Provvedimento: […] Come noto tra l'appello e la revocazione vi è un rapporto di subordinazione della seconda al primo e non di concorrenza; è noto, inoltre, che i motivi di revocazione possono essere fatti valere, come avvenuto nel caso in esame, con l'appello, quale rimedio normale ed illimitato contro l'ingiustizia della decisione (cfr. Cass. 29.9.15 n.19233) e che, quindi, il motivo di revocazione si è convertito in motivo di appello ex art.396 c.p. c. (cfr. Cass.3.8.05, n.16202). È appena il caso di ricordare che le domande rigettate dal primo Giudice e non riproposte in appello si intendono rinunciate con il conseguente passaggio in giudicato interno del loro rigetto.
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