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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UD, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1008/2025 R.C.F., promossa con ricorso depositato il 17.4.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Ornella Di Mauro
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Angela Grego
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
UD
INTERVENUTO
1 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i ricorrenti il 9 giugno 2007 presso il Comune di Cervignano del Friuli (UD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 10 parte II serie A - anno 2007.
2. Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di operare l'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile.
3. Confermare l'affidamento condiviso di – figlio minore della coppia - ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Cervignano del Friuli fraz. Scodovacca, via Lino Stabile 33, nella quale seguiterà ad alloggiare anche il figlio maggiorenne , non economicamente autosufficiente. Disporsi che il figlio minore Per_2
, salvo il diritto di padre e figlio di vedersi quando vorranno compatibilmente agli Per_1 impegni scolastici del minore e lavorativi del padre, alloggerà presso l'abitazione paterna a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18 quando il sig. ndrà a prenderlo fino alla domenica CP_1 sera dopo cena, entro le 22 nel periodo scolastico, quando il sig. lo riaccompagnerà a CP_1 casa. Disporsi che trascorra con il padre, che andrà a prenderlo e lo ricondurrà alla Per_1 casa materna, una sera a settimana comprensiva di cena/o pranzo nelle settimane il cui il fine settimana sia di competenza del padre, e due sere, anche qui con cena/o pranzo e gestione del trasporto, nelle settimane in cui il fine settimana sia di competenza della madre. In entrambi i casi con riaccompagnamento entro le 22 nel periodo scolastico.
4. Disporsi che il figlio minore trascorra alternativamente con la madre ed il padre Per_1 durante le festività natalizie, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola, con il giorno della Vigilia di Natale e quello di Natale alternati.
Parimenti trascorrerà le festività pasquali, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore, mentre le ulteriori festività scolastiche saranno del pari suddivise in maniera egualitaria tra i genitori;
disporsi che durante le vacanze estive il minore trascorra 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, nei termini e modi da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
2 5. Disporsi che le restanti festività e ponti siano alternativamente ed equamente suddivisi fra i genitori, così come gli accompagnamenti agli impegni necessari di entrambi i figli, ferme restando la compatibilità nel calendario con il lavoro su turni del signor che CP_1 eventualmente determineranno accordi per sostituzioni, resta inteso che i turni mensili saranno Part comunicati alla signora empestivamente così da organizzare al meglio le sostituzioni.
6. Determinare il contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 mensili per
Part ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla signora entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
7. Stabilire la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori con rispetto del protocollo
Ondif in uso presso il Tribunale.
8. Assegno unico per i figli goduto interamente dalla madre.
9. I genitori consentono reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche in favore del figlio minore
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data
9.6.2007 in Comune di Cervignano del Friuli (UD) con;
che dall'unione erano Controparte_1 nati i figli (4.4.2006), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e Per_2
(23.9.2011), minorenne, e che nell'anno 2022 il Tribunale di UD aveva omologato la Per_1 separazione consensuale dei coniugi con decreto depositato in data 4.7.2022, ha Parte_1 chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alla domanda di divorzio, ma a Controparte_1 diverse condizioni, soprattutto sotto l'aspetto economico.
Alla prima udienza davanti al G.I. di data 16.10.2025, esperito tentativo di conciliazione che ha sortito esito positivo, le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno pertanto chiesto un breve rinvio con udienza a trattazione scritta onde rassegnare conclusioni congiunte. Alla successiva udienza del
3 21.10.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte contenenti conclusioni congiunte. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
Va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo la volontà dalle stesse appalesata e, poiché la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa sin dall'epoca della separazione, sono ampiamente trascorsi i termini di legge dalla data della separazione personale dei coniugi onde pronunciare sentenza di divorzio.
Le condizioni di divorzio congiuntamente formulate dalle parti possono essere integralmente accolte, in quanto conformi anche agli interessi dei due figli e . Per_2 Per_1
Spese compensate, come implicitamente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di UD, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
il 9 giugno 2007 presso il Comune di Cervignano del Friuli (UD) e trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio al n. 10 parte II serie A - anno 2007 alle seguenti condizioni:
1. Conferma l'affidamento condiviso di - figlio minore della coppia - ad entrambi Persona_1
i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Cervignano del Friuli fraz. Scodovacca, via Lino Stabile 33, nella quale seguiterà ad alloggiare anche il figlio maggiorenne , non economicamente autosufficiente. Dispone che il figlio minore Per_2
, salvo il diritto di padre e figlio di vedersi quando vorranno compatibilmente agli Per_1 impegni scolastici del minore e lavorativi del padre, alloggerà presso l'abitazione paterna a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18, quando il sig. andrà a prenderlo, fino alla CP_1 domenica sera dopo cena, entro le 22 nel periodo scolastico, quando il sig. lo CP_1 riaccompagnerà a casa. Dispone che trascorra con il padre, che andrà a prenderlo e lo Per_1 ricondurrà alla casa materna, una sera a settimana comprensiva di cena/o pranzo nelle settimane il cui il fine settimana è di competenza del padre, e due sere, anch'esse comprensive di cena/o pranzo e gestione del trasporto, nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre. In entrambi i casi con riaccompagnamento entro le 22 nel periodo scolastico.
2. Dispone che il figlio minore trascorra alternativamente con la madre ed il padre, Per_1 durante le festività natalizie, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola, con il giorno della Vigilia di Natale e quello di Natale alternati.
4 Parimenti trascorrerà le festività pasquali, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore, mentre le ulteriori festività scolastiche saranno del pari suddivise in maniera egualitaria tra i genitori;
dispone che durante le vacanze estive il minore trascorra 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, nei termini e modi da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
3. Dispone che le restanti festività e ponti siano alternativamente ed equamente suddivisi fra i genitori, così come gli accompagnamenti agli impegni necessari di entrambi i figli, ferma restando la compatibilità del calendario con il lavoro su turni del signor che CP_1 eventualmente determineranno accordi per sostituzioni;
resta inteso che i turni mensili saranno Part comunicati alla signora empestivamente così da organizzare al meglio le sostituzioni.
4. Determina il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla
Part signora ntro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
5. Stabilisce la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori con rispetto del protocollo
Ondif in uso presso il Tribunale di UD.
6. Assegno unico per i figli di competenza esclusiva della madre.
7. Dà atto che i genitori acconsentono reciprocamente al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche in favore del figlio minore.
8. Spese compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervignano del Friuli (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 10, parte seconda, serie A, degli Atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Così deciso in UD, nella Camera di Consiglio dd. 23.10.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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