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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/07/2025, n. 4708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4708 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3059/2021 R.G.A.C.C. e nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3061/2021 R.G.A.C.C., riunite e trattenute in decisione il 02.04.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertenti
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Enrico De
Magistris (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
- APPELLANTE PRINCIPALE (giudizio n.r.g. 3059/2021) -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Province 114-B/23, presso lo studio dell'avvocato Paola D'Amico, con l'avvocato Fatina Ercolano (c.f.
, che la rappresenta e difende per procura in atti – C.F._4
APPELLANTE INCIDENTALE (giudizio n.r.g. 3061/2021) -
NONCHE'
(c.f. ) in proprio nonché quale erede CP_2 C.F._5 [...]
Persona_1
(c.f. quale erede di Controparte_3 C.F._6
Persona_1
(c.f. ) quale erede di Controparte_4 C.F._7
Persona_1
r.g. n. 1 tutti elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
Francesco Cannizzaro (c.f. ), che li rappresenta e difende per C.F._8 procure in atti – APPELLATI –
E
- APPELLATO NON COSTITUITO - CP_5
Oggetto: appello principale di e appello incidentale di Parte_1 P_
entrambi anche nei confronti di , in proprio e n.q.
[...] CP_5 CP_2
di erede di , n.q. di erede di Persona_1 Controparte_3 Persona_1
n.q. di erede di , entrambi promossi
[...] Controparte_4 Persona_1
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Latina n. 229/2021, in data 04.02.2021, a definizione del giudizio di riassunzione a seguito di opposizione di terzo, recante n° R.G. 200237/2009, cui è stato riunito il giudizio di riassunzione dalla
Cassazione, recante n. R.G. 4251/2013, giudizi riuniti entrambi introdotti da azione di regolamento confini- Persona_1
IN FATTO E IN DIRTTO
, in origine comproprietaria pro-indiviso, con , del Persona_1 CP_5
terreno in Gaeta, località “Scissure”, distinto, in catasto, al Foglio 29 particella 90, con atto di citazione notificato il 28.05.1990, conviene in giudizio, dinanzi alla Pretura del
Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, e , per CP_5 Parte_1
il regolamento dei confini tra il terreno di proprietà della e il contiguo Persona_1
fondo, di proprietà di ( distinto, in catasto, al foglio 30 mappali 240, Parte_1
241 e 242) nonché per la condanna di al rilascio della porzione di Parte_1
terreno occupato illegittimamente, sostenendo che questi ha reso incerto il confine tra i fondi, eseguendo “opere ed interventi vari”.
Si costituisce;
contesta ogni incertezza del confine, per essere la Parte_1 situazione “avvalorata da giusti titoli” oltre che “appurabile facendo riferimento a vecchie macere, muretti, nonché alla vegetazione in sito (alberi e siepi) che per consuetudine venivano posti sulla linea di confine”; conclude per il rigetto della domanda attorea e per accertare “l'attuale delimitazione tra i fondi come valida ed effettivamente rispondente ai giusti titoli di parte convenuta”.
In corso di giudizio si costituisce , proponendo “intervento sia ad CP_5 adiuvandum che litisconsortile”, a sostegno delle ragioni di . Persona_1
r.g. n. 2 Espletati i richiesti mezzi di prova e disposta C.T.U., la sentenza n. 2044/01 accoglie la domanda di accerta il confine tra le contigue proprietà Persona_1
e , in Gaeta, di cui ai fogli 29 e 30, Parte_2 Parte_1
rispettivamente particella 90 e mappali 240-241, come da c.t.u. a firma dell' ing.
, perizia suppletiva del 13.11.95, depositata in data 15.11.95; rigetta Persona_2
la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da e compensa, tra Parte_1
le parti, le spese di lite.
impugna la decisione;
insiste nell'ammissione dei mezzi di prova Parte_1
articolati e non ammessi;
conclude, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della “domanda attorea perché inammissibile, comunque infondata in fatto ed in diritto
e non provata” e, ove necessario previa declaratoria di usucapione, chiede accertarsi che il confine tra i fondi è quello rinvenibile sui luoghi, che allega essere conforme al consolidato possesso.
Si costituiscono gli appellati;
resistono alle censure e ne chiedono il rigetto.
La Corte di Appello, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e a parziale modifica della sentenza di primo grado, condanna al rilascio, in favore Parte_1
di e di , della porzione di terreno occupata, avuto Persona_1 CP_5
riguardo al confine tra le contigue proprietà e , quale Parte_2 Pt_1
accertato dalla sentenza di primo grado.
ricorre in Cassazione con diversi motivi di doglianza, tra cui quello Parte_1
della nullità assoluta della sentenza perché emessa a contraddittorio non integro, nella mancata partecipazione al giudizio, di propria coniuge e Controparte_1
comproprietaria del terreno.
Il ricorso promosso, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., da , per la sospensione Parte_1
della provvisoria esecutorietà della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma è accolto.
Con atto di citazione notificato il 24 ed il 26 giugno 2006, introduce Controparte_1
giudizio di opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. per la inefficacia delle sentenze di primo grado e di appello, in quanto emesse, entrambe, in violazione del contraddittorio;
il giudizio è definito con la sentenza n. 2137/08 che accoglie l'opposizione di terzo e rimette le parti davanti al giudice di primo grado.
Con sentenza in data 10.10.2012, n. 17272/12, la Corte di Cassazione accerta il vizio del contraddittorio e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Latina.
r.g. n. 3 , con comparsa in data 26.03.2009, a seguito della sentenza che Persona_1
definisce la opposizione di terzo, riassume il giudizio e introduce, dinanzi al Tribunale di Latina, il giudizio n. 200237/2009, quindi, dinanzi al medesimo Tribunale e a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, riassume il giudizio, che assume il n.r.g.
4252/2013, che vengono riuniti.
Nei due giudizi riuniti, sono assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; denegate le richieste di prova orale delle parti;
viene disposta e acquisita la c.t.u. (ing. Per_3
per accertare l'esatto confine tra i fondi.
I giudizi riuniti, trattenuti in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., all'udienza del 23.06.2020, con ordinanza in data 26.11.2020, sono rimessi sul ruolo istruttorio per verificare la persistenza dell'interesse di alla Persona_1
prosecuzione del giudizio, avendo omesso, come anche , di precisare le CP_2
proprie conclusioni;
di nominare nuovo difensore a seguito di rinuncia del precedente e depositare memorie ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
A seguito della rimessione della causa sul ruolo istruttorio, si costituisce la Persona_1
con il nuovo difensore e rassegna le seguenti conclusioni:
<< Fiduciosi che il Giudice che legge comprenda le ragioni dell'attrice e, soprattutto,
che la stessa non ha mai voluto, neanche tacitamente, rinunciare all'azione intrapresa, con la presente comparsa lo scrivente insiste, in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni, difese e conclusioni formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza, cui integralmente si riporta e che devono intendersi qui per integralmente trascritti e fatti propri>>.
rassegna le seguenti conclusioni: Controparte_1
<< (…) nel riportarsi integralmente ai motivi esposti ed argomentati in atti, ritenendolo
essere parte integrante anche delle presenti note, insiste in ogni caso nel chiedere
l'accoglimento delle proprie conclusioni così come già formalmente precisate da ritenersi integrate con la richiesta di rinnovo della CTU o quantomeno di convocazione
a chiarimenti del CTU, con la richiesta di revoca della ordinanza del 21 novembre
2017 con cui non è stato dato seguito alla istruttoria che già era stata intrapresa ed è stata altresì negata l'ammissione dei mezzi istruttori tutti articolati da parte convenuta
, litisconsorte pretermessa nei precedenti gradi di giudizio, cui Controparte_1
non è stata concessa la possibilità di istruire la domanda di usucapione, ordinaria ex art. 1158 C.C. e/o decennale ex art. 1159 Codice Civile, comunque già maturata in suo
r.g. n. 4 favore. Si formula infine richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. Con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese e compensi professionali”.
rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
<< (…) si insiste altresì nel chiedere sia disposta la revoca della ordinanza del 21
novembre 2017 con cui non solo non è stato dato seguito alla istruttoria che già era stata intrapresa ma con cui è stata altresì negata l'ammissione dei mezzi istruttori articolati da parte convenuta e dalla stessa parte convenuta Parte_1 [...]
, litisconsorte pretermessa nei precedenti gradi di giudizio ante P_
sentenza Cassazione di annullamento con rinvio cui non è stata affatto concessa la possibilità di istruire la sua domanda di usucapione, ordinaria ex art. 1158 C.C. e/o decennale ex art. 1159 Codice Civile, già maturata in favore della stessa P_
, comunque, proposta al fine di sentir dichiarare che il confine tra i fondi delle
[...]
parti in causa e descritto in atti, è costituito e definitivamente fissato secondo la recinzione e corrispondenti stati di fatto e di possesso consolidati nel tempo, così come ancora oggi esistenti (è appena il caso di rammentare, al riguardo, il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di usucapione, vige la presunzione, posta dall'art. 1142 C.C., della continuità del possesso e, pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma della controparte che neghi (nel caso di specie, negazione mai opposta) essersi verificata l'usucapione, provarne l'intervenuta interruzione (Cass. n. 17322 del 2010; Cass. n. 13921 del 2002). Con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese e compensi professionali o quantomeno con integrale compensazione delle stesse.”.
deposita atto di donazione della propria quota di proprietà del terreno CP_2
oggetto del presente giudizio a , che accetta, e chiede darsi atto della Persona_1
intervenuta cessazione della materia del contendere con “stralcio dal presente giudizio della stessa”.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<<- dichiara il difetto di legittimazione passiva della signora ,- in CP_2
accoglimento della domanda proposta da , accerta che il confine tra Persona_1
il fondo di sua proprietà tra il nord delle particelle 706 (ex 240) e 241 del foglio 29 di
Gaeta e di proprietà e e il sud della particella 358 Controparte_1 Parte_1
(derivata dalla 90) foglio 29 di proprietà di in Gaeta località Le Persona_1
r.g. n. 5 Scissure è quello indicato nella consulenza tecnica e relativo allegato 9 redatti dal CTU ing. e depositata in atti, Persona_4
- sempre in accoglimento della domanda proposta da , condanna i Persona_1 convenuti in solido alla restituzione dell'area illegittimamente occupata e al ripristino dello stato dei luoghi, il tutto meglio individuabile negli allegati grafici 7 e 9 della perizia del CTU ing. e depositata in atti, Persona_4
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice,
- rigetta l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti,
- compensa le spese di lite,
- pone le spese di CTU a carico delle parti in solido in ragione della metà ciascuno>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni, per quanto di rilievo in ragione delle censure proposte in questa sede.
- La domanda attorea non è rinunciata.
- Oggetto del giudizio è la domanda di di accertare che il Persona_1
confine tra i fondi è quello di cui alla c.t.u. e che i convenuti, e Parte_1
, occupano illegittimamente una parte del fondo in sua Controparte_1
proprietà nonché la domanda di per la condanna, dei Persona_1
convenuti, al rilascio della porzione di terreno occupata sine titulo.
- Trattasi di domanda di regolamento di confini, non essendovi conflitto tra i titoli, ma conflitto tra i fondi.
La azione non muta natura (e non di trasforma in azione di rivendica), nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino e quando insieme con la determinazione del confine si chiede anche il rilascio di una zona determinata, configurandosi tale richiesta come mero corollario dell'accertamento.
Allorché il proprietario, convenuto con azione di regolamento dei confini, proponga un'eccezione di usucapione, con cui faccia valere una situazione sopravvenuta, idonea ad eliminare l'incertezza sul confine, senza con ciò mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato dall'attore, non muta la natura di detta azione.
La non è tenuta ad alcuna probatio diabolica tipica dell'azione di Persona_1
rivendicazione.
La prospettata incertezza della linea di confine è tipica dell'azione di regolamento dei confini.
r.g. n.
6 - Con la proposizione dell'eccezione di usucapione, i convenuti ammettono di possedere un terreno non in loro proprietà.
- La prova dell'appartenenza all'uno o all'altro proprietario confinante della striscia di terreno contestata può essere fornita, a norma del secondo comma dell'articolo
950 c.c., “con ogni mezzo”; per il terzo comma dello stesso articolo, “in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene alle mappe catastali”.
- La prova incombe sia sull'attore che sul convenuto.
- Il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur,
deve determinare il confine in relazione agli elementi, che gli sembrano più attendibili ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali.
- La mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova e spetta al giudice di merito scegliere le risultanze probatorie ritenute decisive.
- Le fotografie prodotte dalle parti, come da c.t.u., non forniscono elementi affidabili di contrasto all'accertamento peritale.
- Non emergono elementi per ritenere che il confine fosse materializzato in una posizione corrispondente all'attuale recinzione in epoca precedente a quella ritenuta.
- Il confine tra i due fondi è quello indicato nella perizia dell'ing. Per_3
graficamente individuato dall'all. 9 di essa.
- Accertato lo sconfinamento, i convenuti devono restituire il terreno abusivamente occupato.
- La eccezione riconvenzionale di , di usucapione della striscia di Parte_1
terreno in contestazione non è presente nell'originaria comparsa di costituzione del giudizio e non è circostanziata.
- Le circostanze oggetto di prova testimoniale non avrebbero mai potuto determinare l'effetto della prova del possesso utile all'usucapione e del relativo elemento psicologico per oltre un ventennio;
dunque, la prova per testi articolata
è inammissibile.
- Di PP ES non prova che la proprietà fisse stata acquistata da lei e dal coniuge già così delimitata e recintata, essendosi limitata a allegare di aver apposto la recinzione, nel 1982/84 nello stesso punto in cui era precedentemente.
- Non vi è allegazione o prova dell'animus possidendi, e l'elemento del corpus è insufficiente.
r.g. n.
7 - L'articolazione di capi di prova non può introdurre in giudizio circostanze mai allegate.
- Chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, comma 2,
c.c., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente a non domino) a giustificare la traditio del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo.
- Il rapporto di coniugio non fa presumere alcun compossesso da parte dei coniugi.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza (…) accogliere integralmente le conclusioni tutte formulate in prime cure che qui abbiansi per integralmente riportate e ritrascritte e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di Latina per tutti i motivi meglio esposti ed analizzati nel presente atto, dichiarare, in ogni caso, il carattere di abuso del processo e del diritto e di strumentalità di ogni azione che connota di sé l'iniziativa giurisdizionale di parte attrice-appellata;
IN VIA ISTRUTTORIA: a) disporre il rinnovo integrale della CTU con nomina di altro tecnico al fine di porre rimedio alle oggettivamente erronee conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in primo grado;
b) ammettere le prove tutte illegittimamente non ammesse in primo grado, qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e ritrascritte;
c) riservare ogni altro diritto;
IN OGNI CASO: con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre
IVA e Cassa Forense come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>.
Con comparsa depositata il 04.11.2021, si costituisce e rassegna le Controparte_1
seguenti conclusioni.
<< (…) previa riunione delle impugnazioni separatamente proposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 c.p.c., in accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra P_
r.g. n. 8 in via autonoma e principale e in totale riforma della sentenza impugnata IN P_
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza (…), accogliere integralmente le conclusioni tutte rassegnate in primo grado che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte (: “c). dichiarare la nullità della domanda per violazione del disposto di cui all'art. 163 cpc, sulla determinazione dell'oggetto della domanda. d)nel merito, sulla base dei motivi di cui in premessa e da intendersi qui per integralmente ritrascritti, rigettarsi la domanda attrice, perché nulla, indeterminata, inammissibile, improponibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto, e in accoglimento della riconvenzionale spiegata, previa, ove occorra, declaratoria di usucapione, ordinaria ex art. 1158 C.C. e/o decennale ex art. 1159 Codice Civile, già maturata in favore di , comunque dichiarare che il confine tra i fondi Controparte_1
delle parti in causa e descritto in atti, è costituito e definitivamente fissato secondo la recinzione e corrispondenti stati di fatto e di possesso consolidati nel tempo, così come oggi esistenti”) e, conseguentemente, disattendere tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di Latina per tutti i motivi meglio esposti ed analizzati nel presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA: a) ammettere i mezzi di prova richiesti ed indicati nella parte motiva del presente atto (III MOTIVO) e illegittimamente non ammessi in primo grado;
b) disporre il rinnovo integrale della
CTU per le ragioni indicate nella parte motiva del presente atto (IV e V MOTIVO;
c) riservare ogni altro diritto alla concludente;
IN OGNI CASO: con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio>>.
Con comparsa depositata il 24.11.2021, si costituisce e rassegna le Persona_1
seguenti conclusioni.
<< 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto avverso la
Sentenza n. per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
>>.
articola sette motivi di appello. Parte_1
I) Rubricato: “Violazione disposto di cui agli artt. 24 e 111 costituzione – violazione dell'art. 190 c.p.c. – nullità assoluta della sentenza di primo grado – manifesta violazione del principio del contraddittorio”. Parte_1
lamenta la mancata concessione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.12.2020, del termine per il deposito delle memorie di replica, con r.g. n. 9 conseguente preclusione delle difese in ordine alla comparsa conclusionale depositata tardivamente dal nuovo difensore di e nullità della Persona_1
sentenza; censura la decisione nella parte in cui non accerta la rinuncia alla azione della nonostante la mancata partecipazione alla udienza di Persona_1
precisazione delle conclusioni alla prima udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e il mancato deposito di memorie ai sensi dell'art. 190 c.p.c. all'esito.
II) Rubricato: “Violazione del principio stabilito dalla Corte di cassazione che con
sentenza n. 17272 del 10 ottobre 2012 ha annullato con rinvio al giudice di prime cure la sentenza della Corte di appello di Roma n. 396/06 del 13.10.2004-
26.01.2006 – violazione degli artt. 2 e 24 della costituzione - violazione ed erronea applicazione artt. 101 e 102 c.p.c.”. lamenta la Parte_1
mancata ammissione delle prove orali articolate da , Controparte_1
litisconsorte necessaria, pretermessa, che dunque non ha avuto la possibilità di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.
III) rubricato: “Violazione del principio della rinuncia tacita all'azione da parte attrice – Violazione ed erronea applicazione del disposto di cui all'art. 306
c.p.c. – Omessa declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere – Omessa pronuncia di rigetto della domanda di parte attrice sul presupposto della rilevata d'ufficio rinuncia tacita all'azione - violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. – Violazione netta del disposto di cui all'art. 190 c.p.c. sulla perentorietà dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Illegittima declaratoria di ammissibilità della comparsa di costituzione di del 13 Persona_1
gennaio 2021 in quanto intervenuta oltre ogni limite processuale ed in ogni caso nullità della stessa perché' carente di mandato speciale ad hoc per manifestare ed esternare l'interesse a proseguire la causa nonostante il rilievo officioso circa la intervenuta rinuncia tacita all'azione – Violazione art. 84 secondo comma c.p.c.1 – Violazione dell'art. 189 c.p.c.”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui non dichiara cessata la materia del contendere e accoglie la domanda attorea. A tal fine, richiama il verbale dell'udienza in data
15.12.2020 in cui il Tribunale, rilevata la rinuncia tacita all'azione da parte dell'attrice, trattiene la causa in decisione con la concessione dell'irrituale termine di soli 30 giorni per il deposito di memorie conclusionali nella r.g. n. 10 decorrenza del quale, in data 13.01.2021, è intervenuta la comparsa di costituzione del nuovo difensore della e, in data 14.01.2021, Persona_1
memorie conclusionali tardive, con le quali non è stata proposta domanda di revoca della ordinanza del 15.12.2020, con conseguente inammissibilità delle domande nuove e tardive.
IV) Rubricato: “Violazione (ed ingiustificata negazione) del diritto alla prova –
Violazione assoluta e netta del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. - Violazione ed erronea interpretazione od applicazione del combinato disposto di cui agli artt.
2697 codice civile, 115 e 116 c.p.c. - Mancata ammissione mezzi di prova pure ritualmente richiesta da parte convenuta-appellante – Omessa valutazione di prove documentali assolutamente rilevanti ai fini del decidere – totale ed assoluto difetto di motivazione sul punto specifico ed in ogni caso motivazione insufficiente inidonea e contraddittoria”. censura la decisione Parte_1
nella parte in cui respinge le richieste di prova (prova orale e ordine di esibizione) e per omessa valutazione della copiosa documentazione in atti ai fini della valutazione la domanda riconvenzionale di usucapione. A tal fine, sostiene che la prova orale articolata (ove ammessa) e la documentazione prodotta provano i presupposti della domanda riconvenzionale di usucapione.
V) Rubricato: “Violazione ed erronea applicazione del disposto di cui all'art. 116 c.p.c.
- Omessa valutazione delle risultanze delle prove documentali – Difetto di motivazione sul punto specifico – Motivazione del tutto carente ed in ogni caso insufficiente e gravemente contraddittoria”. lamenta la omessa Parte_1
valutazione di documenti in atti:
- gli atti del giudizio avente ad oggetto il regolamento dei confini (R.g. 358/72) intrapreso da , nei confronti di (padre del convenuto Parte_3 Persona_5
), (padre del convenuto ), Parte_1 Parte_4 CP_5
e e sostiene in tale giudizio la Persona_1 Controparte_6
non solleva questioni in ordine ai confini di fatto materializzati sui luoghi;
Persona_1
che in quel giudizio le parti danno congiuntamente atto della apposizione bonaria dei termini;
richiama dichiarazioni, nel giudizio annullato per vizio del contraddittorio, del teste e di ( in interrogatorio libero); chiede l'acquisizione Testimone_1 Persona_1
degli atti relativi al giudizio n. R.g. 358/72 ex Pretura di Gaeta;
r.g. n. 11 - il preliminare di vendita del 29.04.1982 con cui , promette in vendita, Parte_3
a , il terreno sito in loc.tà Torre Scissure, foglio 30 partic. 240 di are Parte_1
25,90 e partic. 24;
- sentenza passata in giudicato (n. 187/94, emessa a definizione di giudizi riuniti n.r.g.
5411/90 e n.r.g. 5639/90) avente ad oggetto lo spoglio del viottolo in località “Le
Scissure” di collegamento alla spiaggia;
- sentenza n. 110/90 emessa a definizione dei procedimenti riuniti nn. R.g. 5205/89 e
5271/89, il primo introdotto da nei confronti di e Parte_1 CP_5
per la cessazione delle turbative del possesso consistite nell'esercizio Parte_4
di un passaggio su scogliera demaniale;
il secondo introdotto da per la CP_5
reintegra del possesso leso dal con la realizzazione dello stradello che collegava Pt_1
una piattaforma in cemento alla spiaggia Arenauta/Le Scissure invadendo la proprietà
impedendo l'accesso al mare, di rigetto della domanda di per la CP_5 CP_5
reintegrazione nel possesso del tratto di scogliera oggetto di concessione a favore di
Pt_1
- sentenza n. 210/93, emessa a definizione dei procedimenti riuniti n.n.r.g. 5626/90 e
5161/91 in materia possessoria;
- la mancata contestazione dei confini nel giudizio introdotto in data 01.02.1991 da per la reintegra nel possesso;
Parte_1
- la sentenza n. 179/94 del Pretore di Latina che ha qualificato l'iniziativa di e di come spoglio ai danni del possesso esercitato da Persona_1 CP_5
; Parte_1
- la sentenza n. 929/97 della Corte di Appello di Roma ancora sui fatti del 28.08.90;
- procedimento penale nel corso del quale è stato accertato che gli imputati Persona_1
e sono rimasti nella disponibilità del fondo anche all'epoca in cui
[...] CP_5
venivano realizzate le opere per cui è processo;
- la perizia a firma dell'arch. a dimostrazione del fatto che la linea di confine Per_6
sarebbe rimasta immutata nel tempo.
L'appellante insiste nell'ordine di esibizione dell'autorizzazione ottenuta, da e dal Comune di Gaeta, per eseguire i lavori di recinzione del Persona_1 CP_5
tratto a confine tra il loro terreno e quello a confine con il passaggio pubblico;
richiama le aerofotogrammetrie del 1981 e del 1990 e la perizia giurata, effettuata sui rilievi aerofotogrammetrici, eseguita dall'ing. a dimostrazione del fatto che il confine Per_7
non è mutato a distanza di anni.
r.g. n. 12 VI) Rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art.
950 3° comma c.c. – Violazione e/o falsa applicazione del principio fondamentale di cui all'art. 115 c.p.c. sulla disponibilità delle prove – Totale ed assoluto difetto di coordinamento tra le due disposizioni di legge – Violazione dei criteri di valutazione della prova”. Censura la sentenza per non avere preso in considerazione elementi ulteriori ai fini della prova del confine tra i fondi, ricorrendo al criterio residuale di accertamento dato dalle mappe catastali.
Sostiene che il confine è da sempre rappresentato dal muro di recinzione sormontato da rete metallica e corrispondente alla preesistente recinzione realizzata, con paletti in legno e fili di ferro lungo lo stesso confine.
VII) Rubricato: “Nullità della ctu – erroneità assoluta delle conclusioni cui è pervenuto il ctu – rinnovo della ctu – omessa convocazione a chiarimenti del ctu
– violazione ed erronea applicazione art. 194 c.p.c. sull'attività del consulente e sui limiti e valutazione delle indagini condotte dallo stesso nonché' sulla omessa motivazione da parte del giudice di merito della sua acritica adesione alle conclusioni del ctu nonostante le specifiche e precise controdeduzioni e gli analitici rilievi delle parti convenute – motivazione giudiziale del tutto carente ed insufficiente oltre che elusiva delle legittime ragioni delle parti – nullità totale ed assoluta della sentenza fondata puramente e semplicemente sulle risultanze di una ctu gravemente ed insanabilmente nulla”. Censura la decisione nella parte in cui recepisce argomentazioni giuridiche impropriamente assunte dal c.t.u. che non ha svolto accertamenti, ma si è limitato a tracciare la linea del catasto e ribadisce che la linea di confine materializzata è quella accettata da tutti i proprietari e conforme alle aerofotogrammetrie del 1981 e del 1990.
iscrive al n. Rg 3061/2021 appello avverso la Controparte_1 Controparte_1
medesima sentenza e rassegna le seguenti conclusioni.
<< (…) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere, inaudita altera parte o in subordine, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, la provvisoria esecutorietà della sentenza appellata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.229/2021(…) accogliere integralmente le conclusioni tutte rassegnate in primo grado che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte (: “c). dichiarare la nullità della domanda per violazione del disposto di cui all'art. 163 cpc, sulla determinazione
r.g. n. 13 dell'oggetto della domanda. d)nel merito, sulla base dei motivi di cui in premessa e da intendersi qui per integralmente ritrascritti, rigettarsi la domanda attrice, perché nulla, indeterminata, inammissibile, improponibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto, e in accoglimento della riconvenzionale spiegata, previa, ove occorra, declaratoria di usucapione, ordinaria ex art. 1158 C.C. e/o decennale ex art. 1159
Codice Civile, già maturata in favore di , comunque dichiarare che il Controparte_1
confine tra i fondi delle parti in causa e descritto in atti, è costituito e definitivamente fissato secondo la recinzione e corrispondenti stati di fatto e di possesso consolidati nel tempo, così come oggi esistenti”) e, conseguentemente, disattendere tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di Latina per tutti i motivi meglio esposti ed analizzati nel presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA: a) ammettere i mezzi di prova richiesti ed indicati nella parte motiva del presente atto (III
MOTIVO) e illegittimamente non ammessi in primo grado;
b) disporre il rinnovo integrale della CTU per le ragioni indicate nella parte motiva del presente atto (IV e V
MOTIVO; c) riservare ogni altro diritto alla concludente;
IN OGNI CASO: con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.>>.
Con comparsa del 25.10.2021 si costituisce e rassegna le seguenti Parte_1
conclusioni.
<< (…) IN VIA PRELIMINARE: disporre la riunione del presente giudizio sub n.
3061/2021 R.G. a quello sub n. 3059/2021 R.G. di appello proposto dall'odierno appellato avverso la stessa sentenza del Tribunale di Latina (…) Parte_1
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: in piena adesione alla specifica istanza di parte appellante, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO: nulla da opporre o da eccepire ai motivi di appello della sig.ra
[...]
di cui al presente giudizio e di conseguenza nulla da contrastare P_
riguardo alla richiesta cui pure si aderisce di accogliere per i motivi tutti dedotti il di lei proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza (…), di annullarla e di accogliere integralmente le conclusioni tutte formulate in prime cure dalla stessa appellante;
IN VIA ISTRUTTORIA: a) si aderisce alla richiesta di disporre il rinnovo integrale della CTU con nomina di altro tecnico al fine di porre rimedio alle oggettivamente erronee conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in primo grado;
b) ammettere le prove tutte illegittimamente non ammesse in primo grado, qui da
r.g. n. 14 intendersi integralmente riportate, richiamate e ritrascritte;
c) riservare ogni altro diritto;
IN OGNI CASO: con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e Cassa Forense come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>.
Con comparsa depositata in data 23.11.2021 si costituisce e Persona_1
rassegna le seguenti conclusioni: << 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello proposto avverso la Sentenza n. per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2)
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
>>.
articola cinque motivi di appello. Controparte_1
1) Rubricato: “Violazione degli artt. 24 e 111 costituzione – violazione dell'art. 190
c.p.c. – nullità assoluta della sentenza di prime cure”. svolge Controparte_1
censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggetto del primo motivo di appello di . Parte_1
2) Rubricato: “Violazione manifesta del dettato degli artt. 100 e 306 c.p.c. – omessa declaratoria della sopravvenuta carenza d'interesse dell'attrice”. P_
svolge censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle articolate da
[...] [...]
nel terzo motivo di appello principale;
sostiene che il Tribunale, in Pt_1
ragione della ingiustificata inerzia della avrebbe dovuto dichiarare la Persona_1 sopravvenuta carenza di interesse ad agire di quest'ultima e il pregiudizio del proprio diritto di difesa dell'appellante per mancata concessione dei termini per memorie conclusionali di replica.
3) Rubricato: “Violazione assoluta e netta dei principi fondamentali di cui agli artt.
115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2967 codice civile – omessa assunzione della prova per testimoni richiesta dalla parte istante e rilevante ai fini del decidere - omessa valutazione di prove documentali assolutamente rilevanti ai fini del decidere - violazione del diritto alla prova - motivazione del tutto carente sul punto specifico e in ogni caso insufficiente illogica e contraddittoria - rinnovazione delle istanze istruttorie”. Le censure di sono dirette all'ammissione della Controparte_1
prova orale articolata e non ammessa (interrogatorio formale della e Persona_1 prova testimoniale) nonché dell'ordine di esibizione (comparsa di costituzione e risposta depositata dalla nel giudizio n.r.g. 358/1972 e della domanda Persona_1
presentata il 29.07.1988 dalla e dal al comune di Gaeta per Persona_1 CP_5
l'autorizzazione a eseguire lavori di recinzione tra loro terreno e passaggio r.g. n. 15 pubblico) dalle quali sarebbe emersa prova “ del confine reale presente sui luoghi da tempo immemorabile con pure dell'incontestabile possesso ultraventennale esercitato dalla istante sul fondo”.
4) Rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 950 codice civile - violazione e/o falsa applicazione dei principi fondamentali di cui all'art. 111 della costituzione, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 e dell'art. 2729 codice civile - omessa ed in ogni caso gravemente erronea valutazione dei dati probatori acquisiti – motivazione del tutto omessa nonché' apparente e nettamente contraddittoria circa un punto decisivo della controversia”.
volge censure sovrapponibili a quelle articolate nel sesto motivo di Controparte_1
appello principale, sostenendo la inattendibilità delle mappe catastali. Richiama il negozio di accertamento in ordine all'assetto confinario (concluso nel corso del giudizio di regolamento confini introdotto nel 1972) che preclude ulteriori accertamenti sul punto, sostenendo che tale negozio non richiede forma scritta non avendo carattere dispositivo.
5) “Omessa insufficiente motivazione circa un punto decisivo del giudizio in riferimento alla palese erroneità e nullità della c.t.u. ed alle molteplici omissioni dell'ausiliario. violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 Codice civile, dell'art.
112 e 132 comma 2 cpc”. proposte censure sovrapponibili a Controparte_1
quelle formulate nel settimo motivo di appello di Con ordinanza in data Pt_1
24.11.2021 al giudizio n. Rg. 3059/ 2021 viene riunito il giudizio n. R.g.
3061/2021.
Il 20.03.2024, a seguito del decesso di , si costituiscono Persona_1 CP_2
(in proprio, nonché quale erede di ), e
[...] Persona_1 Controparte_3
(nella qualità di eredi di ). Controparte_4 Persona_1
Pregiudizialmente, provvedendo anche sulle istanze di e di Parte_1 P_
per lo stralcio della produzione documentale allegata alla memoria di replica
[...] depositata dall'avv. Cannizzaro.
Il difensore subentrato nella difesa degli appellati dopo il decesso di Persona_1
con le memorie di replica autorizzate ai sensi dell'art. 190 c.p.c. in questa sede,
[...]
rileva il difetto di legittimazione passiva di , che non sarebbe mai Controparte_1
stata, e non è, comproprietaria del terreno, di proprietà esclusiva di , Parte_1
che lo ha ricevuto, in donazione e prima del matrimonio con la , per atto in P_
r.g. n. 16 data 14.02.1985, a rogito del notaio , versato in atti, oggetto delle Persona_8
istanze in esame.
La produzione documentale degli appellati con la memoria conclusionale di replica è tardiva.
In ogni caso, oggetto e limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità
(Cass. n. 5253 del 28/02/2024).
Nella specie, la S.C., con la sentenza 17272/2012, accerta:
<< (…) è necessaria l'integrazione del contraddittorio quando, come nel caso di specie, si chiede e si ottiene la condanna alla restituzione del terreno indebitamente utilizzato
(Cass. 3082 del 13/02/2006 - Rv. 587117).
4. Va, quindi, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario , coniuge in regime di comunione legale dei beni col Controparte_1
ricorrente e comproprietaria del terreno confinante in questione.>>
La questione della legittimazione della , dunque, esula dal presente giudizio P_
di rinvio.
Nullità della sentenza, per violazione del contraddittorio.
La questione, sollevata dall'appellante principale e dall'appellante incidentale, è fondata.
Nel giudizio di primo grado dinanzi al tribunale, qualora la causa trattenuta in decisione dopo l'assegnazione di entrambi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. sia stata rimessa sul ruolo affinché le parti possano rendere chiarimenti, il giudice non può successivamente limitarsi ad assegnare il solo termine per il deposito delle comparse conclusionali, obliterando quello per le repliche, in quanto tale opzione viola il principio del contraddittorio, che deve realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo ( Cass. n. 6795/2023).
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i r.g. n. 17 termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Sez. U n. 36596 del 25/11/2021).
Nel concreto, con ordinanza in data 26.11.2020, il primo giudice rimette la causa sul ruolo istruttorio per la udienza del 15.12.2020, ritenendo di dover verificare, nel contraddittorio delle parti, la permanenza dell' interesse ad agire della parte attrice, avendo questa parte omesso di depositare le note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, alla quale dunque non è comparsa;
non essendosi munita di nuovo difensore a seguito della rinuncia dei precedenti difensori costituiti e avendo omesso il deposito delle comparse conclusionali e di replica, unitamente alla parte . CP_2
Tenutasi la nuova udienza di precisazione delle conclusioni il 15.12.2020, con le modalità sostitutive dello scambio di note scritte, la causa è trattenuta nuovamente in decisione, con assegnazione dei soli termini per le comparse conclusionali e ciò concretizza violazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza.
La nullità della sentenza di primo grado per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio si converte in un motivo di appello.
L'appello è il rimedio istituito per ricondurre la sentenza nulla nell' alveo della funzione sostitutiva, dunque il giudice dell'appello, constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve deciderla nel merito.
Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, in questo caso è da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito.
Censure dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Rinuncia alla domanda da parte della Persona_1
Sostengono gli appellati che neppure in sede di rimessione della causa sul ruolo istruttorio al fine di verificare la persistenza dell'interesse della ad una Persona_1
decisione della controversia, la è comparsa alla udienza di precisazione Persona_1
delle conclusioni e che il nuovo difensore si è costituito solo nella decorrenza dei r.g. n. 18 termini assegnati per le sole memorie conclusionali, pur depositate, senza chiedere la revoca dell'accertamento contenuto nella ordinanza emessa alla udienza del 15.12.2020, in ciò configurandosi la rinuncia alla domanda che chiedono accertarsi.
Le difese non hanno pregio.
La rinuncia ad una domanda si configura solo quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte. Nell'ipotesi in cui, invece, il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni (Cass. n. 18027 del
09.07.2018; n. 26523 del 20.11.2020).
Per altro verso, la revoca della procura al procuratore costituito in giudizio o la rinuncia da parte di questi all'incarico, non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta una valida sostituzione del procuratore e, pertanto, in difetto di questa il processo continua regolarmente, rimanendo operanti, ai fini della decisione, le conclusioni già specificate precedentemente.
Ciò detto, non si ravvisano i presupposti per la invocata rinuncia alla domanda, posto che il nuovo difensore della costituitosi a seguito della rimessione della Persona_1
causa sul ruolo, sia pure nella decorrenza dei termini concessi per le memorie conclusioni alla udienza del 15.12.2020, si riporta alle domande e alle difese del precedente difensore, con l'unica precisazione in ordine alla persistenza dell'interesse alla decisione della controversia.
Non ha pregio la difesa dell'appellante per la quale la decisione in ordine alla intervenuta rinuncia all'azione sarebbe stata già assunta con la ordinanza emessa all'esito della udienza del 15.12.2020.
Tale ordinanza, infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non contiene alcuna statuizione di natura decisoria e non definisce la domanda della , Persona_1 tanto che, insistendo i convenuti nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, nonostante il rilievo dell'ufficio sulla valenza del comportamento processuale della
, il primo giudice trattiene la causa in decisione assegnando i termini per le Persona_1
r.g. n. 19 conclusionali proprio “ in ordine a quanto dinanzi rilevato”, con la conseguenza che non può ritenersi che tale ordinanza ha deciso, neppure parzialmente, la controversia.
Motivo di appello principale sub II).
difetta di legittimazione ad agire rispetto alla rinnovazione delle Parte_1
richieste istruttorie della . P_
Motivo di appello principale sub IV) e motivo di appello incidentale sub 3).
La eccezione riconvenzionale, del convenuto , di usucapione della Parte_1
striscia di terreno in contestazione, difetta di qualsivoglia allegazione in ordine al possesso utile (ininterrotto pacifico, esclusivo per oltre un ventennio) della striscia di terreno in contestazione: non chiede esplicitamente di accertare la Parte_1
intervenuta usucapione, limitandosi ad allegare di aver sempre avuto il fondo in suo godimento, essendosi l'attuale situazione consolidatati nel tempo e omette di circostanziare l'allegato possesso ultraventennale della striscia di terreno.
Tale difetto di allegazione originaria dei presupposti dell'usucapione è accertato anche dalla sentenza impugnata, con punto di motivazione non oggetto di utili censure.
si limita, infatti, a riportare le istanze istruttorie e, sull'accertata Parte_1
genericità della eccezione, si limita ad allegare che nella comparsa di costituzione e risposta del 13.06.1990, è riportata la espressione “istanza di usucapione svolta in via riconvenzionale”.
Tale espressione, tuttavia, non è sufficiente a far ritenere tempestivamente introdotte circostanze che, ove dimostrate dalla istruttoria, orale o documentale che sia, consentirebbero la favorevole valutazione della eccezione.
Il , con le censure proposte in questa sede, non svolge specifiche censure al punto Pt_1
di motivazione in esame e non indica quali sono le specifiche circostanze, tempestivamente introdotte nel giudizio introdotto nel 1990, concretizzanti i presupposti per l'accoglimento della eccezione, ove dimostrate dalla istruttoria, limitandosi a sostenere che la prova orale, ove ammessa, unitamente all'esame della copiosa documentazione versata in atti, avrebbero dimostrato la esistenza dei presupposti per l'accoglimento della eccezione.
Le censure dell'appellante principale, dunque, non inficiano tale punto di decisione, con la conseguenza che le richieste istruttorie sul punto sono inammissibili.
Con le richieste istruttorie poi non possono essere introdotte circostanze fondanti la domanda, mai prima allegate.
r.g. n. 20 Neppure rileva che la prova orale sia stata originariamente ammessa e anche parzialmente espletata, in quanto ben è possibile che la sentenza che definisce il giudizio, revochi, esplicitamente o implicitamente, come avvenuto nel concreto, la decisione assunta in corso di causa sulla ammissibilità delle richieste istruttorie.
Le ordinanze che provvedono alla istruzione della causa, infatti, non vincolano la decisione finale del giudice, il quale (salvo particolari ipotesi legislative non ricorrenti in materia di prove) può liberamente modificarle o revocarle con la successiva sentenza, sicché non è configurabile, come "error in procedendo", la contraddittorietà di motivazione tra l'ordinanza e la sentenza in ordine ad un punto controverso, dovendo piuttosto, in tale ipotesi, ritenersi ritualmente modificata o revocata, dal provvedimento decisorio, l'anteriore provvedimento istruttorio ( Cass. n. 28021 del 16/12/2013).
Domanda riconvenzionale di usucapione proposta da . Controparte_1
L'acquisto a titolo originario, della proprietà o di altro diritto reale, va apprezzato con particolare rigore e chi agisce deve dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena;
un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 20670/2010).
Al fine dell'accoglimento della domanda, occorre la prova, ma ancor prima puntuale allegazione puntuale, di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr., per varie declinazioni di questo principio,
Cass. 9325/2011, 17376/2018, 20508/2019 e 6123/2020).
Tale rigore è richiesto anche dalla normativa dell'unione europea (Cass. 20539/2017).
L'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone, infatti, al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n.
20539 del 30/08/2017) seppure l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà resta soggetto alla regola della
"preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile r.g. n. 21 e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale” ( cfr. Cass. n. 3487 del
06/02/2019).
La allega, a sostegno della domanda, di aver acquistato, unitamente al P_
coniuge, il terreno già così delimitato, limitandosi a sostituire, tra il 1982 e il 1984, la recinzione, nello stesso punto in cui era precedentemente.
Tale allegazione non è idonea a sostenere la domanda di usucapione, ove pure provate le circostanze oggetto dell'articolata prova orale, in quanto la prospettazione è priva dei caratteri di univocità, chiarezza e coerenza, anche in ragione del fatto che
[...]
, per suo conto, non ha mai allegato di aver posseduto l'area assieme alla Pt_1
moglie e di per se il rapporto di coniugio esistente tra il e la non è Pt_1 CP_7 sufficiente a far ritenere allegato compiutamente il compossesso dell'area.
Con la comparsa di Costituzione e risposta depositata il 21 luglio 2009 nel giudizio riassunto dinanzi al primo giudice, la , per la domanda riconvenzionale, P_ conclude come di seguito:<< (…) in accoglimento della riconvenzionale spiegata, previa ove occorra, declaratoria di usucapione, ordinaria ex art. 1158 codice civile
e/ho decennale ex art. 1159 codice civile, già maturata in favore di , Controparte_8
comunque dichiarare che il confine tra i fondi delle parti in causa è descritto in atti, è costituito è definitivamente fissato secondo la recinzione e corrispondenti stati di fatto e di possesso consolidati nel tempo, così come oggi esistenti (…)>>.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, le allegazioni sono quelle di cui a pagina 17 della comparsa di costituzione in esame, dove la si limita a descrivere la P_
domanda riconvenzionale come volta ad accertare che il confine tra i fondi, ove occorra per effetto della invocata usucapione ordinaria o breve, “ sussistendone appieno in ogni caso i presupposti di legge- già maturata in favore di , è costituito è Controparte_1
definitivamente fissato secondo la recinzione e corrispondenti stati di fatto e di rispettivo possesso consolidati nel tempo, così come oggi esistenti” e ad allegare che agli effetti dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, nei propri confronti, quale compossessore, vi sono solo la comparsa di riassunzione dalla Cassazione e la comparsa di riassunzione in sede di opposizione di terzo.
Le altre allegazioni difensive della sono infatti tutte riferite alla domanda di P_
regolamento di confini e solo tardivamente vengono collegate alla domanda riconvenzionale di usucapione.
r.g. n. 22 Tale generica allegazione, in presenza di una pretesa, pur irritualmente introdotta in giudizio da , con riguardo a medesimo pezzo di terra, avrebbe Parte_1
necessitato, visto che secondo la stessa appellante incidentale non vi sono contrasti con il , la allegazione comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale Pt_1
abbia usato della cosa "uti condominus" e sul ruolo ricoperto, nella vicenda, da
[...]
, completamente sottaciuto, come, in vero, lo sono state tutte le circostanze che Pt_1
avrebbero dovuto concretizzare i presupposti della domanda riconvenzionale, tardivamente ( e genericamente) introdotte con la articolazione della prova testimoniale.
Alla genericità della allegazione, segue la inammissibilità della prova testimoniale e la irrilevanza della prova documentale, non potendo essere superato, il difetto di allegazione, dalla prova di circostanze, ove pure astrattamente rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda.
Giova precisare che nella genericità dei titoli di proprietà, di cui meglio di seguito, e dalla ricostruzione dei confini a mezzo delle risultanze delle mappe catastali, non è dato ritenere, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., la traditio del terreno controverso.
La valutazione negativa delle censure rivolte all'accertamento in punto di difetto di allegazioni idonee a sostenere la domanda riconvenzionale rende ultronea la valutazione delle ulteriori difese di relative alla domanda riconvenzionale. Controparte_1
Tale considerazione è assorbente.
Giova precisare, quanto alla prova delle scarne (e ripetesi generiche) allegazioni, che la perizia di parte di per sé priva di rilevanza probatoria e la prova testimoniale articolata è relativa a circostanze da provare documentalmente e comunque inidonee a dimostrare il possesso qualificato dell'area e il requisito dell'animus possidendi, non essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la prova della materiale detenzione dell'area.
Motivi di appello principale sub V), VI) e VII), nonché motivi di appello incidentale sub 4) e 5).
Le censure attengono tutte alla domanda di accertamento dei confini;
vengono esaminate congiuntamente e non hanno pregio.
In tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (Cass.n. 6876 del 14/03/2025).
r.g. n. 23 Infatti, “In tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il giudice di merito può integrare la risultanza dei titoli di acquisto con le indicazioni fornite dalle mappe catastali” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10501 del 06/05/2013, Rv. 626166; cfr. anche
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 e Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 14993 del 07/09/2012, Rv. 623810). È invece del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15603 del 16/05/2022, non massimata, pagg. 4 e ss.).
A ciò consegue che le richieste di prova orale dirette a provare la identità tra i confini materializzati al momento della proposizione della domanda e i confini preesistenti nonché i richiamati giudizi in materia possessoria succedutisi nel tempo non rilevano ai fini del decidere.
Quanto al giudizio di regolamento dei confini (r.g.358/1972): non è in contestazione tra le parti che la causa non si è definita con sentenza, ma è stata cancellata dal ruolo il
06.07.1982, come da certificazione in data 16.07.2009 della cancelleria del Tribunale di
Latina- sezione distaccata di Gaeta, richiamata, dalla , a pagina 13 della P_
comparsa di costituzione e risposta.
Secondo la prospettazione degli appellanti, in detto giudizio, le parti si sono limitate a rendere noto al giudice l'intervenuto accordo sui confini.
La richiesta di acquisizione degli atti del giudizio rg358/1972 è generica ed esplorativa.
Né vi è prova dell'accordo che gli appellanti allegano essere intervenuto, nel corso di detto giudizio, sui confini di cui si controverte oggi.
Gli appellanti non provano e neppure allegano la esistenza di un accordo scritto sui confini.
Quanto alla richiesta di prova orale sull'intervenuto accordo: è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.
Le convenzioni tra proprietari di fondi contigui, con le quali si riconosca o determini l'esatta confinazione tra i fondi stessi in base ai relativi titoli di acquisto, avendo il solo scopo di eliminare una situazione di incertezza e non di operare rettifiche o modificazioni comportanti trasferimenti o scambi di parti, sia pure esigue e marginali, di detti fondi, rivestono, per il loro contenuto esclusivamente dichiarativo, il carattere di negozi di accertamento, relativamente ai quali deve escludersi l'esigenza della forma scritta, prescritta dall'art. 1350, n.1, cod.civ., per le convenzioni che producono effetti traslativi di proprietà immobiliare. Ne consegue che gli indicati negozi possono essere r.g. n. 24 provati anche con testimoni. Tuttavia allorquando l'accordo in ordine alla linea di confine non potrebbe essere inteso come meramente interpretativo dei rispettivi titoli di acquisto, ma vi apportino delle modifiche, operando trasferimenti o permute di zone periferiche, l'intervenuto accordo non ha più funzione esclusivamente dichiarativa, ma anche traslativa, e la convenzione rientra tra quelle per le quali l'art. 1350 cod.civ. richiede la forma scritta a pena di nullità (Cass. 20198/2004).
Poiché gli appellanti nulla precisano sul contenuto dell'accordo, non è dato ritenere che esso abbia avuto natura dichiarativa piuttosto che costitutiva, con conseguente inammissibilità della prova per testi.
Tale considerazione è assorbente ai fini della inammissibilità della prova.
Giova precisare che la prova articolata sul punto (“E' vero che nell'ambito del precedente giudizio di regolamento dei confini (…) Promosso dal dante causa di
, , nei confronti dei proprietari degli altri fondi Parte_5 Parte_3
contigui, , ( padre di ), CP_6 Persona_5 Parte_1 Persona_1
ed il , tutti riconobbero ed accettarono il confine di fatto così come CP_5 esistente e che risultava materializzato da paletti in legno e fil di ferro”) è inammissibile anche perché non è adeguatamente circostanziata nel tempo e nello spazio: nessun riferimento è in capitolazione sulle circostanze dell'intervenuto incontro di volontà (luogo in cui tale accordo è stato raggiunto e anno, mese, giorno, orario dell'intesa), a tacere della inidoneità della articolazione probatoria a dimostrare l'accordo in tutto il suo contenuto ( precisa posizione del confine materializzato e recepito nell'accordo) e nella mancata specificazione della forma stessa dell'accordo.
Dunque, non vi è prova del regolamento amichevole della linea di confine tra i fondi e non vi è prova del posizionamento, dell'attuale confine materializzato, in accordo tra le parti.
Quanto al preliminare del 29.04.1982, ove pure richiamasse un accordo sui confini, non sarebbe prova di tale accordo e del contenuto di tale accordo, inoltre si tratta di una scrittura non opponibile alla che non ne è parte. Persona_1
L'invocato giudicato possessorio non rileva: l'oggetto dell'accertamento nel giudizio possessorio esula dall'oggetto dell'accertamento del presente giudizio, per quanto sopra in punto di irrilevanza del confine materializzato, e dunque non rileva ai fini della prova dei presupposti della domanda in esame.
Secondo gli appellanti, la perizia redatta dall'architetto la cui valutazione è Per_6
stata omessa in sentenza, chiarisce, offrendo precisi riscontri, la chiave di lettura delle r.g. n. 25 vicende oggetto del nostro giudizio, in quanto intervenendo nel giudizio penale n.7181/1999, documenta che non vi sono confini da regolare né una linea di confine da individuare in quanto la linea di confine è quella da sempre presente sui luoghi. La difesa, tuttavia, non ha pregio per quanto sopra in punto di irrilevanza del confine materializzato e di mancata prova di un accordo sui confini opponibile alla Persona_1
e al CP_5
Anche le censure articolate sulla valutazione delle aerofotogrammetrie del 1981 e del
1990 nonché il richiamo alle risultanze della perizia giurata eseguita dall'ing. su Per_7
tali documenti non hanno pregio.
Con tali difese, gli appellanti vogliono sostenere che il tracciato dei confini non è mutato nel tempo, tuttavia tale circostanza, per la genericità della eccezione e della domanda riconvenzionale di usucapione nonché per la mancata prova sulla esistenza di un accordo sui confini come materializzati sui luoghi (e difformi ai confini catastali accertati di cui si seguito) non sono utili alle ragioni degli appellanti: gli appellanti, alla risalente presenza dello stradello sui luoghi, intendono far conseguire la coerenza dei confini materializzati presenti sui luoghi con l'accordo intercorso, sul punto, tra le parti (
o loro dante causa), tuttavia ove pure la presenza dello stradello fosse risalente e ove pure risultasse dalla documentazione richiamata, non dimostrerebbe l'accordo sui confini.
Quanto alle censure al criterio di accertamento dei confini utilizzato dal c.t.u. e recepito in sentenza (mappe catastali).
Per l'individuazione della linea di separazione tra proprietà limitrofe, base primaria delle indagini del giudice è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, titoli d'acquisto che integrano la fonte di prova sovrana in tema di regolamento di confini.
La mancanza o insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la mancata produzione dei titoli stessi, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. 9769/2025).
Gli appellanti censurano il ricorso alle mappe catastali, invocando genericamente la residualità del criterio, ma non allegano la possibilità della ricostruzione del confine facendo ricorso a indicazioni contenute nei titoli di acquisto, richiamando solo il mancato ricorso alle risultanze dei giudizi possessori, alle risultanze di prove assunte in tali giudizi, alle possibili risultanze delle prove orali non ammesse dal primo giudice e alla esistenza di un preteso accordo sui confini, che per quanto sopra in punto di r.g. n. 26 irrilevanza del confine materializzato e di mancata prova di un accordo (costitutivo o dichiarativo che sia sui confini tra i fondi) non rilevano ai fini della ricostruzione dei confini e non inficiano la decisione di ricorrere al criterio delle mappe catastali, che deve essere residuale rispetto al ricorso ai titolo di appartenenza, ma non rispetto a diversi criteri del pari residuali.
I titoli, anche nella lettura tecnica che ne ha dato il consulente d'ufficio, non contengono
“specifiche” che consentano di una idonea identificazione dei confini e della consistenza delle particelle in rilievo, con conseguente ingresso del criterio residuale delle mappe catastali adottato dal c.t.u. nella sua relazione che, immune da vizi logici e/
o giuridici, deve essere integralmente recepita, nella parte in cui facendo ricorso a rilievi sui luoghi, a sovrapposizione delle mappe, all'esame di aerofotogrammi, accerta il confine tra i fondi come nell'allegato 9 della consulenza (difforme dal confine materializzato).
In altre parole, gli appellanti contestano che vi fossero i presupposti per ricorrere alle mappe catastali, ma non provano, e neppure allegano, che i titoli contenessero elementi sufficienti al regolamento dei confini e indicano sostanzialmente come prevalenti sulle mappe catastali, un accordo sui confini che non dimostrano e le prove di un irrilevante confine materializzato.
Anche la richiesta di ordine di esibizione non supererebbe la mancanza di accordo e la irrilevanza della situazione di fatto;
per altro la documentazione sarebbe stata acquisibile dai soggetti succeduti nelle proprietà, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità della richiesta istruttoria.
Spese di lite.
Compensate per tutti i gradi di giudizio per la oggettiva difficoltà di ricostruire il confine tra i fondi dovuta anche alla conformazione dei luoghi di causa.
Spese di c.t.u.
Liquidate come in atti e in quanto necessarie a definire i confini per entrambe le proprietà interessate, si pongono per il 50% a carico di e di Parte_1 P_
( nei rapporti interni, per quote eguali) e per restante il 50% a carico degli eredi
[...]
di (nei rapporti interni, per quote eguali). Persona_1
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull' appello principale di e Parte_1 sull'appello incidentale di , entrambi anche nei confronti di Controparte_1 CP_5
, in proprio e n.q. di erede di ,
[...] CP_2 Persona_1 Controparte_3
r.g. n. 27 Maria n.q. di erede di n.q. di erede di Persona_1 Controparte_4
promossi avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Persona_1
Ordinario di Latina n. 229/2021, pubblicata in data 04.02.2021, a definizione del giudizio di riassunzione a seguito di opposizione di terzo, recante n° R.G. 200237/2009 cui è stato riunito il giudizio di riassunzione dalla Cassazione, recante n. R.G.
4251/2013, introdotti da , ogni diversa conclusione disattesa, così Persona_1
provvede:
- Dichiara la nullità della sentenza impugnata.
- In accoglimento della domanda proposta dagli eredi di , Persona_1
accerta che il confine tra il nord delle particelle 706 (ex 240) e 241 del foglio 29 di Gaeta, di proprietà e , e il sud della Controparte_1 Parte_1
particella 358 (derivata dalla 90) foglio 29 di proprietà degli eredi di
, in Gaeta, località “Le Scissure” è quello indicato nella Persona_1
consulenza tecnica di ufficio redatta dall'ing. e nel relativo Persona_4
“allegato 9”.
- Condanna e a restituire agli eredi di Parte_1 Controparte_1
l'area illegittimamente occupata e al ripristino dello stato dei Persona_1
luoghi, come da allegati grafici 7 e 9 della consulenza tecnica di ufficio redatta dall'ing. Persona_4
- Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta da
. Persona_1
- Respinge la eccezione di usucapione proposta da . Parte_1
- Respinge la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da P_
[...]
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei gradi di giudizio.
- Pone le spese di c.t.u. per il 50% a carico di e di Parte_1 P_
(nei rapporti interni, per quote eguali) e per restante il 50% a carico degli
[...]
eredi di (nei rapporti interni, per quote eguali). Persona_1
Roma, 09.07.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 28