Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni
- Presidente
- Consigliere rel. Dott. Marcello Castiglione
- Consigliere Dott.ssan Laura Casale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.680/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale della
Spezia in data 04.06.2024 n.478 promossa da:
Parte 1 elettivamente domiciliata in Genova via XII Ottobre 2/92 nello studio degli Avv.ti Maurizio Montecucco ed Emanuela Siffredi, che la rappresentano e difendono per mandato in atti APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Elvineti e Controparte 1 per mandato in atti Maurizio Podestà del Foro di Genova
APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale - Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende."
PER L'APPELLATO: ""Piaccia all'adita Corte d'Appello respingere, perché infondato in fatto e diritto, l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 avverso la sentenza nr. 478/2024 emessa dal Tribunale della Spezia in data 4 giugno 2024 e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per aver agito in mala fede e/o colpa grave.
In ogni caso condannare l'appellante alle spese, onorari ed accessori di legge.".
FATTO
Il Tribunale di La Spezia, dopo avere pronunciato con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio, definitivamente pronunciando con la sentenza oggetto della presente impugnazione disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore Per 1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre. Revocava l'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie.
Respingeva la domanda della moglie volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore. La Parte 1 ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale col quale si duole del fatto che il primo giudice travisando i fatti di causa e mal valutando le risultanze istruttorie non abbia riconosciuto la sussistenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Chiede quindi il riconoscimento dell'assegno divorzile che le è stato negato dal primo giudice. Il CP 1 resiste all'impugnazione opponendosi al suo accoglimento. La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
A giudizio del Tribunale, sotto il profilo assistenziale, pur in presenza di un divario economico tra le parti, non sufficiente a giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore del coniuge più debole, la ricorrente non ha provato di non essere riuscita a reperire un'attività lavorativa che le assicuri il sostegno e l'autosufficienza economica, nonostante l'età idonea e l'assenza di circostanze di fatto impeditive o limitative, imputabili alle condizioni di salute o ad impegni familiare, nella specie non sussistenti. Sotto il profilo compensativo, la ricorrente non ha dedotto nulla al riguardo, non ottemperando quindi ai propri oneri probatori.
L'appellante afferma di avere dedotto fin dal primo grado del giudizio - anche se non considerato dal Tribunale il fatto di essersi dedicata in costanza di
-
matrimonio ed in via esclusiva alla gestione della casa ed alla crescita del figlio, nell'interesse della famiglia e del marito, che disponeva di un lavoro molto remunerativo, trascurando occasioni ed opportunità proprie di lavoro e di crescita e perfezionamento professionale e linguistico, che le consentirebbero oggi di risultare più autonoma ed indipendente marito.
La difesa dell'appellato nega che vi sia sproporzione tra il reddito del marito e quello della moglie, che dispone di risorse finanziarie tali da garantirle un tenore di vita adeguato e decoroso anche senza il sostegno del marito. In ogni caso, l'inerzia della moglie nel reperimento di un'attività lavorativa è già stata stigmatizzata dalla sentenza di separazione. Quanto al profilo compensativo dell'assegno di divorzio, i fatti dedotti dalla Parte 1 con l'atto di appello non sono stati considerati dal Tribunale ai fini della decisione della causa perché dedotti tardivamente nel primo grado del giudizio. In ogni caso, i fatti non sono provati. Anzi, risulta dagli atti di causa che la moglie lungi dal contribuire al menage familiare e sostenere l'attività lavorativa del marito ha sempre tenuto nei confronti di questo un atteggiamento di opposizione, anche offensivo ed ingiurioso, come risulta dalle condanne penali prodotte in giudizio. Quanto ai rapporti col figlio, la madre ha tenuto sempre un atteggiamento oppositivo e vessatorio, allontanando progressivamente da sé Per 1 che fin dalla separazione è andato a vivere col padre, come risulta dalla relazione peritale svolta nel primo grado del giudizio e dalle registrazioni degli ascolti del minore, di cui chiede l'acquisizione al giudizio.
L'appello è infondato. L'appellante non ha provato di non essere riuscita a reperire un'attività lavorativa dopo la crisi del matrimonio, nonostante fosse ancora in piena età lavorativa all'epoca della separazione, per causa oggettiva non imputabile a sua inerzia, come affermato dal Tribunale. Non ha provato nemmeno di avere dato nei pochi anni di durata del matrimonio un contributo rilevante alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio del marito o di quello comune, col suo lavoro all'interno della famiglia. Al contrario, la crisi precoce del matrimonio e gli acuti contrasti del marito, dovuti anche a taluni atteggiamenti vessatori tenuti nei confronti del medesimo, ed il progressivo allontanamento del figlio fin dalla tenera età, fanno supporre una sua inidoneità ed inadeguatezza rispetto ai compiti e doveri derivanti dal matrimonio e nei confronti della prole;
in ogni caso, dimostrano che non v'è stato un suo contributo efficiente ed efficace alla conduzione della vita familiare.
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale e compensa le spese, stante la natura del rapporto ed al fine anche nell'interesse del figlio di non acuire i contrasti tra gli ex coniugi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello n.680/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale della Spezia in data 04.06.2024 n.478 promossa da:
APPELLANTE Parte 1
Contro
APPELLATO Controparte 1
Così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 6 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE