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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 4772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4772 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza di data
27.3.2025, nella causa iscritta al n. 34584/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
t r a ricorrente Parte_1
avv. F. Lucci
e convenuto contumace CP_1
avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede l'accertamento del suo stato patologico tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 2.3.2023.
Rappresenta che a seguito di ricorso per ATP non le è stato riconosciuto quanto richiesto anche nella fase sommaria che precede questo giudizio.
Afferma che , diversamente, dall'esame della documentazione medica in atti nonché dell'elaborato peritale citato emerge che si trova nello status di cui chiede il riconoscimento.
Costituitasi, con articolate argomentazioni la parte convenuta chiede il rigetto del ricorso. Istruita la causa anche mediante c.t.u. medico-legale, viene discussa a seguito del deposito di note di trattazione scritta depositate per l'udienza di data 27.3.2025 e oggi decisa con contestuale motivazione.
oOo
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Il C.t.u. nominato nella presente fase di opposizione ritiene che sussistano i presupposti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da maggio 2024.
Il Tribunale ritiene tali conclusioni condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal C.t.u. nella relazione a sua firma).
Le suddette conclusioni non hanno del resto formato oggetto di specifica censura ad opera delle parti.
Deve pertanto essere dichiarato il riconoscimento in capo al ricorrente dell'indennità di accompagnamento a decorrere da maggio 2024.
La sussistenza del requisito come accertata dal CTU è senza dubbio successiva all'epoca della domanda amministrativa del 2.3.2023 nonché della visita del 19.10.2023.
La parziale soccombenza comporta la totale compensazione delle spese processuali fra le parti ed il pagamento dei compensi al CTU, liquidati come da separato decreto, a carico di ciascuna parte per metà.
P.Q.M
definitivamente pronunciando, dichiara sussistere in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere da maggio 2024; spese interamente compensate fra le parti e pagamento del compenso al CTU, liquidato come da separato decreto, a carico di ciascuna delle parti per metà.
Roma, 17.4.2025 Il Giudice