Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5894 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Udienza del 12/06/2025
Presente per la IG.ra , per delega dell'Avv. Gennaro Parte_1
ORLANDO, l'avv. Ileana Tammaro, la quale, nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, verbali di causa, che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, nonché
a tutta la documentazione prodotta a sostegno dell'assunto difensivo attoreo, nonché impugnato e contestato tutto quanto ex adverso eccepito dedotto e prodotto, in quanto inammissibile, improponibile, infondato in fatto e diritto, insiste nelle proprie richieste istruttorie come articolate nella seconda e nella terza memoria di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c. e reitera le contestazioni già mosse alla relazione peritale officiosa depositata il 3.4.2024, le cui conclusioni sono frutto di un giudizio clinico eseguito nel corso dell'accertamento tecnico demandato dall' etodologicamente inadeguato. CP_1
Devono, pertanto, reiterarsi qui ed ora tutte le osservazioni tecniche contenute nella relazione di consulenza anche specialistica a firma del dott. Persona_1
versata in atti, e ancor più nelle note controdeduttive a firma del ct di parte attorea dott. del 27.3.2024. Deve, infine, ribadirsi come i CC.TT.UU. abbiano omesso di Per_2
rispondere a tutte le osservazioni del ct di parte attrice alla cd. bozza: nulla riferiscono, infatti, quanto al profilo della metodologia accertativa (che non è stata in tre tempi) e quanto alle residuate borse palpebrali inferiori.
Ciò detto, in via principale il procuratore attoreo insiste acchè sia disposta la rinnovazione della c.t.u. e reitera le proprie richieste istruttorie come articolate nella seconda e nella terza memoria di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c.; in via di subordine, il procuratore attoreo conclude chiedendo che il giudice di merito, nella sua qualità di peritus peritorum, disattendendo le conclusioni del CTU, voglia accogliere la domanda e le conclusioni come rese in atti, e quindi affermare la responsabilità civile del convenuto dott. per i fatti di cui è causa e per l'effetto condannare lo CP_2
stesso, o chi di diritto, al pagamento in favore dell'attrice a totale risarcimento dei danni subiti e subendi, di natura patrimoniale e non, ivi compreso il danno biologico, morale, esistenziale, ITP, ITT, nonché per spese effettuate e per quanto altro dovuto, di una somma pari ad € 21.013,00 (di cui euro 16.129,00 a titolo di danno biologico pari a 9 punti percentuali, euro 4.032 a titolo di danno morale ed euro 852,00 s.e.o. per spese
(tale classe 1963) e comunque riferibile al solo intervento di Persona_3
blefaroplastica inferiore del febbraio 2018, con condanna al pagamento della somma ritenuta dovuta secondo equità. Con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Per il convenuto dott. è presente l'Avv. Giuseppe Iorio, per delega CP_2
dell'Avv. Giuseppe Fava, che si riporta a tutte le difese già svolte, impugna le conclusioni ex adverso formulate e conclude per l'integrale rigetto della domanda proposta dall'attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi secondo il D.M. 55/2014, da porsi a carico della parte attrice, anche in solido con l'impresa di assicurazione chiamata in garanzia, così come previsto dal contratto di assicurazione, con distrazione ex. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.
Alle ore 11,20 il Giudice si ritira in camera di consiglio. all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi, il giudice decide il giudizio come da sentenza che si allega al presente verbale dando atto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies cpc
nella causa iscritta al N.R.G. 12089/22
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Gennaro Orlando elett.te Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Giotto n.25 giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Fava elett.te domiciliato in CP_2
Napoli alla via Antonino D'Antona n. 6 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
, in persona del proprio legale rappresentantep. Parte_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti Andrea Sirena e
Marcella De Simone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla via Bracco n. 15/A
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che nel Gennaio 2018 l'istante si rivolgeva al dott. , Specialista in CP_2
Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva, al fine di apportare un miglioramento all'euritmia del proprio viso;
- che in data 12/02/2018 veniva sottoposta dal sanitario convenuto ad intervento ambulatoriale di “minilifting secondo tecnica MACS lift e blefaroplastica inferiore„;
- che a seguito di successivi controlli clinici in data 05/03/2018 la stessa veniva sottoposta ad intervento di “blefaroplastica superiore”;
- che non riscontrando il risultato a cui erano finalizzato l'intervento del 12/2/2018 si rivolse ad un altro specialista, Dott. il quale Persona_1
individuava i seguenti errori tecnici rapportabili all'operato del convenuto sanitario:
“esito estetico inadeguato in conseguenza del minilifting facciale per diastasi ed asimmetria delle cicatrici con correlata nuova interruzione della linea mandibolare a causa del rilassamento delle guance;
esito estetico inadeguato in conseguenza della blefaroplastica inferiore per residua asimmetria della rima palpebrale con “scleral show bilaterale, maggiore a destra rapportabile ad una eccessiva resezione della cute e del muscolo palpebrale”. Lo stesso specialista segnalava inoltre che tali disestetismi potevano essere corretti mediante reintervento di lifting cervico - facciale ed intervento di lifting del terzo medio facciale con cantopessi, dal costo complessivo pari ad € 8.000,00;
- che dall'excursus storico della vicenda e dall'esame della documentazione medica in atti emergevano errori tecnico-professionali commessi dal sanitario che sottoponeva l'attrice all'intervento di minilifting secondo tecnica MACS lift e di blefaroplastica inferiore;
- che dal riesame del caso emergeva la sussistenza di evidenti elementi di colpa professionale, come indicati specificamente dal Dott. che determinavano Per_1
menomazioni permanenti anch'esse adeguatamente indicate nella relazione del
Dott. e segnatamente: alterazione dell'euritmia del viso, diastasi ed Per_1
asimmetria delle cicatrici in regione pre e retro auricolare, interruzione della linea mandibolare, asimmetria della rima palpebrale con “scleral show” bilaterale maggiore a dx inquadrabile in un danno estetico ai limiti medio -alti della II classe;
- che va ad aggiungersi che dall'esame della documentazione si rilevava innanzitutto la mancanza di un'adeguata informativa circa la tipologia di intervento con particolare riferimento alla tecnica di riposizionamento delle borse adipose inferiori, informazioni necessarie per acquisire da parte del sanitario un valido ed esaustivo consenso informato. Non veniva data all'istante puntuale ed esaustiva informativa circa la procedura, obiettivi e risultati estetici ottenibili, possibili alternative, benefici, rischi e complicanze dell'intervento nonché sulle istruzioni e precauzioni da osservare nel pre e post-operatorio. Difatti se fosse stata adeguatamente informata circa gli esiti ed i rischi di un risultato incerto e non migliorativo, quale quello che si è in effetti realizzato, la non avrebbe scelto di effettuare tale Pt_1
intervento, o comunque si sarebbe rivolta ad altro professionista onde ottenere il miglioramento sperato;
- che la stessa con raccomandata del 04/04/2019 provvedeva a richiedere al dott.
tutta la documentazione relativa ai trattamenti sanitari dallo stesso CP_2
praticati ivi compresi i moduli di consenso informato, senza alcun esito;
- che in esito ai predetti errori tecnico -professionali sono oggi presenti postumi anatomici di cattiva qualità estetica che realizzano un'apprezzabile e considerevole danno fisiognomico ed anatomico. E' indubbio che quanto oggi residua rappresenta un sicuro peggioramento dello stato anteriore psico -fisico della con Pt_1
incidenza sulle sue attività di vita ordinaria e socio – relazionali;
- che a ciò si aggiunga un importante danno morale da valutarsi in via equitativa per le obiettive sofferenze patite, la sgradevole qualità della vita e la non indifferente protrazione della storia clinica. Andrà inoltre riconosciuto il danno esistenziale legato allo stravolgimento delle abitudini di vita personali ed interrelazionali che l'istante ha subito per i fatti per cui è causa, nonché per la sua incidenza negativa sulla piena realizzazione personale e familiare. In proposito si rappresenta che la donna dinamica e socievole, a causa degli esiti degli interventi subiti ha Pt_1
modificato le sue abitudini di vita con ripercussioni sul carattere e sullo stile di vita nonché sui rapporti interpersonali.
Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva di dichiarare la responsabilità civile del
Dott. a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e CP_2
per l'effetto condannare il convenuto al pagamento di quella somma che sarà specificata in corso di causa a totale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, di natura patrimoniale e non, ivi compreso il danno biologico, estetico, morale, esistenziale, ITP, ITT, nonché per spese effettuate e da effettuarsi e per quanto altro dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto sino al totale soddisfo. Chiedeva inoltre di affermare la responsabilità civile del convenuto per omessa e/o inadeguata informativa del trattamento sanitario praticato, e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento danni di quella somma ritenuta dovuta in via equitativa.
Si costituiva il dott. il quale chiedeva il rigetto della domanda CP_2
attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Chiedeva di esser autorizzato alla chiamata in causa della . Nella denegata ipotesi Parte_3
di riconoscimento, anche parziale, del diritto vantato dall'attrice, chiedeva di dichiarare la società , tenuta a manlevarlo. Si costituiva la Parte_2
società la quale in via principale chiedeva il rigetto della Parte_2
domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto ed in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento chiedeva di disporre un'equa riduzione del danno.
Con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal dott. in via CP_2
principale, chiedeva di respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa. In via subordinata, chiedeva di disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quelli di massimale, con applicazione dello scoperto di polizza e con esclusione dei compensi che l'assicurato fosse condannato a rimborsare alla danneggiata.
Prodotta documentazione, espletata ctu medico- legale la causa sulle conclusioni delle parti veniva riservata in decisione all'odierna udienza.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
Reputa la scrivente in primo luogo necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice nel libello introduttivo depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta è indicata come di natura contrattuale.
Giova al riguardo precisare che, proprio nell'ambito della responsabilità professionale ed in particolare in quella medica, diverse ed altalenanti risultano essere sia le posizioni, registrate nel tempo, al riguardo sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina. In verità se da un lato, la posizione dell'ente ospedaliero è risultata di più facile inserimento all'interno di un sinallagma contrattuale le difficoltà si sono poste con maggiore intensità avuto riguardo alla posizione del medico curante, soprattutto qualora lo stesso sia inserito all'interno della struttura pubblica e perciò non “scelto” dal paziente.
Non essendo questa la situazione in cui si colloca la presente vertenza si deve ritenere che, sino alla recentissima innovazione legislativa, al caso di specie andavano applicati gli orientamenti della giurisprudenza in tema di attività sanitaria che deponevano per una responsabilità contrattuale del medico e della struttura.
Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico.
L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi.
La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
Ciò posto, nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sull' espletata ctu , i consulenti nominati dott. e dott. dopo un breve Persona_4 Persona_5
excursus sull'iter terapeutico evidenziavano per ciò che riguarda i risultati del minilifting al volto che “I risultati di un lifting sono inevitabilmente temporanei per gli stessi motivi che ne rendono in primo luogo utile l'esecuzione. Difatti, col trascorrere degli anni e con il progressivo invecchiamento dei tessuti, il risultato chirurgico può regredire”, per ciò che concerne la blefaroplastica della palpebra inferiore rilevavano che “questa ha lo scopo di correggere tre tipi di inestetismi: le “borse”, pseudoerniazioni del tessuto adiposo perioculare correlate a lassità, in genere acquisita con l'invecchiamento, delle strutture di sostegno (cute, setto orbitario, muscolo orbicolare); se ne possono distinguere una mediale, quasi al di sotto del canto interno, una intermedia, nella parte centrale della palpebra (separata dalla precedente dal tendine del muscolo obliquo inferiore), e una laterale, più piccola, pressappoco sotto il canto esterno;
la tumefazione può essere periodicamente aggravata dall'edema, più accentuato nelle prime ore del giorno per il maggior afflusso di sangue a livello cefalico durante il riposo, il quale può anche contribuire allo sfiancamento della parete palpebrale;
- la cute in eccesso, che per la progressiva perdita di elasticità si accumula caudalmente, provocando a sua volta pieghe e rughe;
-l'apparente eccesso di tessuto muscolare per l'ipotonia e il rilassamento dell'orbicolare, più evidente lungo il bordo ciliare, ove la cute non è più in grado di adattarsi. L'intervento prevede essenzialmente quattro tempi: 1) dissezione di un lembo palpebrale (cutaneo o mio- cutaneo); 2) resezione del tessuto adiposo in eccesso;
3) resezione del tessuto cutaneo e muscolare in eccesso;
4) sutura. Di regola, con lo sguardo in prima posizione, il bordo della palpebra inferiore dovrebbe trovarsi all'altezza del limbo corneale inferiore.
Un'eccessiva resezione chirurgica può infatti provocare in quadro di occhio rotondo
(scleral show), poco gradevole esteticamente, o, nei casi più gravi, addirittura un ectropion.
Deve convenirsi che non è sempre agevole quantificare con assoluta precisione l'esatta dimensione della porzione di palpebra da asportare;
inoltre, il risultato estetico dopo l'intervento potrà anche dipendere da ulteriori elementi: la contrazione post-operatoria; la retrazione fibrosa del letto cicatriziale;
il piano di dissezione (il quale consente di realizzare un lembo più spesso se sottomuscolare, più sottile se è sottocutaneo, con differenti potenzialità di deformazione). La gestione di questa complicanza dipende dal suo grado.
Se lieve, massaggi locali ed esercizi di tonificazione del muscolo orbicolare, eventualmente associati al mantenimento della palpebra in posizione fissa con l'ausilio di un cerotto, sono in grado di condurre verso una remissione spontanea. Circostanze più impegnative, se dovute a un ipotono palpebrale, richiederanno il ripristino della giusta tensione irrobustendo la lamella posteriore;
diversamente, in caso di eccessiva escissione cutanea sarà necessario procedere con un lembo (di solito ruotato dalla palpebra superiore o dall'area periorbitaria laterale) o con un innesto (prelevato per lo più dall'area retro- auricolare o dalla palpebra superiore). In caso di retrazione del setto (solitamente dovuta alla presenza di un ematoma non svuotato, a incongrue elettrocoagulazioni o, ancora una volta, al suo cedimento per la forza di gravità), saranno necessari una sezione sull'inserzione sull'arco marginale o sul tarso e la sospensione del margine palpebrale.”
Riguardo invece la blefaroplastica della palpebra superiore evidenziavano che “deve riconoscersi che quest'ultima è una struttura assai mobile, in quanto sottoposta a movimenti di elevazione e abbassamento centinaia di volte al giorno. Anche in ragione di ciò, la pelle tende a perdere la sua normale elasticità e a “scivolare” verso il basso, fino a raccogliersi sopra al tarso. Può inoltre contribuire un ipotono del muscolo orbicolare che, spostandosi, può “trascinare” con sé la cute che lo ricopre. La conseguente protrusione del tessuto adiposo perioculare può poi a sua volta aggravare l'accumulo di cute in eccesso, in un circolo vizioso, per un effetto di stiramento verso il basso. Circa i principi di tecnica chirurgica, a paziente supino è disegnata una linea in corrispondenza del tarso che, ad occhi aperti, dovrà posizionarsi in fondo al solco palpebrale. Occorre assolutamente evitare di eccedere nell'exeresi, per il rischio di rendere impossibile la chiusura completa delle palpebre (lagoftalmia). L'intervento prevede quattro tempi: 1) incisione cutanea secondo il disegno preoperatorio;
2) resezione del tessuto adiposo in eccesso;
3) resezione dell'eccesso cutaneo;
4) sutura.”
I CCTTUU ritenevano conforme la condotta chirurgica alle buone pratiche clinico- assistenziali, difatti le cicatrici al volto, compatibili con gli interventi svolti, si caratterizzavano complessivamente per una buona qualità estetica, risultando visibili solo a un'ispezione mirata e ravvicinata.
Gli stessi precisavano che “il risultato estetico del lifting al volto, al Dicembre 2023, risulta in linea con quello possibilmente atteso a distanza di quasi sei anni dall'intervento, con un lieve cedimento della porzione inferiore del muscolo platisma e dei tessuti della guancia, cui è conseguita una lieve interruzione della linea della mandibola e una lieve accentuazione del solco nasolabiale. D'altronde, come noto, l'invecchiamento dei tessuti dovuto al trascorrere del tempo può vanificare il risultato dell'intervento chirurgico di lifting, fino a renderne necessaria una sua eventuale riesecuzione (circostanza anche richiamata nell'informativa sottoscritta dalla IG.ra ” Pt_1
Orbene, la relazione dei consulenti appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi, in virtù del superamento delle osservazioni alla consulenza depositate dal consulente della parte convenuta Dott.
Il consulente di parte affermava che le condizioni estetiche della sig. Persona_6
ra isultavano sovrapponibili a quelle descritte dal Dott. Pt_1 Persona_1
nel suo elaborato del 18/2/19 e ricavabili dalla iconografia inerente al periodo postoperatorio, dovendo ammettersi difetti di condotta tecnica chirurgica e il necessario riconoscimento di un danno biologico (perlomeno temporaneo).
Il collegio in particolare riteneva che la relazione del Dott. (redatta a circa un Per_1
anno dagli interventi contestati nello specifico interesse della IG.ra non potesse Pt_1
costituire elemento di prova considerato che le valutazioni riportate al suo interno si riferivano alla soggettiva valutazione svolta dal . Difatti ritenevano più utile CP_4 l'affidamento ai rilievi fotografici in atti risalenti al Giugno 2018 dai quali emergeva un risultato estetico certamente migliorativo dello stato anteriore dell'attrice e indicativo di una corretta condotta chirurgica e da cui deriva anche il buono stato (all'epoca) delle palpebre inferiori.
I consulenti concludevano ritendo che “le condizioni attuali della IG.ra sono Pt_1
ricondotte in via esclusiva agli inevitabili fenomeni di invecchiamento”.
Parte attrice sig.ra i duole del danno da lesione del consenso informato, suo dire Pt_1
inadeguato e del tutto inidoneo a consentire alla paziente la libera e consapevole scelta, motivo per il quale va comunque posto l'accento sulla adeguata informazione resa alla paziente.
Si osserva che "In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone" (Cass. n. 2177/2016 così massimata).
Va comunque precisato che, nel caso in cui il paziente lamenti una lesione alla salute quale conseguenza del mancato (o corretto) consenso è necessario fornire adeguata prova, anche sotto il profilo dell'allegazione, che la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè, l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato. Deve quindi potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento (lesione della salute). Orbene, dalla documentazione versata in atti si rileva come la sig. ra abbia Pt_1
sottoscritto il consenso informato per l'intervento subito, il quale è da ritenersi completo, dal momento che la paziente dichiarava di essere stata preventivamente resa edotta del tipo di intervento cui si sarebbe sottoposta, delle difficoltà connesse, degli effetti conseguibili e degli eventuali rischi prevedibili per la sua salute sotto il profilo delle possibili conseguenze pregiudizievoli connesse all'intervento.
Per tali ragioni la domanda avanzata dalla sig. ra eve essere rigettata. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti e si liquidano ex DM
55/14 al valore medio dello scaglione del deductum in considerazione delle questioni affrontate.
Dal rigetto della domanda principale deriva l'assorbimento della domanda di manleva avanzata nei confronti della terza chiamata da parte del dott. , motivo CP_2
per il quale si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto dott.
[...]
al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per CP_2
compensi oltre iva, cpa e rimb. Forf come per legge con distrazione ex. art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata;
4) pone le spese di ctu come già liquidate a carico della parte attrice.
E' verbale
Il giudice dott.ssa Claudia Colicchio