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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 3081 del 2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Stefania
Rescigno, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. n. 3081 del 2025, promosso
da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LE CO ed elett.te dom.to presso il suo studio in Roma, in Via Flaminia n.79,
ricorrente
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. BELLASSAI DANIELA, in virtù di procura generale alle liti, in atti, e presso lo stesso elett.te domiciliato in Frosinone
resistente
Oggetto del giudizio: ripetizione indebito.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/07/2025 , parte ricorrente, quale erede della sig.ra Persona_1 titolare di trattamento costituto da Assegno Sociale n. , ha convenuto in giudizio P.IVA_1
l' per l'accertamento e la declaratoria di inesistenza dell' indebito contestato con nota CP_1 CP_1 del 16.10.2024 con cui le veniva richiesta la restituzione della somma di € 5.472.01 per il periodo gennaio 2013/dicembre nel quale la dante causa aveva superato i limiti di reddito previsti dalla legge per usufruire della prestazione di cui era titolare. A sostegno del ricorso la parte ricorrente rileva la prescrizione del diritto azionato e l'irripetibilità dell'indebito azionato in materia assistenziale. Ritualmente costituitasi in giudizio l' impugna le avverse deduzioni allegando CP_1 documentazione interruttiva del termine prescrizionale decennale e insistendo sulla legittimità del recupero indebito su prestazione assistenziale/previdenziale per motivi reddituali alla luce della corretta applicazione della normativa vigente in materia. Trattandosi di causa documentale
è stato disposto rinvio per discussione e all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio è la declaratoria dell'inesistenza dell'indebito contestato con provvedimento del 16/10/2024 in quanto, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2014 sulla pensione cat. CP_1
AS n. 04303206 della sig.ra , dante causa dell'odierna ricorrente, è stato Persona_1 corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 5.472,01 in seguito al ricalcolo pensione sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2012.
Si rileva che, prestando adesione al recente orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza del 23 febbraio 2023, n. 5606: ”in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Non può, pertanto, farsi applicazione, con riguardo all'assegno sociale, della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla Legge n. 88 del 1989, art. 52 e dalla Legge n. 412 del 1991, art. 13, trattandosi di disposizione volta a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, rispetto alla quale non sembra possibile adottare un'interpretazione analogica, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni in esame, non applicabili ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). E' appena il caso di aggiungere, inoltre, che mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione dell'art. 52, Legge n. 88/1989, atteso che la pensione sociale istituita dall'art. 26, Legge n. 153/1969, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del , differente è CP_1 Controparte_2 la situazione normativa odierna, che vede l'Ente soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è, dunque, evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale all'art. 52, Legge n. 88/1989, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella menzionata disposizione, non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata
(ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto a quello riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute. Con la menzionata pronuncia la Suprema Corte ha al contempo dato atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. Con riguardo all'ipotesi di indebita percezione dell'assegno sociale la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, conseguentemente, ove venga accertata la mancanza del requisito reddituale, andranno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. In definitiva, ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti, ostativi all'assegno sociale erogato (coerentemente con quanto statuito da Cass. n.
16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15.10.2019; Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”.
Calati questi principi nella fattispecie in esame, la richiesta l' non provvedeva a comunicare CP_1 alla de cuius alcun provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti per ottenere in pagamento l'assegno sociale, nonché a richiedere le somme eventualmente percepite in maniera erronea.
Dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' si rinviene solamente un CP_1 documento interno denominato “istruttoria ma non vi è prova alcuna della Parte_1 notifica (sia pur indicata) nei confronti di risulta inoltre, che con provvedimento Persona_1 del 19.12.2014 l'importo mensile dell'assegno sociale AS/04303206 è stato rideterminato nella misura residua spettante. Nel caso di specie, va quindi esclusa la configurabilità del dolo dell'accipiens, stante la piena conoscibilità, da parte dell' , dei dati reddituali d'interesse, e CP_1 conseguentemente l' non può ripetere le somme oggetto di causa, in quanto pagate in epoca CP_1 antecedente all'adozione del provvedimento che ha accerta il venir meno delle condizioni di legge per la loro erogazione. Interessante, dal punto di vista pratico, è pure la motivazione della sentenza
18 gennaio 2023 n. 20 emessa dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro e Previdenza:“In tema di prestazioni economiche di natura assistenziale – afferma il tribunale toscano – la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dell'indebito previdenziale, che non si possono interpretare neppure estensivamente, in quanto derogano all'art. 2033 c.c..
Quindi, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Pertanto a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021)”. Pertanto, nel caso in cui l'indebito nasca da una prestazione assistenziale non più dovuta a causa del venir meno del requisito reddituale, l'indebito comincia a decorrere dal momento in cui all'accipiens viene formalmente comunicato l'atto con cui si manifesta la mancanza del requisito reddituale. Nella specie difetta la prova della conoscenza in capo alla signora del provvedimento di Per_1 rideterminazione- ricalcolo. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla signora e richieste all'erede -odierna ricorrente- non possano Per_1 ritenersi ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto dichiarandosi che la parte ricorrente non sia tenuta alla restituzione dell'indebito in oggetto nei confronti dell' ; il quale ultimo è tenuto invece a pagare le spese processuali, CP_1 liquidate in dispositivo, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertata e dichiarata l' illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 5.472,01 avanzata dall' nei confronti di in quanto irripetibile nei confronti della CP_1 Parte_1 de cuius annulla il relativo provvedimento restitutorio;
Persona_1
2) condanna l'Istituto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in €.2109,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali del 15%.
Frosinone, 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Stefania Rescigno
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Stefania
Rescigno, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. n. 3081 del 2025, promosso
da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LE CO ed elett.te dom.to presso il suo studio in Roma, in Via Flaminia n.79,
ricorrente
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. BELLASSAI DANIELA, in virtù di procura generale alle liti, in atti, e presso lo stesso elett.te domiciliato in Frosinone
resistente
Oggetto del giudizio: ripetizione indebito.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/07/2025 , parte ricorrente, quale erede della sig.ra Persona_1 titolare di trattamento costituto da Assegno Sociale n. , ha convenuto in giudizio P.IVA_1
l' per l'accertamento e la declaratoria di inesistenza dell' indebito contestato con nota CP_1 CP_1 del 16.10.2024 con cui le veniva richiesta la restituzione della somma di € 5.472.01 per il periodo gennaio 2013/dicembre nel quale la dante causa aveva superato i limiti di reddito previsti dalla legge per usufruire della prestazione di cui era titolare. A sostegno del ricorso la parte ricorrente rileva la prescrizione del diritto azionato e l'irripetibilità dell'indebito azionato in materia assistenziale. Ritualmente costituitasi in giudizio l' impugna le avverse deduzioni allegando CP_1 documentazione interruttiva del termine prescrizionale decennale e insistendo sulla legittimità del recupero indebito su prestazione assistenziale/previdenziale per motivi reddituali alla luce della corretta applicazione della normativa vigente in materia. Trattandosi di causa documentale
è stato disposto rinvio per discussione e all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio è la declaratoria dell'inesistenza dell'indebito contestato con provvedimento del 16/10/2024 in quanto, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2014 sulla pensione cat. CP_1
AS n. 04303206 della sig.ra , dante causa dell'odierna ricorrente, è stato Persona_1 corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 5.472,01 in seguito al ricalcolo pensione sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2012.
Si rileva che, prestando adesione al recente orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza del 23 febbraio 2023, n. 5606: ”in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Non può, pertanto, farsi applicazione, con riguardo all'assegno sociale, della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla Legge n. 88 del 1989, art. 52 e dalla Legge n. 412 del 1991, art. 13, trattandosi di disposizione volta a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, rispetto alla quale non sembra possibile adottare un'interpretazione analogica, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni in esame, non applicabili ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). E' appena il caso di aggiungere, inoltre, che mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione dell'art. 52, Legge n. 88/1989, atteso che la pensione sociale istituita dall'art. 26, Legge n. 153/1969, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del , differente è CP_1 Controparte_2 la situazione normativa odierna, che vede l'Ente soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è, dunque, evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale all'art. 52, Legge n. 88/1989, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella menzionata disposizione, non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata
(ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto a quello riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute. Con la menzionata pronuncia la Suprema Corte ha al contempo dato atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. Con riguardo all'ipotesi di indebita percezione dell'assegno sociale la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, conseguentemente, ove venga accertata la mancanza del requisito reddituale, andranno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. In definitiva, ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti, ostativi all'assegno sociale erogato (coerentemente con quanto statuito da Cass. n.
16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15.10.2019; Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”.
Calati questi principi nella fattispecie in esame, la richiesta l' non provvedeva a comunicare CP_1 alla de cuius alcun provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti per ottenere in pagamento l'assegno sociale, nonché a richiedere le somme eventualmente percepite in maniera erronea.
Dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' si rinviene solamente un CP_1 documento interno denominato “istruttoria ma non vi è prova alcuna della Parte_1 notifica (sia pur indicata) nei confronti di risulta inoltre, che con provvedimento Persona_1 del 19.12.2014 l'importo mensile dell'assegno sociale AS/04303206 è stato rideterminato nella misura residua spettante. Nel caso di specie, va quindi esclusa la configurabilità del dolo dell'accipiens, stante la piena conoscibilità, da parte dell' , dei dati reddituali d'interesse, e CP_1 conseguentemente l' non può ripetere le somme oggetto di causa, in quanto pagate in epoca CP_1 antecedente all'adozione del provvedimento che ha accerta il venir meno delle condizioni di legge per la loro erogazione. Interessante, dal punto di vista pratico, è pure la motivazione della sentenza
18 gennaio 2023 n. 20 emessa dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro e Previdenza:“In tema di prestazioni economiche di natura assistenziale – afferma il tribunale toscano – la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dell'indebito previdenziale, che non si possono interpretare neppure estensivamente, in quanto derogano all'art. 2033 c.c..
Quindi, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Pertanto a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021)”. Pertanto, nel caso in cui l'indebito nasca da una prestazione assistenziale non più dovuta a causa del venir meno del requisito reddituale, l'indebito comincia a decorrere dal momento in cui all'accipiens viene formalmente comunicato l'atto con cui si manifesta la mancanza del requisito reddituale. Nella specie difetta la prova della conoscenza in capo alla signora del provvedimento di Per_1 rideterminazione- ricalcolo. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla signora e richieste all'erede -odierna ricorrente- non possano Per_1 ritenersi ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto dichiarandosi che la parte ricorrente non sia tenuta alla restituzione dell'indebito in oggetto nei confronti dell' ; il quale ultimo è tenuto invece a pagare le spese processuali, CP_1 liquidate in dispositivo, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertata e dichiarata l' illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 5.472,01 avanzata dall' nei confronti di in quanto irripetibile nei confronti della CP_1 Parte_1 de cuius annulla il relativo provvedimento restitutorio;
Persona_1
2) condanna l'Istituto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in €.2109,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali del 15%.
Frosinone, 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Stefania Rescigno