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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. EMANUELE GAMBA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con l'avv. FILIPPO COroparte_1 P.IVA_1
PIOVAN
Parte resistente
Oggetto: somministrazione.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
-accertarsi che il credito del sig. nei confronti della convenuta, per le Parte_1 ragioni spiegate al punto 5 delle premesse, ammonta ad € 12.781,57;
-accertata la compensazione del suddetto credito con la fatt.n.0247006855016823 di €
2.614,62 e l'intervenuto pagamento di € 2.748,81 mediante assegno postale n. 2211916750 del
1 25 agosto 2023, il sig. chiede che la convenuta sia condannata al pagamento Parte_1 della residuale somma di € 7.418,14, oltre ad interessi moratori ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, ed oltre alle spese della presente procedura, come da nota-spese allegata.
Per parte resistente
Nel merito: Respingere la domanda proposta dal ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: Spese, compensi professionali di causa, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, rifusi da chi di ragione.
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 26.02.2024 conveniva in Parte_1
CO giudizio (di seguito, per brevità, anche solo ”) COroparte_1 chiedendo venisse accertato il proprio credito di € 12.781,57, nonché la sua compensazione con la fattura n. 0247006855016823 di € 2.614,62 e l'intervenuto pagamento di € 2.748,81 mediante assegno postale n. 2211916750 del 25.08.2023, e la resistente venisse così condannata al pagamento della residua somma di € 7.418,14, oltre interessi di mora e spese di procedura.
In fatto deduceva che: CO
- a seguito della richiesta di chiusura del contratto di utenza, aveva emesso nei suoi confronti la fattura di “chiusura contratto” n. 247006855016823 del 04.07.2023 per €
2.614,62;
- era poi seguita a breve termine l'emissione delle seguenti due fatture:
- la n. 24700685501682B del 12.07.2023 per un importo a debito di € 8.427,36;
- la n. 24700685501682A del 12.07.2023 per un importo a credito di € 1.009,22;
2 CO
- con comunicazione del 18.07.2023 lo aveva informato che aveva sottoposto la fattura n. 247006855016823 del 04.07.2023 di € 2.614,62 ad un “controllo preventivo” e aveva provveduto ad una revisione dei suoi consumi di energia dall'01.11.2013 al 14.06.2023 emettendo le due fatture n. 24700685501682B e n.
24700685501682A del 12.07.2023;
- egli aveva eccepito la prescrizione del credito portato dalla fattura n.
24700685501682B mediante comunicazione P.E.C. del proprio legale del 28.07.2023; CO
- con ulteriore fattura n. 24700685501682A emessa il 07.08.2023, gli aveva riconosciuto un controcredito di € 12.781,57 per “Consumi errati CRM 145282993 rettifica lettura errata”; CO
- con P.E.C. del proprio legale di data 25.08.2023 egli aveva sollecitato al pagamento della fattura n. 24700685501682A del 07.08 precedente;
CO
- con comunicazione del 02.09.2023 gli aveva risposto che: “In base alle nuove letture comunicate dal distributore, abbiamo emesso la fattura di rettifica n.
024700685501682A di -12.781,57 euro del 7 agosto 2023, di cui trova copia in allegato, con cui abbiamo ricalcolato i consumi dal primo novembre 2013 al 14 giugno 2023. Tale importo è stato utilizzato per compensare le seguenti fatture: - n.
024700685501682B del 12 luglio 2023 di 8.427,36 euro;
- n. 0247006855016823 del
4 luglio 2023 di 2.614,62 euro per il residuo di 1.605,40 euro. L'importo rimanente ancora a sua disposizione di -2.748,81 è stato rimborsato mediante assegno postale n.
2211916750 del 25 agosto 2023”.
In diritto il ricorrente, invocando l'applicazione del secondo comma dell'art. 1242 c.c., riteneva che la somma di € 8.427,36 di cui alla fattura n. 24700685501682B del 12.07.2023 non poteva essere oggetto di compensazione con il suo credito di € 12.781,57 (portato dalla fattura n. 24700685501682A emessa il 07.08.2023) in quanto ne era già stata eccepita la prescrizione (in data 28.07.2023) prima del sorgere (in data 07.08.2023) di tale suo
“controcredito”.
3 Affermava quindi che la somma di € 12.781,57 poteva essere compensata solo con la fattura n. 247006855016823 del 04.07.2023 per € 2.614,62 (€ 12.781,57 - € 2.614,62 = € 10.166,95) CO e che, a fronte del rimborso di € 2.748,18 da parte di , che andava anch'esso decurtato dal dovuto, il credito che vantava nei confronti della resistente era pari ad € 7.418,14.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.05.2024 si COroparte_1 costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta dal ricorrente.
Esponeva la resistente che: CO
- a partire dall'01.11.2013 le fatture emesse da nei confronti di si erano Pt_1 basate su consumi presunti comunicati dal distributore sino al 14.06.2023, data in cui il vecchio contatore elettromeccanico era stato sostituito da un nuovo modello elettronico teleletto;
- la prima fattura emessa nel periodo oggetto di indagine era la n. 247006855016827 del
09.12.2013 che partiva da una lettura reale del 31.10.2013 pari a 61.552 kWh e l'ultima fattura emessa prima della sostituzione del contatore era la n.
247006855016821 dell'11.06.2023 che riportava una lettura presunta pari a 76.925 CO kWh e così dall'01.11.2013 al 14.06.2023 aveva emesso nei confronti dei n. 58 fatture per complessivi 15.373 kWh (76.925 - 61.552); Pt_1
- l'importo complessivamente pagato dal ricorrente dall'01.11.2013 al 14.06.2023 per i
15.373 kWh fatturati era pari € 4.458,17;
- tutto quello che era successo dopo il 14.06.2023 - e cioè le fatturazioni errate basate, dapprima, sulla lettura di rimozione fornita dal distributore il 14.06.2023 (83.341
kWh) e, poi, sull'autolettura fornita da (119.184 kWh) - era “stato spazzato Pt_1 via, anche da un punto di vista giuridico, dalla ricostruzione finale della lettura di rimozione al 14/06/2023 pari a 67612 kWh comunicata il 03/08/2023 da E-
Distribuzione; essendo risultato che i consumi reali del Sig. erano inferiori Pt_1
CO a quelli presunti di 76925 kWh, per i quali il Sig. aveva già pagato a in Pt_1 dieci anni € 4.440,17, non si ricade più nel perimetro dell'applicazione del termine di
4 prescrizione biennale previsto dalla legge di bilancio n. 205/2017, dato che il Sig. CO
è risultato creditore di e non debitore, tanto da originare il rimborso di Pt_1
CO
€ - 2.748,81 pagato da a favore del Sig. ” (v. pag. 8 comparsa); Pt_1
- l'eccezione di prescrizione inviata dal legale del ricorrente in data 28.07.2023 aveva perso ragion d'essere ed efficacia a seguito della ricostruzione dei consumi in negativo comunicata dal distributore il 03.08.2023 e dunque il riferimento all'art. 1242, comma
2, c.c. era da ritenersi inconferente come doveva ritenersi infondata la domanda di CO condanna di al pagamento della somma di € 7.418,14 che, qualora accolta, sarebbe andata ad originare un arricchimento senza giusta causa a favore del ricorrente.
Con decreto del 29.02.2024 il Giudice fissava per la comparizione delle parti avanti a sé
l'udienza dell'11.06.2024 all'esito della quale, visto l'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., assegnava termine di 20 giorni per precisare, modificare le domande, le eccezioni, le conclusioni e per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché termine di 10 giorni per replicare e dedurre a prova contraria, rinviando il processo per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 09.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza dell'11.10.2024, a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il processo all'udienza del 12.06.2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., poi sostituita dal deposito di note scritte. All'esito del termine concesso per note si riservava infine il deposito della presente sentenza nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
Le domande proposte dal ricorrente sono infondate e vanno rigettate: non ha infatti Pt_1
CO mai vantato - concretamente, effettivamente - un credito di € 12.781,57 nei confronti di e neppure può applicarsi l'istituto della compensazione previsto dal codice e richiamato dal
5 ricorrente, trattandosi invece nel caso di specie di una rideterminazione dei rapporti di credito/debito tra le parti seguita all'accertamento dei consumi realmente effettuati dal ricorrente.
In primo luogo, il richiamo del ricorrente al secondo comma dell'art. 1242 c.c. è privo di fondamento poiché all'esito della ricostruzione dei consumi comunicata dal distributore il CO 03.08.2023 (v. doc. n. 15 ) è risultato che i suoi consumi reali (pari a 67612 kWh) erano CO stati inferiori a quelli presunti fatturati (pari a 76925 kWh) per i quali aveva già pagato a dall'01.11.2023 al 14.06.2023 complessivi € 4.458,17 e, dunque, egli è risultato essere CO creditore di e non debitore (dell'importo di € 8.427,36 di cui alla fattura n.
24700685501682B del 12.07.2023 di cui il 28.07.2023 aveva eccepito la prescrizione ai sensi della Legge n. 205/2017), tanto da ottenere dalla resistente il rimborso di € 2.748,81.
In buona sostanza, dal ricalcolo dei consumi fatturati nell'arco di quasi dieci anni sulla base di letture presunte fino alla sostituzione del contatore il 14.06.2023, pagati regolarmente dal ricorrente per l'importo complessivo di € 4.458,17, non è emerso un debito (la cui prescrizione avrebbe allora potuto essere eccepita ai sensi della Legge n. 205/2017), bensì un CO credito (di € 2.748,81) rimborsato da con l'assegno postale del 25.8.2023.
In secondo luogo, i consumi fatturati al ricorrente dall'01.11.2023 al 14.06.2023, all'esito della ricostruzione operata nell'agosto 2023 dal distributore, sono risultati pari a 6060 kWh
(67612 kWh, comunicati dal distributore il 03.08.2023 - 61552 kWh risultanti dalla prima lettura reale effettuata il 31.10.2013) per cui l'importo di € 1.709,36 complessivamente pagato dal ricorrente (€ 4.458,17 pagati - € 2.748,81 rimborsati) risulta corretto.
La richiesta di pagamento della somma di € 7.418,14 posta alla base del ricorso (€ 12.781,57 di cui alla fattura n. 24700685501682° del 07.08.2023 - € 2.614,62 di cui alla fattura di
“chiusura contratto” n. 247006855016823 del 04.07.2023 - € 2.748,81 rimborsati) risulta pertanto infondata e, qualora pagata, costituirebbe invero un indebito arricchimento a favore del ricorrente.
Va infatti osservato, al riguardo, che le fatture n. 247006855016823 del 04.07.2023 per € CO 2.614,62 e n. 24700685501682B del 12.07.2023 per € 8.427,36 - emesse da davvero
6 “incautamente” dal momento che erano ancora in corso le verifiche del distributore e originate da errate letture ante sostituzione contatore da parte di E-Distribuzione e di Pt_1
- non sono mai state pagate da parte di quest'ultimo e che, a seguito del ricalcolo in data
03.08.2023 della lettura di sostituzione del contatore e conseguente ricalcolo complessivo dei CO consumi, ha emesso la fattura di accredito n. 24700685501682A del 07.08.2023 per - €
12.748,81 con cui ha azzerato le precedenti tre fatture errate (la n. 247006855016823 del
04.07.2023 per € 2.614,62; la n. 24700685501682B del 12.07.2023 per un importo di €
8.427,36 e la n. 24700685501682A del 12.07.2023 per un importo a credito di - € 1.009,22) e nel contempo, tenuto conto del ricalcolo dei consumi in riduzione effettuato dal distributore, ha accreditato al ricorrente l'importo di € 2.748,81, rimborsato - come si è detto - a mezzo assegno postale del 25.08.2023.
Conclusioni e spese
Il ricorso è pertanto infondato e merita di essere rigettato.
Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese, che vengono liquidate, come da dispositivo, nei minimi tariffari, attese la natura semplificata del rito, la prossimità del valore di causa al limite minimo di scaglione e la semplicità delle questioni.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna a rifondere le spese di Parte_1 COroparte_1 difesa, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
Vicenza, 30 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. EMANUELE GAMBA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con l'avv. FILIPPO COroparte_1 P.IVA_1
PIOVAN
Parte resistente
Oggetto: somministrazione.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
-accertarsi che il credito del sig. nei confronti della convenuta, per le Parte_1 ragioni spiegate al punto 5 delle premesse, ammonta ad € 12.781,57;
-accertata la compensazione del suddetto credito con la fatt.n.0247006855016823 di €
2.614,62 e l'intervenuto pagamento di € 2.748,81 mediante assegno postale n. 2211916750 del
1 25 agosto 2023, il sig. chiede che la convenuta sia condannata al pagamento Parte_1 della residuale somma di € 7.418,14, oltre ad interessi moratori ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, ed oltre alle spese della presente procedura, come da nota-spese allegata.
Per parte resistente
Nel merito: Respingere la domanda proposta dal ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: Spese, compensi professionali di causa, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, rifusi da chi di ragione.
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 26.02.2024 conveniva in Parte_1
CO giudizio (di seguito, per brevità, anche solo ”) COroparte_1 chiedendo venisse accertato il proprio credito di € 12.781,57, nonché la sua compensazione con la fattura n. 0247006855016823 di € 2.614,62 e l'intervenuto pagamento di € 2.748,81 mediante assegno postale n. 2211916750 del 25.08.2023, e la resistente venisse così condannata al pagamento della residua somma di € 7.418,14, oltre interessi di mora e spese di procedura.
In fatto deduceva che: CO
- a seguito della richiesta di chiusura del contratto di utenza, aveva emesso nei suoi confronti la fattura di “chiusura contratto” n. 247006855016823 del 04.07.2023 per €
2.614,62;
- era poi seguita a breve termine l'emissione delle seguenti due fatture:
- la n. 24700685501682B del 12.07.2023 per un importo a debito di € 8.427,36;
- la n. 24700685501682A del 12.07.2023 per un importo a credito di € 1.009,22;
2 CO
- con comunicazione del 18.07.2023 lo aveva informato che aveva sottoposto la fattura n. 247006855016823 del 04.07.2023 di € 2.614,62 ad un “controllo preventivo” e aveva provveduto ad una revisione dei suoi consumi di energia dall'01.11.2013 al 14.06.2023 emettendo le due fatture n. 24700685501682B e n.
24700685501682A del 12.07.2023;
- egli aveva eccepito la prescrizione del credito portato dalla fattura n.
24700685501682B mediante comunicazione P.E.C. del proprio legale del 28.07.2023; CO
- con ulteriore fattura n. 24700685501682A emessa il 07.08.2023, gli aveva riconosciuto un controcredito di € 12.781,57 per “Consumi errati CRM 145282993 rettifica lettura errata”; CO
- con P.E.C. del proprio legale di data 25.08.2023 egli aveva sollecitato al pagamento della fattura n. 24700685501682A del 07.08 precedente;
CO
- con comunicazione del 02.09.2023 gli aveva risposto che: “In base alle nuove letture comunicate dal distributore, abbiamo emesso la fattura di rettifica n.
024700685501682A di -12.781,57 euro del 7 agosto 2023, di cui trova copia in allegato, con cui abbiamo ricalcolato i consumi dal primo novembre 2013 al 14 giugno 2023. Tale importo è stato utilizzato per compensare le seguenti fatture: - n.
024700685501682B del 12 luglio 2023 di 8.427,36 euro;
- n. 0247006855016823 del
4 luglio 2023 di 2.614,62 euro per il residuo di 1.605,40 euro. L'importo rimanente ancora a sua disposizione di -2.748,81 è stato rimborsato mediante assegno postale n.
2211916750 del 25 agosto 2023”.
In diritto il ricorrente, invocando l'applicazione del secondo comma dell'art. 1242 c.c., riteneva che la somma di € 8.427,36 di cui alla fattura n. 24700685501682B del 12.07.2023 non poteva essere oggetto di compensazione con il suo credito di € 12.781,57 (portato dalla fattura n. 24700685501682A emessa il 07.08.2023) in quanto ne era già stata eccepita la prescrizione (in data 28.07.2023) prima del sorgere (in data 07.08.2023) di tale suo
“controcredito”.
3 Affermava quindi che la somma di € 12.781,57 poteva essere compensata solo con la fattura n. 247006855016823 del 04.07.2023 per € 2.614,62 (€ 12.781,57 - € 2.614,62 = € 10.166,95) CO e che, a fronte del rimborso di € 2.748,18 da parte di , che andava anch'esso decurtato dal dovuto, il credito che vantava nei confronti della resistente era pari ad € 7.418,14.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.05.2024 si COroparte_1 costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta dal ricorrente.
Esponeva la resistente che: CO
- a partire dall'01.11.2013 le fatture emesse da nei confronti di si erano Pt_1 basate su consumi presunti comunicati dal distributore sino al 14.06.2023, data in cui il vecchio contatore elettromeccanico era stato sostituito da un nuovo modello elettronico teleletto;
- la prima fattura emessa nel periodo oggetto di indagine era la n. 247006855016827 del
09.12.2013 che partiva da una lettura reale del 31.10.2013 pari a 61.552 kWh e l'ultima fattura emessa prima della sostituzione del contatore era la n.
247006855016821 dell'11.06.2023 che riportava una lettura presunta pari a 76.925 CO kWh e così dall'01.11.2013 al 14.06.2023 aveva emesso nei confronti dei n. 58 fatture per complessivi 15.373 kWh (76.925 - 61.552); Pt_1
- l'importo complessivamente pagato dal ricorrente dall'01.11.2013 al 14.06.2023 per i
15.373 kWh fatturati era pari € 4.458,17;
- tutto quello che era successo dopo il 14.06.2023 - e cioè le fatturazioni errate basate, dapprima, sulla lettura di rimozione fornita dal distributore il 14.06.2023 (83.341
kWh) e, poi, sull'autolettura fornita da (119.184 kWh) - era “stato spazzato Pt_1 via, anche da un punto di vista giuridico, dalla ricostruzione finale della lettura di rimozione al 14/06/2023 pari a 67612 kWh comunicata il 03/08/2023 da E-
Distribuzione; essendo risultato che i consumi reali del Sig. erano inferiori Pt_1
CO a quelli presunti di 76925 kWh, per i quali il Sig. aveva già pagato a in Pt_1 dieci anni € 4.440,17, non si ricade più nel perimetro dell'applicazione del termine di
4 prescrizione biennale previsto dalla legge di bilancio n. 205/2017, dato che il Sig. CO
è risultato creditore di e non debitore, tanto da originare il rimborso di Pt_1
CO
€ - 2.748,81 pagato da a favore del Sig. ” (v. pag. 8 comparsa); Pt_1
- l'eccezione di prescrizione inviata dal legale del ricorrente in data 28.07.2023 aveva perso ragion d'essere ed efficacia a seguito della ricostruzione dei consumi in negativo comunicata dal distributore il 03.08.2023 e dunque il riferimento all'art. 1242, comma
2, c.c. era da ritenersi inconferente come doveva ritenersi infondata la domanda di CO condanna di al pagamento della somma di € 7.418,14 che, qualora accolta, sarebbe andata ad originare un arricchimento senza giusta causa a favore del ricorrente.
Con decreto del 29.02.2024 il Giudice fissava per la comparizione delle parti avanti a sé
l'udienza dell'11.06.2024 all'esito della quale, visto l'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., assegnava termine di 20 giorni per precisare, modificare le domande, le eccezioni, le conclusioni e per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché termine di 10 giorni per replicare e dedurre a prova contraria, rinviando il processo per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 09.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza dell'11.10.2024, a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il processo all'udienza del 12.06.2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., poi sostituita dal deposito di note scritte. All'esito del termine concesso per note si riservava infine il deposito della presente sentenza nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
Le domande proposte dal ricorrente sono infondate e vanno rigettate: non ha infatti Pt_1
CO mai vantato - concretamente, effettivamente - un credito di € 12.781,57 nei confronti di e neppure può applicarsi l'istituto della compensazione previsto dal codice e richiamato dal
5 ricorrente, trattandosi invece nel caso di specie di una rideterminazione dei rapporti di credito/debito tra le parti seguita all'accertamento dei consumi realmente effettuati dal ricorrente.
In primo luogo, il richiamo del ricorrente al secondo comma dell'art. 1242 c.c. è privo di fondamento poiché all'esito della ricostruzione dei consumi comunicata dal distributore il CO 03.08.2023 (v. doc. n. 15 ) è risultato che i suoi consumi reali (pari a 67612 kWh) erano CO stati inferiori a quelli presunti fatturati (pari a 76925 kWh) per i quali aveva già pagato a dall'01.11.2023 al 14.06.2023 complessivi € 4.458,17 e, dunque, egli è risultato essere CO creditore di e non debitore (dell'importo di € 8.427,36 di cui alla fattura n.
24700685501682B del 12.07.2023 di cui il 28.07.2023 aveva eccepito la prescrizione ai sensi della Legge n. 205/2017), tanto da ottenere dalla resistente il rimborso di € 2.748,81.
In buona sostanza, dal ricalcolo dei consumi fatturati nell'arco di quasi dieci anni sulla base di letture presunte fino alla sostituzione del contatore il 14.06.2023, pagati regolarmente dal ricorrente per l'importo complessivo di € 4.458,17, non è emerso un debito (la cui prescrizione avrebbe allora potuto essere eccepita ai sensi della Legge n. 205/2017), bensì un CO credito (di € 2.748,81) rimborsato da con l'assegno postale del 25.8.2023.
In secondo luogo, i consumi fatturati al ricorrente dall'01.11.2023 al 14.06.2023, all'esito della ricostruzione operata nell'agosto 2023 dal distributore, sono risultati pari a 6060 kWh
(67612 kWh, comunicati dal distributore il 03.08.2023 - 61552 kWh risultanti dalla prima lettura reale effettuata il 31.10.2013) per cui l'importo di € 1.709,36 complessivamente pagato dal ricorrente (€ 4.458,17 pagati - € 2.748,81 rimborsati) risulta corretto.
La richiesta di pagamento della somma di € 7.418,14 posta alla base del ricorso (€ 12.781,57 di cui alla fattura n. 24700685501682° del 07.08.2023 - € 2.614,62 di cui alla fattura di
“chiusura contratto” n. 247006855016823 del 04.07.2023 - € 2.748,81 rimborsati) risulta pertanto infondata e, qualora pagata, costituirebbe invero un indebito arricchimento a favore del ricorrente.
Va infatti osservato, al riguardo, che le fatture n. 247006855016823 del 04.07.2023 per € CO 2.614,62 e n. 24700685501682B del 12.07.2023 per € 8.427,36 - emesse da davvero
6 “incautamente” dal momento che erano ancora in corso le verifiche del distributore e originate da errate letture ante sostituzione contatore da parte di E-Distribuzione e di Pt_1
- non sono mai state pagate da parte di quest'ultimo e che, a seguito del ricalcolo in data
03.08.2023 della lettura di sostituzione del contatore e conseguente ricalcolo complessivo dei CO consumi, ha emesso la fattura di accredito n. 24700685501682A del 07.08.2023 per - €
12.748,81 con cui ha azzerato le precedenti tre fatture errate (la n. 247006855016823 del
04.07.2023 per € 2.614,62; la n. 24700685501682B del 12.07.2023 per un importo di €
8.427,36 e la n. 24700685501682A del 12.07.2023 per un importo a credito di - € 1.009,22) e nel contempo, tenuto conto del ricalcolo dei consumi in riduzione effettuato dal distributore, ha accreditato al ricorrente l'importo di € 2.748,81, rimborsato - come si è detto - a mezzo assegno postale del 25.08.2023.
Conclusioni e spese
Il ricorso è pertanto infondato e merita di essere rigettato.
Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese, che vengono liquidate, come da dispositivo, nei minimi tariffari, attese la natura semplificata del rito, la prossimità del valore di causa al limite minimo di scaglione e la semplicità delle questioni.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna a rifondere le spese di Parte_1 COroparte_1 difesa, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
Vicenza, 30 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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