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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/12/2024, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2433/2022 RGAC
Il giudice, nella persona dei sigg.ri:
Dott. P. Rampini Pres.
Dott.ssa S. Pozzetti Giud.
Dott. P. Perfetti Rel est
Ha emesso sentenza
Sul ricorso di
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Garibaldi, 78 (docc. 1 e 2), titolare del C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola CodiceFiscale_1
Margherita Ivaldi del Foro di Genova (C.F. pec: C.F._2
fax 0144.670025), ed elettivamente domiciliato presso e nel Email_1 suo Studio secondario in Acqui Terme, Via Garibaldi, 78
[...]
, nata ad [...], il [...], c.f.: , residente in [...]C.F._3
D'Annone (AT), via Roma n. 56, rappresentata e difesa nel presente giudizio , come da procura in atti, dall'
Avvocato Giacomo Giuseppe Massimelli, c.f. , presso il cui studio, in Nizza C.F._4
Monferrato, via Pio Corsi n. 54 (AT), elegge domicilio,
OSSERVATO
proponeva ricorso per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della Parte_1 responsabilità genitoriale, sulla prole minorenne – , nata il [...]. Per_1
Il giudizio aveva inizio alla stregua di procedimento contenzioso.
Nelle more, peraltro, le difese rassegnavano conclusioni congiunte,
del seguente tenore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti,
disporre le seguenti modalità di esercizio della responsabilità genitoriale:
1. la figlia minore sarà affidata alle cure di entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con Per_1 esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che la stessa abbia la residenza anagrafica presso la madre.
2. Salvo migliori accordi,
nella settimana A (turno lavorativo del padre mattutino) trascorrerà con il padre il martedì Per_1 pomeriggio (nel periodo scolastico dall'uscita di scuola- dalle ore 17,00- fino alle ore 21,00; nel periodo non scolastico dalle ore 15,00 alle ore 22,00) o il mercoledì pomeriggio (nel periodo scolastico dalle ore 15,00 fino alle ore 21,00; nel periodo non scolastico dalle ore 15,00 alle ore 22,00) ed il fine settimana dal venerdì alle ore 15,00 alla domenica alle ore 19,00 (nel periodo scolastico) oppure 22,00 (nel periodo non scolastico);
nella settimana B (turno lavorativo del padre pomeridiano), la minore trascorrerà con il padre il lunedì mattina nel periodo non scolastico (in prosecuzione al fine settimana paterno) e la giornata o la mezza giornata di sabato o domenica nel weekend di spettanza della madre, in ragione dei turni lavorativi della stessa e da concordarsi almeno con un preavviso, per entrambi, di 72h.
Nel periodo estivo trascorrerà 3 settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
i periodi con Per_1
l'uno o l'altro devono essere concordati ogni anno entro il 31 maggio. In caso di disaccordo o mancato accordo per l'anno 2024 la prima settimana di giugno, luglio e agosto sarà trascorsa con il padre, la terza settimana di giugno, luglio ed agosto con la madre ed inversione per l'anno successivo.
Le festività natalizie per l'anno in corso (2024) prevedono:
- 25, 26, 27 e 28 dicembre con il padre,
- 29, 30, 31 dicembre e 1 gennaio con la madre,
- 2, 3 e 4, gennaio con il padre
- Epifania con la madre,
con l'inversione per gli anni successivi.
Pasqua 2024 è stata trascorsa da con la mamma, il Lunedì dell'Angelo con il papà, con inversione per Per_1
l'anno successivo.
Le festività laiche o religiose minori ed i compleanni della minore verranno trascorsi alternativamente con l'uno o l'altro genitore, con o senza pernottamento ed inversione per l'anno successivo.
3. disporre a carico del Signor la corresponsione dell'assegno di mantenimento per la Parte_1 figlia pari a 275,00 (duecentosettantacinque/00) Euro al mese, importo annualmente e Per_1 automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Asti sottoscritto in Asti in data 7 luglio 2017, cui si rimanda.
4. L'Assegno Unico sarà corrisposto per il 100% alla madre.
5. Le Parti s'impegnano a rimettere reciprocamente qualsivoglia denuncia-querela pendente e ad accettarne la remissione.
6. Spese di lite compensate.” La proposta delle parti pare al collegio conforme a legge,
e congrua, rispetto all'interesse della prole.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando,
Ratifica le sopra riportate, per esteso, conclusioni congiunte delle parti;
Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Asti, 14.11.2024
Il Pres il rel est
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2433/2022 RGAC
Il giudice, nella persona dei sigg.ri:
Dott. P. Rampini Pres.
Dott.ssa S. Pozzetti Giud.
Dott. P. Perfetti Rel est
Ha emesso sentenza
Sul ricorso di
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Garibaldi, 78 (docc. 1 e 2), titolare del C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola CodiceFiscale_1
Margherita Ivaldi del Foro di Genova (C.F. pec: C.F._2
fax 0144.670025), ed elettivamente domiciliato presso e nel Email_1 suo Studio secondario in Acqui Terme, Via Garibaldi, 78
[...]
, nata ad [...], il [...], c.f.: , residente in [...]C.F._3
D'Annone (AT), via Roma n. 56, rappresentata e difesa nel presente giudizio , come da procura in atti, dall'
Avvocato Giacomo Giuseppe Massimelli, c.f. , presso il cui studio, in Nizza C.F._4
Monferrato, via Pio Corsi n. 54 (AT), elegge domicilio,
OSSERVATO
proponeva ricorso per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della Parte_1 responsabilità genitoriale, sulla prole minorenne – , nata il [...]. Per_1
Il giudizio aveva inizio alla stregua di procedimento contenzioso.
Nelle more, peraltro, le difese rassegnavano conclusioni congiunte,
del seguente tenore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti,
disporre le seguenti modalità di esercizio della responsabilità genitoriale:
1. la figlia minore sarà affidata alle cure di entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con Per_1 esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che la stessa abbia la residenza anagrafica presso la madre.
2. Salvo migliori accordi,
nella settimana A (turno lavorativo del padre mattutino) trascorrerà con il padre il martedì Per_1 pomeriggio (nel periodo scolastico dall'uscita di scuola- dalle ore 17,00- fino alle ore 21,00; nel periodo non scolastico dalle ore 15,00 alle ore 22,00) o il mercoledì pomeriggio (nel periodo scolastico dalle ore 15,00 fino alle ore 21,00; nel periodo non scolastico dalle ore 15,00 alle ore 22,00) ed il fine settimana dal venerdì alle ore 15,00 alla domenica alle ore 19,00 (nel periodo scolastico) oppure 22,00 (nel periodo non scolastico);
nella settimana B (turno lavorativo del padre pomeridiano), la minore trascorrerà con il padre il lunedì mattina nel periodo non scolastico (in prosecuzione al fine settimana paterno) e la giornata o la mezza giornata di sabato o domenica nel weekend di spettanza della madre, in ragione dei turni lavorativi della stessa e da concordarsi almeno con un preavviso, per entrambi, di 72h.
Nel periodo estivo trascorrerà 3 settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
i periodi con Per_1
l'uno o l'altro devono essere concordati ogni anno entro il 31 maggio. In caso di disaccordo o mancato accordo per l'anno 2024 la prima settimana di giugno, luglio e agosto sarà trascorsa con il padre, la terza settimana di giugno, luglio ed agosto con la madre ed inversione per l'anno successivo.
Le festività natalizie per l'anno in corso (2024) prevedono:
- 25, 26, 27 e 28 dicembre con il padre,
- 29, 30, 31 dicembre e 1 gennaio con la madre,
- 2, 3 e 4, gennaio con il padre
- Epifania con la madre,
con l'inversione per gli anni successivi.
Pasqua 2024 è stata trascorsa da con la mamma, il Lunedì dell'Angelo con il papà, con inversione per Per_1
l'anno successivo.
Le festività laiche o religiose minori ed i compleanni della minore verranno trascorsi alternativamente con l'uno o l'altro genitore, con o senza pernottamento ed inversione per l'anno successivo.
3. disporre a carico del Signor la corresponsione dell'assegno di mantenimento per la Parte_1 figlia pari a 275,00 (duecentosettantacinque/00) Euro al mese, importo annualmente e Per_1 automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Asti sottoscritto in Asti in data 7 luglio 2017, cui si rimanda.
4. L'Assegno Unico sarà corrisposto per il 100% alla madre.
5. Le Parti s'impegnano a rimettere reciprocamente qualsivoglia denuncia-querela pendente e ad accettarne la remissione.
6. Spese di lite compensate.” La proposta delle parti pare al collegio conforme a legge,
e congrua, rispetto all'interesse della prole.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando,
Ratifica le sopra riportate, per esteso, conclusioni congiunte delle parti;
Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Asti, 14.11.2024
Il Pres il rel est