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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9699 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30259/2020, promossa da:
• , in proprio e quale amministratore di sostegno del figlio;
Parte_1 Parte_2
• , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori Controparte_1
e , unitamente a nella sua qualità di Persona_1 Persona_2 Parte_1
amministratore di sostegno del figlio;
Parte_2
• CP_2
• Parte_3
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Portuense n. 792 D/E presso lo studio dell'Avv.
AB GG che li rappresenta e difende giuste procure rilasciate con atti separati ed allegati alla citazione;
attori;
CONTRO
CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per il medesimo, del suo procuratore alle liti
Dott. , quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Persona_3
1 Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio del Lazio, elettivamente domiciliata in Roma, via Roccaporena 51, presso lo studio dell'avv. Barbara Luppino che la rappresenta e difende, per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
convenuta;
NONCHE'
Controparte_4
convenuta contumace.
OGGETTO: sinistro stradale
Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 17/2/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.06.2016 gli istanti convenivano in giudizio la - e l' quale impresa Controparte_4 CP_3
designata dal medesimo Fondo di Garanzia per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la dinamica del sinistro, dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente rimasto sconosciuto e per l'effetto condannare, in solido tra loro e la Controparte_4 [...]
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, CP_5
entrambe in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, nessuno escluso e ciò mediante il pagamento delle seguenti somme:
A) € 5.574.561,60 nei confronti del Sig. per i danni tutti da questo subiti e subendi Parte_2
patrimoniali e non, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge;
2 B) € 60.000,00 (sessantamila/00) nei confronti della Sig.ra relativamente al Controparte_1
danno riflesso dalla stessa subito, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge;
C) € 80.000,00 (ottantamila/00) nei confronti del Sig. relativamente al danno CP_2
riflesso dallo stesso subito, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge;
D) € 160.000,00 (centosessantamila/00) nei confronti della Sig.ra Parte_3
relativamente al danno riflesso dalla stessa subito, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge;
E) € 160.000,00 (centosessantamila/00) nei confronti del Sig. relativamente al Parte_1
danno riflesso dallo stesso subito, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge;
F) € 200.000,00 (duecentomila/00) in favore dei Sigg.ri e Controparte_1 Parte_2
(rappresentato dal Sig. suo amministratore di sostegno), nella qualità di esercenti Parte_1
la responsabilità genitoriale sul minore , relativamente al danno riflesso dalla Persona_2
stessa subito, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge;
G) € 200.000,00 (duecentomila/00) in favore dei Sigg.ri e Controparte_1 Parte_2
(rappresentato dal Sig. suo amministratore di sostegno) nella qualità di esercenti Parte_1
la responsabilità genitoriale sul minore , relativamente al danno riflesso dallo Persona_1
stesso subito, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge”.
____________________
Deducevano gli istanti che il giorno 25.09.16 alle ore 13.30 circa, il Sig. si trovava Parte_2
alla guida del suo motociclo Yamaha R1 tg. BH47261 e percorreva Via Della TI in Roma diretto verso Via Cassia Bis. Giunto all'altezza dell'incrocio con Via Concesio, rovinava a terra insieme al suo motociclo a causa di una vettura Fiat 500L che, proveniente da quest'ultima via,
3 noncurante della segnaletica stradale di “STOP”, tagliava la strada al motociclo dell'attore per immettersi su Via TI.
In particolare, il rallentava, sterzava verso sinistra per evitare la collisione e perdeva così il Pt_2
controllo del suo mezzo finendo per urtare con il marciapiede, il muretto ed un palo che si trovavano sul lato opposto rispetto a quello di sua provenienza di Via TI.
Il conducente della Fiat 500L, dopo aver parzialmente rallentato, non si fermava ma proseguiva la marcia.
Al sinistro avevano assistito numerosi testimoni oculari escussi dalla polizia municipale intervenuta sul luogo dei fatti. Nessuno di costoro era riuscito a rilevare la targa del mezzo che aveva creato la turbativa alla circolazione, nondimeno tutti descrivevano la dinamica dell'incidente in modo univoco, attribuendone la responsabilità al conducente della Fiat 500 L.
Era stato aperto un procedimento penale contro ignoti che si era concluso con richiesta di archiviazione, non essendo emerso alcun elemento che potesse consentire di rintracciare l'autore del reato.
A causa del violento urto, riportava gravi lesioni per le quali veniva trasportato a Parte_2
mezzo di autoambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Sant'Andrea ove i sanitari, dopo aver prestato le prime cure all'infortunato ed avere effettuato gli esami strumentali del caso emettevano la seguente diagnosi: “Politrauma: trauma cranico, toracico, fratture degli arti inferiori”, riservavano la prognosi e disponevano il ricovero dell'attore presso l'U.O. di
Rianimazione della medesima struttura sanitaria.
Il ricovero del Sig. durava fino al 12.01.2017. Durante tale periodo l'infortunato veniva Pt_2
sottoposto ad esami diagnostici, clinici, a cure e interventi chirurgici di notevole complessità così come risultanti nella relazione medico legale redatta dal Prof. Dott. n atti. Persona_4
Dimesso dall'Ospedale Sant'Andrea con diagnosi di: “tetraparesi (con danno periferico: plesso brachiale destro, operato), sindrome psicorganica, emianopsia, strabismo, postumi di trauma cranico e politrauma con stato di coma…”, il Sig. veniva trasferito presso la Pt_2 CP_6
dove rimaneva fino al 31.05.2017.
[...]
4 Ai sensi dell'art. 283 A - D.L. 209 del 7.9.2005 (mancato riconoscimento del veicolo responsabile del sinistro) con lettere inviate via pec del 15.05.2019, avanzava formale richiesta di risarcimento alla della , nonché alla Compagnia Controparte_4 CP_4 CP_3
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
[...]
Veniva altresì formulata proposta di stipula alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. della Legge 10.11.14 n. 162.
La domanda risarcitoria si sostanziava nel danno biologico, inteso come menomazione di carattere permanente alla propria integrità psico-fisica, tale da modificare le preesistenti condizioni soggettive atte ad incidere negativamente sulla sfera individuale in ogni concreta articolazione, indipendentemente dalla capacità reddituale con conseguenti implicazioni nella vita di tutti i giorni, ovvero sulla vita di relazione, su quella ricreativa e comunque sulle attività quotidianamente espletate dallo stesso tanto da essersi resa necessaria la nomina di un amministratore di sostegno.
Il predetto danno veniva quantificato, con perizia di parte a firma del prof. in 8 mesi di Per_4
inabilità temporanea assoluta e nel 90% di invalidità permanente, con consequenziale impedimento allo svolgimento di qualunque attività lavorativa proficua.
Veniva altresì richiesta una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Si aggiungeva il danno morale di cui gli istanti rivendicavano la propria autonomia ontologica in relazione alla diversità del bene protetto (sofferenze interiori rivestendo il fatto gli estremi del reato) nonché quello esistenziale in ragione dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione.
Sul piano patrimoniale l'istante invocava il ristoro per la perdita della capacità lavorativa specifica oltre ai danni subiti dalla propria moto, quantificati in € 5.000 (nella comparsa conclusionale), nonché a titolo di danno emergente il risarcimento per tutte le spese mediche future.
5 Gli istanti, nella qualità di prossimi congiunti, chiedevano anche il risarcimento patito per le gravissime ed irreversibili lesioni riportate da , tali da sconvolgere in maniera Parte_2
drammatica e definitiva l'esistenza anche della sua ex convivente more uxorio , Controparte_1
dei figli e , del fratello e dei genitori e Per_1 Per_2 CP_2 Parte_1 Parte_3
[...]
------------------
Si costituiva in giudizio che impugnava e contestava integralmente il contenuto CP_3
dell'atto introduttivo avversario chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare il concorso di colpa delle parti nella verificazione dell'incidente per cui è causa, con attribuzione del maggior grado di responsabilità in capo a controparte e in caso di condanna la riduzione delle pretese risarcitorie nei ristretti limiti in cui venisse fornita prova rigorosa dell'effettività dei danni e della loro piena ed esclusiva riconducibilità eziologica alla condotta del conducente del veicolo non identificato, salva ogni eventuale franchigia operante in termini di F.G.V.S. ed il massimale indicato. Con compensazione delle spese di lite.
Eccepiva preliminarmente la compagnia l'esistenza di un massimale di euro 5.000.000,00.
Nel merito deduceva che la dinamica del sinistro, come descritta dagli attori, non risultava sgombra da dubbi o imprecisioni, anche alla luce del verbale della polizia municipale. Infatti, dalle dichiarazioni dei testimoni oculari risultava che il veicolo rimasto ignoto aveva azionato l'indicatore di direzione per la svolta a sinistra e si era arrestato al segnale di STOP.
Dunque, la responsabilità dell'accaduto andava ascritta alla condotta imprudente del sig. Pt_2
che si era cimentato in un sorpasso sicuramente azzardato e a velocità piuttosto
[...]
sostenuta, non riuscendo poi a frenare per tempo. D'altra parte dal verbale emergeva che nel momento in cui si era verificata la turbativa, il veicolo ignoto aveva già impegnato la corsia per procedere con la svolta a sinistra verso via della TI, e che prima ancora si era fermato allo STOP.
La compagnia contestava inoltre le richieste di liquidazione avanzate da controparte, ritenute eccessive ed esorbitanti, oltrechè non provate, anche con specifico riferimento al danno
6 esistenziale, a quello alla capacità lavorativa del danneggiato e al danno morale sofferto dai congiunti.
--------------------
La causa veniva istruita tramite prova testimoniale e CTU medico - legale.
Con memoria ex art. 183, VI comma I° termine, l'istante precisava che per mero errore era stata citata in giudizio la e che pertanto la domanda risarcitoria doveva considerarsi rivolta CP_4
solo nei confronti della convenuta modificando in tal senso le conclusioni CP_3
rassegnate nell'atto introduttivo.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per le memorie conclusionali all'udienza del 17/02/2025.
Restava contumace la . CP_4 Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) ricostruzione della dinamica del sinistro e individuazione della responsabilità
Dall'esame del materiale istruttorio risulta che in data 25/9/2016 una FIAT 500 L di colore verde percorreva via Concesio e giunta all'incrocio con via TI si arrestava allo Stop. Dopo aver atteso la svolta su tale via di una Fiat 600 blu, il conducente della 500 L riprendeva la marcia per immettersi su via TI in direzione SA UB (a sinistra). Impegnata parzialmente la carreggiata, si fermava di nuovo a causa dell'arrivo di un motociclista, il , che Parte_2
sopraggiungeva proprio dietro la 600 che aveva svoltato su via Concesio.
Risulta altresì dalla lettura della relazione di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di
Roma Capitale e dal contenuto delle dichiarazioni in essa raccolte, che il motociclista viaggiava a velocità non moderata e che sorpassava i veicoli in fila a causa di un rallentamento.
Quando il notava la Fiat 500 L, frenava bruscamente e sterzava verso sinistra evitando la Pt_2
collisione, ma con la moto ormai priva di controllo impattava prima con il marciapiede e poi con il muro dell'aiuola e il palo di ferro adiacenti. Egli rimaneva in terra immobile vicino al palo, mentre la moto proseguiva la corsa nella corsia opposta scivolando per qualche metro.
7 Il conducente della Fiat 500 L rallentava inizialmente, ma dopo aver dato l'impressione di fermarsi riprendeva la marcia su via TI in direzione SA UB.
Nessuna delle persone che hanno assistito al fatto è stata in grado di rilevarne il numero di targa
(solo , edicolante, riusciva a individuare alcuni numeri che però non risultavano Persona_5
sufficienti ad orientare le successive indagini), sicché il veicolo non veniva identificato.
Le dichiarazioni rese in sede di espletamento della prova testimoniale da (questo Persona_6
sembrerebbe il corretto nominativo del teste, cosi come accertata dal G.I. all'udienza del 1/7/22 ed indicato invece come “ dalla polizia municipale), secondo cui la Fiat 500 L si Persona_7
sarebbe immessa su via TI senza fermarsi allo Stop, contrastano con quanto dichiarato il giorno del sinistro dal medesimo agli Agenti della Polizia Locale: “… Vedevo fermo su via
Concesio un veicolo F500L di colore verde scuro (con il tettino bianco) che poi si stava immettendo su via della TI svoltando a sinistra;
…”, nonché con quanto riferito da
(che si trovava proprio di fronte all'edicola di via TI angolo via Parte_4
Concesio) sempre nell'immediatezza dei fatti, che notava “allo stop di via Concesio un veicolo
500 L di colore verde scuro e tettino bianco, che … si fermava allo stop …”.
Analoga incongruenza va rilevata con riferimento alla deposizione del teste il quale ha Tes_1
affermato in questa sede che la Fiat 500 non si era fermata allo STOP, ma non ha fatto altrettanto allorché ha reso sommarie informazioni alla polizia municipale nell'immediatezza dei fatti.
Per altro verso va segnalato come il , già menzionato, abbia riferito ai vigili che il Parte_4
motociclo del era sopraggiunto a velocità non moderata. Pt_2
La responsabilità del sinistro è quindi da ascriversi per la maggior parte – e segnatamente al 60%
- al conducente della FIAT 500L (rimasta non identificata) in quanto, pur arrestandosi allo STOP e poi riprendendo la marcia impegnando parzialmente l'intersezione, si immetteva su via della
TI non accorgendosi del sopraggiungere del motociclo. In altri termini il conducente della FIAT 500L ha posto in essere una manovra imprudente, in quanto pur essendosi inizialmente arrestato al segnale di STOP, ha ripreso la marcia senza previamente ispezionare con la dovuta attenzione l'intersezione.
Va altresì riconosciuto un contributo di colpa dello stesso al determinismo del sinistro, Pt_2
quantificabile in misura del 40%, non avendo il motociclista adeguato la velocità del mezzo alle
8 condizioni dei luoghi (che richiedevano particolare cautela, atteso il traffico in essere e la presenza dell'incrocio, in zona abitata) ed avendo anzi marciato a velocità non moderata, attuando anche una manovra di sorpasso di macchine in fila in prossimità dell'intersezione.
Invero, ai sensi dell'art. 141 del Codice della strada, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Ai sensi del 3° comma, il conducente deve regolare la velocità in prossimità delle intersezioni. Infine, ai sensi del 4° comma il conducente deve altresì ridurre la velocità e occorrendo anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli.
Pertanto, se il avesse mantenuto una condotta di guida più prudente ed in particolare una Pt_2
velocità più moderata sarebbe probabilmente riuscito a rallentare e/o arrestare in sicurezza il proprio mezzo.
B) liquidazione del danno
1) Il danno biologico.
Sostiene l'istante di aver subito un gravissimo danno biologico in conseguenza del sinistro, ovvero una menomazione di carattere permanente alla propria integrità psico-fisica tale da modificare le sue preesistenti condizioni soggettive ed atta ad incidere negativamente sulla sua sfera individuale in ogni sua concreta articolazione e ciò indipendentemente dalla sua capacità reddituale. Al riguardo il Dr. nominato Consulente tecnico d'ufficio, ha Persona_8
accertato la sussistenza del nesso eziologico tra le lesioni subite dal e l'incidente Pt_2
stradale del 25.9.2016.
Il danno biologico, inteso come lesione all'integrità psico fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato direttamente conseguenza della lesione stessa, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è stato accertato dal summenzionato
Consulente nella perizia versata in atti in misura dell'80 % di postumi permanenti.
Infatti i postumi delle gravi lesioni occorse a seguito del sinistro sono stati così descritti dal consulente tecnico:
9 “ESITI DI TRAUMA CRONICO-ENCEFALICO A CARATTERE COMMOTIVO CON IA
SUBARACNOIDEA, EMOOVENTRICOLO SINISTRO ED IA ER E
PERIMIDOLLARE ESTESA CON NECESSITA' DI VENTILAZIONE ARTIFICIALE PROLUNGATA (IOT)
PRIMA E SUCCESSIVAMENTE DI TRACHEOTOMIA (SUCCESSIVAMENTE RICHIUSA), CON
RESIDUA LIEVE DISARTRIA, RALLENTAMENTO IDEO-MOTORIO (INZIALE DECADIMENTO
PSICORGANICO), MIDRIASI E PTOSI PALPEBRALE CON STRABISMO PARALITICO IN OS.
ESITI DI LACERAZIONE TRAUMATICA DEL PLESSO BRACHIALE DESTRO (IN SOGGETTO
DESTRIMANE) CON INTERESSAMENTO DEL TRONCO SUPERIORE E MEDIO TRATTATA MEDIANTE
INTERVENTO CHIRURGICO DI NEUROTIZZAZIONE EXTRALESSICHE E RICOSTRUZIONE DI C5
MEDIANTE INNESTI NERVOSI, CON GRAVE COMPROMISSIONE DELLA FUNZIONALE DELL'ARTO
SUPERIORE. ESITI ALGO-DISFUNZIONALI E DISVENTILATORI DI FRATTURE COSTALI MULTIPLE
SCOMPOSTE (DALLA II^ ALLA VII^ A SINISTRA E VII^ A DESTRA), CON RESIDUA NEUROPATIA
INTERCOSTALE POST-TRAUMATICA.
ESITI ALGO-DISFUNZIONALI DI FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA SCOMPOSTA DEL CORPO
SCAPOLARE BILATERALE (TRATTATA IN MODO CONSERVATIVO) CON PERDITA DEL
FISIOLOGICON ASSE DELLA GLENA OMERALE ED INFRAZIONE DEL PROCESSO ACROMIALE DI
DESTRA, CON RESIDUA SUB-LUSSAZIONE ACROMIONCLAVEARE DESTRA E SINISTRA.
ESITI DI FRATTURA DELLE ALI-ILIACHE BILATERALE CON DISTACCO OSSEO
PLURIFRAMMENTARIO E RESIDUA DISMORFIA DEL BACINO ESITI ALGO-DISFUNZIONALI DI
FRATTURA SCOMPOSTA ESPOSTA PLURIFRAMMENTARIA DEL FEMORE, IA E ER DI
SINISTRA, TRATTATE CHIRURGICAMENTE (OSTEOSINTESI E RICOSTRUZIONE TEGUMENTARIA
DELL'ARTO INFERIORE OMOLOGO MEDIANTE INNESTI DERMO-EPIDERMICI ARTO OPPOSTO),
CON RESIDUE TURBE STATICO-POSTURALI, MOTORIE E DEAMBULATORIE.
ESITI CICATRIZIALI DISMORFICI E DISCROMICI DELL'ARTO INFERIORE DESTRO E SINISTRO CON
ALTERAZIONE DEL PROFILO ANATOMICO-TEGUMENTARIO E MARCATE TURBE DISCROMICHE
CON INCIDENZA SULLA VALIDITA' ESTETICA.”
Per la liquidazione del danno devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, elaborate in relazione alla media dei risarcimenti
10 liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, per il danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica deve essere liquidato all'attore, tenuto conto dell'età al momento del sinistro (anni 34) e dell'entità dei postumi permanenti (80 %), l'importo di euro € 1.024.369,00.
A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea totale (240 giorni) appare equo liquidare l'importo di € 31.260 (pari ad € 130,25 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, proporzionalmente ridotto per l'invalidità temporanea parziale).
Nel complesso, dunque, l'importo da liquidare a titolo risarcitorio da danno biologico ammonta ad euro 1.055.629,00.
A titolo di danno morale (potendosi astrattamente qualificare il fatto dedotto in giudizio come reato) e sempre in conformità ai parametri di riferimento tabellare, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, può essere liquidato l'importo di € 633.377,00 pari al 60% del danno biologico come sopra determinato.
Tale somma costituisce la necessaria personalizzazione del danno biologico, dovendo in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute e nella percezione della propria inabilità fisica.
Non può riconoscersi la chiesta personalizzazione in mancanza di allegazione e dimostrazione di un pregiudizio particolare rispetto a quello subito da una qualunque altra persona affetta dallo stesso grado di lesione. Infatti secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione,
“in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da
11 pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (ex multis, Cass. 07/05/2018, n.10912; 30/10/2018, n.27482).
3) Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, parte attrice deduce che il sig. in data 1.9.2015, aveva costituito Pt_2
l'impresa denominata , con attività prevalente di installazione Controparte_7
e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento, impianti idrici e sanitari, impianti di distribuzione del gas.
Tale attività lavorativa – assumono gli attori - è cessata dopo il sinistro occorso, non essendo stato possibile al danneggiato proseguire la stessa per la perdita della capacità lavorativa specifica, con impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa futura.
Sul punto la consulenza tecnica medico – legale, con motivazione sibillina sostanzialmente incomprensibile, afferma “si ritiene che i postumi permanenti sopra riportati in diagnosi (…) possano congruamente essere considerati usuranti nei confronti di attività lavorative che il periziando possa svolgere in presenza, altresì, di eventuali preclusioni su attività lavorative future, in considerazione dell'entità del danno residuato.” In buona sostanza la formula utilizzata sembra dapprima indicare un danno da cenestesi lavorativa e poi un danno da impossibilità di svolgere attività lavorativa, sempre rimanendo su un piano di estrema genericità.
Ritiene il Tribunale, nell'impossibilità di condividere (e ancor prima comprendere) l'enigmatica affermazione contenuta nella consulenza, che sussista effettivamente un danno patrimoniale da incapacità lavorativa totale del e da perdita di reddito. Infatti, per un verso l'attività della Pt_2
ditta risulta effettivamente cessata in epoca di poco successiva all'incidente, mentre sotto altro profilo si può presumere, in base all'art. 2727 c.c., alla luce della gravità dei postumi residuati alle lesioni riportate, che il non possa svolgere alcun lavoro utile. In particolare, quanto Pt_2
alla capacità lavorativa specifica, è noto che l'attività di manutenzione di impianti di condizionamento, riscaldamento ecc. richiede una certa dose di manualità che non appare compatibile con i gravi postumi riportati dal danneggiato.
12 Posto dunque che non è in discussione la perdita della capacità lavorativa e di produrre reddito del danneggiato, giova però osservare che la liquidazione del danno appare tutt'altro che agevole in considerazione della scarsezza di elementi probatori forniti dagli attori ai fini di una attendibile ricostruzione del reddito perso.
Alle dipendenze di tale impresa, secondo l'allegazione attorea, vi erano due lavoratori, di cui uno
( ) era il fratello del titolare. Precisa inoltre parte attrice che prima del sinistro non è CP_2
stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi, facendo presente che nell'anno 2015 (mesi di settembre – dicembre) erano state emesse fatture per la complessiva somma di euro 84.241,04
IVA compresa (imponibile euro 65.708,01) al lordo delle spese di gestione, e nell'anno 2016
(mesi di gennaio – giugno) erano state emesse fatture per la complessiva somma di euro
108.590,02 IVA compresa (imponibile euro 84.700,21), sempre al lordo delle spese di gestione dell'attività.
Del solo vengono prodotte alcune buste paga (non dell'altro dipendente); viene CP_2
altresì depositato il contratto di locazione relativo ai locali di esercizio dell'impresa.
Orbene, l'art. 137 cod. ass. dispone che “Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina (…) per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni …”.
La norma, onde pervenire ad un affidabile indice reddituale da porre alla base del calcolo dell'eventuale risarcimento spettante, impone di confrontare i redditi degli ultimi tre anni, intendendo evidentemente riferirsi solo alle attività aventi una minima stabilità e continuità temporale, con conseguente impossibilità di integrale applicazione della stessa alla fattispecie in esame, per il difetto dei presupposti fattuali in essa richiamati, trattandosi di impresa giovane costituita solo un anno prima del sinistro. La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa anche al periodo in cui la ditta è stata attiva, impedisce peraltro di trarre elementi di qualche consistenza in merito al verosimile reddito ritratto dall'attività. Infatti, non vi è certezza alcuna del fatto che gli importi indicati nelle fatture prodotte siano stati effettivamente incassati (tra l'altro non sono state nemmeno prodotte le dichiarazioni IVA), né sono stati forniti sufficienti elementi per consentire di ricostruire il reddito netto dell'attività, non essendo state 13 dettagliate nemmeno tutte le spese sostenute. In altri termini, gli unici elementi certi disponibili sono che l'inizio di attività è stato comunicato alla Camera di Commercio in data 1.9.2015 (vedi visura camerale in atti), che la ditta ha operato per circa un anno, che aveva alle sue dipendenze due lavoratori e che il locale della sede era stato preso in affitto. Tuttavia, non è possibile ricostruire in maniera attendibile il reddito che è stato ricavato nel periodo di attività, sia in ragione della insufficienza delle fatture a dimostrare effettivi introiti, sia per l'impossibilità di conoscere le spese sostenute.
Non resta, ad avviso del Tribunale, che riferirsi al reddito medio netto mensile ritraibile da questa tipologia di attività, che si stima in via equitativa in euro 3000,00, ovvero un reddito annuo di euro
36.000. Si può tuttavia far riferimento ad un reddito annuo di euro 38.000,00 tenendo anche conto dei successivi verosimili incrementi reddituali futuri in considerazione della acquisizione di ulteriore clientela negli anni a seguire (tenuto conto del fatto che la ditta operava sul mercato da poco).
Occorre a questo punto, ai fini liquidatori, distinguere il reddito già perduto fino al momento della liquidazione attuale, da quello futuro che si andrà a perdere.
Quanto alla prima componente, si ritiene che dall'anno 2017 alla data odierna (giugno 2025) e dunque per 8,5 anni, il reddito perduto ammonti ad euro 323.000,00 (euro 38.000 x 8,5 =
323.000).
Quanto alla seconda componente, relativa al reddito futuro, si può procedere al calcolo mediante una operazione di capitalizzazione del reddito perso, utilizzando le tabelle milanesi del
2024 nella parte relativa all'elaborazione della formula per il calcolo di tale tipologia di danno patrimoniale. Infatti secondo la giurisprudenza più recente il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n.
1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (tra le ultime, Cass. n. 18093/2020).
A tale scopo devono essere tenuti in conto i seguenti parametri:
- Età del danneggiato al momento della liquidazione (ovvero al momento di redazione della sentenza) = anni 43
14 - Numero di anni in relazione ai quali individuare il danno = anni 24 (gli anni che residuerebbero al danneggiato dalla data odierna per raggiungere la pensione a 67 anni di età)
- Coefficiente di capitalizzazione = 21,18
A partire da tali dati si giunge al seguente importo:
euro 38.000,00 x 21,18 = euro 804.840,00
In conclusione, a titolo di danno patrimoniale da perdita del reddito va riconosciuto l'importo di euro 1.127.840,00.
4) Danno emergente futuro (spese mediche).
La domanda va disattesa.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha fatto presente che non risulta documentato alcun esborso a titolo di spese mediche, soggiungendo tuttavia che possono prevedersi, per il futuro, spese a carattere clinico-diagnostico o strumentale, riabilitativo e/o relative a presidi ortopedici direttamente connessi o derivanti dall'evento traumatico in esame, la cui entità non è calcolabile. Orbene, parte attrice ha svolto sul punto una domanda del tutto generica, non specificando quali possano essere tali spese mediche future, mentre il consulente tecnico – ancora una volta in maniera ampiamente censurabile – ha ritenuto non calcolabile la loro entità.
Considerato che finora, nonostante gli anni trascorsi dall'evento e la gravità del danno occorso, nessuna spesa risulta sostenuta e tenuto conto del difetto di allegazione di parte attrice (che avrebbe quantomeno dovuto specificare la tipologia di spese da sostenere), non ricorrono elementi per riconoscere tale voce di danno.
5) Danno morale ai prossimi congiunti.
Gli attori diversi dal diretto danneggiato hanno chiesto il risarcimento del danno derivante dalle ripercussioni in termini morali e materiali del grave incidente occorso al loro congiunto.
È ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta
15 portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare.
La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto il diritto al risarcimento del danno parentale anche in caso di vittima primaria che abbia patito gravi lesioni, tali da provocare sofferenza, patimenti d'animo e/o il totale sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti (Cass. n. 11212/2019, n.
2788/2019).
L'interesse fatto valere, in questo caso, è quello alla intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà familiare, nonché alla piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona all'interno della formazione sociale costituita dalla famiglia (artt. 2, 29, 30 Cost.).
Pacifico essendo che il danno parentale possa essere provato anche mediante presunzioni, giova rilevare che nel caso in esame esso sussiste nei termini e con le precisazioni che seguono, tenuto conto della grave entità delle lesioni subìte da e dello stretto rapporto Parte_2
parentale tra la vittima primaria e gli attori, con esclusione della ex convivente.
La liquidazione di tale danno viene effettuata in ragione della apposita previsione delle tabelle romane aggiornate al 2025, che tengono conto sia dell'aspetto interiore del pregiudizio (danno morale) che di quello dinamico – relazionale (modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto), contemplando due diversi importi del punto (euro 3533,06 per il danno morale ed un importo variabile tra 3533,06 e 2491,65 in funzione della presenza o meno del riconoscimento al diritto all'assistenza). Va altresì precisato che il diritto alla seconda componente del punto spetta solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato e quindi, nel caso in esame, ai genitori.
Va ancora tenuto in conto che il danneggiato percepisce una indennità di accompagnamento
(cfr. citazione, fol. 27), sicché la seconda componente del punto va riconosciuta nell'importo inferiore (euro 2491,65).
Ciò posto, si deve anzitutto escludere la risarcibilità del pregiudizio dedotto dalla Sig.ra
, indicata come ex convivente del senza alcuna ulteriore Controparte_1 Parte_2
allegazione e prova sulla relazione personale effettivamente esistente tra la stessa ed il danneggiato. Non è stato illustrato il tipo e l'intensità del rapporto attualmente intercorrente tra i due, la durata, nonché gli ulteriori elementi atti a dimostrare, sia pur in via presuntiva, l'esistenza
16 di un effettivo pregiudizio che possa essere derivato in conseguenza delle lesioni subite dal
Pt_2
Per quanto riguarda invece il danno dedotto a tale titolo dai genitori e dai figli, come legalmente rappresentati nel giudizio, esso può presumersi in ragione dell'intensità del vincolo parentale e liquidarsi come segue:
(figlio età 7): 3533,06 x (15+7+7)x (coeff. n. figli 0,7) = 71.721,00 x coeff. Inv. Persona_1
80% = € 57.376,90
(figlia Età 6) = come sopra, € 57.376,90 Persona_2
(padre età 66) = 6024,71 x (20 + 7 + 3) x (coeff. n. genitori 0,8) = 144.593,04 x Parte_1
coeff. inv.80% = € 115.674,43
(madre età 62)= 6024,71 x (20+7+ 3) x (coeff. n. genitori 0,8) = Parte_3
144.593,04 x coeff. inv.80% = € 115.674,43
(fratello età 32)= 3533,06 x (15+7+6) x coeff. invalidità 80% = € 79.140,00 CP_2
----------------
Non sono riconoscibili altre voci di danno.
Quanto a quello esistenziale, esso è già ricompreso nel danno biologico, ovvero nella componente dinamico relazionale di esso, tanto è vero che parte attrice allega il medesimo pregiudizio.
Quanto al danno patrimoniale asseritamente subìto dai genitori del non è dimostrato, Pt_2
nemmeno in via presuntiva, che costui si occupasse del pagamento delle utenze di casa.
Non può accogliersi nemmeno la richiesta di risarcimento del danno subito dal mezzo di proprietà e condotto dal in quanto tardivamente introdotta solo nella comparsa Parte_2
conclusionale.
--------------------
Le somme liquidate a titolo risarcitorio sono dovute in misura del 60% in ragione del contributo causale alla produzione del sinistro dello stesso in misura del residuo 40%. Pt_2
17 ----------------
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono calcolate in relazione ai valori effettivamente liquidati.
Fase studio: 4.686,94
Fase introduttiva: 3.092
Fase istruttoria: 13.768,54
Fase decisionale: 8.151,89
I suddetti importi sono stati calcolati considerando lo scaglione fino a 520.000 cui si è applicato un doppio aumento del 15%, in quanto causa di valore superiore a 1.000.000, così come previsto dall'art. 6 D.M. 55/2014.
In definitiva, le spese liquidate ammontano a complessivi € 29.699,37.
18 Non può trovare accoglimento la richiesta di trasmissione della sentenza all'IVASS, ai sensi dell'art. 148 c.10 D.LGS 7/9/2005 n.209, avendo la Compagnia comunque comunicato i motivi della mancata offerta per la definizione stragiudiziale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così provvede:
• accerta e dichiara che il sinistro stradale oggetto del giudizio va ascritto a responsabilità del veicolo rimasto non identificato nella misura del 60% e alla condotta imprudente di nella restante misura del 40%; Parte_2
• per l'effetto condanna la Compagnia di Assicurazioni convenuta, quale CP_3
impresa designata per conto del , al pagamento, a Controparte_4
titolo risarcitorio, in favore degli attori come sotto specificati, delle seguenti somme:
- in favore di € 1.013.403,00 a titolo di danno biologico e morale, nonché Parte_2
euro 676.704,00 a titolo di danno patrimoniale;
- in favore di € 34.426,14 a titolo di danno da lesione del rapporto Persona_1
parentale;
- in favore di € 34.426,14 a titolo di danno da lesione del rapporto Persona_2
parentale;
- in favore di € 69.404,65 a titolo di danno da lesione del rapporto Parte_1
parentale;
- in favore di € 69.404,65 a titolo di danno da lesione del rapporto Parte_3
parentale;
- in favore di € 47.484,00 a titolo di danno da lesione del rapporto CP_2
parentale; il tutto oltre interessi legali come da parte motiva;
19 • rigetta le ulteriori domande attoree;
• Condanna altresì l' al pagamento delle spese processuali come sopra CP_3
liquidate in € 29.699,37oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA in misura di legge, da distrarsi in favore del difensore degli attori, Avv. AB GG.
Roma li, 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
20
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30259/2020, promossa da:
• , in proprio e quale amministratore di sostegno del figlio;
Parte_1 Parte_2
• , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori Controparte_1
e , unitamente a nella sua qualità di Persona_1 Persona_2 Parte_1
amministratore di sostegno del figlio;
Parte_2
• CP_2
• Parte_3
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Portuense n. 792 D/E presso lo studio dell'Avv.
AB GG che li rappresenta e difende giuste procure rilasciate con atti separati ed allegati alla citazione;
attori;
CONTRO
CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per il medesimo, del suo procuratore alle liti
Dott. , quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Persona_3
1 Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio del Lazio, elettivamente domiciliata in Roma, via Roccaporena 51, presso lo studio dell'avv. Barbara Luppino che la rappresenta e difende, per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
convenuta;
NONCHE'
Controparte_4
convenuta contumace.
OGGETTO: sinistro stradale
Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 17/2/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.06.2016 gli istanti convenivano in giudizio la - e l' quale impresa Controparte_4 CP_3
designata dal medesimo Fondo di Garanzia per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la dinamica del sinistro, dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente rimasto sconosciuto e per l'effetto condannare, in solido tra loro e la Controparte_4 [...]
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, CP_5
entrambe in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, nessuno escluso e ciò mediante il pagamento delle seguenti somme:
A) € 5.574.561,60 nei confronti del Sig. per i danni tutti da questo subiti e subendi Parte_2
patrimoniali e non, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge;
2 B) € 60.000,00 (sessantamila/00) nei confronti della Sig.ra relativamente al Controparte_1
danno riflesso dalla stessa subito, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge;
C) € 80.000,00 (ottantamila/00) nei confronti del Sig. relativamente al danno CP_2
riflesso dallo stesso subito, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge;
D) € 160.000,00 (centosessantamila/00) nei confronti della Sig.ra Parte_3
relativamente al danno riflesso dalla stessa subito, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge;
E) € 160.000,00 (centosessantamila/00) nei confronti del Sig. relativamente al Parte_1
danno riflesso dallo stesso subito, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge;
F) € 200.000,00 (duecentomila/00) in favore dei Sigg.ri e Controparte_1 Parte_2
(rappresentato dal Sig. suo amministratore di sostegno), nella qualità di esercenti Parte_1
la responsabilità genitoriale sul minore , relativamente al danno riflesso dalla Persona_2
stessa subito, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge;
G) € 200.000,00 (duecentomila/00) in favore dei Sigg.ri e Controparte_1 Parte_2
(rappresentato dal Sig. suo amministratore di sostegno) nella qualità di esercenti Parte_1
la responsabilità genitoriale sul minore , relativamente al danno riflesso dallo Persona_1
stesso subito, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa in base alle risultanze istruttorie, agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria come per legge”.
____________________
Deducevano gli istanti che il giorno 25.09.16 alle ore 13.30 circa, il Sig. si trovava Parte_2
alla guida del suo motociclo Yamaha R1 tg. BH47261 e percorreva Via Della TI in Roma diretto verso Via Cassia Bis. Giunto all'altezza dell'incrocio con Via Concesio, rovinava a terra insieme al suo motociclo a causa di una vettura Fiat 500L che, proveniente da quest'ultima via,
3 noncurante della segnaletica stradale di “STOP”, tagliava la strada al motociclo dell'attore per immettersi su Via TI.
In particolare, il rallentava, sterzava verso sinistra per evitare la collisione e perdeva così il Pt_2
controllo del suo mezzo finendo per urtare con il marciapiede, il muretto ed un palo che si trovavano sul lato opposto rispetto a quello di sua provenienza di Via TI.
Il conducente della Fiat 500L, dopo aver parzialmente rallentato, non si fermava ma proseguiva la marcia.
Al sinistro avevano assistito numerosi testimoni oculari escussi dalla polizia municipale intervenuta sul luogo dei fatti. Nessuno di costoro era riuscito a rilevare la targa del mezzo che aveva creato la turbativa alla circolazione, nondimeno tutti descrivevano la dinamica dell'incidente in modo univoco, attribuendone la responsabilità al conducente della Fiat 500 L.
Era stato aperto un procedimento penale contro ignoti che si era concluso con richiesta di archiviazione, non essendo emerso alcun elemento che potesse consentire di rintracciare l'autore del reato.
A causa del violento urto, riportava gravi lesioni per le quali veniva trasportato a Parte_2
mezzo di autoambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Sant'Andrea ove i sanitari, dopo aver prestato le prime cure all'infortunato ed avere effettuato gli esami strumentali del caso emettevano la seguente diagnosi: “Politrauma: trauma cranico, toracico, fratture degli arti inferiori”, riservavano la prognosi e disponevano il ricovero dell'attore presso l'U.O. di
Rianimazione della medesima struttura sanitaria.
Il ricovero del Sig. durava fino al 12.01.2017. Durante tale periodo l'infortunato veniva Pt_2
sottoposto ad esami diagnostici, clinici, a cure e interventi chirurgici di notevole complessità così come risultanti nella relazione medico legale redatta dal Prof. Dott. n atti. Persona_4
Dimesso dall'Ospedale Sant'Andrea con diagnosi di: “tetraparesi (con danno periferico: plesso brachiale destro, operato), sindrome psicorganica, emianopsia, strabismo, postumi di trauma cranico e politrauma con stato di coma…”, il Sig. veniva trasferito presso la Pt_2 CP_6
dove rimaneva fino al 31.05.2017.
[...]
4 Ai sensi dell'art. 283 A - D.L. 209 del 7.9.2005 (mancato riconoscimento del veicolo responsabile del sinistro) con lettere inviate via pec del 15.05.2019, avanzava formale richiesta di risarcimento alla della , nonché alla Compagnia Controparte_4 CP_4 CP_3
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
[...]
Veniva altresì formulata proposta di stipula alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. della Legge 10.11.14 n. 162.
La domanda risarcitoria si sostanziava nel danno biologico, inteso come menomazione di carattere permanente alla propria integrità psico-fisica, tale da modificare le preesistenti condizioni soggettive atte ad incidere negativamente sulla sfera individuale in ogni concreta articolazione, indipendentemente dalla capacità reddituale con conseguenti implicazioni nella vita di tutti i giorni, ovvero sulla vita di relazione, su quella ricreativa e comunque sulle attività quotidianamente espletate dallo stesso tanto da essersi resa necessaria la nomina di un amministratore di sostegno.
Il predetto danno veniva quantificato, con perizia di parte a firma del prof. in 8 mesi di Per_4
inabilità temporanea assoluta e nel 90% di invalidità permanente, con consequenziale impedimento allo svolgimento di qualunque attività lavorativa proficua.
Veniva altresì richiesta una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Si aggiungeva il danno morale di cui gli istanti rivendicavano la propria autonomia ontologica in relazione alla diversità del bene protetto (sofferenze interiori rivestendo il fatto gli estremi del reato) nonché quello esistenziale in ragione dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione.
Sul piano patrimoniale l'istante invocava il ristoro per la perdita della capacità lavorativa specifica oltre ai danni subiti dalla propria moto, quantificati in € 5.000 (nella comparsa conclusionale), nonché a titolo di danno emergente il risarcimento per tutte le spese mediche future.
5 Gli istanti, nella qualità di prossimi congiunti, chiedevano anche il risarcimento patito per le gravissime ed irreversibili lesioni riportate da , tali da sconvolgere in maniera Parte_2
drammatica e definitiva l'esistenza anche della sua ex convivente more uxorio , Controparte_1
dei figli e , del fratello e dei genitori e Per_1 Per_2 CP_2 Parte_1 Parte_3
[...]
------------------
Si costituiva in giudizio che impugnava e contestava integralmente il contenuto CP_3
dell'atto introduttivo avversario chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare il concorso di colpa delle parti nella verificazione dell'incidente per cui è causa, con attribuzione del maggior grado di responsabilità in capo a controparte e in caso di condanna la riduzione delle pretese risarcitorie nei ristretti limiti in cui venisse fornita prova rigorosa dell'effettività dei danni e della loro piena ed esclusiva riconducibilità eziologica alla condotta del conducente del veicolo non identificato, salva ogni eventuale franchigia operante in termini di F.G.V.S. ed il massimale indicato. Con compensazione delle spese di lite.
Eccepiva preliminarmente la compagnia l'esistenza di un massimale di euro 5.000.000,00.
Nel merito deduceva che la dinamica del sinistro, come descritta dagli attori, non risultava sgombra da dubbi o imprecisioni, anche alla luce del verbale della polizia municipale. Infatti, dalle dichiarazioni dei testimoni oculari risultava che il veicolo rimasto ignoto aveva azionato l'indicatore di direzione per la svolta a sinistra e si era arrestato al segnale di STOP.
Dunque, la responsabilità dell'accaduto andava ascritta alla condotta imprudente del sig. Pt_2
che si era cimentato in un sorpasso sicuramente azzardato e a velocità piuttosto
[...]
sostenuta, non riuscendo poi a frenare per tempo. D'altra parte dal verbale emergeva che nel momento in cui si era verificata la turbativa, il veicolo ignoto aveva già impegnato la corsia per procedere con la svolta a sinistra verso via della TI, e che prima ancora si era fermato allo STOP.
La compagnia contestava inoltre le richieste di liquidazione avanzate da controparte, ritenute eccessive ed esorbitanti, oltrechè non provate, anche con specifico riferimento al danno
6 esistenziale, a quello alla capacità lavorativa del danneggiato e al danno morale sofferto dai congiunti.
--------------------
La causa veniva istruita tramite prova testimoniale e CTU medico - legale.
Con memoria ex art. 183, VI comma I° termine, l'istante precisava che per mero errore era stata citata in giudizio la e che pertanto la domanda risarcitoria doveva considerarsi rivolta CP_4
solo nei confronti della convenuta modificando in tal senso le conclusioni CP_3
rassegnate nell'atto introduttivo.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per le memorie conclusionali all'udienza del 17/02/2025.
Restava contumace la . CP_4 Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) ricostruzione della dinamica del sinistro e individuazione della responsabilità
Dall'esame del materiale istruttorio risulta che in data 25/9/2016 una FIAT 500 L di colore verde percorreva via Concesio e giunta all'incrocio con via TI si arrestava allo Stop. Dopo aver atteso la svolta su tale via di una Fiat 600 blu, il conducente della 500 L riprendeva la marcia per immettersi su via TI in direzione SA UB (a sinistra). Impegnata parzialmente la carreggiata, si fermava di nuovo a causa dell'arrivo di un motociclista, il , che Parte_2
sopraggiungeva proprio dietro la 600 che aveva svoltato su via Concesio.
Risulta altresì dalla lettura della relazione di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di
Roma Capitale e dal contenuto delle dichiarazioni in essa raccolte, che il motociclista viaggiava a velocità non moderata e che sorpassava i veicoli in fila a causa di un rallentamento.
Quando il notava la Fiat 500 L, frenava bruscamente e sterzava verso sinistra evitando la Pt_2
collisione, ma con la moto ormai priva di controllo impattava prima con il marciapiede e poi con il muro dell'aiuola e il palo di ferro adiacenti. Egli rimaneva in terra immobile vicino al palo, mentre la moto proseguiva la corsa nella corsia opposta scivolando per qualche metro.
7 Il conducente della Fiat 500 L rallentava inizialmente, ma dopo aver dato l'impressione di fermarsi riprendeva la marcia su via TI in direzione SA UB.
Nessuna delle persone che hanno assistito al fatto è stata in grado di rilevarne il numero di targa
(solo , edicolante, riusciva a individuare alcuni numeri che però non risultavano Persona_5
sufficienti ad orientare le successive indagini), sicché il veicolo non veniva identificato.
Le dichiarazioni rese in sede di espletamento della prova testimoniale da (questo Persona_6
sembrerebbe il corretto nominativo del teste, cosi come accertata dal G.I. all'udienza del 1/7/22 ed indicato invece come “ dalla polizia municipale), secondo cui la Fiat 500 L si Persona_7
sarebbe immessa su via TI senza fermarsi allo Stop, contrastano con quanto dichiarato il giorno del sinistro dal medesimo agli Agenti della Polizia Locale: “… Vedevo fermo su via
Concesio un veicolo F500L di colore verde scuro (con il tettino bianco) che poi si stava immettendo su via della TI svoltando a sinistra;
…”, nonché con quanto riferito da
(che si trovava proprio di fronte all'edicola di via TI angolo via Parte_4
Concesio) sempre nell'immediatezza dei fatti, che notava “allo stop di via Concesio un veicolo
500 L di colore verde scuro e tettino bianco, che … si fermava allo stop …”.
Analoga incongruenza va rilevata con riferimento alla deposizione del teste il quale ha Tes_1
affermato in questa sede che la Fiat 500 non si era fermata allo STOP, ma non ha fatto altrettanto allorché ha reso sommarie informazioni alla polizia municipale nell'immediatezza dei fatti.
Per altro verso va segnalato come il , già menzionato, abbia riferito ai vigili che il Parte_4
motociclo del era sopraggiunto a velocità non moderata. Pt_2
La responsabilità del sinistro è quindi da ascriversi per la maggior parte – e segnatamente al 60%
- al conducente della FIAT 500L (rimasta non identificata) in quanto, pur arrestandosi allo STOP e poi riprendendo la marcia impegnando parzialmente l'intersezione, si immetteva su via della
TI non accorgendosi del sopraggiungere del motociclo. In altri termini il conducente della FIAT 500L ha posto in essere una manovra imprudente, in quanto pur essendosi inizialmente arrestato al segnale di STOP, ha ripreso la marcia senza previamente ispezionare con la dovuta attenzione l'intersezione.
Va altresì riconosciuto un contributo di colpa dello stesso al determinismo del sinistro, Pt_2
quantificabile in misura del 40%, non avendo il motociclista adeguato la velocità del mezzo alle
8 condizioni dei luoghi (che richiedevano particolare cautela, atteso il traffico in essere e la presenza dell'incrocio, in zona abitata) ed avendo anzi marciato a velocità non moderata, attuando anche una manovra di sorpasso di macchine in fila in prossimità dell'intersezione.
Invero, ai sensi dell'art. 141 del Codice della strada, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Ai sensi del 3° comma, il conducente deve regolare la velocità in prossimità delle intersezioni. Infine, ai sensi del 4° comma il conducente deve altresì ridurre la velocità e occorrendo anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli.
Pertanto, se il avesse mantenuto una condotta di guida più prudente ed in particolare una Pt_2
velocità più moderata sarebbe probabilmente riuscito a rallentare e/o arrestare in sicurezza il proprio mezzo.
B) liquidazione del danno
1) Il danno biologico.
Sostiene l'istante di aver subito un gravissimo danno biologico in conseguenza del sinistro, ovvero una menomazione di carattere permanente alla propria integrità psico-fisica tale da modificare le sue preesistenti condizioni soggettive ed atta ad incidere negativamente sulla sua sfera individuale in ogni sua concreta articolazione e ciò indipendentemente dalla sua capacità reddituale. Al riguardo il Dr. nominato Consulente tecnico d'ufficio, ha Persona_8
accertato la sussistenza del nesso eziologico tra le lesioni subite dal e l'incidente Pt_2
stradale del 25.9.2016.
Il danno biologico, inteso come lesione all'integrità psico fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato direttamente conseguenza della lesione stessa, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è stato accertato dal summenzionato
Consulente nella perizia versata in atti in misura dell'80 % di postumi permanenti.
Infatti i postumi delle gravi lesioni occorse a seguito del sinistro sono stati così descritti dal consulente tecnico:
9 “ESITI DI TRAUMA CRONICO-ENCEFALICO A CARATTERE COMMOTIVO CON IA
SUBARACNOIDEA, EMOOVENTRICOLO SINISTRO ED IA ER E
PERIMIDOLLARE ESTESA CON NECESSITA' DI VENTILAZIONE ARTIFICIALE PROLUNGATA (IOT)
PRIMA E SUCCESSIVAMENTE DI TRACHEOTOMIA (SUCCESSIVAMENTE RICHIUSA), CON
RESIDUA LIEVE DISARTRIA, RALLENTAMENTO IDEO-MOTORIO (INZIALE DECADIMENTO
PSICORGANICO), MIDRIASI E PTOSI PALPEBRALE CON STRABISMO PARALITICO IN OS.
ESITI DI LACERAZIONE TRAUMATICA DEL PLESSO BRACHIALE DESTRO (IN SOGGETTO
DESTRIMANE) CON INTERESSAMENTO DEL TRONCO SUPERIORE E MEDIO TRATTATA MEDIANTE
INTERVENTO CHIRURGICO DI NEUROTIZZAZIONE EXTRALESSICHE E RICOSTRUZIONE DI C5
MEDIANTE INNESTI NERVOSI, CON GRAVE COMPROMISSIONE DELLA FUNZIONALE DELL'ARTO
SUPERIORE. ESITI ALGO-DISFUNZIONALI E DISVENTILATORI DI FRATTURE COSTALI MULTIPLE
SCOMPOSTE (DALLA II^ ALLA VII^ A SINISTRA E VII^ A DESTRA), CON RESIDUA NEUROPATIA
INTERCOSTALE POST-TRAUMATICA.
ESITI ALGO-DISFUNZIONALI DI FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA SCOMPOSTA DEL CORPO
SCAPOLARE BILATERALE (TRATTATA IN MODO CONSERVATIVO) CON PERDITA DEL
FISIOLOGICON ASSE DELLA GLENA OMERALE ED INFRAZIONE DEL PROCESSO ACROMIALE DI
DESTRA, CON RESIDUA SUB-LUSSAZIONE ACROMIONCLAVEARE DESTRA E SINISTRA.
ESITI DI FRATTURA DELLE ALI-ILIACHE BILATERALE CON DISTACCO OSSEO
PLURIFRAMMENTARIO E RESIDUA DISMORFIA DEL BACINO ESITI ALGO-DISFUNZIONALI DI
FRATTURA SCOMPOSTA ESPOSTA PLURIFRAMMENTARIA DEL FEMORE, IA E ER DI
SINISTRA, TRATTATE CHIRURGICAMENTE (OSTEOSINTESI E RICOSTRUZIONE TEGUMENTARIA
DELL'ARTO INFERIORE OMOLOGO MEDIANTE INNESTI DERMO-EPIDERMICI ARTO OPPOSTO),
CON RESIDUE TURBE STATICO-POSTURALI, MOTORIE E DEAMBULATORIE.
ESITI CICATRIZIALI DISMORFICI E DISCROMICI DELL'ARTO INFERIORE DESTRO E SINISTRO CON
ALTERAZIONE DEL PROFILO ANATOMICO-TEGUMENTARIO E MARCATE TURBE DISCROMICHE
CON INCIDENZA SULLA VALIDITA' ESTETICA.”
Per la liquidazione del danno devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, elaborate in relazione alla media dei risarcimenti
10 liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, per il danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica deve essere liquidato all'attore, tenuto conto dell'età al momento del sinistro (anni 34) e dell'entità dei postumi permanenti (80 %), l'importo di euro € 1.024.369,00.
A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea totale (240 giorni) appare equo liquidare l'importo di € 31.260 (pari ad € 130,25 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, proporzionalmente ridotto per l'invalidità temporanea parziale).
Nel complesso, dunque, l'importo da liquidare a titolo risarcitorio da danno biologico ammonta ad euro 1.055.629,00.
A titolo di danno morale (potendosi astrattamente qualificare il fatto dedotto in giudizio come reato) e sempre in conformità ai parametri di riferimento tabellare, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, può essere liquidato l'importo di € 633.377,00 pari al 60% del danno biologico come sopra determinato.
Tale somma costituisce la necessaria personalizzazione del danno biologico, dovendo in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute e nella percezione della propria inabilità fisica.
Non può riconoscersi la chiesta personalizzazione in mancanza di allegazione e dimostrazione di un pregiudizio particolare rispetto a quello subito da una qualunque altra persona affetta dallo stesso grado di lesione. Infatti secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione,
“in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da
11 pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (ex multis, Cass. 07/05/2018, n.10912; 30/10/2018, n.27482).
3) Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, parte attrice deduce che il sig. in data 1.9.2015, aveva costituito Pt_2
l'impresa denominata , con attività prevalente di installazione Controparte_7
e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento, impianti idrici e sanitari, impianti di distribuzione del gas.
Tale attività lavorativa – assumono gli attori - è cessata dopo il sinistro occorso, non essendo stato possibile al danneggiato proseguire la stessa per la perdita della capacità lavorativa specifica, con impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa futura.
Sul punto la consulenza tecnica medico – legale, con motivazione sibillina sostanzialmente incomprensibile, afferma “si ritiene che i postumi permanenti sopra riportati in diagnosi (…) possano congruamente essere considerati usuranti nei confronti di attività lavorative che il periziando possa svolgere in presenza, altresì, di eventuali preclusioni su attività lavorative future, in considerazione dell'entità del danno residuato.” In buona sostanza la formula utilizzata sembra dapprima indicare un danno da cenestesi lavorativa e poi un danno da impossibilità di svolgere attività lavorativa, sempre rimanendo su un piano di estrema genericità.
Ritiene il Tribunale, nell'impossibilità di condividere (e ancor prima comprendere) l'enigmatica affermazione contenuta nella consulenza, che sussista effettivamente un danno patrimoniale da incapacità lavorativa totale del e da perdita di reddito. Infatti, per un verso l'attività della Pt_2
ditta risulta effettivamente cessata in epoca di poco successiva all'incidente, mentre sotto altro profilo si può presumere, in base all'art. 2727 c.c., alla luce della gravità dei postumi residuati alle lesioni riportate, che il non possa svolgere alcun lavoro utile. In particolare, quanto Pt_2
alla capacità lavorativa specifica, è noto che l'attività di manutenzione di impianti di condizionamento, riscaldamento ecc. richiede una certa dose di manualità che non appare compatibile con i gravi postumi riportati dal danneggiato.
12 Posto dunque che non è in discussione la perdita della capacità lavorativa e di produrre reddito del danneggiato, giova però osservare che la liquidazione del danno appare tutt'altro che agevole in considerazione della scarsezza di elementi probatori forniti dagli attori ai fini di una attendibile ricostruzione del reddito perso.
Alle dipendenze di tale impresa, secondo l'allegazione attorea, vi erano due lavoratori, di cui uno
( ) era il fratello del titolare. Precisa inoltre parte attrice che prima del sinistro non è CP_2
stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi, facendo presente che nell'anno 2015 (mesi di settembre – dicembre) erano state emesse fatture per la complessiva somma di euro 84.241,04
IVA compresa (imponibile euro 65.708,01) al lordo delle spese di gestione, e nell'anno 2016
(mesi di gennaio – giugno) erano state emesse fatture per la complessiva somma di euro
108.590,02 IVA compresa (imponibile euro 84.700,21), sempre al lordo delle spese di gestione dell'attività.
Del solo vengono prodotte alcune buste paga (non dell'altro dipendente); viene CP_2
altresì depositato il contratto di locazione relativo ai locali di esercizio dell'impresa.
Orbene, l'art. 137 cod. ass. dispone che “Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina (…) per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni …”.
La norma, onde pervenire ad un affidabile indice reddituale da porre alla base del calcolo dell'eventuale risarcimento spettante, impone di confrontare i redditi degli ultimi tre anni, intendendo evidentemente riferirsi solo alle attività aventi una minima stabilità e continuità temporale, con conseguente impossibilità di integrale applicazione della stessa alla fattispecie in esame, per il difetto dei presupposti fattuali in essa richiamati, trattandosi di impresa giovane costituita solo un anno prima del sinistro. La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa anche al periodo in cui la ditta è stata attiva, impedisce peraltro di trarre elementi di qualche consistenza in merito al verosimile reddito ritratto dall'attività. Infatti, non vi è certezza alcuna del fatto che gli importi indicati nelle fatture prodotte siano stati effettivamente incassati (tra l'altro non sono state nemmeno prodotte le dichiarazioni IVA), né sono stati forniti sufficienti elementi per consentire di ricostruire il reddito netto dell'attività, non essendo state 13 dettagliate nemmeno tutte le spese sostenute. In altri termini, gli unici elementi certi disponibili sono che l'inizio di attività è stato comunicato alla Camera di Commercio in data 1.9.2015 (vedi visura camerale in atti), che la ditta ha operato per circa un anno, che aveva alle sue dipendenze due lavoratori e che il locale della sede era stato preso in affitto. Tuttavia, non è possibile ricostruire in maniera attendibile il reddito che è stato ricavato nel periodo di attività, sia in ragione della insufficienza delle fatture a dimostrare effettivi introiti, sia per l'impossibilità di conoscere le spese sostenute.
Non resta, ad avviso del Tribunale, che riferirsi al reddito medio netto mensile ritraibile da questa tipologia di attività, che si stima in via equitativa in euro 3000,00, ovvero un reddito annuo di euro
36.000. Si può tuttavia far riferimento ad un reddito annuo di euro 38.000,00 tenendo anche conto dei successivi verosimili incrementi reddituali futuri in considerazione della acquisizione di ulteriore clientela negli anni a seguire (tenuto conto del fatto che la ditta operava sul mercato da poco).
Occorre a questo punto, ai fini liquidatori, distinguere il reddito già perduto fino al momento della liquidazione attuale, da quello futuro che si andrà a perdere.
Quanto alla prima componente, si ritiene che dall'anno 2017 alla data odierna (giugno 2025) e dunque per 8,5 anni, il reddito perduto ammonti ad euro 323.000,00 (euro 38.000 x 8,5 =
323.000).
Quanto alla seconda componente, relativa al reddito futuro, si può procedere al calcolo mediante una operazione di capitalizzazione del reddito perso, utilizzando le tabelle milanesi del
2024 nella parte relativa all'elaborazione della formula per il calcolo di tale tipologia di danno patrimoniale. Infatti secondo la giurisprudenza più recente il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n.
1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (tra le ultime, Cass. n. 18093/2020).
A tale scopo devono essere tenuti in conto i seguenti parametri:
- Età del danneggiato al momento della liquidazione (ovvero al momento di redazione della sentenza) = anni 43
14 - Numero di anni in relazione ai quali individuare il danno = anni 24 (gli anni che residuerebbero al danneggiato dalla data odierna per raggiungere la pensione a 67 anni di età)
- Coefficiente di capitalizzazione = 21,18
A partire da tali dati si giunge al seguente importo:
euro 38.000,00 x 21,18 = euro 804.840,00
In conclusione, a titolo di danno patrimoniale da perdita del reddito va riconosciuto l'importo di euro 1.127.840,00.
4) Danno emergente futuro (spese mediche).
La domanda va disattesa.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha fatto presente che non risulta documentato alcun esborso a titolo di spese mediche, soggiungendo tuttavia che possono prevedersi, per il futuro, spese a carattere clinico-diagnostico o strumentale, riabilitativo e/o relative a presidi ortopedici direttamente connessi o derivanti dall'evento traumatico in esame, la cui entità non è calcolabile. Orbene, parte attrice ha svolto sul punto una domanda del tutto generica, non specificando quali possano essere tali spese mediche future, mentre il consulente tecnico – ancora una volta in maniera ampiamente censurabile – ha ritenuto non calcolabile la loro entità.
Considerato che finora, nonostante gli anni trascorsi dall'evento e la gravità del danno occorso, nessuna spesa risulta sostenuta e tenuto conto del difetto di allegazione di parte attrice (che avrebbe quantomeno dovuto specificare la tipologia di spese da sostenere), non ricorrono elementi per riconoscere tale voce di danno.
5) Danno morale ai prossimi congiunti.
Gli attori diversi dal diretto danneggiato hanno chiesto il risarcimento del danno derivante dalle ripercussioni in termini morali e materiali del grave incidente occorso al loro congiunto.
È ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta
15 portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare.
La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto il diritto al risarcimento del danno parentale anche in caso di vittima primaria che abbia patito gravi lesioni, tali da provocare sofferenza, patimenti d'animo e/o il totale sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti (Cass. n. 11212/2019, n.
2788/2019).
L'interesse fatto valere, in questo caso, è quello alla intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà familiare, nonché alla piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona all'interno della formazione sociale costituita dalla famiglia (artt. 2, 29, 30 Cost.).
Pacifico essendo che il danno parentale possa essere provato anche mediante presunzioni, giova rilevare che nel caso in esame esso sussiste nei termini e con le precisazioni che seguono, tenuto conto della grave entità delle lesioni subìte da e dello stretto rapporto Parte_2
parentale tra la vittima primaria e gli attori, con esclusione della ex convivente.
La liquidazione di tale danno viene effettuata in ragione della apposita previsione delle tabelle romane aggiornate al 2025, che tengono conto sia dell'aspetto interiore del pregiudizio (danno morale) che di quello dinamico – relazionale (modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto), contemplando due diversi importi del punto (euro 3533,06 per il danno morale ed un importo variabile tra 3533,06 e 2491,65 in funzione della presenza o meno del riconoscimento al diritto all'assistenza). Va altresì precisato che il diritto alla seconda componente del punto spetta solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato e quindi, nel caso in esame, ai genitori.
Va ancora tenuto in conto che il danneggiato percepisce una indennità di accompagnamento
(cfr. citazione, fol. 27), sicché la seconda componente del punto va riconosciuta nell'importo inferiore (euro 2491,65).
Ciò posto, si deve anzitutto escludere la risarcibilità del pregiudizio dedotto dalla Sig.ra
, indicata come ex convivente del senza alcuna ulteriore Controparte_1 Parte_2
allegazione e prova sulla relazione personale effettivamente esistente tra la stessa ed il danneggiato. Non è stato illustrato il tipo e l'intensità del rapporto attualmente intercorrente tra i due, la durata, nonché gli ulteriori elementi atti a dimostrare, sia pur in via presuntiva, l'esistenza
16 di un effettivo pregiudizio che possa essere derivato in conseguenza delle lesioni subite dal
Pt_2
Per quanto riguarda invece il danno dedotto a tale titolo dai genitori e dai figli, come legalmente rappresentati nel giudizio, esso può presumersi in ragione dell'intensità del vincolo parentale e liquidarsi come segue:
(figlio età 7): 3533,06 x (15+7+7)x (coeff. n. figli 0,7) = 71.721,00 x coeff. Inv. Persona_1
80% = € 57.376,90
(figlia Età 6) = come sopra, € 57.376,90 Persona_2
(padre età 66) = 6024,71 x (20 + 7 + 3) x (coeff. n. genitori 0,8) = 144.593,04 x Parte_1
coeff. inv.80% = € 115.674,43
(madre età 62)= 6024,71 x (20+7+ 3) x (coeff. n. genitori 0,8) = Parte_3
144.593,04 x coeff. inv.80% = € 115.674,43
(fratello età 32)= 3533,06 x (15+7+6) x coeff. invalidità 80% = € 79.140,00 CP_2
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Non sono riconoscibili altre voci di danno.
Quanto a quello esistenziale, esso è già ricompreso nel danno biologico, ovvero nella componente dinamico relazionale di esso, tanto è vero che parte attrice allega il medesimo pregiudizio.
Quanto al danno patrimoniale asseritamente subìto dai genitori del non è dimostrato, Pt_2
nemmeno in via presuntiva, che costui si occupasse del pagamento delle utenze di casa.
Non può accogliersi nemmeno la richiesta di risarcimento del danno subito dal mezzo di proprietà e condotto dal in quanto tardivamente introdotta solo nella comparsa Parte_2
conclusionale.
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Le somme liquidate a titolo risarcitorio sono dovute in misura del 60% in ragione del contributo causale alla produzione del sinistro dello stesso in misura del residuo 40%. Pt_2
17 ----------------
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono calcolate in relazione ai valori effettivamente liquidati.
Fase studio: 4.686,94
Fase introduttiva: 3.092
Fase istruttoria: 13.768,54
Fase decisionale: 8.151,89
I suddetti importi sono stati calcolati considerando lo scaglione fino a 520.000 cui si è applicato un doppio aumento del 15%, in quanto causa di valore superiore a 1.000.000, così come previsto dall'art. 6 D.M. 55/2014.
In definitiva, le spese liquidate ammontano a complessivi € 29.699,37.
18 Non può trovare accoglimento la richiesta di trasmissione della sentenza all'IVASS, ai sensi dell'art. 148 c.10 D.LGS 7/9/2005 n.209, avendo la Compagnia comunque comunicato i motivi della mancata offerta per la definizione stragiudiziale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così provvede:
• accerta e dichiara che il sinistro stradale oggetto del giudizio va ascritto a responsabilità del veicolo rimasto non identificato nella misura del 60% e alla condotta imprudente di nella restante misura del 40%; Parte_2
• per l'effetto condanna la Compagnia di Assicurazioni convenuta, quale CP_3
impresa designata per conto del , al pagamento, a Controparte_4
titolo risarcitorio, in favore degli attori come sotto specificati, delle seguenti somme:
- in favore di € 1.013.403,00 a titolo di danno biologico e morale, nonché Parte_2
euro 676.704,00 a titolo di danno patrimoniale;
- in favore di € 34.426,14 a titolo di danno da lesione del rapporto Persona_1
parentale;
- in favore di € 34.426,14 a titolo di danno da lesione del rapporto Persona_2
parentale;
- in favore di € 69.404,65 a titolo di danno da lesione del rapporto Parte_1
parentale;
- in favore di € 69.404,65 a titolo di danno da lesione del rapporto Parte_3
parentale;
- in favore di € 47.484,00 a titolo di danno da lesione del rapporto CP_2
parentale; il tutto oltre interessi legali come da parte motiva;
19 • rigetta le ulteriori domande attoree;
• Condanna altresì l' al pagamento delle spese processuali come sopra CP_3
liquidate in € 29.699,37oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA in misura di legge, da distrarsi in favore del difensore degli attori, Avv. AB GG.
Roma li, 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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