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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/10/2024, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 1169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Mauro Petrusa Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1169 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...], (c.f. ) in data Parte_1 C.F._1
04/06/1976;
e
, nato a [...], (c.f. ) in data Parte_2 C.F._2
31/10/1970;
entrambi elettivamente domiciliati in Trapani, nella via Marinella n. 35, presso lo studio dell'avv. Salvatore Barraco, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrenti –
e con l'intervento del Pubblico Ministero – interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: le parti confermano la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
03/09/2024.
PM: parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 03/09/2024, i ricorrenti deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in data 18/06/2002, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Paceco – Atto n. 28, parte II, serie A, dell'anno 2002.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione erano nati due figlie: (06/04/2005) e Per_1
(20.02.2010). Per_2
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso, di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati;
la Sig.ra abiterà l'attuale casa coniugale, di Parte_1
sua proprietà, sita in MI (TP) nella Strada Cusenza-Pietretagliate n. 50/A, nella quale continuerà a vivere assieme alla figlia minorenne mentre il Sig. Per_2 Parte_2 vivrà nell'abitazione di sua proprietà sita in Trapani nella via Aperta n. 8, in ogni caso libero di fissare dove voglia la propria residenza;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma, come Per_2
detto, vivrà con la madre, potendo il padre visitarla come dal seguente punto 3;
3) il padre potrà far visita alla figlia tenendola con sé ogni quindici giorni Per_2 dall'uscita della scuola del Sabato alle 20.00 della Domenica, nonché dalle ore 15 alle ore
20 di un altro giorno feriale a settimana, a scelta del Sig. ; il tutto previo preavviso Parte_2
telefonico alla moglie almeno un giorno prima;
inoltre, il padre potrà tenere la figlia Per_2
con sé due settimane consecutive, da concordare di volta in volta, nel periodo estivo, e tre giorni consecutivi, alternativamente ed a partire dalla vigilia, in occasione delle feste di
Natale e Capodanno oltre tre giorni consecutivi in occasione della Pasqua;
4) all'ordinario mantenimento della figlia minore provvederà il Sig. Per_2 Parte_2
, col versamento, a mani della moglie entro i primi cinque giorni di ogni mese, di un
[...]
assegno mensile di euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) sarà invece la Sig.ra a contribuire all'ordinario mantenimento Parte_1
della figlia maggiorenne , studente universitaria, versandole direttamente, entro i Per_1
primi cinque giorni di ogni mese, un assegno mensile pari ad euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ciò fino a raggiunta indipendenza economica;
6) attese le sufficienti condizioni economiche di ciascuno, i ricorrenti rinunciano reciprocamente a chiedere un assegno per il proprio mantenimento, poiché in grado di provvedere ai propri bisogni;
7) i coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rinnovo delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio e dei rispettivi passaporti;
8) le spese di natura straordinaria in favore della figlia minore e della figlia Per_2
maggiorenne , non ancora autosufficiente economicamente, verranno ripartite nella Per_1
misura del 50% ciascuno a carico degli odierni ricorrenti e saranno eseguite nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Trapani, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani il 27 novembre 2018;
9) ciascuno dei coniugi provvederà a pagare le spettanze del difensore”.
Con note tempestivamente depositate, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni congiunte articolate in ricorso.
Indi, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 158
c.c., come pacifico tra le parti. Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, di cui pertanto ha ritenuto superfluo l'ascolto nel suo superiore interesse, né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data
[...]
18/06/2002, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Paceco –
Atto n. 28, parte II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Mauro Petrusa Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1169 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...], (c.f. ) in data Parte_1 C.F._1
04/06/1976;
e
, nato a [...], (c.f. ) in data Parte_2 C.F._2
31/10/1970;
entrambi elettivamente domiciliati in Trapani, nella via Marinella n. 35, presso lo studio dell'avv. Salvatore Barraco, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrenti –
e con l'intervento del Pubblico Ministero – interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: le parti confermano la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
03/09/2024.
PM: parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 03/09/2024, i ricorrenti deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in data 18/06/2002, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Paceco – Atto n. 28, parte II, serie A, dell'anno 2002.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione erano nati due figlie: (06/04/2005) e Per_1
(20.02.2010). Per_2
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso, di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati;
la Sig.ra abiterà l'attuale casa coniugale, di Parte_1
sua proprietà, sita in MI (TP) nella Strada Cusenza-Pietretagliate n. 50/A, nella quale continuerà a vivere assieme alla figlia minorenne mentre il Sig. Per_2 Parte_2 vivrà nell'abitazione di sua proprietà sita in Trapani nella via Aperta n. 8, in ogni caso libero di fissare dove voglia la propria residenza;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma, come Per_2
detto, vivrà con la madre, potendo il padre visitarla come dal seguente punto 3;
3) il padre potrà far visita alla figlia tenendola con sé ogni quindici giorni Per_2 dall'uscita della scuola del Sabato alle 20.00 della Domenica, nonché dalle ore 15 alle ore
20 di un altro giorno feriale a settimana, a scelta del Sig. ; il tutto previo preavviso Parte_2
telefonico alla moglie almeno un giorno prima;
inoltre, il padre potrà tenere la figlia Per_2
con sé due settimane consecutive, da concordare di volta in volta, nel periodo estivo, e tre giorni consecutivi, alternativamente ed a partire dalla vigilia, in occasione delle feste di
Natale e Capodanno oltre tre giorni consecutivi in occasione della Pasqua;
4) all'ordinario mantenimento della figlia minore provvederà il Sig. Per_2 Parte_2
, col versamento, a mani della moglie entro i primi cinque giorni di ogni mese, di un
[...]
assegno mensile di euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) sarà invece la Sig.ra a contribuire all'ordinario mantenimento Parte_1
della figlia maggiorenne , studente universitaria, versandole direttamente, entro i Per_1
primi cinque giorni di ogni mese, un assegno mensile pari ad euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ciò fino a raggiunta indipendenza economica;
6) attese le sufficienti condizioni economiche di ciascuno, i ricorrenti rinunciano reciprocamente a chiedere un assegno per il proprio mantenimento, poiché in grado di provvedere ai propri bisogni;
7) i coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rinnovo delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio e dei rispettivi passaporti;
8) le spese di natura straordinaria in favore della figlia minore e della figlia Per_2
maggiorenne , non ancora autosufficiente economicamente, verranno ripartite nella Per_1
misura del 50% ciascuno a carico degli odierni ricorrenti e saranno eseguite nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Trapani, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani il 27 novembre 2018;
9) ciascuno dei coniugi provvederà a pagare le spettanze del difensore”.
Con note tempestivamente depositate, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni congiunte articolate in ricorso.
Indi, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 158
c.c., come pacifico tra le parti. Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, di cui pertanto ha ritenuto superfluo l'ascolto nel suo superiore interesse, né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data
[...]
18/06/2002, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Paceco –
Atto n. 28, parte II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa