le varie unità locali di indicate nel ricorso Controparte_1 afferiscono ad attività che, prevedono mansioni incompatibili con le capacità prestazionali della dipendente, come obietta in modo convincente CP_1
[...]
Nelle unità locali di Via Don Minzoni 24 a Macerata, di Piazza Aldo Moro 1 a Cascia (PG), di Via Giuseppe Garibaldi 20 a Piegaro (PG), di Via Giambattista Passeri 72 a Pesaro (PU) e di Via delle Belle Arti a Roma, Controparte_1 svolge attività di valorizzazione museale con annesse attività di bookshop,
[...] visite guidate, biglietteria e promozione turistica (docc. sub 14, 15, 16 e 16 bis fasc. conv.). Si tratta di mansioni non rientranti nel bagaglio conoscitivo di che è Parte_1 priva di esperienza specifica e delle qualifiche minime necessarie, oltre che impossibilitata al dialogo con l'utenza in ragione della citata barriera linguistica. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle unità locali poste in Perugia alla Via Morlacchi 11, al Viale Umbria 5 in Bastia Umbra ed in Via San Francesco 12 in Assisi (PG), ove vengono svolti servizi teatrali e bibliotecari (doc. sub 18, 19 e 20 fasc. conv.). Quanto all'unità locale in Montone (PG) alla Via San Francesco s.n.c., in quella sede non svolge ad oggi alcuna attività ed i locali sono Controparte_1 stati riconsegnati, come da verbale prodotto agli atti (doc. 21 fasc. conv.). Circa l'unità locale sita in Perugia alla Via Danzetta n. 12, si tratta di una sede distaccata della Cooperativa, ove vengono svolte solo attività tecnico- amministrative al di fuori della portata della odierna ricorrente che non ha competenze per svolgere mansioni organizzative o di concetto (doc. 22 fasc. conv.). Quanto all'unità locale di Castelfranco Veneto, erano ivi ubicati uffici, con un contratto che ad oggi risulta disdettato (doc. 23 fasc. conv.). Nell'unità locale di Agliana (PT) in Via Giorgio La Pira s.n.c., è ubicata una lavanderia automatica, che, come tale, non ha bisogno di personale dedicato, se non di manutentori specializzati, attivati all'uopo in caso di guasti. Si tratta della lavanderia con insegna Express Wash, gestita da in seguito all'acquisto CP_1 dell'azienda La Montalina Società Cooperativa (doc. 24 e 25 fasc. conv.). Con riferimento, all'unità locale sita in Brescia alla Via Armando Diaz n. 17, si tratta di una sede dedicata agli uffici amministrativi (come risulta dalla visura della società: doc. 2 fasc. ric., p. 29), e quindi al di fuori della possibilità di occupazione della lavoratrice. Pur nella pluralità di appalti riconducibili alla convenuta, è la situazione personale di he è constata nel caso concreto (una persona senza qualificazione Parte_1 professionale, addetta quindi a lavori manuali ma inibita in permanenza da attività che comportino sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e non capace di esprimersi in lingua italiana) a formare nel Tribunale il convincimento che il datore
8 abbia sufficientemente argomentato che non esistano altre soluzioni organizzative appropriate che potessero scongiurare il licenziamento. Dunque, il ricorso va rigettato.
7. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale di per Parte_1 compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 19 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 29 novembre 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, Via N. Bixio, 14, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Mirko Rizzoglio, che la rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Pontassieve, via della Repubblica, 106, presso lo studio dell'Avv. Chiara Clementi, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv.
per procura allegata alla memoria di costituzione;
Controparte_2 convenuto OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la erroneità del giudizio medico di valutazione dell'idoneità alle mansioni del 1/08/2024 e per l'effetto annullarlo e/o disapplicarlo;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di giustificazione del licenziamento intimato con comunicazione datata 3/10/2024 per inidoneità fisica della lavoratrice e, ove esistente, e ritenuto necessario, della eventuale delibera di esclusione, e accertata la nullità e/o illegittimità del licenziamento e della eventuale delibera di esclusione dichiararli nulli, invalidi, inefficaci, inesistenti e annullarli, Part condannando la convenuta a reintegrare immediatamente la sig.ra adibendola a
1 mansioni compatibili con la sua eventuale residua capacità lavorativa, eventualmente anche con mansioni di livello inferiori/diverse;
3) conseguentemente condannare la in persona del legale Controparte_1 Part rappresentante pro tempore, a corrispondere alla sig.ra eventualmente anche a titolo di risarcimento, la retribuzione dovuta dal momento del suo licenziamento e sino alla effettiva reintegra;
4) in subordine qualora il Giudice adito dovesse dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condannare, comunque, la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria determinata in 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR e, in ogni caso, nella diversa misura maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
5) maggiorare tutte le somme di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
6) con condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese e delle competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario;
PER LA CONVENUTA L Controparte_1 rigettare il ricorso ex adverso presentato perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 29 novembre 2024,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Pt_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
[...]
Rilevava la ricorrente di essere stata assunta dalla convenuta in data 1° novembre 2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time all'82,5% e inquadramento nel 4° liv. (doc. 1 fasc. ric.). Controparte_3
A seguito del sopravvenire di una patologia ai tendini, il medico competente aveva valutato, in data 7 febbraio 2023, la inidoneità temporanea della ricorrente “fino a soluzione chirurgica e fisioterapia” (doc. 9 fasc. ric.). L'intervento chirurgico era stato effettuato nel settembre 2023 ma, nel mese di maggio 2023, la ricorrente era stata assegnata a 94,33 ore di lavoro ordinario. In data 26 settembre 2023, a seguito dell'accertamento della “tendinite di
[...]
” anche al polso sinistro ed in misura più grave rispetto a quella del polso Per_1 destro, ra stata sottoposta ad intervento chirurgico del polso sinistro. Parte_1
Superato il periodo di convalescenza, la ricorrente aveva ripreso servizio. Il 1° agosto 2024, la ricorrente era stata sottoposta a visita medica dal medico competente e giudicata non idonea permanentemente alla mansione di operatore ecologico (doc. 12 fasc. ric.).
2 Il giudizio del medico era stato consegnato alla ricorrente, contestualmente al licenziamento (in data 3 ottobre 2024). Nel frattempo, nonostante il giudizio di inidoneità, veva continuato a Parte_1 svolgere la prestazione lavorativa. Il 3 ottobre 2024 era stata recapitata alla lavoratrice la comunicazione rubricata
“sanzione disciplinare licenziamento” con la quale si affermava che “visto il contenuto del certificato di idoneità alla mansione …(allegato in copia) …siamo costretti … a comunicarle la risoluzione del rapporto di lavoro, al ricevimento della presente, non essendo al la ns cooperativa in grado di poterla adibire a mansioni, pur diverse, ridotte o anche inferiori in alcun modo compatibili con la sua accertata inidoneità” (doc. 13 fasc. ric.). veva impugnato il licenziamento. Parte_1
La sig.ra a dunque chiesto con il suo ricorso: Parte_1
a) l'accertamento dell'erroneità del giudizio medico di valutazione dell'idoneità alle mansioni del 1° agosto 2024; b) l'accertamento, in ogni caso, del difetto di giustificazione del licenziamento intimatole con comunicazione datata 3 ottobre 2024 per inidoneità fisica della lavoratrice con conseguente;
c) la dichiarazione di nullità, invalidità, inefficacia del recesso, con condanna di a reintegrare immediatamente la ricorrente, adibendola a Controparte_1 mansioni compatibili con la sua eventuale residua capacità lavorativa, anche con mansioni di livello inferiore;
d) la condanna di a corrisponderle la retribuzione dovuta Controparte_1 dal momento del suo licenziamento e sino all'effettiva reintegra;
e) in subordine, la dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, con condanna di al Controparte_1 pagamento di un'indennità risarcitoria determinata in 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR. L costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1 delle domande, rilevando l'assoluta infondatezza delle prospettazioni in fatto e in diritto della controparte.
All'udienza del 19 dicembre 2025, istruita la causa con una CTU medico legale e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di infondato. Parte_1
La questione della natura giuridica del datore (in questo caso: società cooperativa) non sposta il nodo centrale dell'accertamento della fondatezza del recesso datoriale. Infatti, l'estinzione del rapporto di lavoro del socio di società cooperativa può derivare, come è noto, dall'adozione della delibera di esclusione, di cui costituisce
3 conseguenza necessitata ex lege, o dall'adozione di un formale atto di licenziamento (come nella specie di causa). In quest'ultimo caso, in presenza dei relativi presupposti, vi è spazio per l'esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro: a) solo risarcimento, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 604 del 1966, in caso di perdita della qualità di socio per effetto di delibera di espulsione non impugnata o di rigetto dell'opposizione avverso la stessa, proposta ai sensi dell'art. 2533 c.c.; b) tutela obbligatoria o reale, nell'ipotesi di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione. (Cass., sez. lav., 18 novembre 2021, n. 35341).
2. Come rilevato poco più sopra, è assunta da Parte_1 CP_1 il 1° novembre 2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo
[...] indeterminato, part-time all'82,5% e inquadramento nel 4° liv, Controparte_3
(doc. 1 fasc. ric.), con mansioni di “operatore ecologico”. La mansione di consiste nel prelevare la plastica con le mani dal Parte_1 nastro traportatore, dividendo quella non riciclabile da quella riciclabile. La lavoratrice passa alle dipendenze di in adempimento Controparte_1 della c.d. clausola sociale, subentrando la convenuta nell'appalto per la committente CARIS SERVIZI S.r.l. come nuovo operatore presso l'impianto di Lainate (doc. 7 fasc. conv.). Dopo la visita del 7 febbraio 2023 (doc. 11 fasc. conv.), i sottopone Parte_1 ad un intervento chirurgico alla fine del mese di settembre 2023 e rimane in malattia sino al 1° novembre 2023 (docc. sub 12 fasc. conv.). A seguito della visita del 1° agosto 2024, è giudicata “non idone[a] Parte_1 permanentemente” (doc. 12 fasc. ric.), ragione per la quale è licenziata il successivo 3 ottobre 2024 per g.m.o. (doc. 13 fasc. ric.). La cooperativa riferisce che l'impossibilità per la Sig.ra di utilizzo Parte_1 delle mani, unita all'impossibilità di manovrare carichi con gli arti superiori, le hanno precluso di approntare qualsivoglia accorgimento anche ai fini di un ricollocamento in mansioni differenti, in quanto nessun accorgimento era configurabile, anche in considerazione della sua estraneità completa alla lingua italiana.
3. chiede innanzitutto, come rilevato sopra, l'accertamento Parte_1 dell'erroneità del giudizio medico di valutazione della sua inidoneità alle mansioni, redatto il 1° agosto 2024. Solo in subordine chiede l'accertamento del mancato repêchage. La stessa chiede espressamente nel proprio ricorso (p. 10) di Parte_1
“rivedere il giudizio espresso dal medico competente attraverso un accertamento medico diretto a verificare l'effettivo stato di salute della dipendente e la possibilità per la stessa di continuare a svolgere le mansioni cui era adibita sino al
4 licenziamento, eventualmente, con i necessari accorgimenti – limitazioni diretti alla tutela della salute della lavoratrice, ove necessari.” Rimane estranea a questa vicenda processuale la questione, più volte indicata nel ricorso e ripresa anche in sede di discussione, relativa alla pretesa violazione da parte di dell'art. 2087 c.p.c., fondata cioè sul Controparte_1 comportamento dovuto dall'imprenditore e direttamente rilevante ai fini di un giudizio di colpa nel giudizio di responsabilità civile, qui però non attivato.
4. Sul punto, il Tribunale ha licenziato una CTU medico-legale al fine di accertare “una volta visitata la persona della ricorrente, l'effettivo stato di salute di e la sua idoneità/inidoneità a svolgere le mansioni cui era adibita sino Parte_1 al 3 ottobre 2024 (data del licenziamento), eventualmente indicando i necessari accorgimenti o limitazioni diretti alla tutela della salute della lavoratrice, ove ritenuti necessari.” La CTU nominata, dott.ssa dopo la visita e le analisi del caso Persona_2
e dopo aver riferito che “Un parere specialistico aggiornato — da acquisirsi presso struttura sanitaria pubblica o commissione sanitaria competente per territorio — sarebbe risultato dirimente per la corretta formulazione e l'eventuale aggiornamento del giudizio di idoneità lavorativa, anche in relazione all'intervento chirurgico eseguito e più in generale al quadro clinico complessivo della sig.ra
[...]
”, ha comunque concluso che “pur riconoscendo che il predetto giudizio di Pt_1 non idoneità permanente possa apparire drastico e formulato in assenza di una rivalutazione specialistica aggiornata, esso risulta tuttavia tecnicamente giustificabile, alla luce della storia clinica della ricorrente caratterizzata da un progressivo peggioramento clinico documentato con diffusione del dolore alle diverse articolazioni degli arti superiori, costantemente sottoposti a sovraccarico funzionale durante l'attività lavorativa specifica imposta dalla mansione cui era adibita. In tale contesto, la dichiarazione di non idoneità può essere considerata altresì cautelativa nella possibilità di preservare quanto più possibile le residue capacità funzionali della lavoratrice che di fatto, non in discrasia con la fisiopatologia e la clinica delle patologie muscolo-scheletriche di cui è affetta, in sede di CTU (considerazione ex post che avvalora in parte il suddetto giudizio) ha dichiarato un netto miglioramento sintomatologico e clinico – specificatamente agli arti superiori - dopo la cessazione della mansione/attività lavorativa cui era adibita sino al mese di agosto/ottobre 2024. Fatto salvo quanto soprariportato, da ultimo appare opportuno sottolineare che, facendo seguito alla formulazione del giudizio di idoneità lavorativa aggiornato, la successiva decisione sulla effettiva e concreta possibilità di applicazione delle opportune limitazioni e/o prescrizioni o in alternativa sull'eventuale ricollocazione della medesima ad altra mansione, ovvero sulla impossibilità di procedere in tal senso, avrebbe dovuto essere presa dal Datore di Lavoro in base a quanto
5 contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR Aziendale non agli atti, documento non in possesso del Consulente Medico Legale e del suo Ausiliario specialista in Medicina Del Lavoro), nonché in base alle competenze specifiche del soggetto interessato in relazione ai diversi incarichi e/o compiti lavorativi previsti nell'ambito della Società Cooperativa L'Orologio.” La CTU ha quindi sancito che, anche alla luce degli elementi successivamente raccolti in sede di parere specialistico (concluso tramite un Ausiliare autorizzato dal Tribunale, dott. ) su quesito specifico, una decisione sulla Persona_3 impossibilità tecnica di una rimodulazione dei compiti lavorativi della lavoratrice ovvero una ricollocazione in altra mansione all'interno della Società Cooperativa L'Orologio in base a quanto contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché in base alle competenze specifiche del soggetto interessato in relazione ai diversi incarichi e/o compiti lavorativi previsti, sarebbe stata di stretta pertinenza e responsabilità del Datore di Lavoro. Invero, la questione dell'accomodamento ragionevole e poi del repêchage è altra cosa rispetto alla questione strettamente tecnica affidata alle cure della CTU medico-legale, e di essa si tratterà nel successivo §. Quello che qui rileva è il quadro clinico, la malattia e il “progressivo peggioramento clinico documentato con diffusione del dolore alle diverse articolazioni degli arti superiori, costantemente sottoposti a sovraccarico funzionale” determinano un'effettiva non idoneità permanentemente alla specifica mansione, ragione per la quale il licenziamento del 3 ottobre 2024 (doc. 13 fasc. ric.) risulta fondato e legittimo. Lo stesso CTP di dott. nelle note allegate alla CTU, sposta la Parte_1 Per_4 questione sulle diverse mansioni (“diversificate e/o di controllo e/o di supporto”) che avrebbero potuto essere assegnate alla lavoratrice, nella prospettiva di garantirle comunque una posizione lavorativa.
5. chiede in subordine l'accertamento del difetto di Parte_1 giustificazione del licenziamento, per mancato repêchage. La ricorrente, in altre parole, afferma che la datrice avrebbe potuto adibirla a mansioni diverse compatibili con il proprio stato di salute e, a sostegno di ciò, rappresenta che ha numerosi appalti e 14 unità locali e Controparte_1 che, comunque, avrebbe potuto essere impiegata presso l'appalto Parte_1 della CARIS SERVIZI S.r.l. con mansioni di pulizie. La questione si fonde con il tema dei c.d. accomodamenti ragionevoli, che prende forma attraverso un complesso quadro normativo multilivello a partire dalla Direttiva n. 2000/78/CE che, all'art. 5, prescrive la predisposizione di «soluzioni ragionevoli» per garantire la parità di trattamento dei disabili attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono la loro realizzazione e partecipazione alla vita sociale e lavorativa. Dopo la condanna della Corte di Giustizia (4 luglio 2013, C-312/11), l'art. 5,
6 comma 3, della Direttiva 2000/78/CE è stato recepito con l'art. 3, co. 3-bis, d.lgs. n. 216/2003 che ha imposto ai datori (pubblici e privati) obblighi organizzativi e comportamentali di contenuto positivo consistenti nell'adozione di misure e adattamenti necessari ed «appropriati» purché tali misure non impongano un «onere finanziario sproporzionato» rispetto alle dimensioni, alle risorse e allo “stato di salute” dell'impresa, stante le esigenze di continuità aziendale e di «mantenimento degli equilibri finanziari» Anche l'art. 2 della Convenzione ONU sui «diritti delle persone con disabilità» approvata nel 2006, ratificata e resa esecutiva dalla la L. n. 18/2009, nella ridefinizione della disabilità, ha espressamente ricompreso nella nozione di discriminazione fondata sulla disabilità il «rifiuto di adattamenti ragionevoli» da parte del datore. Da ultimo, l'art. 17 del d.lgs. n. 62/2024 ha aggiunto l'art. 5 bis alla legge n. 104/1992 con il quale introduce espressamente l'accomodamento ragionevole, rinviando all'art. 2 della Convenzione suddetta;
specifica, inoltre, che l'accomodamento ragionevole, quale istituto “di chiusura” del sistema di tutela, è attivabile in via sussidiaria su istanza scritta da parte della persona con disabilità che partecipa al procedimento di individuazione dello stesso. Come è stato evidenziato, gli “accomodamenti ragionevoli” si riferiscono ad una nozione «dinamica» a «contenuto variabile», tenuto conto anche del fatto che le condotte che il datore di lavoro è tenuto ad adottare non sono tipizzate, ma soltanto oggetto di un elenco esemplificativo (al considerando 20 della Direttiva).
6. Le doglianze di on sono tuttavia da condividere. Parte_1
L'impianto della CARIS SERVIZI S.r.l. (la committente presso cui CP_1 aveva inviato a lavorare si occupa di “stoccaggio,
[...] Parte_1 movimentazione, preselezione, selezione, recupero, avvio al recupero e riciclo” di rifiuti plastici nonché di pulizia e manutenzione dei locali (doc. 7 fasc. conv.). La mansione di supporto alle operazioni sul nastro, ipotizzata da non Parte_1
è figura lavorativa che possa essere imposta alla parte datoriale, neppure tramite modifica dei ritmi di lavoro, o la ripartizione dei compiti o la messa a disposizione di processi formativi, come indicato nel precedente §, visto che tale attività non risulterebbe, così argomenta (secondo un ragionamento Controparte_1 insindacabile per il Tribunale), di alcuna utilità. Quanto, in particolare, all'adibizione della ricorrente alle mansioni di pulizia, pare evidente che anche tale attività richieda l'impiego delle mani e degli arti dell'operatore e, pertanto, non possa essere svolta da Parte_1
Va anche sottolineato che è constato incontrovertibilmente in giudizio che
[...] non parla italiano (né altra lingua europea) e, quindi, non può essere Pt_1 adibita a mansioni di concetto, implicanti l'interazione con l'utenza o con i colleghi. Su tali presupposti gli “accomodamenti ragionevoli”, ossia le misure organizzative concretamente idonee a consentire la prosecuzione del rapporto, indicati dalla
7 giurisprudenza (e recentemente da Cass., sez. lav., 9 maggio 2025, n. 12270, citata dalla Difesa di parte ricorrente) si riducono, come pare evidente, in modo decisivo. Peraltro, le varie unità locali di indicate nel ricorso Controparte_1 afferiscono ad attività che, prevedono mansioni incompatibili con le capacità prestazionali della dipendente, come obietta in modo convincente CP_1
[...]
Nelle unità locali di Via Don Minzoni 24 a Macerata, di Piazza Aldo Moro 1 a Cascia (PG), di Via Giuseppe Garibaldi 20 a Piegaro (PG), di Via Giambattista Passeri 72 a Pesaro (PU) e di Via delle Belle Arti a Roma, Controparte_1 svolge attività di valorizzazione museale con annesse attività di bookshop,
[...] visite guidate, biglietteria e promozione turistica (docc. sub 14, 15, 16 e 16 bis fasc. conv.). Si tratta di mansioni non rientranti nel bagaglio conoscitivo di che è Parte_1 priva di esperienza specifica e delle qualifiche minime necessarie, oltre che impossibilitata al dialogo con l'utenza in ragione della citata barriera linguistica. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle unità locali poste in Perugia alla Via Morlacchi 11, al Viale Umbria 5 in Bastia Umbra ed in Via San Francesco 12 in Assisi (PG), ove vengono svolti servizi teatrali e bibliotecari (doc. sub 18, 19 e 20 fasc. conv.). Quanto all'unità locale in Montone (PG) alla Via San Francesco s.n.c., in quella sede non svolge ad oggi alcuna attività ed i locali sono Controparte_1 stati riconsegnati, come da verbale prodotto agli atti (doc. 21 fasc. conv.). Circa l'unità locale sita in Perugia alla Via Danzetta n. 12, si tratta di una sede distaccata della Cooperativa, ove vengono svolte solo attività tecnico- amministrative al di fuori della portata della odierna ricorrente che non ha competenze per svolgere mansioni organizzative o di concetto (doc. 22 fasc. conv.). Quanto all'unità locale di Castelfranco Veneto, erano ivi ubicati uffici, con un contratto che ad oggi risulta disdettato (doc. 23 fasc. conv.). Nell'unità locale di Agliana (PT) in Via Giorgio La Pira s.n.c., è ubicata una lavanderia automatica, che, come tale, non ha bisogno di personale dedicato, se non di manutentori specializzati, attivati all'uopo in caso di guasti. Si tratta della lavanderia con insegna Express Wash, gestita da in seguito all'acquisto CP_1 dell'azienda La Montalina Società Cooperativa (doc. 24 e 25 fasc. conv.). Con riferimento, all'unità locale sita in Brescia alla Via Armando Diaz n. 17, si tratta di una sede dedicata agli uffici amministrativi (come risulta dalla visura della società: doc. 2 fasc. ric., p. 29), e quindi al di fuori della possibilità di occupazione della lavoratrice. Pur nella pluralità di appalti riconducibili alla convenuta, è la situazione personale di he è constata nel caso concreto (una persona senza qualificazione Parte_1 professionale, addetta quindi a lavori manuali ma inibita in permanenza da attività che comportino sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e non capace di esprimersi in lingua italiana) a formare nel Tribunale il convincimento che il datore
8 abbia sufficientemente argomentato che non esistano altre soluzioni organizzative appropriate che potessero scongiurare il licenziamento. Dunque, il ricorso va rigettato.
7. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale di per Parte_1 compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 19 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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