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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2487/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2487/2024
All'udienza del 27 marzo 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Porcelli Agrippina ha concluso come da note sostitutive di Parte_1
udienza in data 11.3.2025;
- Per , l'avv. Iannettone Eleonora ha concluso come da note sostitutive di CP_1
udienza in data 25.3.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2487/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Agrippina Porcelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassiano P.zza G.
Matteotti n.15, giusta procura in calce all'atto di citazione;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora CP_1 C.F._2
Iannettone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Benedetto Croce n. 62, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: azione di restituzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , al fine di conseguire la condanna di CP_1
quest'ultima alla restituzione dell'immobile di sua proprietà, illegittimamente occupato dalla stessa, sito in Pontinia (LT) Strada Pace n. 90, distinto in catasto al foglio 74, particella 80 partita
1002259, con relative pertinenze e relativo terreno circostante, censito al foglio 74 particelle 318
e 319.
pagina 2 di 13 A sostegno della domanda, deduceva di aver acquistato la proprietà del suddetto immobile con atto del 14.10.1999 a rogito del Notaio Rep. 260898- Racc., e relativo atto di Persona_1
mutuo per la compravendita rogato, in pari data, dallo stesso Notaio in favore della Persona_1
Il ricorrente, in data 18.02.2010, contraeva matrimonio civile con Controparte_2 CP_1
e, a seguito del ricorso per separazione giudiziale dallo stesso intentato, il giudizio,
[...]
costituitasi la resistente, veniva definito con Sentenza n. 1899/2022, passata in giudicato, con la quale si dichiarava la separazione personale tra le parti, così disponendo per le altre richieste:
“Rigetta la richiesta di addebito della separazione alla moglie spiegata da parte ricorrente;
Rigetta la richiesta di addebito della separazione al marito spiegata da parte resistente;
Rigetta le domande di assegnazione della casa coniugale;
Rigetta la richiesta di mantenimento avanzata dalla sig.ra ; Dichiara inammissibile le ulteriori domande svolte da parte CP_1
ricorrente; Compensa integralmente le spese di liti tra le parti.”
Altresì, il deduceva che l'immobile oggetto del presente giudizio era di proprietà Parte_1
esclusiva dello stesso, che egli l'aveva sempre abitato, ancor prima di conoscere la parte convenuta e ancor prima di contrarre matrimonio, e tuttora vi abitava, nonostante fosse occupato anche dalla controparte, che aveva continuato ad abitare nel suddetto appartamento, anche a seguito della sentenza sopracitata, nella quale il Giudice rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale dalla stessa avanzata.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contraris reiectis: accertare e dichiarare che la SI.ra non ha CP_1
alcun titolo per occupare l'immobile per cui è causa, di proprietà esclusiva del SI. Parte_1
sito in Pontinia (LT) Strada Pace n. 90, distinto in catasto al foglio 74, particella 80 partita
1002259 e relative pertinenze, e relativo terreno circostante censito al foglio 74 particelle 318 e
319, come da visura in allegato e per l'effetto ordinare alla SI.ra l'immediato rilascio CP_1
dello stesso. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore de difensore antistatario. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della seguente controversia è ricompreso nella fascia da 5.200 a 26.000, ed il contributo unificato ammonta ad euro 237,00.”
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, impugnando e contestando in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto da parte ricorrente, chiedendo il rigetto delle domande, e avanzando, in via riconvenzionale, formale richiesta di ripetizione/restituzione ex art.
pagina 3 di 13 2033 c.c. delle somme a lei imputabili relative: al pagamento del rateo del mutuo della casa di proprietà esclusiva del;
alle spese di ristrutturazione dell'immobile, per il tramite del Parte_1
quale si era prodotto un effettivo aumento del valore dello stesso;
nonché alle spese di acquisto del mobilio della casa e dell'installazione del fotovoltaico. In particolare, eccepiva la non veridicità della narrazione presente nel ricorso introduttivo del giudizio, deducendo che la relazione con il ricorrente era iniziata molto tempo prima dell'acquisto dell'immobile e che le parti, già durante gli anni che avevano preceduto l'acquisto, progettavano la loro vita insieme e valutavano l'acquisto in comune di un immobile, che sarebbe stato adibito ad abitazione coniugale e familiare. Ciò nonostante, procedeva autonomamente Parte_1
all'acquisto dell'immobile, oggetto del presente giudizio, risultandone, pertanto, l'effettivo proprietario, e dal 1999 al 2015 contribuiva economicamente sia all'acquisto dello CP_1
stesso, pagando il 50% delle rate del contratto di mutuo, che alla sua ristrutturazione, acquistandone anche il mobilio.
La convenuta evidenziava l'assenza di disposizioni, nella sentenza di separazione, in merito al rilascio della casa coniugale.
Inoltre, proponeva domanda riconvenzionale, formulando formale richiesta di ripetizione/restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme imputabili alla stessa ed utilizzate, per il tramite di un conto corrente congiunto con il , per il pagamento del rateo del mutuo Parte_1
dell'immobile oggetto della controversia, per le spese di ristrutturazione dello stesso, per le spese di acquisto del mobilio della casa e dell'installazione del fotovoltaico e, infine, per la metà dell'importo bonificato nell'anno 2012 nel conto corrente cointestato, in costanza del matrimonio con parte ricorrente, trattandosi di una somma mai reintegrata nel patrimonio congiunto, movimentato, ad insaputa della con la dicitura “Investimento Servizio Freedom Plus”. CP_1
Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
A) IN VIA PREGIUDIZIALE, disporre il mutamento del rito da semplificato ad ordinario di cognizione piena, stante la natura controversa dei fatti di causa e la domanda che non appare di pronta soluzione e che richiede una istruzione complessa, per i motivi esposti in narrativa;
B) IN
VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto, nonché integralmente sfornito di prova;
C) IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare che la SI.ra ha diritto alla ripetizione/restituzione delle somme CP_1
dalla stessa versate a titolo di rateo mensile del mutuo, per l'installazione del fotovoltaico, per il
pagina 4 di 13 finanziamento effettuato dal SI. , nonché per l'acquisto del mobilio così nella Parte_1
complessiva misura di EURO 100.326,85, nonché all'indennizzo per le riparazione e migliorie apportate all'immobile, come meglio specificato in premessa, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 così come aggiornato al D. Lgs. 192/2012, a decorrere dalla data dell'evento e fino all'effettivo soddisfo, ovvero nella misura che verrà accertata in corso di causa e ritenuta secondo giustizia;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, oltre spese generali del presente giudizio, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore”.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, è pacifico ed incontestato tra le parti, nonché documentalmente provato, che con atto di acquisto del 14.10.1999, a rogito del Notaio acquistava Persona_1 Parte_1
la piena proprietà dell'immobile oggetto di causa, sito in Pontinia (LT) Strada Pace n. 90, distinto in catasto al foglio 74, particella 80, e relativo terreno circostante censito al foglio 74 particelle
318 e 319 (doc. 3 fasc. parte ricorrente).
Parimenti non è contestato che il suddetto immobile fosse stato adibito a casa coniugale, nell'ambito del matrimonio tra le odierne parti in causa, e che con sentenza n. 1899/2022 del
10.10.2022 l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale tra e Parte_1
, rigettando le richieste di assegnazione della casa coniugale formulate da ambedue CP_1
le parti e statuendo che dovesse trovare attuazione l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Ciò chiarito, occorre soffermarsi sul corretto inquadramento, in punto di diritto, della domanda proposta. Ritiene infatti il Tribunale che nella fattispecie oggetto del presente giudizio la pretesa azionata con il ricorso debba essere ricondotta al paradigma dell'azione personale di restituzione, in quanto fondata sul venir meno del titolo legittimante l'occupazione dell'immobile da parte di
, rappresentato dalla convivenza in costanza di matrimonio. CP_1
Giova, pertanto, rammentare i tratti distintivi dell'azione di restituzione, di natura personale, rispetto all'azione reale di rivendicazione.
pagina 5 di 13 Come noto, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa.
Invero, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
“tradens” la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la
“probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce” (Cass. Civ. sez. II, 10.10.2018,
n.25052).
L'azione contrattuale di restituzione, quindi, si fonda sull'avvenuta consegna del bene e sul venir meno (in senso lato) del titolo che giustificava la disponibilità dello stesso da parte di colui al quale era stato consegnato. Non è rilevante che tale venir meno sia fisiologico o invece patologico, come non è rilevante che il titolo, che giustificava il godimento del bene, sia caducato oppure sia inefficace fin dall'inizio o addirittura non sia mai venuto ad esistenza. Ciò che conta è che, accertato inesistente o inefficace ab origine o venuto meno il titolo in questione, colui che aveva ricevuto il bene deve restituirlo.
Così qualificata l'azione, essa merita di essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, la aveva la disponibilità materiale dell'unità immobiliare in CP_1
virtù del rapporto di coniugio con il marito e dell'obbligo di coabitazione sancito dall'art. 143
c.p.c., venuto a cessare in conseguenza della sentenza di separazione personale dei coniugi.
Pertanto, in esito al giudizio di separazione, avendo il Tribunale respinto l'istanza di assegnazione della casa coniugale, venuto meno l'obbligo di convivenza tra le parti, il coniuge pagina 6 di 13 non proprietario non vanta più alcun titolo per continuare a godere del bene di uso comune e l'eventuale detenzione dallo stesso instaurata, dopo la separazione, assume i caratteri di una detenzione sine titulo.
Accertata, pertanto, l'insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte della parte convenuta dell'immobile oggetto di causa, la medesima va condannata al rilascio immediato dell'immobile.
Ciò posto, in merito alle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta si osserva quanto segue.
In primo luogo, deve essere rigettata la richiesta di restituzione ex art. 2033 c.c. proposta da in relazione alle somme esborsate per l'acquisto e per la ristrutturazione CP_1
dell'immobile adibito a casa coniugale, in quanto deve escludersi la ripetibilità delle attribuzioni eseguite, poiché le stesse si considerano finalizzate a concorrere alla realizzazione di un progetto di vita comune, presumendosi, le stesse, effettuate per “i bisogni della famiglia”. Va infatti richiamato il generale dovere di contribuzione morale e materiale ai bisogni della famiglia, sancito dall'art. 143 c.c., il quale, dopo aver premesso che “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (comma 1). Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione (comma 2)”, al comma 3 così dispone:
“Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il dovere di contribuzione per i
“bisogni della famiglia” va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio, sicché, ad esempio, costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni;
fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica;
badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc. Il dovere di contribuzione, inoltre, opera sia per le coppie sposate in regime di separazione dei beni che per quelle sposate in regime pagina 7 di 13 di comunione dei beni, sebbene soltanto in quest'ultimo caso il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia attribuisce a ciascun coniuge un potere sui beni di proprietà dell'altro; mentre, se la coppia è in regime di separazione dei beni, il coniuge che ad es. si occupi della casa non può vantare alcun diritto sugli immobili di proprietà dell'altro. In tali premesse, è stato affermato il principio della generale irripetibilità di tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione, infatti, si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza, e diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Ne consegue che sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale riferimento o di convivenza (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. II, 13.12.2023 , n. 34883).
Con specifico all'ipotesi, analoga a quella oggetto della fattispecie in esame, in cui uno dei coniugi abbia contribuito al pagamento del mutuo per l'acquisto dell'immobile intestato all'altro, la Suprema Corte ha precisato che “salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio,
a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei “doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi” sanciti appunto dall'art. 143 c.c.). Mentre talaltra sono stati ricondotti alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio). Peraltro, proprietario dell'immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all'altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo” (Cass. Civ., sez. III,
21.2.2023, n.5385).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto agli esborsi asseritamente sostenuti dall'odierna convenuta per la ristrutturazione e per l'apporto di migliorie alla casa coniugale.
pagina 8 di 13 In particolare, a ribadire l'assenza di un diritto alla restituzione delle somme versate durante il matrimonio è, ancora, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17155/2023, ponendo a fondamento di tale impostazione il godimento, da parte di entrambi i coniugi, durante il periodo di convivenza, delle migliorie apportate all'immobile, dovendosi adottare anche per il contributo, indiretto, fornito alle tasse ed ai ratei di mutuo, il principio per cui “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. In definitiva, l'assunzione di tali spese da parte del coniuge rientra nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143 c.c.) durante la comunione di vita coniugale e non può essere isolatamente vagliata ai fini che qui interessano, considerandola prova del contributo dato alla formazione del patrimonio dell'altro”.
Nel caso di specie, invero, durante il matrimonio ha contribuito alle spese di CP_1
ristrutturazione dell'immobile che comunque è stato dal marito, proprietario esclusivo, messo a disposizione della coppia. Entrambi i coniugi hanno goduto, sino a quando è perdurata la convivenza (essendo intervenuta separazione consensuale nel 2022), delle migliorie apportate nell'immobile. E lo stesso discorso vale per il contributo, indiretto, alle tasse ed ai ratei di mutuo.
Ed allora, facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, emerge con evidenza l'infondatezza della pretesa avanzata dalla convenuta in via riconvenzionale, ove si consideri che
è la stessa ad asserire di aver effettuato gli esborsi in contestazione in vista della CP_1
realizzazione di un progetto di vita comune (“La SI.ra proprio in vista di una vita CP_1
coniugale insieme al SI. , aveva di fatto deciso di provvedere al pagamento pari Parte_1
alla metà del rateo mensile del mutuo e di contribuire, sempre in parti uguali, ai lavori di ristrutturazione dell'immobile e all'acquisto del mobilio dello stesso”). Parimenti non è stata comprovata – né, a ben vedere, dedotta – l'esistenza di un diverso accordo tra le parti, il cui onere della prova gravava sull'odierna convenuta, idoneo ad attribuire una diversa causa alle elargizioni effettuate e a qualificarle come prestito, con relativo obbligo di restituzione in capo al convenuto.
In definitiva, deve escludersi la ripetibilità dei pagamenti effettuati prima della separazione da uno dei coniugi, tanto per le rate del mutuo che per la ristrutturazione dell'immobile, trattandosi pagina 9 di 13 di pagamenti riconducibili all'adempimento dell'obbligo di contribuzione alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze.
Né può pervenirsi a diverse conclusioni alla luce della circostanza, pure evidenziata da parte convenuta, secondo cui parte degli esborsi in contestazione sarebbero stati effettuati dalla CP_1
quando i due conviventi non erano ancora sposati, e dunque non in costanza di matrimonio. Sul punto, infatti, va considerato che nel rapporto di convivenza more uxorio, integra adempimento dell'obbligazione naturale non solo l'assistenza morale prestata da una delle parti in favore dell'altra in caso di difficoltà, ma anche l'esborso di somme effettuato dal convivente - sia esso l'uomo o la donna - al fine di sopperire a singole necessità del partner, a condizione che “possa riscontrarsi un rapporto di proporzionalità tra le somme esborsate ed i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi” (Cass. civ., Sez. I, n. 3713 del 13.03.2003). Infatti, anche recentemente, la Cassazione ha ribadito che dalla convivenza scaturiscono doveri di natura morale e sociale per cui ciò che è stato corrisposto al compagno/compagna durante il rapporto, in adempimento di quei doveri, non è ripetibile ex art. 2034 c.c., in quanto obbligazione naturale, a condizione che la prestazione sia adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali di chi effettua la dazione (Cass. civ., sentenza n. 2392 del
3.02.2020).
Era quindi onere della convenuta dimostrare che i versamenti oggetto delle sue domande, effettuati durante la convivenza, si collocassero oltre la soglia di proporzionalità e adeguatezza del doveroso contributo al ménage famigliare;
onere non assolto nel caso di specie, tenuto conto della già valorizzata circostanza che l'appartamento in oggetto aveva rappresentato l'abitazione familiare e che ne aveva usufruito anche la stessa convenuta.
Da ultimo, in merito all'indennizzo richiesto dalla convenuta per le migliorie apportate all'immobile ex art. 1150 c.c., va dato atto che affinché la parte che ha effettuato le migliorie possa invocare legittimamente il diritto all'indennità ex art. 1150 c.c. è necessario che assuma la qualifica di compossessore.
La tutela di cui all'art 1150 c.c. non può essere, infatti, estesa analogicamente al detentore costituendo l'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore all'atto della restituzione della cosa il diritto al rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa una norma eccezionale (cfr., in termini, Cass. Civ., n. 13316/2015).
pagina 10 di 13 Sul punto, in merito alla qualifica da attribuirsi a favore del coniuge non proprietario, va rilevato che secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità la posizione del coniuge non proprietario non è equiparabile tout court a quella del compossessore. Infatti, il possesso appare configurabile solo quando siano esercitati i poteri tipici del proprietario o del titolare di un diritto reale, e non anche nella diversa ipotesi in cui la condotta posta in essere da un soggetto in relazione ad una determinata res, presupponga il riconoscimento del diritto altrui, proprio come nel caso di specie ove il coniuge di fatto non vanta alcun diritto di carattere dominicale e nemmeno risulta comproprietario del bene.
In tal senso, la Suprema Corte ha recentemente qualificato in termini di detenzione la situazione riferibile al coniuge non proprietario che avesse utilizzato l'immobile durante e in dipendenza della convivenza matrimoniale, escludendo che il rapporto di coniugio sia idoneo a configurare compossesso della casa familiare a favore del coniuge del possessore (Cass. Civ., sez. II,
23.6.2023, n. 18028). Ed ancora, è stato ritenuto che la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, senza quindi potersi ritenere che lo stesso sia un possessore;
così, “Il precipitato di tale evoluzione è stato quindi la sua estensione anche ai rapporti tra coniugi, come appunto ritenuto da Cass. n. 22730/2019, che decidendo su di una controversia in cui, a fronte dell'inziale proposizione di una domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti sulla base degli artt. 192 c.c., 2033 c.c. e 936 c.c., ha reputato erronea la qualificazione del giudice compiuta ai sensi dell'art. 1150 c.c., giacché il riconoscimento del diritto ivi previsto postula l'allegazione e la prova del possesso del bene da parte del creditore, ritenendo erronea la conclusione secondo cui l'attore avesse composseduto il bene ristrutturato di proprietà dell'altro coniuge per il solo fatto che lo stesso era stato adibito a casa familiare”
(Cass. Civ., 23882/2021).
In definitiva, la più recente giurisprudenza di legittimità riconosce al coniuge-utilizzatore l'attribuzione di un diritto personale di godimento dall'altro coniuge esclusivo titolare di un diritto reale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002 che fa riferimento ad un diritto personale di godimento atipico;
id. Sez. 2, Sentenza n. 9786 del 14/06/2012, che ritiene pagina 11 di 13 trattarsi di “detenzione autonoma”, non configurandosi una situazione oppositiva rispetto al possesso dell'altro coniuge proprietario;
id. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013, che si riferisce ad un “potere di fatto” che ha i connotati tipici di una “detenzione qualificata”, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare;
id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014; id. Sez.
1, Sentenza n. 17971 del 11/09/2015 che attribuisce al coniuge non titolare di diritti reali o personali sul bene di proprietà o in esclusiva disponibilità dell'altro coniuge, la qualità di detentore qualificato “assimilabile al comodatario”; id. Sez. 3 - , Sentenza n. 10377 del
27/04/2017): ciò che qualifica il coniuge utilizzatore come “detentore qualificato” e non come
“possessore”.
Da quanto premesso deriva l'impossibilità per l'odierna convenuta di invocare utilmente la disciplina di cui all'art. 1150 c.c.
Ad abundantiam, si osserva che, anche a voler reputare applicabile la citata disposizione alla posizione del coniuge/convivente non proprietario, l'indennizzo potrebbe essere riconosciuto limitatamente dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, a condizione che la parte istante dimostri che le spese sostenute abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile e in quale misura, e che tali spese siano state poste in essere prevalentemente per questo fine e non per i bisogni della famiglia.
Orbene, tale prova non è stata assolta nel caso di specie, giacché non solo le spese risultano poste in essere per i bisogni delle famiglia, ma l'odierna convenuta non ha dimostrato l'aumento di valore di cui l'immobile avrebbe beneficiato in conseguenza delle spese dalla stessa sostenute, limitandosi a produrre in atti una mera perizia di stima del cespite, che, oltre a costituire allegazione difensiva priva di valore probatorio, nulla dice in merito al profilo dell'incremento di valore dell'immobile né consente di quantificare l'indennità cui la avrebbe ipoteticamente CP_1
diritto.
Alla luce di tutto quanto esposto e considerato, dunque, la domanda tesa a conseguire il rilascio dell'occupazione sine titulo da parte della deve trovare accoglimento;
ad opposte CP_1
conclusioni deve pervenirsi, invece, quanto alla domanda riconvenzionale di restituzione ex art. 2033 c.c. formulata da parte convenuta, riguardante la restituzione delle somme destinate al pagamento del mutuo dell'immobile e le relative ristrutturazioni.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore pagina 12 di 13 indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di restituzione e, per l'effetto, condanna a rilasciare, in CP_1
favore di l'immobile sito in Pontinia, Strada Pace n. 90, distinto in Parte_1
catasto al foglio 74, particella 80 partita 1002259, con relative pertinenze e relativo terreno circostante, censito al foglio 74 particelle 318 e 319.
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite CP_1 Parte_1 del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Agrippina
Porcelli, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2487/2024
All'udienza del 27 marzo 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Porcelli Agrippina ha concluso come da note sostitutive di Parte_1
udienza in data 11.3.2025;
- Per , l'avv. Iannettone Eleonora ha concluso come da note sostitutive di CP_1
udienza in data 25.3.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2487/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Agrippina Porcelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassiano P.zza G.
Matteotti n.15, giusta procura in calce all'atto di citazione;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora CP_1 C.F._2
Iannettone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Benedetto Croce n. 62, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: azione di restituzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , al fine di conseguire la condanna di CP_1
quest'ultima alla restituzione dell'immobile di sua proprietà, illegittimamente occupato dalla stessa, sito in Pontinia (LT) Strada Pace n. 90, distinto in catasto al foglio 74, particella 80 partita
1002259, con relative pertinenze e relativo terreno circostante, censito al foglio 74 particelle 318
e 319.
pagina 2 di 13 A sostegno della domanda, deduceva di aver acquistato la proprietà del suddetto immobile con atto del 14.10.1999 a rogito del Notaio Rep. 260898- Racc., e relativo atto di Persona_1
mutuo per la compravendita rogato, in pari data, dallo stesso Notaio in favore della Persona_1
Il ricorrente, in data 18.02.2010, contraeva matrimonio civile con Controparte_2 CP_1
e, a seguito del ricorso per separazione giudiziale dallo stesso intentato, il giudizio,
[...]
costituitasi la resistente, veniva definito con Sentenza n. 1899/2022, passata in giudicato, con la quale si dichiarava la separazione personale tra le parti, così disponendo per le altre richieste:
“Rigetta la richiesta di addebito della separazione alla moglie spiegata da parte ricorrente;
Rigetta la richiesta di addebito della separazione al marito spiegata da parte resistente;
Rigetta le domande di assegnazione della casa coniugale;
Rigetta la richiesta di mantenimento avanzata dalla sig.ra ; Dichiara inammissibile le ulteriori domande svolte da parte CP_1
ricorrente; Compensa integralmente le spese di liti tra le parti.”
Altresì, il deduceva che l'immobile oggetto del presente giudizio era di proprietà Parte_1
esclusiva dello stesso, che egli l'aveva sempre abitato, ancor prima di conoscere la parte convenuta e ancor prima di contrarre matrimonio, e tuttora vi abitava, nonostante fosse occupato anche dalla controparte, che aveva continuato ad abitare nel suddetto appartamento, anche a seguito della sentenza sopracitata, nella quale il Giudice rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale dalla stessa avanzata.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contraris reiectis: accertare e dichiarare che la SI.ra non ha CP_1
alcun titolo per occupare l'immobile per cui è causa, di proprietà esclusiva del SI. Parte_1
sito in Pontinia (LT) Strada Pace n. 90, distinto in catasto al foglio 74, particella 80 partita
1002259 e relative pertinenze, e relativo terreno circostante censito al foglio 74 particelle 318 e
319, come da visura in allegato e per l'effetto ordinare alla SI.ra l'immediato rilascio CP_1
dello stesso. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore de difensore antistatario. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della seguente controversia è ricompreso nella fascia da 5.200 a 26.000, ed il contributo unificato ammonta ad euro 237,00.”
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, impugnando e contestando in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto da parte ricorrente, chiedendo il rigetto delle domande, e avanzando, in via riconvenzionale, formale richiesta di ripetizione/restituzione ex art.
pagina 3 di 13 2033 c.c. delle somme a lei imputabili relative: al pagamento del rateo del mutuo della casa di proprietà esclusiva del;
alle spese di ristrutturazione dell'immobile, per il tramite del Parte_1
quale si era prodotto un effettivo aumento del valore dello stesso;
nonché alle spese di acquisto del mobilio della casa e dell'installazione del fotovoltaico. In particolare, eccepiva la non veridicità della narrazione presente nel ricorso introduttivo del giudizio, deducendo che la relazione con il ricorrente era iniziata molto tempo prima dell'acquisto dell'immobile e che le parti, già durante gli anni che avevano preceduto l'acquisto, progettavano la loro vita insieme e valutavano l'acquisto in comune di un immobile, che sarebbe stato adibito ad abitazione coniugale e familiare. Ciò nonostante, procedeva autonomamente Parte_1
all'acquisto dell'immobile, oggetto del presente giudizio, risultandone, pertanto, l'effettivo proprietario, e dal 1999 al 2015 contribuiva economicamente sia all'acquisto dello CP_1
stesso, pagando il 50% delle rate del contratto di mutuo, che alla sua ristrutturazione, acquistandone anche il mobilio.
La convenuta evidenziava l'assenza di disposizioni, nella sentenza di separazione, in merito al rilascio della casa coniugale.
Inoltre, proponeva domanda riconvenzionale, formulando formale richiesta di ripetizione/restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme imputabili alla stessa ed utilizzate, per il tramite di un conto corrente congiunto con il , per il pagamento del rateo del mutuo Parte_1
dell'immobile oggetto della controversia, per le spese di ristrutturazione dello stesso, per le spese di acquisto del mobilio della casa e dell'installazione del fotovoltaico e, infine, per la metà dell'importo bonificato nell'anno 2012 nel conto corrente cointestato, in costanza del matrimonio con parte ricorrente, trattandosi di una somma mai reintegrata nel patrimonio congiunto, movimentato, ad insaputa della con la dicitura “Investimento Servizio Freedom Plus”. CP_1
Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
A) IN VIA PREGIUDIZIALE, disporre il mutamento del rito da semplificato ad ordinario di cognizione piena, stante la natura controversa dei fatti di causa e la domanda che non appare di pronta soluzione e che richiede una istruzione complessa, per i motivi esposti in narrativa;
B) IN
VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto, nonché integralmente sfornito di prova;
C) IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare che la SI.ra ha diritto alla ripetizione/restituzione delle somme CP_1
dalla stessa versate a titolo di rateo mensile del mutuo, per l'installazione del fotovoltaico, per il
pagina 4 di 13 finanziamento effettuato dal SI. , nonché per l'acquisto del mobilio così nella Parte_1
complessiva misura di EURO 100.326,85, nonché all'indennizzo per le riparazione e migliorie apportate all'immobile, come meglio specificato in premessa, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 così come aggiornato al D. Lgs. 192/2012, a decorrere dalla data dell'evento e fino all'effettivo soddisfo, ovvero nella misura che verrà accertata in corso di causa e ritenuta secondo giustizia;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, oltre spese generali del presente giudizio, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore”.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, è pacifico ed incontestato tra le parti, nonché documentalmente provato, che con atto di acquisto del 14.10.1999, a rogito del Notaio acquistava Persona_1 Parte_1
la piena proprietà dell'immobile oggetto di causa, sito in Pontinia (LT) Strada Pace n. 90, distinto in catasto al foglio 74, particella 80, e relativo terreno circostante censito al foglio 74 particelle
318 e 319 (doc. 3 fasc. parte ricorrente).
Parimenti non è contestato che il suddetto immobile fosse stato adibito a casa coniugale, nell'ambito del matrimonio tra le odierne parti in causa, e che con sentenza n. 1899/2022 del
10.10.2022 l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale tra e Parte_1
, rigettando le richieste di assegnazione della casa coniugale formulate da ambedue CP_1
le parti e statuendo che dovesse trovare attuazione l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Ciò chiarito, occorre soffermarsi sul corretto inquadramento, in punto di diritto, della domanda proposta. Ritiene infatti il Tribunale che nella fattispecie oggetto del presente giudizio la pretesa azionata con il ricorso debba essere ricondotta al paradigma dell'azione personale di restituzione, in quanto fondata sul venir meno del titolo legittimante l'occupazione dell'immobile da parte di
, rappresentato dalla convivenza in costanza di matrimonio. CP_1
Giova, pertanto, rammentare i tratti distintivi dell'azione di restituzione, di natura personale, rispetto all'azione reale di rivendicazione.
pagina 5 di 13 Come noto, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa.
Invero, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
“tradens” la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la
“probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce” (Cass. Civ. sez. II, 10.10.2018,
n.25052).
L'azione contrattuale di restituzione, quindi, si fonda sull'avvenuta consegna del bene e sul venir meno (in senso lato) del titolo che giustificava la disponibilità dello stesso da parte di colui al quale era stato consegnato. Non è rilevante che tale venir meno sia fisiologico o invece patologico, come non è rilevante che il titolo, che giustificava il godimento del bene, sia caducato oppure sia inefficace fin dall'inizio o addirittura non sia mai venuto ad esistenza. Ciò che conta è che, accertato inesistente o inefficace ab origine o venuto meno il titolo in questione, colui che aveva ricevuto il bene deve restituirlo.
Così qualificata l'azione, essa merita di essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, la aveva la disponibilità materiale dell'unità immobiliare in CP_1
virtù del rapporto di coniugio con il marito e dell'obbligo di coabitazione sancito dall'art. 143
c.p.c., venuto a cessare in conseguenza della sentenza di separazione personale dei coniugi.
Pertanto, in esito al giudizio di separazione, avendo il Tribunale respinto l'istanza di assegnazione della casa coniugale, venuto meno l'obbligo di convivenza tra le parti, il coniuge pagina 6 di 13 non proprietario non vanta più alcun titolo per continuare a godere del bene di uso comune e l'eventuale detenzione dallo stesso instaurata, dopo la separazione, assume i caratteri di una detenzione sine titulo.
Accertata, pertanto, l'insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte della parte convenuta dell'immobile oggetto di causa, la medesima va condannata al rilascio immediato dell'immobile.
Ciò posto, in merito alle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta si osserva quanto segue.
In primo luogo, deve essere rigettata la richiesta di restituzione ex art. 2033 c.c. proposta da in relazione alle somme esborsate per l'acquisto e per la ristrutturazione CP_1
dell'immobile adibito a casa coniugale, in quanto deve escludersi la ripetibilità delle attribuzioni eseguite, poiché le stesse si considerano finalizzate a concorrere alla realizzazione di un progetto di vita comune, presumendosi, le stesse, effettuate per “i bisogni della famiglia”. Va infatti richiamato il generale dovere di contribuzione morale e materiale ai bisogni della famiglia, sancito dall'art. 143 c.c., il quale, dopo aver premesso che “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (comma 1). Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione (comma 2)”, al comma 3 così dispone:
“Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il dovere di contribuzione per i
“bisogni della famiglia” va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio, sicché, ad esempio, costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni;
fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica;
badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc. Il dovere di contribuzione, inoltre, opera sia per le coppie sposate in regime di separazione dei beni che per quelle sposate in regime pagina 7 di 13 di comunione dei beni, sebbene soltanto in quest'ultimo caso il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia attribuisce a ciascun coniuge un potere sui beni di proprietà dell'altro; mentre, se la coppia è in regime di separazione dei beni, il coniuge che ad es. si occupi della casa non può vantare alcun diritto sugli immobili di proprietà dell'altro. In tali premesse, è stato affermato il principio della generale irripetibilità di tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione, infatti, si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza, e diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Ne consegue che sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale riferimento o di convivenza (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. II, 13.12.2023 , n. 34883).
Con specifico all'ipotesi, analoga a quella oggetto della fattispecie in esame, in cui uno dei coniugi abbia contribuito al pagamento del mutuo per l'acquisto dell'immobile intestato all'altro, la Suprema Corte ha precisato che “salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio,
a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei “doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi” sanciti appunto dall'art. 143 c.c.). Mentre talaltra sono stati ricondotti alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio). Peraltro, proprietario dell'immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all'altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo” (Cass. Civ., sez. III,
21.2.2023, n.5385).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto agli esborsi asseritamente sostenuti dall'odierna convenuta per la ristrutturazione e per l'apporto di migliorie alla casa coniugale.
pagina 8 di 13 In particolare, a ribadire l'assenza di un diritto alla restituzione delle somme versate durante il matrimonio è, ancora, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17155/2023, ponendo a fondamento di tale impostazione il godimento, da parte di entrambi i coniugi, durante il periodo di convivenza, delle migliorie apportate all'immobile, dovendosi adottare anche per il contributo, indiretto, fornito alle tasse ed ai ratei di mutuo, il principio per cui “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. In definitiva, l'assunzione di tali spese da parte del coniuge rientra nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143 c.c.) durante la comunione di vita coniugale e non può essere isolatamente vagliata ai fini che qui interessano, considerandola prova del contributo dato alla formazione del patrimonio dell'altro”.
Nel caso di specie, invero, durante il matrimonio ha contribuito alle spese di CP_1
ristrutturazione dell'immobile che comunque è stato dal marito, proprietario esclusivo, messo a disposizione della coppia. Entrambi i coniugi hanno goduto, sino a quando è perdurata la convivenza (essendo intervenuta separazione consensuale nel 2022), delle migliorie apportate nell'immobile. E lo stesso discorso vale per il contributo, indiretto, alle tasse ed ai ratei di mutuo.
Ed allora, facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, emerge con evidenza l'infondatezza della pretesa avanzata dalla convenuta in via riconvenzionale, ove si consideri che
è la stessa ad asserire di aver effettuato gli esborsi in contestazione in vista della CP_1
realizzazione di un progetto di vita comune (“La SI.ra proprio in vista di una vita CP_1
coniugale insieme al SI. , aveva di fatto deciso di provvedere al pagamento pari Parte_1
alla metà del rateo mensile del mutuo e di contribuire, sempre in parti uguali, ai lavori di ristrutturazione dell'immobile e all'acquisto del mobilio dello stesso”). Parimenti non è stata comprovata – né, a ben vedere, dedotta – l'esistenza di un diverso accordo tra le parti, il cui onere della prova gravava sull'odierna convenuta, idoneo ad attribuire una diversa causa alle elargizioni effettuate e a qualificarle come prestito, con relativo obbligo di restituzione in capo al convenuto.
In definitiva, deve escludersi la ripetibilità dei pagamenti effettuati prima della separazione da uno dei coniugi, tanto per le rate del mutuo che per la ristrutturazione dell'immobile, trattandosi pagina 9 di 13 di pagamenti riconducibili all'adempimento dell'obbligo di contribuzione alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze.
Né può pervenirsi a diverse conclusioni alla luce della circostanza, pure evidenziata da parte convenuta, secondo cui parte degli esborsi in contestazione sarebbero stati effettuati dalla CP_1
quando i due conviventi non erano ancora sposati, e dunque non in costanza di matrimonio. Sul punto, infatti, va considerato che nel rapporto di convivenza more uxorio, integra adempimento dell'obbligazione naturale non solo l'assistenza morale prestata da una delle parti in favore dell'altra in caso di difficoltà, ma anche l'esborso di somme effettuato dal convivente - sia esso l'uomo o la donna - al fine di sopperire a singole necessità del partner, a condizione che “possa riscontrarsi un rapporto di proporzionalità tra le somme esborsate ed i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi” (Cass. civ., Sez. I, n. 3713 del 13.03.2003). Infatti, anche recentemente, la Cassazione ha ribadito che dalla convivenza scaturiscono doveri di natura morale e sociale per cui ciò che è stato corrisposto al compagno/compagna durante il rapporto, in adempimento di quei doveri, non è ripetibile ex art. 2034 c.c., in quanto obbligazione naturale, a condizione che la prestazione sia adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali di chi effettua la dazione (Cass. civ., sentenza n. 2392 del
3.02.2020).
Era quindi onere della convenuta dimostrare che i versamenti oggetto delle sue domande, effettuati durante la convivenza, si collocassero oltre la soglia di proporzionalità e adeguatezza del doveroso contributo al ménage famigliare;
onere non assolto nel caso di specie, tenuto conto della già valorizzata circostanza che l'appartamento in oggetto aveva rappresentato l'abitazione familiare e che ne aveva usufruito anche la stessa convenuta.
Da ultimo, in merito all'indennizzo richiesto dalla convenuta per le migliorie apportate all'immobile ex art. 1150 c.c., va dato atto che affinché la parte che ha effettuato le migliorie possa invocare legittimamente il diritto all'indennità ex art. 1150 c.c. è necessario che assuma la qualifica di compossessore.
La tutela di cui all'art 1150 c.c. non può essere, infatti, estesa analogicamente al detentore costituendo l'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore all'atto della restituzione della cosa il diritto al rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa una norma eccezionale (cfr., in termini, Cass. Civ., n. 13316/2015).
pagina 10 di 13 Sul punto, in merito alla qualifica da attribuirsi a favore del coniuge non proprietario, va rilevato che secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità la posizione del coniuge non proprietario non è equiparabile tout court a quella del compossessore. Infatti, il possesso appare configurabile solo quando siano esercitati i poteri tipici del proprietario o del titolare di un diritto reale, e non anche nella diversa ipotesi in cui la condotta posta in essere da un soggetto in relazione ad una determinata res, presupponga il riconoscimento del diritto altrui, proprio come nel caso di specie ove il coniuge di fatto non vanta alcun diritto di carattere dominicale e nemmeno risulta comproprietario del bene.
In tal senso, la Suprema Corte ha recentemente qualificato in termini di detenzione la situazione riferibile al coniuge non proprietario che avesse utilizzato l'immobile durante e in dipendenza della convivenza matrimoniale, escludendo che il rapporto di coniugio sia idoneo a configurare compossesso della casa familiare a favore del coniuge del possessore (Cass. Civ., sez. II,
23.6.2023, n. 18028). Ed ancora, è stato ritenuto che la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, senza quindi potersi ritenere che lo stesso sia un possessore;
così, “Il precipitato di tale evoluzione è stato quindi la sua estensione anche ai rapporti tra coniugi, come appunto ritenuto da Cass. n. 22730/2019, che decidendo su di una controversia in cui, a fronte dell'inziale proposizione di una domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti sulla base degli artt. 192 c.c., 2033 c.c. e 936 c.c., ha reputato erronea la qualificazione del giudice compiuta ai sensi dell'art. 1150 c.c., giacché il riconoscimento del diritto ivi previsto postula l'allegazione e la prova del possesso del bene da parte del creditore, ritenendo erronea la conclusione secondo cui l'attore avesse composseduto il bene ristrutturato di proprietà dell'altro coniuge per il solo fatto che lo stesso era stato adibito a casa familiare”
(Cass. Civ., 23882/2021).
In definitiva, la più recente giurisprudenza di legittimità riconosce al coniuge-utilizzatore l'attribuzione di un diritto personale di godimento dall'altro coniuge esclusivo titolare di un diritto reale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002 che fa riferimento ad un diritto personale di godimento atipico;
id. Sez. 2, Sentenza n. 9786 del 14/06/2012, che ritiene pagina 11 di 13 trattarsi di “detenzione autonoma”, non configurandosi una situazione oppositiva rispetto al possesso dell'altro coniuge proprietario;
id. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013, che si riferisce ad un “potere di fatto” che ha i connotati tipici di una “detenzione qualificata”, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare;
id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014; id. Sez.
1, Sentenza n. 17971 del 11/09/2015 che attribuisce al coniuge non titolare di diritti reali o personali sul bene di proprietà o in esclusiva disponibilità dell'altro coniuge, la qualità di detentore qualificato “assimilabile al comodatario”; id. Sez. 3 - , Sentenza n. 10377 del
27/04/2017): ciò che qualifica il coniuge utilizzatore come “detentore qualificato” e non come
“possessore”.
Da quanto premesso deriva l'impossibilità per l'odierna convenuta di invocare utilmente la disciplina di cui all'art. 1150 c.c.
Ad abundantiam, si osserva che, anche a voler reputare applicabile la citata disposizione alla posizione del coniuge/convivente non proprietario, l'indennizzo potrebbe essere riconosciuto limitatamente dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, a condizione che la parte istante dimostri che le spese sostenute abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile e in quale misura, e che tali spese siano state poste in essere prevalentemente per questo fine e non per i bisogni della famiglia.
Orbene, tale prova non è stata assolta nel caso di specie, giacché non solo le spese risultano poste in essere per i bisogni delle famiglia, ma l'odierna convenuta non ha dimostrato l'aumento di valore di cui l'immobile avrebbe beneficiato in conseguenza delle spese dalla stessa sostenute, limitandosi a produrre in atti una mera perizia di stima del cespite, che, oltre a costituire allegazione difensiva priva di valore probatorio, nulla dice in merito al profilo dell'incremento di valore dell'immobile né consente di quantificare l'indennità cui la avrebbe ipoteticamente CP_1
diritto.
Alla luce di tutto quanto esposto e considerato, dunque, la domanda tesa a conseguire il rilascio dell'occupazione sine titulo da parte della deve trovare accoglimento;
ad opposte CP_1
conclusioni deve pervenirsi, invece, quanto alla domanda riconvenzionale di restituzione ex art. 2033 c.c. formulata da parte convenuta, riguardante la restituzione delle somme destinate al pagamento del mutuo dell'immobile e le relative ristrutturazioni.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore pagina 12 di 13 indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di restituzione e, per l'effetto, condanna a rilasciare, in CP_1
favore di l'immobile sito in Pontinia, Strada Pace n. 90, distinto in Parte_1
catasto al foglio 74, particella 80 partita 1002259, con relative pertinenze e relativo terreno circostante, censito al foglio 74 particelle 318 e 319.
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite CP_1 Parte_1 del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Agrippina
Porcelli, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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