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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 6081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6081 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 17 del mese di Dicembre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 8556/25 RGAC;
promossa da
Avv. , nato a [...] il [...] c.f. Pt_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in Catania Viale XX Settembre n.45, presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Rita Rizza dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti
ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
AVENTE AD OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI RIGETTO DI ISTANZA DI
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE DI PARTE AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO.
E' presente per il ricorrente l'Avv. Rizza la quale si riporta alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi la parte alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte presente discute quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano pagina 1 di 5 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.07.2025 l'avv. Parte_3
proponeva opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi
[...]
del 7.06.2025, depositato e comunicato a mezzo pec in data 10.06.2025, nel procedimento penale
R.G.N.R. 5731/2023 e n. 7342/2023 R.G. GIP. Esponeva di avere prestato la propria opera professionale, quale difensore di fiducia, in favore di persona offesa nel procedimento Parte_4
portante R.G.N.R. 5731/2023 e n. 7342/2023 R.G. GIP ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del 22.09.2023.
Eccepiva il difetto di motivazione in merito alla mancata corresponsione della somma di € 370,00
(già decurtata di 1/3 ex art. 106 D.P.R. n.115/02) oltre accessori di legge richiesta nel rispetto della
Tabella 1 del Protocollo d'Intesa n.1825/I23 del 13.06.2023 sottoscritto tra il COA di Catania e il
Presidente del Tribunale di Catania, nonché l'utilizzo di mere formule di stile. In particolare,
contestava la mancata liquidazione della fase relativa alle indagini preliminari “senza svolgimento di
attività o udienza” in ragione dell'attività svolta nell'esercizio del mandato professionale.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per il (legittimato Controparte_1
passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
In diritto.
Il ricorso (tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002) è infondato e, per l'effetto, va rigettato.
Nel decreto opposto il GIP del Tribunale di Catania rigettava l'istanza di liquidazione dei compensi presentata dal ricorrente in data 07.03.2025 “…essendo la richiesta di archiviazione precedente
all'ammissione e non risultando alcuna attività svolta”.
In punto di diritto, occorre preliminarmente richiamare il principio, più volte ribadito dalla Suprema pagina 2 di 5 Corte di Cassazione, secondo cui gli effetti della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato retroagiscono alla data di presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. n.115/2002.
Condizionare, invece, l'efficacia dell'ammissione alla data della delibera adottata dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati — che, ai sensi dell'art. 126 del d.P.R. n. 115/2002, deve intervenire nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza — comporterebbe un irragionevole pregiudizio in danno dell'istante. Potrebbe infatti verificarsi che, per un ritardo non imputabile all'interessato, la delibera di ammissione venga adottata in un momento di gran lunga successivo, anche oltre il termine legale, rispetto al deposito dell'atto giudiziario cui l'istanza si riferisce.
In tali ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'ammissione al patrocinio deve considerarsi efficace sin dalla data di deposito dell'atto giudiziario per il quale è stata richiesta (Cass.
civ., n. 24729/2011; Cass. civ., n. 20710/2017).
Nel caso di specie, sebbene la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata adottata in data 22.09.2023 e depositata in cancelleria il 23.09.2023, risulta dagli atti che l'istanza veniva presentata in data 21.07.2023 ovvero in data successiva alla notifica della richiesta di archiviazione (13.07.2023) notificata alla persona offesa con domicilio eletto presso il difensore.
Pertanto, l'efficacia dell'ammissione deve essere riconosciuta sin dal momento del deposito dell'istanza (21.07.2023) e non già dalla data di ammissione (22.09.2023).
Ciò premesso, il ricorrente con i motivi di opposizione lamenta la mancata corresponsione della somma richiesta – a titolo di compensi – per l'attività professionale svolta nell'interesse della sua assistita (persona offesa nel procedimento penale per cui è causa) a seguito della notifica della richiesta di archiviazione, nel rispetto del Protocollo d'Intesa n. 1825/I23 del 13.06.2023 con decorrenza dal
1.07.2023 ed, in particolare, della Tabella 1 di liquidazione della Fase Indagini Preliminari per le ipotesi di “solo indagini preliminari senza svolgimento di attività di udienza”.
La Cassazione, con ordinanza 14 luglio 2022, n. 22257, conferma il suo orientamento: “La pagina 3 di 5 disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, che impone di liquidare l'onorario e le spese al
difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, ma non nel senso
che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe”.
Il compenso può quindi essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché nel rispetto dei valori minimi e previa adeguata motivazione.
La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, nè tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011).
In particolare, nell'odierno giudizio l'opponente lamenta l'erroneità del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione nella parte in cui il GIP dichiarava “non risulta alcuna attività svolta”.
In tema di opposizione sul quantum liquidato, il Giudice dell'opposizione, al fine di saggiarne la congruità, deve effettuare una valutazione sull'attività professionale effettivamente svolta dal difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, di cui l'opponente deve dare prova documentale, depositando tutta la documentazione attestante la predetta attività.
Nel giudizio per cui è causa, l'opponente con l'atto introduttivo, depositava il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione opposto, l'istanza di liquidazione dei compensi e nota spese, l'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione (notificato il 13.07.2023), copia deposito PDP nomina del 13.07.2023, istanza ammissione gratuito patrocinio del 21.07.2023, provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, decreto di archiviazione e copia provvedimento di stralcio della posizione dell'indagato del 21.06.2023.
Invero l'opponente non documenta in alcun modo l'attività professionale effettivamente svolta –
così come previsto dalla Tabella 1 del Protocollo invocato - atteso che, dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente provvedeva a depositare in pari data alla richiesta di archiviazione (13.7.2023) pagina 4 di 5 sul DPD nomina di fiducia della persona offesa (tant'è che nella richiesta di archiviazione risulta già il difensore di fiducia della p.o. con domicilio eletto) ma non anche che la successiva attività –
rappresentata esclusivamente dalla produzione di una copia del provvedimento di stralcio della posizione dell'indagato (del 21.06.2023) – sia stata svolta in data successiva all'ammissione della propria assistita al beneficio del gratuito patrocinio (ovvero a far data dal 21.07.2023). In alcun modo è
possibile ritenere che la modesta attività dedotta in atti sia stata svolta in data posteriore al 21.07.2023 e non anche in data anteriore.
Pertanto, attesa la mancata produzione documentale, questo Giudice, non può compiere alcuna valutazione sulla congruità del quantum da liquidarsi all'odierno opponente per l'attività professionale svolta nel procedimento R.G.N.R. 5731/2023 e n. 7342/23 R.G. GIP.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'opposizione merita di essere rigettata.
Spese irripetibili, attesa la non costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso notificato in data 3.11.2025 da contro Parte_3 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_1
- rigetta il ricorso
- spese irripetibili
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 5 di 5
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 17 del mese di Dicembre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 8556/25 RGAC;
promossa da
Avv. , nato a [...] il [...] c.f. Pt_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in Catania Viale XX Settembre n.45, presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Rita Rizza dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti
ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
AVENTE AD OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI RIGETTO DI ISTANZA DI
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE DI PARTE AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO.
E' presente per il ricorrente l'Avv. Rizza la quale si riporta alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi la parte alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte presente discute quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano pagina 1 di 5 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.07.2025 l'avv. Parte_3
proponeva opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi
[...]
del 7.06.2025, depositato e comunicato a mezzo pec in data 10.06.2025, nel procedimento penale
R.G.N.R. 5731/2023 e n. 7342/2023 R.G. GIP. Esponeva di avere prestato la propria opera professionale, quale difensore di fiducia, in favore di persona offesa nel procedimento Parte_4
portante R.G.N.R. 5731/2023 e n. 7342/2023 R.G. GIP ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del 22.09.2023.
Eccepiva il difetto di motivazione in merito alla mancata corresponsione della somma di € 370,00
(già decurtata di 1/3 ex art. 106 D.P.R. n.115/02) oltre accessori di legge richiesta nel rispetto della
Tabella 1 del Protocollo d'Intesa n.1825/I23 del 13.06.2023 sottoscritto tra il COA di Catania e il
Presidente del Tribunale di Catania, nonché l'utilizzo di mere formule di stile. In particolare,
contestava la mancata liquidazione della fase relativa alle indagini preliminari “senza svolgimento di
attività o udienza” in ragione dell'attività svolta nell'esercizio del mandato professionale.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per il (legittimato Controparte_1
passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
In diritto.
Il ricorso (tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002) è infondato e, per l'effetto, va rigettato.
Nel decreto opposto il GIP del Tribunale di Catania rigettava l'istanza di liquidazione dei compensi presentata dal ricorrente in data 07.03.2025 “…essendo la richiesta di archiviazione precedente
all'ammissione e non risultando alcuna attività svolta”.
In punto di diritto, occorre preliminarmente richiamare il principio, più volte ribadito dalla Suprema pagina 2 di 5 Corte di Cassazione, secondo cui gli effetti della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato retroagiscono alla data di presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. n.115/2002.
Condizionare, invece, l'efficacia dell'ammissione alla data della delibera adottata dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati — che, ai sensi dell'art. 126 del d.P.R. n. 115/2002, deve intervenire nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza — comporterebbe un irragionevole pregiudizio in danno dell'istante. Potrebbe infatti verificarsi che, per un ritardo non imputabile all'interessato, la delibera di ammissione venga adottata in un momento di gran lunga successivo, anche oltre il termine legale, rispetto al deposito dell'atto giudiziario cui l'istanza si riferisce.
In tali ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'ammissione al patrocinio deve considerarsi efficace sin dalla data di deposito dell'atto giudiziario per il quale è stata richiesta (Cass.
civ., n. 24729/2011; Cass. civ., n. 20710/2017).
Nel caso di specie, sebbene la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata adottata in data 22.09.2023 e depositata in cancelleria il 23.09.2023, risulta dagli atti che l'istanza veniva presentata in data 21.07.2023 ovvero in data successiva alla notifica della richiesta di archiviazione (13.07.2023) notificata alla persona offesa con domicilio eletto presso il difensore.
Pertanto, l'efficacia dell'ammissione deve essere riconosciuta sin dal momento del deposito dell'istanza (21.07.2023) e non già dalla data di ammissione (22.09.2023).
Ciò premesso, il ricorrente con i motivi di opposizione lamenta la mancata corresponsione della somma richiesta – a titolo di compensi – per l'attività professionale svolta nell'interesse della sua assistita (persona offesa nel procedimento penale per cui è causa) a seguito della notifica della richiesta di archiviazione, nel rispetto del Protocollo d'Intesa n. 1825/I23 del 13.06.2023 con decorrenza dal
1.07.2023 ed, in particolare, della Tabella 1 di liquidazione della Fase Indagini Preliminari per le ipotesi di “solo indagini preliminari senza svolgimento di attività di udienza”.
La Cassazione, con ordinanza 14 luglio 2022, n. 22257, conferma il suo orientamento: “La pagina 3 di 5 disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, che impone di liquidare l'onorario e le spese al
difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, ma non nel senso
che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe”.
Il compenso può quindi essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché nel rispetto dei valori minimi e previa adeguata motivazione.
La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, nè tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011).
In particolare, nell'odierno giudizio l'opponente lamenta l'erroneità del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione nella parte in cui il GIP dichiarava “non risulta alcuna attività svolta”.
In tema di opposizione sul quantum liquidato, il Giudice dell'opposizione, al fine di saggiarne la congruità, deve effettuare una valutazione sull'attività professionale effettivamente svolta dal difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, di cui l'opponente deve dare prova documentale, depositando tutta la documentazione attestante la predetta attività.
Nel giudizio per cui è causa, l'opponente con l'atto introduttivo, depositava il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione opposto, l'istanza di liquidazione dei compensi e nota spese, l'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione (notificato il 13.07.2023), copia deposito PDP nomina del 13.07.2023, istanza ammissione gratuito patrocinio del 21.07.2023, provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, decreto di archiviazione e copia provvedimento di stralcio della posizione dell'indagato del 21.06.2023.
Invero l'opponente non documenta in alcun modo l'attività professionale effettivamente svolta –
così come previsto dalla Tabella 1 del Protocollo invocato - atteso che, dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente provvedeva a depositare in pari data alla richiesta di archiviazione (13.7.2023) pagina 4 di 5 sul DPD nomina di fiducia della persona offesa (tant'è che nella richiesta di archiviazione risulta già il difensore di fiducia della p.o. con domicilio eletto) ma non anche che la successiva attività –
rappresentata esclusivamente dalla produzione di una copia del provvedimento di stralcio della posizione dell'indagato (del 21.06.2023) – sia stata svolta in data successiva all'ammissione della propria assistita al beneficio del gratuito patrocinio (ovvero a far data dal 21.07.2023). In alcun modo è
possibile ritenere che la modesta attività dedotta in atti sia stata svolta in data posteriore al 21.07.2023 e non anche in data anteriore.
Pertanto, attesa la mancata produzione documentale, questo Giudice, non può compiere alcuna valutazione sulla congruità del quantum da liquidarsi all'odierno opponente per l'attività professionale svolta nel procedimento R.G.N.R. 5731/2023 e n. 7342/23 R.G. GIP.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'opposizione merita di essere rigettata.
Spese irripetibili, attesa la non costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso notificato in data 3.11.2025 da contro Parte_3 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_1
- rigetta il ricorso
- spese irripetibili
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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