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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1007/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
06.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Daniele Biagini e Francesco Bertolini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Massimo Zaccheo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia accertare e dichiarare, per le causali Parte_1
di cui in premessa, il diritto al risarcimento del danno e/o il diritto al trattamento giuridico ed economico proprio del Liv. “D” CCNL tempo per tempo applicabile, CP_1
regime orario part-time al 62,50% (o quel diverso regime ritenuto di giustizia), con valori di differenza rispetto a quello effettivamente percepito, comprensivi di ogni istituto contrattuale ed economico, per il periodo dal 01/03/2013, data di inizio della prestazione lavorativa con la società , accertata in via giudiziale, al Controparte_1
27/02/2020, data di pubblicazione della sentenza n. 107/2020 del Tribunale di Pisa, confermata dalla Corte di Appello di Firenze sentenza n. 541/2021 e, quindi, il diritto al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di € 69.696,05 pari ai valori del trattamento economico spettante in virtù del CCNL livello professionale “D” CP_1 applicabile, dell'importo di € 7.908,25 pari al valore del tfr spettante in virtù del CCNL livello “D” applicabile, dell'importo di € 7.714,38 pari al valore dei premi di CP_1 produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 10.236,70 pari al valore dell'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività spettanti in virtù dei
CCNL applicabili, e così la somma complessiva di € 95.555,38 lordi, o quelle CP_1
somme maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207 cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
2. Voglia, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al versamento dei carichi contributivi spettanti, come per legge, con riserva di autonoma azione risarcitoria ove vi sia un danno da omissione contributiva;
3. Voglia, di conseguenza, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, cf , a pagare, in P.IVA_1 favore della parte ricorrente, l'importo di € 69.696,05 pari al valore delle retribuzioni spettanti in virtù del CCNL livello professionale “D” applicabile, dell'importo di CP_1
€ 7.908,25 pari al valore del tfr spettante in virtù del CCNL livello “D” CP_1 applicabile, dell'importo di € 7.714,38 pari al valore dei premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 10.236,70 pari al valore dell'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività spettanti in virtù dei CCNL CP_1 applicabili, e così la somma complessiva di € 95.555,38 lordi, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207, cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, nonché provvedere al
Pag. 2 di 12 conseguente versamento contributivo/previdenziale spettante;
IN IPOTESI 4. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto al risarcimento del danno e/o il diritto al trattamento giuridico ed economico proprio del Liv. “D” CCNL tempo per tempo applicabile, regime orario part-time non inferiore al 50% (o CP_1
quel diverso regime, anche maggiore, ritenuto di giustizia), con valori di differenza rispetto a quello effettivamente percepito, comprensivi di ogni istituto contrattuale ed economico, per il periodo dal 01/03/2013, data di inizio della prestazione lavorativa con la società , accertata in via giudiziale, al 27/02/2020, data di Controparte_1
pubblicazione della sentenza n. 107/2020 del Tribunale di Pisa, confermata dalla Corte di Appello di Firenze sentenza n. 541/2021 e, quindi, il diritto al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di € 49.333,84 pari ai valori del trattamento economico spettante in virtù del CCNL livello professionale “D” applicabile, CP_1 dell'importo di € 6.326,61 pari al valore del tfr spettante in virtù del CCNL CP_1 livello “D” applicabile, dell'importo di € 6.171,50 pari al valore dei premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 8.189,32 pari al valore dell'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività spettanti in virtù dei
CCNL applicabili, e così la somma complessiva di € 70.021,27 lordi, o quelle CP_1
somme maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207 cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
5. Voglia, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al versamento dei carichi contributivi spettanti, come per legge, con riserva di autonoma azione giudiziale risarcitoria ove vi sia un danno da omissione contributiva;
6. Voglia, di conseguenza, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, cf , a pagare, in P.IVA_1 favore della parte ricorrente, l'importo di € 49.333,84 pari al valore delle retribuzioni spettanti in virtù del CCNL livello professionale “D” applicabile, dell'importo di CP_1
€ 6.326,61 pari al valore del tfr spettante in virtù del CCNL livello “D” CP_1 applicabile, dell'importo di € 6.171,50 pari al valore dei premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 8.189,32 pari al valore dell'indennità
Pag. 3 di 12 per ferie non godute, rol / permessi / festività spettanti in virtù dei CCNL CP_1
applicabili, e così la somma complessiva di € 70.021,27 lordi, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207, cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, nonché provvedere al conseguente versamento contributivo/previdenziale spettante;
IN OGNI CASO 7.
Voglia, inoltre, condannare la società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, cf
, a pagare tutte le spese, diritti ed onorari del giudizio”. P.IVA_1
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1) rigettare tutte le domande svolte dal medesimo perché infondate e non provate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa. 2) Con vittoria di spese e onorari”.
Perla parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, nel pronunciare sulle CP_2
domande ed eccezioni delle parti: 1) adottare le decisioni di legge e di giustizia, in ogni caso nei limiti in cui non risulti maturata la prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/95; 2) con il favore di spese e compensi professionali, da porsi a carico di chi di ragione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.10.2022, il ricorrente chiedeva di condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 conseguenti all'avvenuto accertamento giudiziale del rapporto di lavoro alle dipendenze della suddetta società.
2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere dipendente della società CP_1
Pag. 4 di 12 dalla data del 01.03.2013, con inquadramento nel Liv. “D”, Controparte_1
qualifica professionale di addetto operativo trasporti, mansioni di autista. Tale rapporto era stato accertato con sentenza di questo ufficio n. 107/2020, poi confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 541/2020. La sentenza suddetta del Tribunale di Pisa accertava l'illegittimità del contratto di appalto di manodopera stipulato dalla resistente con la società MA Distribuzione
s.r.l. e la sussistenza ab origine di un rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e condannando la parte resistente a pagare le Controparte_1 differenze retributive in conseguenza dell'inquadramento accertato. Il giudice di appello, a parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che il rapporto di lavoro fra il ricorrente e la convenuta non era a tempo pieno ma a tempo parziale.
3. Il ricorrente, pertanto, sosteneva di avere già ottenuto il riconoscimento dell'an da parte dell'autorità giudiziaria, ovvero di avere ottenuto l'accertamento del diritto al trattamento giuridico ed economico riconducibile al livello “D”, profilo professionale di operatore trasporti, autista, con orario part time. Chiedeva, quindi, a questo giudice la quantificazione del suo credito e del diritto risarcitorio conseguenti in termini di differenze retributive rispetto al salario percepito dalla ditta appaltatrice, applicando i CCNL vigenti nel tempo. Controparte_1
4. Il ricorrente indicava come orario di lavoro dalle 09,00 alle 13,00, ovvero 4 ore 30 minuti per 22,50 ore settimanali, quantificando in 62,50% il regime orario part time. Il chiedeva, altresì, il riconoscimento di altre voci salariale (premio Pt_1
produttività, indennità per ferie non godute e permessi non godute, festività). Il conteggio depositato dal ricorrente quantificava la somma complessiva dovuta in
95.555,38 euro (lordi), di cui 69.696,05 euro per differenze retributive, 7.908,25 euro per TFR, 7.714,38 euro per premi di produttività, 10.236,70 euro per indennità per ferie non godute, rol, permessi e festività.
5. In via subordinata, il ricorrente chiedeva la condanna della società convenuta a pagare quanto a lui spettante a vario titolo riconoscendo il tempo minimo dell'orario di lavoro part time, ovvero il 50% pari a 18 ore settimanali. La somma
Pag. 5 di 12 complessiva così quantificata era di 70.021,27 euro (lordi), derivante da 49.333,84 euro per differenze retributive, 6.326,61 euro per TFR, 8.189,32 euro per ferie, permessi e festività non godute e 6.171,50 euro per premi produttività.
6. In data 03.02.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
7. La resistente, in particolare, evidenziava che la sentenza della Corte d'Appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, pur riconoscendo l'orario part time, si limitava a richiamare il contratto stipulato con l'appaltatrice MA, che prevedeva un orario di lavoro di sole 10 ore settimanali, in quanto non erano emersi elementi di prova per una quantificazione oraria superiore. Pertanto, secondo al ricorrente potevano essere riconosciute differenze Controparte_1
retributive soltanto in riferimento ad un orario part time nella misura del 25,38%.
8. Nel merito dei conteggi presentati dal ricorrente si evidenziava che non erano state prodotte le buste paga ricevute da MA e che non si era tenuto conto dell'ulteriore reddito percepito dal ricorrente da altro datore di lavoro (la società
Easy Food) negli anni 2018 e 2019. Sulla percentuale del tempo parziale prestato la società resistente eccepiva che l'art. 23 del CCNL , seppur fissando nel CP_1
50% il minimo previsto per il lavoro a tempo parziale, prevedeva la possibilità di accordo per una percentuale inferiore ricorrendo particolari esigenze. Infatti, il contratto stipulato dal con MA prevedeva un part time al 25,38%. Pt_1
Anche in tema di ferie non godute la resistente contestava gli argomenti del ricorrente, evidenziando il difetto di prova e che il conteggio presentato non teneva conto delle ferie effettivamente godute negli anni in questione. Inoltre, si aggiungeva che, trattandosi di soggetto ancora dipendente di Controparte_1
le ferie non godute potevano essere ancora fruite dal lavoratore. Parimenti non dovuti il TFR (non essendo cessato il rapporto di lavoro) e i premi di produttività
(difetto di prova).
9. In data 04.02.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, l' che CP_2
Pag. 6 di 12 evidenziava la propria estraneità rispetto al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
10. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 06.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
11. Il ricorso è in parte fondato nei limiti di seguito precisati.
12. Il presente giudizio ha origine dal pregresso procedimento n. 1514/2016 R.G.
svolto da questo ufficio e concluso con sentenza n. 107/2020 R.G. del 26.03.2020
(doc. 2 ricorrente), parzialmente modificata dalla Corte d'Appello di Firenze nel proc. 375/2020 R.G. con sentenza n. 541/2021 del 01.09.2021 (doc. 3 ricorrente).
13. In primo grado, il Giudice del Lavoro di Pisa aveva accolto la domanda del ricorrente, dichiarando l'illegittimità del contratto di appalto stipulato dalla società con la società MA Distribuzione s.r.l., in quanto non Controparte_1
ricorrevano nel caso di specie gli elementi tipici del contratto di appalto di servizi, considerato che MA non esercitava alcun potere organizzativo e direttivo, non assumeva alcun rischio d'impresa e che l'attività del dipendente era inserita nel ciclo produttivo di Pertanto, il giudice di prime cure accertava Controparte_1
e dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra e a partire dal 01.03.2013, Controparte_1 Parte_1
condannando la resistente a riammettere in servizio il ricorrente e dichiarando il suo diritto alla corresponsione delle differenze retributive fra quanto ricevuto e quanto dovuto a seguito dell'inquadramento accertato. Il giudice di appello confermava la sentenza suddetta nella parte relativa all'illegittimità del contratto di appalto e all'accertamento del rapporto di lavoro dipendente con Controparte_1
affermando il diritto del dipendente al conseguente inquadramento (nella
[...]
qualifica D, con mansioni di autista) e alla corresponsione delle differenze retributive. La sentenza di secondo grado, invece, accoglieva un motivo di appello e riconosceva la sussistenza di un rapporto di lavoro part time. Il giudice di
Pag. 7 di 12 appello motivava la decisione sulla base sia delle testimonianze raccolte in primo grado (nessun testimone sentito aveva reso dichiarazioni che potessero fondare un riconoscimento del rapporto di lavoro full time) sia dei documenti prodotti (da cui risultava un orario di lavoro part time). Queste le conclusioni della sentenza n.
541/2021: “Deve invece essere accolto il motivo, subordinatamente proposto, sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in regime di part time… La domanda appare altresì fondata nel merito. A prescindere dalle questioni sulla validità dei contratti di lavoro con MA sollevate dagli appellati, i medesimi lavoratori, nel ricorso di primo grado, avevano articolato capitoli di prova volti ad accertare che il rapporto si svolgesse full time. In particolare, il cap 8
(ammesso dal primo giudice) in cui si chiedeva ai testimoni di affermare che
l'attività lavorativa si era svolta con una turnazione giornaliera, dalle 6 alle 14, dal lunedì al venerdì. Come emerge dalle deposizioni testimoniali assunte, nessun testimone ha saputo riferire in merito;
tutti i testi hanno dichiarato di avere visto gli odierni appellati in determinate ore del giorno (di mattina), quando si presentavano nei loro uffici per svolgere le loro incombenze, senza che nulla sia stato aggiunto dai testimoni, in merito ad una prestazione lavorativa svolta per tutta la fascia oraria in questione;
peraltro, anche nei modelli 36 in atti, si fa riferimento ad una attività svolta entro una fascia oraria che non è di full time: come prestazione effettuata tra le ore 9 e le ore 13/14, ma comunque inferiore al tempo pieno. Pertanto, posto che il rapporto di lavoro con è stato accertato CP_1
a far data dai primi contratti stipulati con MA (ogni altra questione assorbita), deve ritenersi che il rapporto di lavoro ebbe a svolgersi part time, secondo quanto previsto da tali contratti che sono stati prodotti in primo grado dalla stessa parte appellata, senza porre nei relativi ricorsi alcuna questione in merito alla loro validità; anzi, presupponendo che gli stessi fossero validi a riprova della sussistenza di un rapporto di lavoro (seppur formalmente) con MA. Ne consegue che, fermo il resto, la sentenza deve essere riformata nei termini suddetti, con relativa incidenza della decisione sul riconoscimento del part time nella determinazione delle differenze retributive che su tale tempo parziale devono essere ricalcolate”.
Pag. 8 di 12 14. Pertanto, dalla lettura delle sentenze in questione (passate in giudicato) risulta chiaro che al ricorrente è stato riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di con orario di lavoro Controparte_1
part time a partire dalla data del 01.03.2013.
15. La questione oggetto del presente giudizio, in relazione alla domanda di corresponsione delle differenze retributive, è a quale orario di lavoro fare riferimento nel calcolo della retribuzione dovuta, ovvero se ritenere sussistente un orario part time al 62,50% o, in subordine, al 50%, come richiede il ricorrente, oppure al 25,38%, come sostiene la parte resistente.
16. Su questo aspetto è necessario prendere la mosse dalla decisione sopra indicata della Corte d'Appello di Firenze, che ha accertato e dichiarato la sussistenza di tale rapporto di lavoro a tempo determinato. Il giudice di appello, come sopra testualmente riportato, fonda la sua decisione basandosi sui contratti di lavoro part time stipulati fra il ricorrente e la società MA, contratti prodotti in giudizio e ritenuti validi dalla stessa parte ricorrente. È, quindi, evidente il contenuto della decisione della Corte d'Appello: il tempo di lavoro svolto dal dipendente deve essere calcolato in riferimento ai contratti di lavoro stipulati fra la società MA e il (“su tale tempo parziale devono essere ricalcolate”). Pt_1
17. Se analizziamo il contratto stipulato dal ricorrente con MA in data 28.02.2013
(doc. 6 di parte resistente) e successiva proroga si evince che l'orario di lavoro seguito dal era di 10 ore settimanali (ovvero di 2 ore al giorno per 5 Pt_1
giorni alla settimana).
18. Come indicato dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza sopra menzionata,
l'istruttoria di quel giudizio non ha consentito di accertare un diverso orario di lavoro e, pertanto, deve necessariamente farsi riferimento a quanto indicato nelle fattispecie negoziali sottoscritte.
19. Non corrisponde al vero quanto affermato dalla parte ricorrente in merito al contenuto della sentenza della Corte d'Appello di Firenze sull'orario di lavoro part time, laddove si sostiene che: “in ordine al regime orario, la Corte di Appello
Pag. 9 di 12 di Firenze ha statuito per la sussistenza tra la parte ricorrente e la società
[...]
di un contratto part time di tipo orizzontale con orario di lavoro dal CP_1 lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13/14”. La sentenza di appello più volte citata afferma che: 1) il rapporto di lavoro fra dipendente e datore di lavoro è a tempo parziale;
2) dalle testimonianze raccolte nel giudizio di primo grado non è possibile accertare l'orario di lavoro effettivamente svolto dal dipendente;
3)
l'orario di lavoro prestato dal ricorrente deve essere determinato facendo riferimento alla documentazione in atti, ovvero ai contratti stipulati fra ricorrente e
MA, in cui si indica un orario di lavoro part time di 10 ore settimanali, ovvero al
25,38%.
20. A conferma di ciò va considerato, poi, che, quando ha inserito Controparte_1
il ricorrente in azienda a far data dal 03.06.2020, con assegnazione al CO 4 di
Pisa, con mansioni di addetto ai trasporti e livello D, ai sensi del CCNL vigente, lo ha assunto con modalità oraria part time verticale al 25,38% (doc. 3 di parte resistente). Inoltre, il come risulta dai docc. 6 e 7 di parte resistente, Pt_1
negli anni 2018 e 2019 risulta avere lavorato a favore di Parte_2
percependo dei compensi non compatibili con la sua richiesta di pagamento della retribuzione per attività lavorativa svolta part time al 62,50% o al 50%.
21. Quanto appena affermato non va a confliggere con l'art. 23, comma 5, del CCNL, considerato che questa stessa disposizione prevede la possibilità di deroga, qualora ricorrano particolari condizioni e, ovviamente, vi sia l'accordo delle parti negoziali (“A fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale, i predetti limiti possono essere, nell'ambito della contrattazione aziendale/territoriale e sempre su base consensuale, ridotti ovvero ampliati”).
22. Pertanto, al ricorrente devono essere riconosciute le differenze retributive maturate nel periodo dal 01.03.2013 al 27.02.2020 applicando i CCNL vigenti nel tempo, tenendo conto che si tratta di un rapporto di lavoro part time, così come accertato dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza passata in giudicato. In merito alla quantificazione delle ore di lavoro prestate dal a favore della Pt_1
società resistente si deve affermare che si è trattato di un rapporto di lavoro part
Pag. 10 di 12 time al 25,38%.
23. In merito alla quantificazione del dovuto sono utilizzabili i conteggi prodotti da entrambe le parti con nota del 19.05.2023, che risultano sostanzialmente coincidenti, nonché la CTU della dott.ssa depositata nella causa Persona_1
n. 608/2020 R.G. Le differenze retributive sono, quindi, da conteggiare, tenuto conto dello stipendio percepito dal ricorrente nel periodo in questione, in
13.137,98 euro. A questa somma va aggiunta l'ulteriore cifra di 2.975,24 euro per i premi di produttività, a cui il ricorrente ha diritto, in quanto dipendente di
[...]
e che non ha ricevuto negli anni indicati nel ricorso. Controparte_1
24. La domanda del ricorrente deve essere rigettata, invece, in riferimento al riconoscimento delle altre voci richieste nell'atto introduttivo del giudizio. Per quanto riguarda le ferie e permessi vi è un difetto di prova sul fatto che il ricorrente non abbia goduto di ferie e permessi. Il non ha prodotto alcun Pt_1
documento da cui si possa evincere il mancato godimento di ferie e permessi.
Anzi, è lo stesso ricorrente nell'atto del 21.09.2016 (doc. 1 parte resistente) ad affermare: “la ditta appaltatrice ha proceduto solo alla gestione amministrativa
(ferie, permessi, retribuzione) del rapporto contrattuale”, ammettendo espressamente di avere goduto delle ferie e dei permessi contrattualmente previsti.
In ogni caso, come evidenziato dalla resistente, trattandosi di rapporto di lavoro ancora in essere, il ricorrente potrebbe ancora beneficiare di ferie e permessi non goduti (laddove provi di averne diritto).
25. Anche il riconoscimento del TFR non è dovuto, in ragione del fatto che il rapporto di lavoro con è ancora in essere, trattandosi pacificamente di Controparte_1
una prestazione economica che matura alla cessazione del rapporto lavorativo ex art. 2120 c.c.
26. Fra il ricorrente e le spese di lite seguono la soccombenza e si Controparte_1 liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Pag. 11 di 12 27. Fra il ricorrente e l' le spese di lite possono essere compensate. CP_2
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al trattamento giuridico Parte_1 ed economico proprio del Liv. “D” CCNL tempo per tempo applicabile, con CP_1
regime orario part-time al 25,38 per il periodo dal 01.03.2013 al 27.02.2020;
2) condanna la parte resistente, a corrispondere al ricorrente Controparte_1
la somma complessiva di 16.113,22 euro (13.137,98 euro per Parte_1
differenze retributive e 2.975,24 euro per premi produttività), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo;
3) rigetta le altre domande di parte ricorrente;
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida in complessivi 6.699,00 euro per compensi, oltre al rimborso
[...]
delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
5) compensa le spese di lite fra il ricorrente e l' CP_2
Pisa, 26.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1007/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
06.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Daniele Biagini e Francesco Bertolini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Massimo Zaccheo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia accertare e dichiarare, per le causali Parte_1
di cui in premessa, il diritto al risarcimento del danno e/o il diritto al trattamento giuridico ed economico proprio del Liv. “D” CCNL tempo per tempo applicabile, CP_1
regime orario part-time al 62,50% (o quel diverso regime ritenuto di giustizia), con valori di differenza rispetto a quello effettivamente percepito, comprensivi di ogni istituto contrattuale ed economico, per il periodo dal 01/03/2013, data di inizio della prestazione lavorativa con la società , accertata in via giudiziale, al Controparte_1
27/02/2020, data di pubblicazione della sentenza n. 107/2020 del Tribunale di Pisa, confermata dalla Corte di Appello di Firenze sentenza n. 541/2021 e, quindi, il diritto al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di € 69.696,05 pari ai valori del trattamento economico spettante in virtù del CCNL livello professionale “D” CP_1 applicabile, dell'importo di € 7.908,25 pari al valore del tfr spettante in virtù del CCNL livello “D” applicabile, dell'importo di € 7.714,38 pari al valore dei premi di CP_1 produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 10.236,70 pari al valore dell'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività spettanti in virtù dei
CCNL applicabili, e così la somma complessiva di € 95.555,38 lordi, o quelle CP_1
somme maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207 cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
2. Voglia, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al versamento dei carichi contributivi spettanti, come per legge, con riserva di autonoma azione risarcitoria ove vi sia un danno da omissione contributiva;
3. Voglia, di conseguenza, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, cf , a pagare, in P.IVA_1 favore della parte ricorrente, l'importo di € 69.696,05 pari al valore delle retribuzioni spettanti in virtù del CCNL livello professionale “D” applicabile, dell'importo di CP_1
€ 7.908,25 pari al valore del tfr spettante in virtù del CCNL livello “D” CP_1 applicabile, dell'importo di € 7.714,38 pari al valore dei premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 10.236,70 pari al valore dell'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività spettanti in virtù dei CCNL CP_1 applicabili, e così la somma complessiva di € 95.555,38 lordi, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207, cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, nonché provvedere al
Pag. 2 di 12 conseguente versamento contributivo/previdenziale spettante;
IN IPOTESI 4. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto al risarcimento del danno e/o il diritto al trattamento giuridico ed economico proprio del Liv. “D” CCNL tempo per tempo applicabile, regime orario part-time non inferiore al 50% (o CP_1
quel diverso regime, anche maggiore, ritenuto di giustizia), con valori di differenza rispetto a quello effettivamente percepito, comprensivi di ogni istituto contrattuale ed economico, per il periodo dal 01/03/2013, data di inizio della prestazione lavorativa con la società , accertata in via giudiziale, al 27/02/2020, data di Controparte_1
pubblicazione della sentenza n. 107/2020 del Tribunale di Pisa, confermata dalla Corte di Appello di Firenze sentenza n. 541/2021 e, quindi, il diritto al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di € 49.333,84 pari ai valori del trattamento economico spettante in virtù del CCNL livello professionale “D” applicabile, CP_1 dell'importo di € 6.326,61 pari al valore del tfr spettante in virtù del CCNL CP_1 livello “D” applicabile, dell'importo di € 6.171,50 pari al valore dei premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 8.189,32 pari al valore dell'indennità per ferie non godute, rol / permessi / festività spettanti in virtù dei
CCNL applicabili, e così la somma complessiva di € 70.021,27 lordi, o quelle CP_1
somme maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207 cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
5. Voglia, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al versamento dei carichi contributivi spettanti, come per legge, con riserva di autonoma azione giudiziale risarcitoria ove vi sia un danno da omissione contributiva;
6. Voglia, di conseguenza, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, cf , a pagare, in P.IVA_1 favore della parte ricorrente, l'importo di € 49.333,84 pari al valore delle retribuzioni spettanti in virtù del CCNL livello professionale “D” applicabile, dell'importo di CP_1
€ 6.326,61 pari al valore del tfr spettante in virtù del CCNL livello “D” CP_1 applicabile, dell'importo di € 6.171,50 pari al valore dei premi di produttività spettanti in virtù dei CCNL applicabili, dell'importo di € 8.189,32 pari al valore dell'indennità
Pag. 3 di 12 per ferie non godute, rol / permessi / festività spettanti in virtù dei CCNL CP_1
applicabili, e così la somma complessiva di € 70.021,27 lordi, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost. ed art. 2126 cod. civ., nonché ex art. 1206, 1207, cod. civ., così come meglio analiticamente descritto nell'allegato conteggio e tabelle salariali che si producono, nonché provvedere al conseguente versamento contributivo/previdenziale spettante;
IN OGNI CASO 7.
Voglia, inoltre, condannare la società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, cf
, a pagare tutte le spese, diritti ed onorari del giudizio”. P.IVA_1
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1) rigettare tutte le domande svolte dal medesimo perché infondate e non provate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa. 2) Con vittoria di spese e onorari”.
Perla parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, nel pronunciare sulle CP_2
domande ed eccezioni delle parti: 1) adottare le decisioni di legge e di giustizia, in ogni caso nei limiti in cui non risulti maturata la prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/95; 2) con il favore di spese e compensi professionali, da porsi a carico di chi di ragione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.10.2022, il ricorrente chiedeva di condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 conseguenti all'avvenuto accertamento giudiziale del rapporto di lavoro alle dipendenze della suddetta società.
2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere dipendente della società CP_1
Pag. 4 di 12 dalla data del 01.03.2013, con inquadramento nel Liv. “D”, Controparte_1
qualifica professionale di addetto operativo trasporti, mansioni di autista. Tale rapporto era stato accertato con sentenza di questo ufficio n. 107/2020, poi confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 541/2020. La sentenza suddetta del Tribunale di Pisa accertava l'illegittimità del contratto di appalto di manodopera stipulato dalla resistente con la società MA Distribuzione
s.r.l. e la sussistenza ab origine di un rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e condannando la parte resistente a pagare le Controparte_1 differenze retributive in conseguenza dell'inquadramento accertato. Il giudice di appello, a parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che il rapporto di lavoro fra il ricorrente e la convenuta non era a tempo pieno ma a tempo parziale.
3. Il ricorrente, pertanto, sosteneva di avere già ottenuto il riconoscimento dell'an da parte dell'autorità giudiziaria, ovvero di avere ottenuto l'accertamento del diritto al trattamento giuridico ed economico riconducibile al livello “D”, profilo professionale di operatore trasporti, autista, con orario part time. Chiedeva, quindi, a questo giudice la quantificazione del suo credito e del diritto risarcitorio conseguenti in termini di differenze retributive rispetto al salario percepito dalla ditta appaltatrice, applicando i CCNL vigenti nel tempo. Controparte_1
4. Il ricorrente indicava come orario di lavoro dalle 09,00 alle 13,00, ovvero 4 ore 30 minuti per 22,50 ore settimanali, quantificando in 62,50% il regime orario part time. Il chiedeva, altresì, il riconoscimento di altre voci salariale (premio Pt_1
produttività, indennità per ferie non godute e permessi non godute, festività). Il conteggio depositato dal ricorrente quantificava la somma complessiva dovuta in
95.555,38 euro (lordi), di cui 69.696,05 euro per differenze retributive, 7.908,25 euro per TFR, 7.714,38 euro per premi di produttività, 10.236,70 euro per indennità per ferie non godute, rol, permessi e festività.
5. In via subordinata, il ricorrente chiedeva la condanna della società convenuta a pagare quanto a lui spettante a vario titolo riconoscendo il tempo minimo dell'orario di lavoro part time, ovvero il 50% pari a 18 ore settimanali. La somma
Pag. 5 di 12 complessiva così quantificata era di 70.021,27 euro (lordi), derivante da 49.333,84 euro per differenze retributive, 6.326,61 euro per TFR, 8.189,32 euro per ferie, permessi e festività non godute e 6.171,50 euro per premi produttività.
6. In data 03.02.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
7. La resistente, in particolare, evidenziava che la sentenza della Corte d'Appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, pur riconoscendo l'orario part time, si limitava a richiamare il contratto stipulato con l'appaltatrice MA, che prevedeva un orario di lavoro di sole 10 ore settimanali, in quanto non erano emersi elementi di prova per una quantificazione oraria superiore. Pertanto, secondo al ricorrente potevano essere riconosciute differenze Controparte_1
retributive soltanto in riferimento ad un orario part time nella misura del 25,38%.
8. Nel merito dei conteggi presentati dal ricorrente si evidenziava che non erano state prodotte le buste paga ricevute da MA e che non si era tenuto conto dell'ulteriore reddito percepito dal ricorrente da altro datore di lavoro (la società
Easy Food) negli anni 2018 e 2019. Sulla percentuale del tempo parziale prestato la società resistente eccepiva che l'art. 23 del CCNL , seppur fissando nel CP_1
50% il minimo previsto per il lavoro a tempo parziale, prevedeva la possibilità di accordo per una percentuale inferiore ricorrendo particolari esigenze. Infatti, il contratto stipulato dal con MA prevedeva un part time al 25,38%. Pt_1
Anche in tema di ferie non godute la resistente contestava gli argomenti del ricorrente, evidenziando il difetto di prova e che il conteggio presentato non teneva conto delle ferie effettivamente godute negli anni in questione. Inoltre, si aggiungeva che, trattandosi di soggetto ancora dipendente di Controparte_1
le ferie non godute potevano essere ancora fruite dal lavoratore. Parimenti non dovuti il TFR (non essendo cessato il rapporto di lavoro) e i premi di produttività
(difetto di prova).
9. In data 04.02.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, l' che CP_2
Pag. 6 di 12 evidenziava la propria estraneità rispetto al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
10. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 06.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
11. Il ricorso è in parte fondato nei limiti di seguito precisati.
12. Il presente giudizio ha origine dal pregresso procedimento n. 1514/2016 R.G.
svolto da questo ufficio e concluso con sentenza n. 107/2020 R.G. del 26.03.2020
(doc. 2 ricorrente), parzialmente modificata dalla Corte d'Appello di Firenze nel proc. 375/2020 R.G. con sentenza n. 541/2021 del 01.09.2021 (doc. 3 ricorrente).
13. In primo grado, il Giudice del Lavoro di Pisa aveva accolto la domanda del ricorrente, dichiarando l'illegittimità del contratto di appalto stipulato dalla società con la società MA Distribuzione s.r.l., in quanto non Controparte_1
ricorrevano nel caso di specie gli elementi tipici del contratto di appalto di servizi, considerato che MA non esercitava alcun potere organizzativo e direttivo, non assumeva alcun rischio d'impresa e che l'attività del dipendente era inserita nel ciclo produttivo di Pertanto, il giudice di prime cure accertava Controparte_1
e dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra e a partire dal 01.03.2013, Controparte_1 Parte_1
condannando la resistente a riammettere in servizio il ricorrente e dichiarando il suo diritto alla corresponsione delle differenze retributive fra quanto ricevuto e quanto dovuto a seguito dell'inquadramento accertato. Il giudice di appello confermava la sentenza suddetta nella parte relativa all'illegittimità del contratto di appalto e all'accertamento del rapporto di lavoro dipendente con Controparte_1
affermando il diritto del dipendente al conseguente inquadramento (nella
[...]
qualifica D, con mansioni di autista) e alla corresponsione delle differenze retributive. La sentenza di secondo grado, invece, accoglieva un motivo di appello e riconosceva la sussistenza di un rapporto di lavoro part time. Il giudice di
Pag. 7 di 12 appello motivava la decisione sulla base sia delle testimonianze raccolte in primo grado (nessun testimone sentito aveva reso dichiarazioni che potessero fondare un riconoscimento del rapporto di lavoro full time) sia dei documenti prodotti (da cui risultava un orario di lavoro part time). Queste le conclusioni della sentenza n.
541/2021: “Deve invece essere accolto il motivo, subordinatamente proposto, sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in regime di part time… La domanda appare altresì fondata nel merito. A prescindere dalle questioni sulla validità dei contratti di lavoro con MA sollevate dagli appellati, i medesimi lavoratori, nel ricorso di primo grado, avevano articolato capitoli di prova volti ad accertare che il rapporto si svolgesse full time. In particolare, il cap 8
(ammesso dal primo giudice) in cui si chiedeva ai testimoni di affermare che
l'attività lavorativa si era svolta con una turnazione giornaliera, dalle 6 alle 14, dal lunedì al venerdì. Come emerge dalle deposizioni testimoniali assunte, nessun testimone ha saputo riferire in merito;
tutti i testi hanno dichiarato di avere visto gli odierni appellati in determinate ore del giorno (di mattina), quando si presentavano nei loro uffici per svolgere le loro incombenze, senza che nulla sia stato aggiunto dai testimoni, in merito ad una prestazione lavorativa svolta per tutta la fascia oraria in questione;
peraltro, anche nei modelli 36 in atti, si fa riferimento ad una attività svolta entro una fascia oraria che non è di full time: come prestazione effettuata tra le ore 9 e le ore 13/14, ma comunque inferiore al tempo pieno. Pertanto, posto che il rapporto di lavoro con è stato accertato CP_1
a far data dai primi contratti stipulati con MA (ogni altra questione assorbita), deve ritenersi che il rapporto di lavoro ebbe a svolgersi part time, secondo quanto previsto da tali contratti che sono stati prodotti in primo grado dalla stessa parte appellata, senza porre nei relativi ricorsi alcuna questione in merito alla loro validità; anzi, presupponendo che gli stessi fossero validi a riprova della sussistenza di un rapporto di lavoro (seppur formalmente) con MA. Ne consegue che, fermo il resto, la sentenza deve essere riformata nei termini suddetti, con relativa incidenza della decisione sul riconoscimento del part time nella determinazione delle differenze retributive che su tale tempo parziale devono essere ricalcolate”.
Pag. 8 di 12 14. Pertanto, dalla lettura delle sentenze in questione (passate in giudicato) risulta chiaro che al ricorrente è stato riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di con orario di lavoro Controparte_1
part time a partire dalla data del 01.03.2013.
15. La questione oggetto del presente giudizio, in relazione alla domanda di corresponsione delle differenze retributive, è a quale orario di lavoro fare riferimento nel calcolo della retribuzione dovuta, ovvero se ritenere sussistente un orario part time al 62,50% o, in subordine, al 50%, come richiede il ricorrente, oppure al 25,38%, come sostiene la parte resistente.
16. Su questo aspetto è necessario prendere la mosse dalla decisione sopra indicata della Corte d'Appello di Firenze, che ha accertato e dichiarato la sussistenza di tale rapporto di lavoro a tempo determinato. Il giudice di appello, come sopra testualmente riportato, fonda la sua decisione basandosi sui contratti di lavoro part time stipulati fra il ricorrente e la società MA, contratti prodotti in giudizio e ritenuti validi dalla stessa parte ricorrente. È, quindi, evidente il contenuto della decisione della Corte d'Appello: il tempo di lavoro svolto dal dipendente deve essere calcolato in riferimento ai contratti di lavoro stipulati fra la società MA e il (“su tale tempo parziale devono essere ricalcolate”). Pt_1
17. Se analizziamo il contratto stipulato dal ricorrente con MA in data 28.02.2013
(doc. 6 di parte resistente) e successiva proroga si evince che l'orario di lavoro seguito dal era di 10 ore settimanali (ovvero di 2 ore al giorno per 5 Pt_1
giorni alla settimana).
18. Come indicato dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza sopra menzionata,
l'istruttoria di quel giudizio non ha consentito di accertare un diverso orario di lavoro e, pertanto, deve necessariamente farsi riferimento a quanto indicato nelle fattispecie negoziali sottoscritte.
19. Non corrisponde al vero quanto affermato dalla parte ricorrente in merito al contenuto della sentenza della Corte d'Appello di Firenze sull'orario di lavoro part time, laddove si sostiene che: “in ordine al regime orario, la Corte di Appello
Pag. 9 di 12 di Firenze ha statuito per la sussistenza tra la parte ricorrente e la società
[...]
di un contratto part time di tipo orizzontale con orario di lavoro dal CP_1 lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13/14”. La sentenza di appello più volte citata afferma che: 1) il rapporto di lavoro fra dipendente e datore di lavoro è a tempo parziale;
2) dalle testimonianze raccolte nel giudizio di primo grado non è possibile accertare l'orario di lavoro effettivamente svolto dal dipendente;
3)
l'orario di lavoro prestato dal ricorrente deve essere determinato facendo riferimento alla documentazione in atti, ovvero ai contratti stipulati fra ricorrente e
MA, in cui si indica un orario di lavoro part time di 10 ore settimanali, ovvero al
25,38%.
20. A conferma di ciò va considerato, poi, che, quando ha inserito Controparte_1
il ricorrente in azienda a far data dal 03.06.2020, con assegnazione al CO 4 di
Pisa, con mansioni di addetto ai trasporti e livello D, ai sensi del CCNL vigente, lo ha assunto con modalità oraria part time verticale al 25,38% (doc. 3 di parte resistente). Inoltre, il come risulta dai docc. 6 e 7 di parte resistente, Pt_1
negli anni 2018 e 2019 risulta avere lavorato a favore di Parte_2
percependo dei compensi non compatibili con la sua richiesta di pagamento della retribuzione per attività lavorativa svolta part time al 62,50% o al 50%.
21. Quanto appena affermato non va a confliggere con l'art. 23, comma 5, del CCNL, considerato che questa stessa disposizione prevede la possibilità di deroga, qualora ricorrano particolari condizioni e, ovviamente, vi sia l'accordo delle parti negoziali (“A fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale, i predetti limiti possono essere, nell'ambito della contrattazione aziendale/territoriale e sempre su base consensuale, ridotti ovvero ampliati”).
22. Pertanto, al ricorrente devono essere riconosciute le differenze retributive maturate nel periodo dal 01.03.2013 al 27.02.2020 applicando i CCNL vigenti nel tempo, tenendo conto che si tratta di un rapporto di lavoro part time, così come accertato dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza passata in giudicato. In merito alla quantificazione delle ore di lavoro prestate dal a favore della Pt_1
società resistente si deve affermare che si è trattato di un rapporto di lavoro part
Pag. 10 di 12 time al 25,38%.
23. In merito alla quantificazione del dovuto sono utilizzabili i conteggi prodotti da entrambe le parti con nota del 19.05.2023, che risultano sostanzialmente coincidenti, nonché la CTU della dott.ssa depositata nella causa Persona_1
n. 608/2020 R.G. Le differenze retributive sono, quindi, da conteggiare, tenuto conto dello stipendio percepito dal ricorrente nel periodo in questione, in
13.137,98 euro. A questa somma va aggiunta l'ulteriore cifra di 2.975,24 euro per i premi di produttività, a cui il ricorrente ha diritto, in quanto dipendente di
[...]
e che non ha ricevuto negli anni indicati nel ricorso. Controparte_1
24. La domanda del ricorrente deve essere rigettata, invece, in riferimento al riconoscimento delle altre voci richieste nell'atto introduttivo del giudizio. Per quanto riguarda le ferie e permessi vi è un difetto di prova sul fatto che il ricorrente non abbia goduto di ferie e permessi. Il non ha prodotto alcun Pt_1
documento da cui si possa evincere il mancato godimento di ferie e permessi.
Anzi, è lo stesso ricorrente nell'atto del 21.09.2016 (doc. 1 parte resistente) ad affermare: “la ditta appaltatrice ha proceduto solo alla gestione amministrativa
(ferie, permessi, retribuzione) del rapporto contrattuale”, ammettendo espressamente di avere goduto delle ferie e dei permessi contrattualmente previsti.
In ogni caso, come evidenziato dalla resistente, trattandosi di rapporto di lavoro ancora in essere, il ricorrente potrebbe ancora beneficiare di ferie e permessi non goduti (laddove provi di averne diritto).
25. Anche il riconoscimento del TFR non è dovuto, in ragione del fatto che il rapporto di lavoro con è ancora in essere, trattandosi pacificamente di Controparte_1
una prestazione economica che matura alla cessazione del rapporto lavorativo ex art. 2120 c.c.
26. Fra il ricorrente e le spese di lite seguono la soccombenza e si Controparte_1 liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Pag. 11 di 12 27. Fra il ricorrente e l' le spese di lite possono essere compensate. CP_2
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al trattamento giuridico Parte_1 ed economico proprio del Liv. “D” CCNL tempo per tempo applicabile, con CP_1
regime orario part-time al 25,38 per il periodo dal 01.03.2013 al 27.02.2020;
2) condanna la parte resistente, a corrispondere al ricorrente Controparte_1
la somma complessiva di 16.113,22 euro (13.137,98 euro per Parte_1
differenze retributive e 2.975,24 euro per premi produttività), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo;
3) rigetta le altre domande di parte ricorrente;
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida in complessivi 6.699,00 euro per compensi, oltre al rimborso
[...]
delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
5) compensa le spese di lite fra il ricorrente e l' CP_2
Pisa, 26.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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