TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1080/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SABRINA Parte_1 C.F._1
CIARROCCHI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
PALMA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Come da note scritte telematicamente depositate
Motivazione
ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1
, la cessazione degli effetti civili del matrimonio (matrimonio Controparte_1
contratto a Falerone il 01.10.1989 – Registro degli Atti di Matrimonio Falerone: Anno
1989 Numero 11 Parte II Serie A Ufficio 1).
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversa Controparte_1
domanda.
All'udienza di comparizione delle parti del 05.12.2024, sentite le stesse dal
Giudice, veniva tentata la conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, conciliazione che dava esito negativo determinando la prosecuzione del giudizio.
In data 20.12.2024 veniva pronunciata sentenza sullo stato delle persone e, con separata ordinanza, fissata udienza per la trattazione delle questioni ancora controverse.
Infine, con note scritte in sostituzione d'udienza tempestivamente depositate, le parti rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sigg.ri e in Falerone, Parte_1 Controparte_1
matrimonio trascritto presso il Comune di Falerone, nell'anno 1989, Numero 11, parte
II, serie A;
- Nessuna fissazione di un assegno divorzile in favore della Sig.ra CP_1
poiché indipendente economicamente;
[...]
- entrambi i genitori e si impegnano a Parte_1 Controparte_1
versare mensilmente in via diretta nel c/c della figlia , entro e non oltre il giorno Per_1 5 di ogni mese un contributo al mantenimento di euro 300,00 ciascuno, mantenimento che verrà interrotto non appena la ragazza sottoscriverà un contratto a tempo indeterminato che le permetterà di divenire economicamente indipendente. Le spese straordinarie necessarie per la figlia verranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori e versate direttamente alla figlia a mezzo bonifico bancario. Per_1
- Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione avendo definito ogni questione anche di natura economica e patrimoniale tra le stesse.
- Spese legali di giudizio compensate integralmente tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.”.
Il Giudice, quindi, preso atto della conciliazione tra le parti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma.
Va premesso che è già intervenuta sentenza sullo stato, sicché deve in questa sede vagliarsi soltanto la questione relativa alle condizioni del divorzio per cui è causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, i soprariportati accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni del loro divorzio non sono contrari agli interessi dei figli, sicché deve prendersi atto di tali accordi.
Le spese di lite vengono compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ prende atto degli accordi, riportati in parte motiva, di divorzio intervenuti tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
❖ compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1080/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SABRINA Parte_1 C.F._1
CIARROCCHI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
PALMA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Come da note scritte telematicamente depositate
Motivazione
ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1
, la cessazione degli effetti civili del matrimonio (matrimonio Controparte_1
contratto a Falerone il 01.10.1989 – Registro degli Atti di Matrimonio Falerone: Anno
1989 Numero 11 Parte II Serie A Ufficio 1).
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversa Controparte_1
domanda.
All'udienza di comparizione delle parti del 05.12.2024, sentite le stesse dal
Giudice, veniva tentata la conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, conciliazione che dava esito negativo determinando la prosecuzione del giudizio.
In data 20.12.2024 veniva pronunciata sentenza sullo stato delle persone e, con separata ordinanza, fissata udienza per la trattazione delle questioni ancora controverse.
Infine, con note scritte in sostituzione d'udienza tempestivamente depositate, le parti rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sigg.ri e in Falerone, Parte_1 Controparte_1
matrimonio trascritto presso il Comune di Falerone, nell'anno 1989, Numero 11, parte
II, serie A;
- Nessuna fissazione di un assegno divorzile in favore della Sig.ra CP_1
poiché indipendente economicamente;
[...]
- entrambi i genitori e si impegnano a Parte_1 Controparte_1
versare mensilmente in via diretta nel c/c della figlia , entro e non oltre il giorno Per_1 5 di ogni mese un contributo al mantenimento di euro 300,00 ciascuno, mantenimento che verrà interrotto non appena la ragazza sottoscriverà un contratto a tempo indeterminato che le permetterà di divenire economicamente indipendente. Le spese straordinarie necessarie per la figlia verranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori e versate direttamente alla figlia a mezzo bonifico bancario. Per_1
- Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione avendo definito ogni questione anche di natura economica e patrimoniale tra le stesse.
- Spese legali di giudizio compensate integralmente tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.”.
Il Giudice, quindi, preso atto della conciliazione tra le parti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma.
Va premesso che è già intervenuta sentenza sullo stato, sicché deve in questa sede vagliarsi soltanto la questione relativa alle condizioni del divorzio per cui è causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, i soprariportati accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni del loro divorzio non sono contrari agli interessi dei figli, sicché deve prendersi atto di tali accordi.
Le spese di lite vengono compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ prende atto degli accordi, riportati in parte motiva, di divorzio intervenuti tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
❖ compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna