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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al N. 28099/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/12/2024 con assegnazione dei ter- mini ex art.190 c.p.c, l'ultimo dei quali è scaduto il 10/03/2025
TRA
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, in persona del legale rap- presentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefa- no Maria Russo, da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti;
ATTRICE
E
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Raffaella Cerbone, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura agli atti
CONVENUTO
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile (cod. 144401)
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, regolarmente noti- ficato in data 18/10/2020, la società con- Parte_1
veniva in giudizio innanzi il Tribunale di Napoli il sig. Controparte_1
al fine di sentirlo condannare al rilascio immediato dell'immobile sito in
Napoli alla via Comunale dei Cavoni, censito al fg. 5 p.lla 121 sub 2, dete- nuto senza titolo, oltre al pagamento dell'indennità di occupazione sino al
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rilascio dell'immobile medesimo , con interessi, ed al ripristino dello status quo , più in particolare con demolizione di due manufatti wc realizzati all'interno degli immobili realizzati abusivamente e senza autorizzazione posti nel sottoscala di entrambi gli alloggi utilizzati dal e dalla di CP_1
lui famiglia, l'uno condotto regolarmente dal signor e Controparte_1
l'altro abusivamente occupato .
La società attrice formulava in citazione le seguenti conclusioni: “1) accer- tare e dichiarare l'occupazione sine titulo del suddetto immobile da parte del sig. , 2) per l'effetto, condannare il sig. Controparte_1 CP_1
, al rilascio dell'immobile sito in Napoli alla via Comunale dei Ca-
[...]
voni censito al fg. 5 p.lla 121 sub. 2 in favore della società
[...]
, libero da persone e cose;
3) sempre per effetto Parte_1 dell'accoglimento della domanda sub 1), accertare e dichiarare che il sig.ri
, è tenuto a corrispondere in favore delle Ferrovie del- Controparte_1 un'indennità per occupazione sine titulo pari Controparte_2 all'importo di euro 8.146,10, oltre agli ulteriori importi maturandi mensil- mente fino all'effettivo rilascio dell'immobile, ed oltre agli interessi al tasso legale, ovvero comunque al diverso importo accertato in corso di causa an- che eventualmente a mezzo di Consulenza Tecnica di Ufficio;
4) per
l'effetto, ed in ogni caso, condannare il sig. , al paga- Controparte_1 mento di un'indennità per occupazione sine titulo pari all'importo di euro
8.146,10, oltre agli ulteriori importi maturandi mensilmente fino all'effettivo rilascio dell'immobile, ed oltre agli interessi al tasso legale, ov- vero comunque al diverso importo accertato in corso di causa anche even- tualmente a mezzo di Consulenza Tecnica di Ufficio;
6) accertare e dichia- rare la realizzazione abusiva di due manufatti all'interno dei due immobili e per l'effetto ordinarne la distruzione a spese dell'odierno convenuto, con il ripristino dello status quo ante;
7) condannare il sig. , Controparte_1
al pagamento delle spese e del compenso professionale di cui al presente giudizio, oltre accessori come per legge.”
In punto di fatto deduceva: che era proprietaria , in virtù delle vicende societarie indicate in citazione
(pagine 2 - 5) di casa cantoniera sita in Napoli alla via Comunale dei Cavo- ni;
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che una parte di tale casa cantoniera era legittimamente detenuta dal sig.
, catastalmente identificata al foglio 5 particella 121 Controparte_1
sub 3, come da contratto di locazione, per il periodo 1/01/1999 – 31/12/2008 rinnovato per le successive annualità (cfr. contratto di locazione in atti);
che accanto a tale unità immobiliare vi era altra unità immobiliare identifi- cata al fg. 5 p.lla 121 sub. 2 meglio descritta in citazione che risultava abu- sivamente occupata e/o comunque illegittimamente detenuta;
che ciò era accertato in diversi accessi presso gli immobili;
che in particolare il sopralluogo del 15/6/2017 aveva fatto emergere sia l'occupazione abusiva dell'unità identificata al subalterno 3 , sia una varia- zione dello stato dei luoghi avendo il proceduto abusivamente sen- CP_1
za permesso nella parte locatrice proprietaria alla realizzazione di wc nel sottoscala;
che nel corso di successivo accesso del 14 dicembre 2017 veniva costatato che l'immobile (sub 2) continuava ad essere occupato dall'odierno conve- nuto, il quale, interrogato sulla questione, ammetteva l'occupazione, che ve- niva giustificata dalla circostanza di voler scongiurare ripetuti tentativi di in- troduzione nell'alloggio da parte di malintenzionati e per insufficienza di spazio nell'immobile sub 3 per esigenze del suo nucleo familiare;
che la parte attrice agiva per far accertare la illegittima occupazione dell'immobile (sub 2) con condanna al rilascio dello stesso e al risarcimento danni per indebita occupazione dal 14/02/2017 , giorno della scoperta fino all'effettivo rilascio commisurando l'importo dell'indennità di occupazione ad euro 140,45 mensili pari all'importo del canone previsto dal contratto di locazione esistente per l'alloggio locato legittimamente (sub 3);
che l'attrice inoltre intendeva ottenere la condanna di Controparte_1
alla distruzione dei due WC costruiti abusivamente senza autorizzazione nel sottoscala di entrambi gli alloggi utilizzati dal e dalla sua famiglia, CP_1
l'uno condotto regolarmente dal e l'altro abusivamente occupato;
CP_1
che il conduttore non era stato autorizzato ad apportare alcuna modifica all'immobile concesso in locazione senza il consenso scritto del conduttore.
In data 19.03.2021 si costituiva il sig. il quale, pur ri- Controparte_1
conoscendo di aver occupato l'immobile identificato con il subalterno 2, per ragioni di necessità familiare meglio illustrate in comparsa ed al fine di evi-
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tare indebite effrazioni ed occupazioni da terzi ignoti rappresentava di aver ripetutamente inoltrato alla società proprietaria richieste di locazio- ne/acquisto dell'appartamento, senza tuttavia ricevere un riscontro, e di aver inoltre effettuato lavori che andavano a migliorare le condizioni dell'immobile, ormai fatiscente. Rispetto al quantum debeatur, contestava la richiesta indennitaria mentre per quanto riguarda i due wc dichiarava di aver richiesto al locatore autorizzazione alla realizzazione nell'immobile locato mentre nell'immobile occupato il wc già era presente al momento della oc- cupazione.
Parte convenuta concludeva chiedendo: “
1- in via preliminare rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per quanto in narra- tiva;
2- rigettare la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo così come quantificata da parte attorea, perché destituita di fon- damento ed errata nella sua quantificazione;
3- in via gradata, solo nella denegata ipotesi in cui fosse accertata l'occupazione sine titulo da parte del
Sig. , ordinare il rilascio dell'immobile, concedendo il termine CP_1
massimo per il rilascio stesso;
4- in ogni caso rigettare la domanda di pa- gamento dell'indennità di occupazione, in ragione dell'attività di custodia esercitata dal , e della sue innumerevoli richieste di locazione, mo- CP_1 tivate, e mai prese in considerazione dall'Ente;
5- in via ancora meramente gradata, solo nel caso di condanna al pagamento dell'indennità di occupa- zione, calcolare la stessa in misura ridotta rispetto al canone stabilito per
l'altro appartamento;
6- con vittoria di spese di lite.”
All'udienza del 12/04/2021 e a quella del 6/10/2021, tenutesi in modalità te- lematica, tramite il deposito di note in sostituzione di udienza, le parti chie- devano congiuntamente rinvii stante la pendenza di trattative.
All'udienza del 20/12/2021, il Giudice, accertato il mancato esito positivo delle trattative, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc.
All'esito delle espletate memorie, con ordinanza del 14/12/2022, il Giudice non ammetteva le prove orali del convenuto in quanto ritenute ininfluenti e disponeva la CT, nominando il geom. . Persona_1
Conferito incarico al CT, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/10/2023.
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Nelle more, le parti si accordavano per la rimozione dei due WC e la conte- stuale costruzione di uno nuovo, con presentazione di regolare pratica am- ministrativa presso il Comune di Napoli, chiedendo, ex art. 296 cpc, la so- spensione del processo per il termine di tre mesi.
Il Giudice sospendeva il giudizio, stante l'istanza congiunta delle parti, e concedeva una proroga dei termini al CT, fissando nuova udienza al
18/09/2024.
Depositata, in data 16/09/2024, la CT a firma del Geom. , Persona_1
la successiva udienza veniva rinviata per la pendenza di trattative.
All'udienza del 2/12/2024, parte convenuta faceva rilevare di aver rispristi- nato lo status quo dell'immobile oggetto di causa, avendone avuto autoriz- zazione da parte delle;
pertanto, precisava che le attività Parte_1
menzionate dal CT sarebbero apparse ultronee. Il Giudice rinviava al
18/12/2024.
In tale ultima udienza la causa veniva rimessa in decisione, con la conces- sione dei termini ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali scadeva il 10/03/2025.
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Va accolta la domanda tesa a dichiarare illegittimità dell'occupazione dell'immobile sito in Napoli via Comunale Cavoni censito al foglio 5 parti- cella 121 sub 2 dalla data del 14 Febbraio 2017 sino alla data odierna .
Va conseguentemente accolta la domanda di condanna al rilascio dell'im- mobile predetto in favore di parte attrice libero e vuoto da cose e persone .
In primo luogo, è essenziale procedere alla qualificazione giuridica della domanda proposta dall'attrice. Ebbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che parte at- trice ha esperito un'azione di rivendica del bene di sua proprietà, ai senti dell'art. 948 c.c., occupato dal convenuto senza titolo alcuno.
Non vi sono titoli scaduti in atti in base ai quali invocarsi una restituzione
(tanto non hanno prodotto gli attori): la domanda va pertanto qualificata come rivendica.
Invero, l'azione in parola, assolvendo ad una finalità eminentemente recupe- ratoria, presuppone che l'attore assuma di essere proprietario di una cosa e
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di non averne più il possesso ed agisca, quindi, contro il possessore o il de- tentore convenuto in giudizio per ottenerne la restituzione (Cass. sez. 2,
Sentenza n. 7777 del 14/04/2005).
Si differenzia, dunque, nettamente dall'azione di restituzione, che ha invece natura personale ed è volta ad ottenere la restituzione del bene non in base al fatto di esserne proprietario, ma sulla scorta di un diritto nascente da un rap- porto contrattuale o derivante dalla sua scadenza o dalla sua risoluzione
(Cassazione civile sez. II, 31/08/2015, n.17321).
Legittimato attivo alla rivendicazione è colui che assume essere il proprieta- rio della cosa rivendicata, mentre la legittimazione passiva è in capo a chi detiene.
Come noto, invero l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponi- bilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e non essendone in pos- sesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga, onde conseguirne nuo- vamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconosci- mento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimo- strazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa.
Ciò posto, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Su- prema Corte di Cassazione, a tenore del quale, l'azione personale di restitu- zione è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una res che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi, quali, la locazione, il comodato, il deposito ecc., che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di pro- prietario. Essa, pertanto, non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rila- scio od alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda
è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter-partes, ma nel diritto di proprietà tute-
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lato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostra- zione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostan- ziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendi- cazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del deten- tore sine titulo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 28-03-2014, n. 7305).
Di tale orientamento il Tribunale prende atto e ne recepisce i dettami.
Ciò premesso e partendo dall'esame della domanda di rivendica proposta dagli attori occorre precisare che l'azione di rivendicazione richiede in capo all'attore l'assolvimento di un onere probatorio particolarmente gravoso: se l'acquisto è a titolo originario, sarà sufficiente fornire la prova di tale titolo;
se, invece, si tratta di acquisto derivativo, non è sufficiente la produzione in giudizio del titolo di acquisto, in quanto l'alienante potrebbe non essere sta- to il proprietario del bene e quindi legittimato a trasferirne la titolarità all'acquirente (cfr. Corte di Cassazione civile, 9 settembre 2013, n. 20641).
In questo secondo caso, l'attore dovrà dare la prova non solo del suo titolo, ma anche del titolo di acquisto dei precedenti titolari, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (cfr. Corte di cassazione civile, 30 aprile 2014, n.
9523).
Al fine di mitigare le difficoltà derivanti da tale gravoso onere probatorio ove si tratti di beni immobili e beni mobili registrati, occorre che l'attore provi che, quand'anche avesse acquistato a non domino, avrebbe comunque acquistato la proprietà del bene per usucapione ex art. 1158 c.c., avendone avuto il possesso continuato - in via diretta o attraverso i propri danti causa - per il tempo necessario al maturare della stessa.
In conclusione, gli atti di acquisto a titolo derivativo, in sé e per sé conside- rati, quale che sia il periodo di tempo che essi coprano, non sono sufficienti a fornire la prova richiesta, se non si perviene ad un acquisto a titolo origi- nario;
in alternativa a detta prova, che è estremamente difficile fornire (e per questo è denominata probatio diabolica), vi è la dimostrazione del possesso,
"uti dominus", del bene rivendicato, durato per il tempo necessario al com- pimento della usucapione, calcolato anche cumulando il possesso del riven- dicante a quello dei suoi danti causa (cfr., in esatti termini, in motivazione,
Cass. n.5114/1993).
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Ciò posto, il rigore del principio risulta attenuato in caso di mancata conte- stazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere ac- quistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass., 11.3.2004, n.
4975).
Chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione, invece, non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio “possideo quia possi- deo”, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (Cass. civ., sez. 3, ordinanza n.
14734 del 07/06/2018).
La Suprema Corte di cassazione nella recente pronuncia n 28865/2021 ha operato una ricostruzione degli orientamenti in tema di prova diabolica e di attenuazione del rigore che in alcuni casi ne segue, in ispecie allorché il convenuto formuli eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione.
Di seguito se ne riporta il passo motivazionale, in ragione della sua impor- tanza: “(…) L'affermazione di carattere generale è che nel giudizio di revi- ndica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa riven- dicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'at- tore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un ta- le titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendican- te, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare:
1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamen- te o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente som- mare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n.
2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018). Sull'onere della
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prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo assolu- tamente costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giu- dice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche
d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. n. 1034/1962; n.
11555/2007; n. 14734/2018).
Così, l'eccezione di usucapione, anche se non risulti fondata, non può avere, da sola, la conseguenza che ne risulti provato, per converso, che il rivendi- cante abbia usucapito il suo diritto o l'abbia comunque acquistato (Cass. n.
1738/1962; n. 496/1970).
II. Nello stesso tempo si riconosce che, anche in caso di azione di rivendi- ca, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono sta- bilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensi- va adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n. 1873/1985; n. 6592/1986;
n. 8394/1990). La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto le- gittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non
è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendi- cante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è co- stituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una fi- gura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fatti-
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specie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra
i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve es- sere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazio- ne trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass.
n. 2420/1965; n. 634/1964; n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006). È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. n. 537/1962).
III. In via esemplificativa l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipo- tesi:
a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. n. 1416/1965): in tale caso l'attore in revindica e tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n. 1598/1965; Cass. n. 1014/1962);
b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass.
n. 1182/1965);
c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore
e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favo- re dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori si- no ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983);
d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento
a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basati, su asser- zioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n.
696/2000);
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e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene con- teso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e con- trapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il be- ne medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perchè la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispet- to a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n.
21829/2007; n. 22598/2010).
IV. Il rigore della prova non è attenuato, di per sé, dalla mera proposizione di una domanda o eccezione di usucapione da parte del convenuto e troverà applicazione il principio che la mancata prova del titolo della proprietà da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione non può costituire motivo per l'inversione dell'onere della medesima che incombe sempre sul rivendi- cante (Cass. n. 515/1994). Si ammette così, in linea generale, che il conve- nuto si possa avvalere del principio possideo quia possideo, anche se op- ponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poichè tale di- fesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso
(Cass. n. 5472/2001). Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a ca- rattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, atteso che chi è convenuto in un giudizio di riven- dicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poichè tale difesa non implica alcuna ri- nuncia alla posizione vantaggiosa di possesso (Cass. n. 4748/1996; n.
11555/2007; n. 5131/2009; n. 14734/2018); a meno che il convenuto, aven- do riconosciuta l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del bene medesimo, deduca e invochi l'usucapione come avvenuta solo suc- cessivamente a favore proprio o di un proprio dante causa (Cass. n.
8246/1997; n. 43/2000; n. 1250/2000). In tali ipotesi, detto onere può rite- nersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapio- ne, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del ri- vendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca ante- riore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (Cass.
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n. 5487/2002), e con la prova che quell'appartenenza non è interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Cass. n 12327/2001;
n. 8806/2000; n. 5161/2006) (…) VII. È possibile a questo punto tentare di fare un quadro di sintesi:
A. Nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della pro- prietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo de- rivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo origina- rio, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possideo. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione eredi- taria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poichè nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimo- stra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legit- timazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco, dunque, che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione.
B. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soc- combe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigetta- ta anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso.
C. Non basta che sia data la prova di un titolo preminente a quello del con- venuto, quando questo titolo non sia attributivo del diritto di proprietà. Il nostro diritto non ammette l'antica actio pubbliciana, mediante la quale il possessore ad usucapionem, in cui favore, però, l'usucapione non fosse an-
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cora compiuta, poteva reclamare la cosa dal possessore, il cui possesso si dimostrasse a titolo inferiore: oggi occorre fornire la prova della proprie- tà.
D. Si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti
o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'at- tore. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti.
E. Deve ribadirsi pertanto che non si rinviene, nella giurisprudenza della
Corte, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante.
F. Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della con- troparte. È fatta salva l'ipotesi che l'usucapione, come dedotta dal convenu- to, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. n. 10576/1994; n. 1634/1996; n. 5487/2002): il che si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n. 8246/1997; n. 1250/2000; n.
7264/2003). In assenza di tale riconoscimento, il solo dato temporale, con- sistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé,
l'attenuazione del rigore probatorio. Va da sé che il rigore probatorio ri- mane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usuca- pione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.
G. Vale in altre parole, anche in relazione all'usucapione opposta dal con- venuto nel giudizio di rivendicazione, la regola generale che l'attore si può giovare delle ammissioni del convenuto, il quale abbia riconosciuto l'esi- stenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato ac- quisto. In questo caso il rivendicante, nel fallimento della prova della pre- scrizione acquisitiva, potrà utilmente limitarsi a provare i titoli di acquisto
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che risalgono a quel dante causa. Al solito, l'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o taci- ta;
potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispet- to a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fonda- mento della pretesa (…)”.
Venendo a calare tali principi di diritto alla fattispecie concreta, ritiene il
Tribunale che invero, ha dimostrato di Parte_1 essere proprietaria dell'immobile in questione, avendo prodotto agli atti: vi- sura catastale del bene ed il cd. “modello L188” dal quale si evince che l'intera cassa cantoniera è stata edificata direttamente dall'Ente proprietario nel 1926, oltre che la legge n. 210 del 17.05.1985, deliberazione del in Per_2
data 12.08.1992, nota di trascrizione fabbricati del 21 marzo 2002, stralcio di atto di scissione parziale del 28 ottobre 2003, atto di scissione totale, ver- bale di assemblea del 21.06.2001, assemblea degli Azionisti del 24.05.2011 da cui è possibile evincere i vari passaggi di denominazione e cambi della compagine sociale dell'ente.
In ogni caso, parte convenuta non ha contestato che il bene conteso è di proprietà di , quale ex casa betoniera in Parte_1
prossimità del polo ferroviario .
Inoltre, non contesta neanche di occupare l'immobile di Controparte_1
cui è causa abusivamente dal 14/2/2017 né ha in alcun modo provato l'esistenza di un valido titolo legittimante la sua occupazione.
Invero, egli si è limitato a rappresentare mere circostanze de facto, come la necessità di prevenire l'accesso illecito di terzi all'immobile ovvero l'incompatibilità dell'unità abitativa di 75 mq con le esigenze di un nucleo familiare composto da sei persone, che tuttavia, non assumono alcuna rile- vanza sotto il profilo giuridico.
In conseguenza di quanto precede, pertanto, ed in accoglimento della do- manda attorea il sig. va condannato all'immediato rila- Controparte_1 scio dell'immobile per cui è causa, identificato con il subalterno 2 meglio descritto in citazione e nella CT che si ha per richiamata .
Passando alla domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione la stessa va accolta, per le ragioni che seguo- no.
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La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13071/2018), ha stabilito che il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. “danno-evento”, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. “danno-conseguenza”, che deve essere allegato e provato, secondo quanto sancito dalla storica sentenza delle Sezioni Unite
Civili n. 26972/2008. Dunque, il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno “in re ipsa”, poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di ripristinare lo “status” an- teriore alla condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risar- cimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo.
Come già sottolineato in altre pronunce della stessa Corte di cassazione "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprie- tario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato”. Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, “può essere agevolmente dimo- strato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allega- zione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 25 mag- gio 2018, n. 13071).
La Corte di cassazione ha precisato, quindi, che se non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova completa al- la quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva - tale alleggerimento dell'onere probatorio “non può includere anche l'esone- ro dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (così Cass.
7280/2021).
Quanto affermato risulta sostanzialmente confermato da quanto ribadito dal- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 33645/2022, che,
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nel risolvere il contrasto interpretativo sorto fra l'orientamento della secon- da sezione civile e quello della terza sezione civile, hanno affermato che “la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella ri- chiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di
"danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile
2022, n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito”.
Le Sezioni Unite, partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadisce che “nella comune fattispe- cie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è vi- sto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godi- mento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudi- zio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato.
Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. (…) la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giuri- sprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della con- creta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente conte-
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stata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il dirit- to di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previ- sto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di alle- gare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui in- ferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa.
Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attin- gendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la lo- cazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
I principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite sono i seguenti : << "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto
o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immo- bile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; "nel caso di occupazione sen- za titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo speci- fico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo supe- riore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato">>.
Chiarito quanto precede, la domanda attorea relativa ai pagamenti dell'indennità di occupazione dell'immobile dal mese di febbraio 2017 fi-
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no alla data odierna risulta fondata, non potendo questo giudice pronunciar- si con una condanna in futuro sulle indennità di occupazione successive alla presente sentenza.
Invero, sebbene l'attrice non abbia esercitato alcuna ingerenza sull'immobile per un lungo periodo, già in data 29 Marzo 2016 la società
Ferrovie dello Stato italiano spa effettuava una denuncia penale onde accer- tare l'indebita occupazione e con il primo sopralluogo effettuato nel mese di febbraio 2017 (come risulta dal verbale in atti), con la comunicazione tra- smessa agli enti erogatori dei servizi di fornitura di luce e gas (cfr in atti) e con i successivi sopralluoghi ha inequivocabilmente manifestato la sua vo- lontà di rientrare nella disponibilità del bene, per farne un uso.
A conferma di ciò, i ripetuti rinvii disposti nel corso del giudizio al fine di consentire alle parti di perseguire una soluzione transattiva dimostrano la chiara intenzione dell'attrice di voler mettere a reddito l'immobile oggetto di causa.
La fondatezza della domanda di indennità emerge, inoltre, dalla mancata contestazione della relativa pretesa nella sua materialità: il convenuto, infat- ti, non fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento a titolo di indennizzo per l'illegittima occupazione dell'immobile, anzi al contrario nella com- parsa di risposta ha espressamente riconosciuto il quantum debeatur di euro
140,45 mensili ed ha dichiarato di voler intavolare una trattativa con la so- cietà convenuta per l'acquisto o la locazione degli immobili abusivamente occupato.
In punto di liquidazione, considerando che il CT, ha ritenuto congrua, ri- spetto ai valori di mercato, la quantificazione del canone mensile in euro
140,45, l'indennità di occupazione va stimata in euro 140, 45 mensili.
Dunque da febbraio 2017 (data del primo sopralluogo in cui è stata accertata l'occupazione) alla data della presente sentenza (marzo 2025) l'indennità di occupazione è quantificata in euro 13.764,10 (euro 140,45 per 98 mesi).
Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'oc- cupazione di fatto di un immobile (nella specie, un appartamento); ne con- segue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla
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data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupa- zione” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736).
Venendo alla domanda di rimozione dei due WC costruiti abusivamente e senza autorizzazione posti nel sottoscala di entrambi gli alloggi utilizzati dal con la sua famiglia, dalla CT a firma del geom. , CP_1 Persona_1
a cui si rinvia in quanto esente da critiche è risultata la parziale cessazione della materia del contendere;
infatti nel corso del giudizio sono stati presi accordi tra le parti tesi a sanare la situazione urbanistica nell'immobile le- gittimamente locato al CP_1
Nondimeno il CT ha ravvisato l'originaria non conformità dello stato dei luoghi delle due unità immobiliari (sub 2 e 3) rispetto alla planimetria cata- stale presente agli atti dell'Agenzia . CP_3
A pag. 8 della predetta perizia di legge infatti: “si era osservato che lo stato di fatto riportava in aggiunta l'ambiente WC nel sottoscala di piano terra dell'unità sub 3, mentre per il sub 2, oltre all'ex WC suddetto (ambiente senza igienico-sanitari e con impianto troncato negli attacchi), si era notato anche la presenza di un tramezzo al primo piano che divide la zona corri- doio dal vano scala. Mentre, il vano di collegamento a primo piano tra le due unità citato nell'atto di ricorso da risultava tompagnato dal la- CP_4 to del sub 3. Infatti, dal lato dell'unità sub 2 risultava una nicchia”.
Nelle more della perizia, le opere non conformi per l'unità sub 3) (ovvero quella locata al sono state rimodulate e concordate tra le parti, CP_1
come da progetto CILA presentato dal convenuto al Comune Per- CP_5
tanto il CT ha accertato che all'attualità gli abusi edilizi risultano tutti eliminati nel sub 3 (unità condotta in locazione dal resistente) mentre per quanto riguarda l'unità sub 2 risultano ancora presenti le seguenti non con- formità: “tramezzo al corridoio di primo piano e nicchia, sempre nel corri- doio di primo piano”.
Inoltre il CT ha riscontrato che sempre nell'unità sub 2 occorrono ulteriori opere per poter ripristinare lo status quo ante nel locale WC laddove sono stati asportati igienici e recise tubazioni .
Parte convenuta eccepito l'inammissibilità della domanda concernente la demolizione del tramezzo e della nicchia nel corridoio del primo piano dell'unità sub 2, in quanto non oggetto vi domanda in citazione.
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L'eccezione è fondata e tale domanda, inammissibile in questa sede, può es- sere coltivata in separata a giudizio.
Va però accolta la domanda tendente alla esecuzione delle ulteriori opere necessarie per ripristinare lo stato nei luoghi nel locale wc dell'unità sub 2, opere che sono state chiaramente descritte dal CT in consulenza e che so- no le seguenti:
“(…) Svellimento del rivestimento in mattonelle alle pareti, in quanto si so- no rilevate diverse mattonelle rotte per poter tranciare le tubazioni;
(…)-
Chiusura delle relative tracce murarie;
- Ripristino dell'intonaco; - Prepa- razione e tinteggiatura delle pareti e del soffitto;
(…)Trasporto ed analisi dei materiali di risulta”
Per dette opere si rimanda al computo metrico del CT .
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in di- spositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valore ridotto per il corretto conte- gno processuale delle parti in lite.
Le spese di CT cadono definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, definitivamente pronunciando così provvede:
1)Dichiara occupante sine titulo dell'immobile sito Controparte_1
in Napoli alla via Comunale dei Cavoni, censito al fg. 5 p.lla 121 sub 2, meglio descritto in citazione e nella consulenza tecnico d'ufficio;
2)Condanna all'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1
predetto in favore di “ Parte_1
libero e vuoto da persone e cose;
3)Condanna al pagamento in favore dell'attrice per Controparte_1
le causali di cui i motivazione della somma complessiva di euro
13.764,10 , a titolo un'indennità di occupazione dal mese di febbraio
2017 fino al mese di marzo 2025 oltre interessi legali dalle singole sca- denze al saldo;
4) Dichiara cessata materia del contendere rispetto alla domanda di ripri- stino dello dei luoghi nell'immobile identificato al fg. 5 p.lla 121 meglio descritto in atti oggetto di locazione;
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5)Condanna al rispristino dello status quo ante nel Controparte_1
locale censito al fg. 5 p.lla 121 sub 2 con limitato riferimento al vano
WC realizzato nel seminterrato con svellimento del rivestimento in mat- tonelle alle pareti, chiusura delle relative tracce murarie, ripristino dell'intonaco, preparazione e tinteggiatura delle pareti e del soffitto , tra- sporto ed analisi dei materiali di risulta come meglio descritto in moti- vazione e nel computo metrico del CT cui si rinvia;
6) Dichiara inammissibile la domanda di demolizione del tramezzo e chiusura nella nicchia rinvenuti dal CT al primo piano nel locale cen- sito al fg. 5 p.lla 121 sub 2 per le causali di cui motivazione;
7)Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di liquidandole in euro Parte_1
300/00 per spese ed euro 2.800/00 per compensi, oltre rimborso forfeta- rio nella misura del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge;
7)Pone le spese di CT, liquidate come da decreto in atti, definitiva- mente a carico del sig. Controparte_1
Così deciso in Napoli il 28/3/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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