Sentenza 6 luglio 2020
Parere definitivo 14 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01046/2025REG.PROV.COLL.
N. 05835/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5835 del 2021, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Mirra, Giovanni Di Cuia e Francesco De Paola, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Comune di Fano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Romoli, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (sezione prima) n. 707/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 15 gennaio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Antonio Mirra (successivamente collegatosi) e Federico Romoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso integrato da motivi aggiunti proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale per le Marche gli appellanti indicati in intestazione hanno agito per l’annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Fano:
- ha dapprima ordinato loro la demolizione di alcune opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo sull’area di loro proprietà sita località SS EY (a catasto al foglio 1, mappali 2, 288 e 296), consistenti nella realizzazione di: una « struttura in ferro costituita da tubi innocenti e copertura in telo ombreggiante di dimensioni di m. 36.00 x m. 5,70 posizionata a ridosso della ferrovia », di « un muro di recinzione ed un box in legno di dimensioni m. 1,51 x 1,89 ed altezza m 2 circa », ed inoltre di « un muro di recinzione con lavandino accorpato ed un box in legno di dimensioni m.1,40 x m.1,60 ed altezza m 2,00 circa », ed ulteriori opere accessorie (ordinanza dirigenziale in data 18 luglio 2001, n. 228);
- e quindi ha respinto la loro domanda di condono ai sensi dell’art. 13 della legge sul primo condono edilizio, legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con la disciplina urbanistica di zona e con il regime vincolistico ivi vigente (determinazione dirigenziale in data 21 febbraio 2002 n. 4137).
2. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione sono stati giudicati infondati nel merito e pertanto respinti i motivi aggiunti contro il diniego di condono; ed è stato conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro l’ordine di demolizione.
3. La pronuncia di primo grado ha in primo luogo attribuito rilevanza urbanistica e paesaggistica alle opere abusive, diversamente da quanto supposto in ricorso, secondo cui esse sarebbero invece qualificabili come precarie e tali da non comportare alcun carico urbanistico. A specifico questo riguardo, sulla premessa in fatto che si tratta di una « struttura in ferro ancorata stabilmente al suolo per creare una zona d’ombra e (di) un muro di recinzione », da cui è conseguita « una stabile trasformazione dell’area, attraverso interventi non destinati a sopperire ad esigenze meramente temporanee » , la pronuncia di primo grado ha fatto applicazione dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa a mente della quale « manufatti leggeri, anche prefabbricati, e (…) strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e case mobili », quando non diretti a soddisfare « esigenze meramente temporanee », si sostanziano in nuove opere, per le quali è necessario il permesso di costruire, oltre che il nulla osta dell’autorità preposta al vincolo.
4. Quindi, ha accertato la non conformità delle medesime opere tanto dal punto di vista urbanistico e quanto da quello paesaggistico. Sotto il primo profilo, sulla base dell’incontroverso dato di fatto per cui l’area ricade « in zona "F/4 verde attrezzato di servizio alla balneazione" dello strumento urbanistico generale », la sentenza ha statuito che l’intervento edilizio realizzato dai ricorrenti « avrebbe dovuto essere preceduto da una convenzione con l’Amministrazione comunale che ne garantisse l’uso pubblico ». In relazione al secondo profilo, premesso l’assoggettamento dell’area « ai vincoli floristico ex D.P.G.R. n. 73 del 24/03/97 (…) e paesaggistico ex D.M. 25.8.1965 », dai quali discende il divieto « ai sensi dell’art. 7 della L.R. 52/74 » delle seguenti attività: « la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente” (cfr. comma 3) », la medesima pronuncia ha pertanto dichiarato « l’incompatibilità dell’intervento di trasformazione ».
5. Le ulteriori censure sono state assorbite, mentre quelle proposte a mezzo di ricorso contro l’ordine di demolizione sono state come sopra accennato dichiarate improcedibili.
6. La sentenza la cui motivazione è così sintetizzabile è appellata dagli originari ricorrenti.
7. Si è costituito in resistenza il Comune di Fano.
DIRITTO
1. Con un primo motivo d’appello sono riproposti gli assunti secondo i quali l’intervento repressivo a mezzo dell’ordine di demolizione impugnato con ricorso sarebbe in tesi erroneamente fondato su un apprezzamento unitario delle diverse opere contestate, quando invece essere sarebbero ciascuna suscettibile di autonoma valutazione in ordine al relativo impatto sul territorio e le esigenze di fruizione collettiva impressa dallo strumento urbanistico alla zona di riferimento.
2. A questo riguardo si ribadisce che « quanto meno la struttura realizzata con “tubi innocenti” al fine di riparare le aree interessate dall’irraggiamento solare », e inoltre « i piccoli manufatti in legno dalle dimensioni di mt. 1,51x 1,89 il primo e di mt. 1,40x 1,60 il secondo, entrambi con altezza di mt. 2,00 », non si sostanzierebbero in opere stabili idonee a produrre un carico urbanistico. La prima - si sottolinea - avrebbe un’esclusiva funzione ombreggiante e sarebbe pertanto riconducibile all’ipotesi di « pergole, tende o pergotende », per le quali la giurisprudenza amministrativa nega la necessità di titolo edilizio e inoltre l’impatto paesaggistico in area vincolata. Viene aggiunto al riguardo che dal punto di vista strutturale l’impiego di « tubi utilizzati per la costruzione delle impalcature mediante montaggio uno all’altro con perni e bulloni » ne dimostrerebbe il carattere precario. Considerazioni analoghe andrebbero estese ai « piccolissimi box in legno che per dimensioni possono essere assimilate a case per bambini ».
3. Con un secondo motivo d’appello si sostiene che la sentenza avrebbe errato nel « dichiarare inammissibile il ricorso principale » ( recte : improcedibile).
4. Le censure così sintetizzate sono infondate.
5. Risulta innanzitutto palese l’erroneità della premessa su cui si fondano le contestazioni oggetto del primo motivo d’appello, inteso a sostenere che le opere abusive dovrebbero essere valutate con criterio atomistico anziché unitario. L’assunto si pone infatti in evidente contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione degli interventi di trasformazione del territorio realizzati in assenza o in difformità dai necessari titoli autorizzativi da parte della competente autorità deve essere svolto con riguardo al complesso delle opere, sotto il profilo strutturale e funzionale, onde apprezzarne le ricadute tanto dal punto di vista urbanistico-edilizio quanto paesaggistico (solo per citare le più recenti pronunce sul punto: (Cons. Stato, III, 5 novembre 2024, n. 8795; VI, 3 ottobre 2024, n. 7968; 13 giugno 2024, n. 5331; 22 maggio 2024, n. 4569; 17 aprile 2024, n. 3486; 6 marzo 2024, n. 2205; 16 febbraio 2024, n. 1573; 6 febbraio 2024, n. 1201; 18 dicembre 2023, n. 10932; 14 novembre 2023, n. 9751; 31 ottobre 2023, n. 9364; 30 ottobre 2023, n. 9347; 26 ottobre 2023, n. 9257; 25 ottobre 2023, n. 9226; 25 ottobre 2023, n. 9222; 24 ottobre 2023, n. 9201; 23 ottobre 2023, n. 9148; 18 ottobre 2023, n. 9052; 17 ottobre 2023, n. 9022; 8 agosto 2023, n. 7645; 9 giugno 2023, n. 5659; 9 maggio 2023, n. 4649; 21 aprile 2023, n. 4070; 8 marzo 2023, n. 2412; VII, 15 novembre 2024, n. 9165; 2 aprile 2024, n. 2990; 14 dicembre 2023, n. 10774; 12 dicembre 2023, n. 10730; 3 novembre 2023, n. 9484; 14 settembre 2023, n. 8318; 22 maggio 2023, n. 5025; 20 aprile 2023, n. 4029). In coerenza con l’indirizzo giurisprudenziale ora richiamato, deve pertanto escludersi che sia possibile scindere le singole opere e farne oggetto di valutazione atomistica. Ciò determinerebbe infatti un apprezzamento incompleto, non coerente con l’unitario scopo dell’intervento di trasformazione territoriale al quale è riconducibile una pluralità di manufatti, con conseguente possibile pregiudizio per l’ordinato assetto urbanistico-edilizio e di conservazione del paesaggio derivante dal complesso degli stessi.
6. Ciò premesso, nella corretta prospettiva “olistica” si sono correttamente posti dapprima l’amministrazione comunale, con i provvedimenti repressivo innanzitutto e poi di diniego di condono, e quindi la sentenza di primo grado nel respingere nel merito le censure di legittimità nei confronti di questa seconda determinazione.
7. Le censure riproposte a mezzo del presente appello contro quest’ultima trascurano innanzitutto l’incontestabile impatto paesaggistico derivante dall’altrettanto incontrovertibile occupazione stabile di un’area ricadente nell’ambito tutelato sotto il profilo della conservazione delle caratteristiche naturali e vegetazionali dei luoghi, oltre che della loro percezione visiva, attraverso le opere accertate. A questo specifico riguardo si registra un ulteriore cospicuo orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui in area paesaggisticamente vincolata qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi, anche se di modesta rilevanza, se soggetto a s.c.i.a. e se comportante un minimo incremento volumetrico, di carattere pertinenziale, precario o tecnico, deve comunque essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria (Cons. Stato, II, 11 marzo 2024, n. 2321; IV, 31 agosto 2023, n. 8097; 13 giugno 2023, n. 5807; 2 febbraio 2023, n. 1169; VI, 31 dicembre 2024, n. 10506; 5 novembre 2024, nn. 8811 e 8812; 9 ottobre 2024, n. 8118; 24 luglio 2024, n. 6696; 26 aprile 2024, n. 3829; 27 marzo 2024, n. 2916; 5 dicembre 2023, n. 10508; 30 novembre 2023, n. 10337; 27 novembre 2023, n. 10126; 10 novembre 2023, n. 9664; 23 ottobre 2023, n. 9173; 4 ottobre 2023, n. 8650; 3 ottobre 2023, n. 8622; 26 settembre 2023, n. 8537; 26 settembre 2023, n. 8356; 16 agosto 2023, n. 7773; 19 luglio 2023, n. 7092; 6 giugno 2023, n. 5531; 9 maggio 2023, n. 4663; 26 aprile 2023, n. 4181; 17 aprile 2023, n. 3864; 21 febbraio 2023, n. 1766; VII, 18 gennaio 2024, n. 572; 2 novembre 2023, n. 9437; 9 ottobre 2023, nn. 8802, 8804 e 8805; 5 luglio 2023, n. 6592; 21 giugno 2023, n. 6094; 9 gennaio 2023, n. 244).
8. Peraltro, anche dal punto di vista urbanistico-edilizio le opere abusivamente realizzate si sostanziano in una stabile occupazione del territorio a mezzo di manufatti rispondenti ad esigenze stabili e dunque di carattere non precario, idonee a determinare un carico rilevante dal punto di vista in esame. Sul punto la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale a mente del quale è soggetta a permesso di costruire la collocazione in via stabile di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e case mobili, rispondenti a non precari bisogni abitativi degli interessati, e pertanto inquadrabili dal punto di vista tra le opere soggette a permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. e.5), del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 ( ex multis : Cons. Stato, II, 2 ottobre 2024, n. 7942; 4 gennaio 2024, n. 167; 8 ottobre 2020, n. 5965; VI, 4 aprile 2022, n. 2441; 17 agosto 2021, n. 5897). Ciò precisato, all’ipotesi ora richiamata vanno ricondotte le opere abusive in contestazione nel presente giudizio, secondo la puntuale descrizione ad esse relativa contenuta nell’ordine di demolizione impugnato in primo grado con ricorso.
9. In ragione dei rilievi finora svolti tanto quest’ultimo provvedimento quanto il diniego di condono oggetto dei successivi motivi aggiunti sono legittimi. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa possono essere compensate, in ragione della minima entità dell’abuso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO