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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1156/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO- contumace oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Ozieri n. 88 del 16 novembre 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia in totale riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze e, ove mai occorra, confermare gli atti impugnati con l'opposizione di primo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 maggio 2024 il Prefetto di proponeva tempestivo appello contro Pt_1 la sentenza di cui in epigrafe che aveva accolto l'opposizione dell'odierno appellato proposta contro il verbale di accertamento n. PTR 2254002432 contestatogli dalla Polizia Stradale di il 20 marzo Pt_1
2023 per la violazione dell'art. 142, co.9, del Codice della Strada, avendo egli circolato ad una velocità di 142 km orari, come rilevato dalla postazione di controllo temporanea mediante Telelaser TruCam
HD. Violazione che aveva comportato l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, il ritiro della patente e la decurtazione di sei punti.
Esponeva l'appellante che l'opponente aveva contestato la legittimità della misurazione della velocità tramite l'apparecchiatura utilizzata dalla Polstrada per mancanza di taratura, l'inaffidabilità della misurazione stessa per violazione delle norme d'uso dell'apparecchio e l'illegittimità dell'accertamento per violazione della disciplina inerente alla doverosa presegnalazione della postazione di controllo.
pagina 1 di 3 Lamentava quindi l'appellante che erroneamente il giudice di pace adito aveva ritenuto la propria competenza territoriale, contestata dall'amministrazione opposta, disattendendo la relativa eccezione d'incompetenza. Trovando infatti applicazione nella specie il forum commissi delicti, il giudice di pace adito avrebbe dovuto declinare la propria competenza in favore di quello di , dato che la Pt_1 violazione era stata commessa e rilevata nel comune di Paulilatino.
Si doleva, inoltre, la prefettura della mancanza di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato in violazione del principio di cui all'art. 112, c.p.c., avendo il gdp di Ozieri annullato il verbale sull'erroneo presupposto della sua illegittimità per la mancata indicazione dell'autorizzazione del Prefetto all'installazione in quel tratto di strada dell'apparecchiatura rilevatrice della velocità. Motivo di censura che l'opponente non aveva, tuttavia, mai proposto e su cui non avrebbe dovuto quindi adottarsi alcuna statuizione. Il giudice di prime cure aveva infatti rilevato al riguardo che “l'indicazione del suddetto decreto prefettizio costituisce requisito di legittimità del verbale di accertamento in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, così come stabilito dalla Suprema Corte, V. Cass. civ. sez. II, ord. 28.03.2023”. Osservava, comunque, l'appellante che nella specie, essendo il rilevamento avvenuto nel tratto della SS
131 (km 116,836), ove il limite di velocità è fissato in 90 chilometri orari, tramite un'apparecchiatura CP_ telelaser presidiata dagli agenti della polizia stradale che contestualmente avevano contestato all' la violazione, non ricorrevano i presupposti normativi per esigere l'indicazione del decreto prefettizio nel relativo verbale.
Chiedeva quindi la totale riforma della sentenza, concludendo come riportato in epigrafe.
L'appellato restava contumace.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era decisa sulle conclusioni riportate in epigrafe all'udienza odierna cartolare del 13 marzo 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
***
L'appello è fondato e dev'essere accolto. E' in primo luogo fondata l'eccezione pregiudiziale tempestivamente sollevata dalla , CP_2 trattandosi peraltro di incompetenza funzionale ed inderogabile, come tale rilevabile anche d'ufficio CP_ alla prima udienza. L'opposizione avrebbe dovuto infatti essere proposta dal sig. davanti al giudice di pace del luogo in cui era stata commessa (e contestualmente accertata) la violazione che nella specie va individuato nel giudice di pace di . Infatti, come risulta dal verbale allegato Pt_1 dall'appellante (doc.6), l'infrazione era stata accertata dalla Polizia Stradale di , sulla SS 131 Pt_1
Carlo Felice, in territorio comunale di Paulilatino.
La sentenza è stata pronunciata quindi da giudice territorialmente incompetente. Il rilievo, tuttavia, non comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado, essendo pacificamente tassativi i casi contemplati dall'art. 354, c.p.c., e costituendo la rimessione una deroga al principio per cui il giudice del gravame è comunque tenuto a decidere la causa nel merito.
Risulta pure fondato il motivo d'appello attinente alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, dato che la questione attinente all'omessa indicazione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione del decreto prefettizio che autorizzava la collocazione dell'apparecchio di rilevamento in quel tratto di strada non era stata mai sollevata dall'opponente, come si desume chiaramente dal contenuto dell'atto introduttivo dell'opposizione (all. 1 appellante), sicché il pagina 2 di 3 gdp adito non poteva pronunciarsi su un'eccezione proponibile solamente dalla parte interessata, non costituendo comunque detto rilievo motivo di nullità del verbale rilevabile d'ufficio. Per completezza, deve peraltro osservarsi come nella specie non risultasse nemmeno necessaria detta indicazione, non ricorrendo le condizioni normative per ritenerla dovuta. Non si era trattato, invero, di rilevamento tramite autovelox e di contestazione differita della violazione che nella specie era stata accertata dagli agenti della Polstrada e contestata immediatamente al trasgressore (v. al riguardo Cass. civ. sez. II, n.
8690/2023).
Si osserva, peraltro, come nella specie l'accertamento e la contestazione della violazione risultino avvenuti nel pieno rispetto della normativa di settore, risultando comprovata l'idoneità dell'apparecchio
“Telelaser Trucam”, regolarmente verificato e sottoposto a taratura che aveva rilevato e documentato CP_ l'ampio superamento dei limiti di velocità da parte del sig. , sicché devono reputarsi pienamente accertati, sulla base del contenuto del verbale, tutti i fatti e le circostanze di tempo e di luogo ivi riportati, comprese le constatate risultanze della strumentazione elettronica (affidabile perché munita delle certificazioni richiamate sulla taratura e sulla verifica di funzionamento dell'apparecchio) e il collegamento fra queste e il mezzo condotto dall'autore dell'infrazione.
La sentenza impugnata è dunque palesemente erronea sotto tutti i profili considerati e dev'essere totalmente riformata, risultando legittimo l'accertamento della violazione e infondata l'opposizione proposta dal trasgressore.
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellato, mentre nulla si dispone per quelle di primo grado (compensate dal giudice di prime cure), in cui l'amministrazione non risulta si fosse avvalsa della difesa tecnica.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello proposto dal Prefetto di e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione di Pt_1 CP_1
contro il verbale di accertamento n. PTR 2254002432 contestatogli dalla Polizia Stradale di
[...]
il 20 marzo 2023. Pt_1
Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'amministrazione appellante delle Controparte_1 spese processuali del presente giudizio di gravame, liquidate in complessivi € 500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari 13 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1156/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO- contumace oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Ozieri n. 88 del 16 novembre 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia in totale riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze e, ove mai occorra, confermare gli atti impugnati con l'opposizione di primo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 maggio 2024 il Prefetto di proponeva tempestivo appello contro Pt_1 la sentenza di cui in epigrafe che aveva accolto l'opposizione dell'odierno appellato proposta contro il verbale di accertamento n. PTR 2254002432 contestatogli dalla Polizia Stradale di il 20 marzo Pt_1
2023 per la violazione dell'art. 142, co.9, del Codice della Strada, avendo egli circolato ad una velocità di 142 km orari, come rilevato dalla postazione di controllo temporanea mediante Telelaser TruCam
HD. Violazione che aveva comportato l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, il ritiro della patente e la decurtazione di sei punti.
Esponeva l'appellante che l'opponente aveva contestato la legittimità della misurazione della velocità tramite l'apparecchiatura utilizzata dalla Polstrada per mancanza di taratura, l'inaffidabilità della misurazione stessa per violazione delle norme d'uso dell'apparecchio e l'illegittimità dell'accertamento per violazione della disciplina inerente alla doverosa presegnalazione della postazione di controllo.
pagina 1 di 3 Lamentava quindi l'appellante che erroneamente il giudice di pace adito aveva ritenuto la propria competenza territoriale, contestata dall'amministrazione opposta, disattendendo la relativa eccezione d'incompetenza. Trovando infatti applicazione nella specie il forum commissi delicti, il giudice di pace adito avrebbe dovuto declinare la propria competenza in favore di quello di , dato che la Pt_1 violazione era stata commessa e rilevata nel comune di Paulilatino.
Si doleva, inoltre, la prefettura della mancanza di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato in violazione del principio di cui all'art. 112, c.p.c., avendo il gdp di Ozieri annullato il verbale sull'erroneo presupposto della sua illegittimità per la mancata indicazione dell'autorizzazione del Prefetto all'installazione in quel tratto di strada dell'apparecchiatura rilevatrice della velocità. Motivo di censura che l'opponente non aveva, tuttavia, mai proposto e su cui non avrebbe dovuto quindi adottarsi alcuna statuizione. Il giudice di prime cure aveva infatti rilevato al riguardo che “l'indicazione del suddetto decreto prefettizio costituisce requisito di legittimità del verbale di accertamento in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, così come stabilito dalla Suprema Corte, V. Cass. civ. sez. II, ord. 28.03.2023”. Osservava, comunque, l'appellante che nella specie, essendo il rilevamento avvenuto nel tratto della SS
131 (km 116,836), ove il limite di velocità è fissato in 90 chilometri orari, tramite un'apparecchiatura CP_ telelaser presidiata dagli agenti della polizia stradale che contestualmente avevano contestato all' la violazione, non ricorrevano i presupposti normativi per esigere l'indicazione del decreto prefettizio nel relativo verbale.
Chiedeva quindi la totale riforma della sentenza, concludendo come riportato in epigrafe.
L'appellato restava contumace.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era decisa sulle conclusioni riportate in epigrafe all'udienza odierna cartolare del 13 marzo 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
***
L'appello è fondato e dev'essere accolto. E' in primo luogo fondata l'eccezione pregiudiziale tempestivamente sollevata dalla , CP_2 trattandosi peraltro di incompetenza funzionale ed inderogabile, come tale rilevabile anche d'ufficio CP_ alla prima udienza. L'opposizione avrebbe dovuto infatti essere proposta dal sig. davanti al giudice di pace del luogo in cui era stata commessa (e contestualmente accertata) la violazione che nella specie va individuato nel giudice di pace di . Infatti, come risulta dal verbale allegato Pt_1 dall'appellante (doc.6), l'infrazione era stata accertata dalla Polizia Stradale di , sulla SS 131 Pt_1
Carlo Felice, in territorio comunale di Paulilatino.
La sentenza è stata pronunciata quindi da giudice territorialmente incompetente. Il rilievo, tuttavia, non comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado, essendo pacificamente tassativi i casi contemplati dall'art. 354, c.p.c., e costituendo la rimessione una deroga al principio per cui il giudice del gravame è comunque tenuto a decidere la causa nel merito.
Risulta pure fondato il motivo d'appello attinente alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, dato che la questione attinente all'omessa indicazione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione del decreto prefettizio che autorizzava la collocazione dell'apparecchio di rilevamento in quel tratto di strada non era stata mai sollevata dall'opponente, come si desume chiaramente dal contenuto dell'atto introduttivo dell'opposizione (all. 1 appellante), sicché il pagina 2 di 3 gdp adito non poteva pronunciarsi su un'eccezione proponibile solamente dalla parte interessata, non costituendo comunque detto rilievo motivo di nullità del verbale rilevabile d'ufficio. Per completezza, deve peraltro osservarsi come nella specie non risultasse nemmeno necessaria detta indicazione, non ricorrendo le condizioni normative per ritenerla dovuta. Non si era trattato, invero, di rilevamento tramite autovelox e di contestazione differita della violazione che nella specie era stata accertata dagli agenti della Polstrada e contestata immediatamente al trasgressore (v. al riguardo Cass. civ. sez. II, n.
8690/2023).
Si osserva, peraltro, come nella specie l'accertamento e la contestazione della violazione risultino avvenuti nel pieno rispetto della normativa di settore, risultando comprovata l'idoneità dell'apparecchio
“Telelaser Trucam”, regolarmente verificato e sottoposto a taratura che aveva rilevato e documentato CP_ l'ampio superamento dei limiti di velocità da parte del sig. , sicché devono reputarsi pienamente accertati, sulla base del contenuto del verbale, tutti i fatti e le circostanze di tempo e di luogo ivi riportati, comprese le constatate risultanze della strumentazione elettronica (affidabile perché munita delle certificazioni richiamate sulla taratura e sulla verifica di funzionamento dell'apparecchio) e il collegamento fra queste e il mezzo condotto dall'autore dell'infrazione.
La sentenza impugnata è dunque palesemente erronea sotto tutti i profili considerati e dev'essere totalmente riformata, risultando legittimo l'accertamento della violazione e infondata l'opposizione proposta dal trasgressore.
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellato, mentre nulla si dispone per quelle di primo grado (compensate dal giudice di prime cure), in cui l'amministrazione non risulta si fosse avvalsa della difesa tecnica.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello proposto dal Prefetto di e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione di Pt_1 CP_1
contro il verbale di accertamento n. PTR 2254002432 contestatogli dalla Polizia Stradale di
[...]
il 20 marzo 2023. Pt_1
Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'amministrazione appellante delle Controparte_1 spese processuali del presente giudizio di gravame, liquidate in complessivi € 500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari 13 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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