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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/12/2024, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1890/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio congiunto nel proc. n. 1890 /2023 R.G., promosso con ricorso da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
FORMIA Piazza Mattej n. 39, presso lo studio dell'Avv. POMPEI CLINO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Latina Viale CP_1
Petrarca n. 38, presso lo studio dell'Avv. MASTRACCI MASSIMILIANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 4/12/2024.
FATTO E DIRITTO Letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 4/12/2024, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale pronunciata dal
Tribunale di Cassino in data 21/02/2024);
- la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
- i provvedimenti relativi alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa (affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, diritto di visita paterno, assegnazione della casa coniugale alla moglie, diritto di visita paterno, contributo al mantenimento in favore dei minori a carico del padre nella misura di € 1000,00, spese straordinarie per il 60% a carico del sig.
e per il 40% a carico della sig.ra versamento una tantum della somma di Pt_1 CP_1
euro 15.000,00 da parte del in favore della ulteriori intese di ordine patrimoniale, Pt_1 CP_1 per le quali si rimanda all'accordo in atti.);
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 12/11/2005 in
GAETA (LT) tra e come in epigrafe generalizzati, Parte_1 CP_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di GAETA (LT) al n. 130, parte II, serie A, deleg.1 dell'anno 2005, alle condizioni di cui all'accordo in data 11 novembre 2023 ed integrazione del 21 dicembre 2023, confermate con note scritte, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GAETA (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 4/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio congiunto nel proc. n. 1890 /2023 R.G., promosso con ricorso da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
FORMIA Piazza Mattej n. 39, presso lo studio dell'Avv. POMPEI CLINO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Latina Viale CP_1
Petrarca n. 38, presso lo studio dell'Avv. MASTRACCI MASSIMILIANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 4/12/2024.
FATTO E DIRITTO Letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 4/12/2024, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale pronunciata dal
Tribunale di Cassino in data 21/02/2024);
- la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
- i provvedimenti relativi alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa (affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, diritto di visita paterno, assegnazione della casa coniugale alla moglie, diritto di visita paterno, contributo al mantenimento in favore dei minori a carico del padre nella misura di € 1000,00, spese straordinarie per il 60% a carico del sig.
e per il 40% a carico della sig.ra versamento una tantum della somma di Pt_1 CP_1
euro 15.000,00 da parte del in favore della ulteriori intese di ordine patrimoniale, Pt_1 CP_1 per le quali si rimanda all'accordo in atti.);
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 12/11/2005 in
GAETA (LT) tra e come in epigrafe generalizzati, Parte_1 CP_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di GAETA (LT) al n. 130, parte II, serie A, deleg.1 dell'anno 2005, alle condizioni di cui all'accordo in data 11 novembre 2023 ed integrazione del 21 dicembre 2023, confermate con note scritte, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GAETA (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 4/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari