Ordinanza collegiale 4 maggio 2021
Decreto decisorio 11 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 04/05/2021, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 01874/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2006, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mazzarolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata presso la sede in Venezia, San Marco 63;
I.N.P.D.A.P. - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Doni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Tagliente, Filippo Doni e Sergio Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento rettorale -OMISSIS-;
- di ogni altro atto ad esso connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-, dell’I.N.P.D.A.P. - Roma e dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che con atto depositato in data-OMISSIS-, il difensore della parte ricorrente ha comunicato la morte del proprio patrocinato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Considerato che la causa è stata assegnata alla decisione nell’udienza pubblica del 13 aprile 2021, fissata per lo smaltimento dell’arretrato;
Considerato che, in vista di tale udienza, con atto depositato in data-OMISSIS-, il difensore del -OMISSIS- ha comunicato la morte di quest’ultimo, chiedendo che fosse dichiarata l’interruzione del giudizio;
Ritenuto che deve darsi atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. cod. proc. civ., a far tempo dalla data dell’udienza pubblica (13 aprile 2021) nella quale la suddetta dichiarazione, resa dal procuratore della parte ricorrente, ha prodotto i propri effetti processuali, ai sensi dell’art. 300, commi 1 e 2, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dichiara, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. cod. proc. civ., l'interruzione del processo.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione alle parti costituite della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.