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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/06/2024, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Francesco Rizzi Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Marco Accossano Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero RG 1368/2023 promossa da
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Torino, C.so Potenza Parte_1 C.F._1
113, presso lo studio del difensore avv. Sebastiano Romeo
- appellante contro
(c.f. ), (c.f. ) e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Pinerolo (TO), C.so Por- CP_3 C.F._4
porato 21, presso lo studio del difensore avv. Mauro Cimini
- appellati
Conclusioni precisate all'udienza di discussione del 15 maggio 2024
Per l'appellante
Voglia Illustrissima Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e de- duzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata n°
2080/2023 così provvedere:
1) Nel merito riformare e/o annullare la sentenza n° 2080/2023 del 17-05-2023 emessa nel pro- cedimento avente rg 14250-2022 del Tribunale di Torino pubblicata in data 17-05-2023 acco- gliendo i dedotti motivi e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del prov- vedimento impugnato per i motivi su esposti e di ogni ulteriore atto presupposto e consequenzia- le.
2) Accertare e dichiarare che vi è stato da parte dei locatori abuso del diritto per violazione della buona fede contrattuale, nei confronti della conduttrice. 3) Accertare e dichiarare la genericità dell'importo della morosità indicata nell'atto di intima- zione di sfratto e il pagamento dei canoni da parte della conduttrice in contanti, essendovi quan- tomeno un indizio di prova generato dalla messaggistica telefonica.
4) Dichiarare inammissibile la richiesta di condanna al pagamento dei canoni di locazione for- mulata nelle memorie integrative in quanto domanda nuova e per l'effetto annullare la parte del- la sentenza ove viene disposta la condanna di parte appellante al pagamento dei canoni di loca- zione.
5) In subordine , qualora venisse ritenuta ammissibile la richiesta di condanna al pagamento dei canoni di locazione , accertare e dichiarare che la richiesta di pagamento effettuata è generica.
6) In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese genera- li, CPA e IVA per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino respingere l'appello proposto da in Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Col favore delle spese e gli onorari del grado.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
1. I sigg.ri , e con atto del 4.5.2022 hanno intimato a CP_1 CP_2 CP_3
sfratto per morosità avanti al Tribunale ordinario di Torino, allegando il mancato Parte_1 pagamento di canoni per € 26.827,24 che assumevano dovuti in forza del contratto di locazione registrato a Torino l'1.4.2016 avente ad oggetto le unità immobiliari site in Torino, via Viù 5 bis
(meglio descritte nel contratto medesimo).
L'intimata, ammessa al gratuito patrocinio, si costituiva nella fase sommaria allegando di aver sempre corrisposto quanto dovuto per contanti, senza offrirne la prova.
Il Tribunale di Torino, pronunciata ordinanza di rilascio e convertito il rito, dato atto dell'avve- nuto rilascio dell'immobile in data 12.4.2023, istruita la causa con sole prove documentali, con la sentenza n.2080/2023 pubblicata il 17.5.2023 riteneva non provate le allegazioni della condut- trice, così testualmente motivando (a pag.3 della sentenza): “Nella fattispecie, non può ritenersi sufficiente a provare l'avvenuto pagamento la sola produzione relativa allo scambio di qualche messaggio telefonico, peraltro privo di qualsiasi contestualizzazione. La circostanza, inoltre, che la parte locatrice abbia atteso diversi anni prima di promuovere lo sfratto per morosità non può assurgere a prova dell'adempimento delle obbligazioni poste a carco della conduttrice.
Non appare poi conferente il richiamo, operato dalla convenuta, alla sentenza n. 16743/2021
2 della Suprema Corte, posto che, nel caso in esame, non solo non è stato allegato dalla sig.ra alcun elemento che potesse ritenersi idoneo ad ingenerare per facta concludentia l'affi- Pt_1
damento della conduttrice circa la remissione del credito da parte del locatore, ma il riferimen- to all'abuso del diritto è del tutto incoerente con la tesi dell'avvenuto pagamento in contanti dei canoni di locazione. La gravità dell'inadempimento giustifica dunque l'accoglimento della do- manda di risoluzione del contratto di locazione”.
Condannava quindi a pagare agli intimanti complessivamente € 30.677,24 per ca- Parte_1
noni non versati sino al rilascio oltre alle spese del grado, revocandone l'ammissione al patroci- nio a spese dello stato per aver agito con colpa grave opponendosi ingiustificatamente allo sfrat- to per morosità.
2. Avverso la decisione ha proposto tempestivo appello con ricorso depositato il Parte_1
10.11.2023, affidando l'impugnazione a due articolati motivi.
Nel primo motivo l'appellante si duole dell'omessa motivazione su un punto decisivo della con- troversia, così testualmente argomentando: nell'atto di opposizione l'odierna appellante formu- la, la propria opposizione, sulla generica richiesta di morosità, in cui sarebbe incorsa la stessa che, non avrebbe versato la mostruosa somma di euro 26.827,24 del canone locatizio e sulla circostanza che i locatori hanno aspettato ben cinque/sei anni, prima di attivarsi e richiedere il pagamento dei canoni senza nemmeno indicare le mensilità che la convenuta non avrebbe a lo- ro dire versato e senza mai aver fatto richiesta di pagamento in tal senso. Il Tribunale non mo- tiva, su un punto decisivo della controversia, statuendo che “La circostanza, inoltre, che la par- te locatrice abbia atteso diversi anni prima di promuovere lo sfratto per morosità non può as- surgere a prova dell'adempimento delle obbligazioni poste a carco della conduttrice”, ossia se- condo il giudicante di prima cure, la circostanza che i locatori abbiano aspettato ben 5/6 anni per agire per lo sfratto per morosità, quando le statistiche di tutti i Tribunali di Italia evidenzia- no che uno sfratto viene intimato entro un anno massimo dal mancato pagamento dei canoni, non era un valido punto da motivare adeguatamente, decidendo su tale punto che tale circo- stanza “non può assurgere a prova dell'adempimento delle obbligazioni poste a carco della conduttrice”. Se tale circostanza, non poteva assurgere, a prova dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni, quanto meno doveva essere ritenuta un principio di prova, secondo il princi- pio giuridico di cui alla sentenza n. 16743/2021 della Suprema Corte tale da ritenersi idoneo ad ingenerare per facta concludentia l'affidamento della conduttrice circa la remissione del credito da parte del locatore, in quanto è fuori da ogni logica sia giuridica che umana, la circostanza
3 che un locatore aspetta 5 anni senza mai ricevere un pagamento per attivarsi ad intraprendere un'azione di sfratto dei confronti del conduttore e senza mai richiedere il pagamento nel corso dei vari anni.
Deduce, nel prosieguo del motivo, l'esistenza di una condotta di abuso del diritto da parte dei lo- catori per aver repentinamente richiesto l'adempimento dell'obbligazione di pagamento dei ca- noni per una somma elevata in un'unica soluzione, invocando il principio di buona fede ed i do- veri di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost. .
L'omessa motivazione riguarderebbe l'allegazione di abuso del diritto per violazione della buona fede contrattuale, e neppure avrebbe motivato il Tribunale, vista la mancata contestazione della messaggistica whatsapp da essa appellante prodotta in primo grado, perché non ritiene che tali messaggi abbiano valore di prova.
Nel secondo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art.112 c.p.c. in quanto la richiesta di pagamento dei canoni di locazione sarebbe stata formulata dai locatori solo nella memoria inte- grativa e quindi sarebbe inammissibile (la domanda ha ad oggetto il pagamento di tutti i canoni di locazione sino all'effettivo rilascio) in quanto domanda nuova.
Si sono costituiti in questo grado gli appellati , e resi- CP_1 CP_2 CP_3 stendo all'impugnazione, della quale deducono l'inammissibilità (sostanzialmente) per difetto di specificità dei motivi.
Questa Corte formulava proposta conciliativa ex art.185 c.p.c., accettata da entrambe le parti ma poi non adempiuta da parte appellata.
3. L'impugnazione è destituita di fondamento.
La circostanza che il locatore abbia atteso sei anni (di mancati pagamenti) prima di promuovere lo sfratto per morosità non comprova affatto, neppure presuntivamente, l'intervenuto adempi- mento dell'obbligazione di pagamento dei canoni da parte dell'appellante (pagamento che dev'essere provato specificamente canone per canone), né (per ingenerato affidamento) la rinun- cia al relativo credito.
Non risulta, infatti, che i locatori non abbiano mai preteso il pagamento dei canoni dalla condut- trice, avendo essi allegato, senza contestazione da parte dell'appellante, di aver più volte solleci- tato il pagamento del canone, costituendo in mora la conduttrice medesima con atto scritto nell'anno 2021, e di aver ricevuto dalla stessa assicurazioni e promesse di pagamento.
4 Non sussistono, e neppure sono state allegate né tantomeno provate dall'appellante, elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concludentia (cfr. Cass. civ. 16743/2021).
Quanto alla messaggistica whatsapp, il primo giudice ha chiaramente affermato che non può ri- tenersi sufficiente a provare l'avvenuto pagamento la sola produzione relativa allo scambio di qualche messaggio telefonico, peraltro privo di qualsiasi contestualizzazione, passo motivazio- nale che non è adeguatamente censurato dall'appellante che neppure allega i motivi per i quali, a suo dire, la prova del pagamento dei canoni si evincerebbe “in maniera inequivocabile” dallo
“scambio di messaggistica”, né tantomeno indica per quali mesi e per quale ammontare i canoni sarebbero stati pagati come sarebbe stato suo specifico onere e neppure come ed in quali termini tali circostanze emergano dall'esame della messaggistica prodotta, di tal ché l'impugnazione, sul punto, è inammissibile.
Circa la domanda di pagamento dei canoni inevasi, è noto che, all'esito del mutamento del rito ex art.667 c.p.c., possono introdursi anche domande nuove, a tacer del fatto che il locatore ha al- legato il mancato pagamento del canone di locazione pari ad € 350,00 mensili a far data da gen- naio 2016, determinando e circostanziando nel tempo in modo più che sufficiente il suo credito.
4. All'integrale rigetto dell'impugnazione consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante a rifondere agli appellati le spese anche di questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi di cui alla tabella 12 allegata al D.M.
55/2014, ritenuta la causa compresa nello scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, sezione terza civile, visti gli artt.447 bis e 437 c.p.c., definitiva- mente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale ordinario di
Torino n.2080/2023 pubblicata il 17.5.2023, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello avverso la gravata sentenza, che per l'effetto conferma;
- condanna l'appellante a pagare agli appellati , e Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
le spese di lite, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario CP_4
spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovuta;
5 - da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Torino all'udienza del 15 maggio 2024 dalla terza sezione civile della Corte
d'Appello con lettura in udienza del presente dispositivo.
Il Giudice Ausiliario relatore
Dott. Marco Accossano
Il Presidente
Dott. Francesco Rizzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Francesco Rizzi Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Marco Accossano Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero RG 1368/2023 promossa da
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Torino, C.so Potenza Parte_1 C.F._1
113, presso lo studio del difensore avv. Sebastiano Romeo
- appellante contro
(c.f. ), (c.f. ) e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Pinerolo (TO), C.so Por- CP_3 C.F._4
porato 21, presso lo studio del difensore avv. Mauro Cimini
- appellati
Conclusioni precisate all'udienza di discussione del 15 maggio 2024
Per l'appellante
Voglia Illustrissima Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e de- duzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata n°
2080/2023 così provvedere:
1) Nel merito riformare e/o annullare la sentenza n° 2080/2023 del 17-05-2023 emessa nel pro- cedimento avente rg 14250-2022 del Tribunale di Torino pubblicata in data 17-05-2023 acco- gliendo i dedotti motivi e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del prov- vedimento impugnato per i motivi su esposti e di ogni ulteriore atto presupposto e consequenzia- le.
2) Accertare e dichiarare che vi è stato da parte dei locatori abuso del diritto per violazione della buona fede contrattuale, nei confronti della conduttrice. 3) Accertare e dichiarare la genericità dell'importo della morosità indicata nell'atto di intima- zione di sfratto e il pagamento dei canoni da parte della conduttrice in contanti, essendovi quan- tomeno un indizio di prova generato dalla messaggistica telefonica.
4) Dichiarare inammissibile la richiesta di condanna al pagamento dei canoni di locazione for- mulata nelle memorie integrative in quanto domanda nuova e per l'effetto annullare la parte del- la sentenza ove viene disposta la condanna di parte appellante al pagamento dei canoni di loca- zione.
5) In subordine , qualora venisse ritenuta ammissibile la richiesta di condanna al pagamento dei canoni di locazione , accertare e dichiarare che la richiesta di pagamento effettuata è generica.
6) In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese genera- li, CPA e IVA per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino respingere l'appello proposto da in Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Col favore delle spese e gli onorari del grado.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
1. I sigg.ri , e con atto del 4.5.2022 hanno intimato a CP_1 CP_2 CP_3
sfratto per morosità avanti al Tribunale ordinario di Torino, allegando il mancato Parte_1 pagamento di canoni per € 26.827,24 che assumevano dovuti in forza del contratto di locazione registrato a Torino l'1.4.2016 avente ad oggetto le unità immobiliari site in Torino, via Viù 5 bis
(meglio descritte nel contratto medesimo).
L'intimata, ammessa al gratuito patrocinio, si costituiva nella fase sommaria allegando di aver sempre corrisposto quanto dovuto per contanti, senza offrirne la prova.
Il Tribunale di Torino, pronunciata ordinanza di rilascio e convertito il rito, dato atto dell'avve- nuto rilascio dell'immobile in data 12.4.2023, istruita la causa con sole prove documentali, con la sentenza n.2080/2023 pubblicata il 17.5.2023 riteneva non provate le allegazioni della condut- trice, così testualmente motivando (a pag.3 della sentenza): “Nella fattispecie, non può ritenersi sufficiente a provare l'avvenuto pagamento la sola produzione relativa allo scambio di qualche messaggio telefonico, peraltro privo di qualsiasi contestualizzazione. La circostanza, inoltre, che la parte locatrice abbia atteso diversi anni prima di promuovere lo sfratto per morosità non può assurgere a prova dell'adempimento delle obbligazioni poste a carco della conduttrice.
Non appare poi conferente il richiamo, operato dalla convenuta, alla sentenza n. 16743/2021
2 della Suprema Corte, posto che, nel caso in esame, non solo non è stato allegato dalla sig.ra alcun elemento che potesse ritenersi idoneo ad ingenerare per facta concludentia l'affi- Pt_1
damento della conduttrice circa la remissione del credito da parte del locatore, ma il riferimen- to all'abuso del diritto è del tutto incoerente con la tesi dell'avvenuto pagamento in contanti dei canoni di locazione. La gravità dell'inadempimento giustifica dunque l'accoglimento della do- manda di risoluzione del contratto di locazione”.
Condannava quindi a pagare agli intimanti complessivamente € 30.677,24 per ca- Parte_1
noni non versati sino al rilascio oltre alle spese del grado, revocandone l'ammissione al patroci- nio a spese dello stato per aver agito con colpa grave opponendosi ingiustificatamente allo sfrat- to per morosità.
2. Avverso la decisione ha proposto tempestivo appello con ricorso depositato il Parte_1
10.11.2023, affidando l'impugnazione a due articolati motivi.
Nel primo motivo l'appellante si duole dell'omessa motivazione su un punto decisivo della con- troversia, così testualmente argomentando: nell'atto di opposizione l'odierna appellante formu- la, la propria opposizione, sulla generica richiesta di morosità, in cui sarebbe incorsa la stessa che, non avrebbe versato la mostruosa somma di euro 26.827,24 del canone locatizio e sulla circostanza che i locatori hanno aspettato ben cinque/sei anni, prima di attivarsi e richiedere il pagamento dei canoni senza nemmeno indicare le mensilità che la convenuta non avrebbe a lo- ro dire versato e senza mai aver fatto richiesta di pagamento in tal senso. Il Tribunale non mo- tiva, su un punto decisivo della controversia, statuendo che “La circostanza, inoltre, che la par- te locatrice abbia atteso diversi anni prima di promuovere lo sfratto per morosità non può as- surgere a prova dell'adempimento delle obbligazioni poste a carco della conduttrice”, ossia se- condo il giudicante di prima cure, la circostanza che i locatori abbiano aspettato ben 5/6 anni per agire per lo sfratto per morosità, quando le statistiche di tutti i Tribunali di Italia evidenzia- no che uno sfratto viene intimato entro un anno massimo dal mancato pagamento dei canoni, non era un valido punto da motivare adeguatamente, decidendo su tale punto che tale circo- stanza “non può assurgere a prova dell'adempimento delle obbligazioni poste a carco della conduttrice”. Se tale circostanza, non poteva assurgere, a prova dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni, quanto meno doveva essere ritenuta un principio di prova, secondo il princi- pio giuridico di cui alla sentenza n. 16743/2021 della Suprema Corte tale da ritenersi idoneo ad ingenerare per facta concludentia l'affidamento della conduttrice circa la remissione del credito da parte del locatore, in quanto è fuori da ogni logica sia giuridica che umana, la circostanza
3 che un locatore aspetta 5 anni senza mai ricevere un pagamento per attivarsi ad intraprendere un'azione di sfratto dei confronti del conduttore e senza mai richiedere il pagamento nel corso dei vari anni.
Deduce, nel prosieguo del motivo, l'esistenza di una condotta di abuso del diritto da parte dei lo- catori per aver repentinamente richiesto l'adempimento dell'obbligazione di pagamento dei ca- noni per una somma elevata in un'unica soluzione, invocando il principio di buona fede ed i do- veri di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost. .
L'omessa motivazione riguarderebbe l'allegazione di abuso del diritto per violazione della buona fede contrattuale, e neppure avrebbe motivato il Tribunale, vista la mancata contestazione della messaggistica whatsapp da essa appellante prodotta in primo grado, perché non ritiene che tali messaggi abbiano valore di prova.
Nel secondo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art.112 c.p.c. in quanto la richiesta di pagamento dei canoni di locazione sarebbe stata formulata dai locatori solo nella memoria inte- grativa e quindi sarebbe inammissibile (la domanda ha ad oggetto il pagamento di tutti i canoni di locazione sino all'effettivo rilascio) in quanto domanda nuova.
Si sono costituiti in questo grado gli appellati , e resi- CP_1 CP_2 CP_3 stendo all'impugnazione, della quale deducono l'inammissibilità (sostanzialmente) per difetto di specificità dei motivi.
Questa Corte formulava proposta conciliativa ex art.185 c.p.c., accettata da entrambe le parti ma poi non adempiuta da parte appellata.
3. L'impugnazione è destituita di fondamento.
La circostanza che il locatore abbia atteso sei anni (di mancati pagamenti) prima di promuovere lo sfratto per morosità non comprova affatto, neppure presuntivamente, l'intervenuto adempi- mento dell'obbligazione di pagamento dei canoni da parte dell'appellante (pagamento che dev'essere provato specificamente canone per canone), né (per ingenerato affidamento) la rinun- cia al relativo credito.
Non risulta, infatti, che i locatori non abbiano mai preteso il pagamento dei canoni dalla condut- trice, avendo essi allegato, senza contestazione da parte dell'appellante, di aver più volte solleci- tato il pagamento del canone, costituendo in mora la conduttrice medesima con atto scritto nell'anno 2021, e di aver ricevuto dalla stessa assicurazioni e promesse di pagamento.
4 Non sussistono, e neppure sono state allegate né tantomeno provate dall'appellante, elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concludentia (cfr. Cass. civ. 16743/2021).
Quanto alla messaggistica whatsapp, il primo giudice ha chiaramente affermato che non può ri- tenersi sufficiente a provare l'avvenuto pagamento la sola produzione relativa allo scambio di qualche messaggio telefonico, peraltro privo di qualsiasi contestualizzazione, passo motivazio- nale che non è adeguatamente censurato dall'appellante che neppure allega i motivi per i quali, a suo dire, la prova del pagamento dei canoni si evincerebbe “in maniera inequivocabile” dallo
“scambio di messaggistica”, né tantomeno indica per quali mesi e per quale ammontare i canoni sarebbero stati pagati come sarebbe stato suo specifico onere e neppure come ed in quali termini tali circostanze emergano dall'esame della messaggistica prodotta, di tal ché l'impugnazione, sul punto, è inammissibile.
Circa la domanda di pagamento dei canoni inevasi, è noto che, all'esito del mutamento del rito ex art.667 c.p.c., possono introdursi anche domande nuove, a tacer del fatto che il locatore ha al- legato il mancato pagamento del canone di locazione pari ad € 350,00 mensili a far data da gen- naio 2016, determinando e circostanziando nel tempo in modo più che sufficiente il suo credito.
4. All'integrale rigetto dell'impugnazione consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante a rifondere agli appellati le spese anche di questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi di cui alla tabella 12 allegata al D.M.
55/2014, ritenuta la causa compresa nello scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, sezione terza civile, visti gli artt.447 bis e 437 c.p.c., definitiva- mente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale ordinario di
Torino n.2080/2023 pubblicata il 17.5.2023, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello avverso la gravata sentenza, che per l'effetto conferma;
- condanna l'appellante a pagare agli appellati , e Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
le spese di lite, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario CP_4
spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovuta;
5 - da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Torino all'udienza del 15 maggio 2024 dalla terza sezione civile della Corte
d'Appello con lettura in udienza del presente dispositivo.
Il Giudice Ausiliario relatore
Dott. Marco Accossano
Il Presidente
Dott. Francesco Rizzi
6