Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 22/04/2022, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2022
N. 00309/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 309 del 2022, proposto da:
- SO AL, rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Astuto, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Comune di Lecce - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Ufficio Demanio Marittimo prot. n. 0010427 del 19 gennaio 2022, avente ad oggetto: ‘ Richiesta proroga P.d.C. 188/2016 ’;
- nonché di ogni atto allo stesso propedeutico, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 20 aprile 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Richiamata la sentenza n. 771/2017 di questa Sezione, relativa al ricorso n. 984/2016 proposto dalla sig.ra SO AL.
2. Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 738/2019, pronunciata sul relativo appello proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, secondo la quale, ferma la temporaneità dei titoli edilizi in discussione, e quindi l’obbligo di rimozione delle strutture balneari al termine di ogni stagione estiva da parte della AL, la pronuncia del TAR era invece passata in giudicato - perché sul punto non appellata - quanto alla « possibilità per il gestore dello stabilimento (l’odierna ricorrente, ndr) di utilizzare i manufatti per tutte le stagioni balneari comprese nell’ambito del periodo di validità della concessione demaniale marittima n. 2 del 2011, espressamente menzionata nell’atto in questione per l’intero periodo di efficacia (fino alla data del 31.12.2020 o diversa scadenza stabilita dalla legge) ».
3.- Ritenuto, pertanto, che:
- le richiamate pronunce escludevano per la AL la necessità di un rinnovo annuale dei titoli paesaggistico-edilizi, solo imponendo il periodico smontaggio delle strutture.
- relativamente alla scadenza dell’autorizzazione paesaggistica sembra in ogni caso applicabile il disposto dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 (“ tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20 aprile 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO