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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 342/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 0014991723 000 ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti e insiste per la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Resistente/Appellato: nesusno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato all'ADER in data 3.1.23, il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 4.11.23, relativa all'omesso o carente versamento Irpef, oltre sanzioni ed interessi, all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione REDDITI/2019, per l'anno 2018.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso: 1) difetto di motivazione, atteso che la dichiarazione recava l'esposizione di un credito d'imposta e non di un debito
Irpef; -2) illegittimo ricorso alla procedura di cui all'art. 36 bis DPR 600/73 attesa l'assenza dei presupposti di legge;
-3) omessa notifica della comunicazione di irregolarità indicata nella cartella impugnata.
L'AdER si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sui motivi di ricorso, che contenevano contestazioni degli atti prodromici all'iscrizione al ruolo di competenza dell'ADE DP di Foggia. Rilevava l'inammissibilità del ricorso per la violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa in cui sottolineava che era onere dell'ADER procedere alla chiamata in causa dell'ADE, non trovando applicazione le nuove norme introdotte dal D.lgs. 220/2023, attesa la notifica del ricorso in data 3.1.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che non sussistono profili di inammissibilità del ricorso, nonostante l'omessa notifica del ricorso all'ADE.
Infatti, come rilevato dal ricorrente l'art. 14 d.lgs. 546/1992, nella formulazione introdotte dal D.lgs. 220/2023 può essere applicato solo ai ricorsi notificati a decorrere dal 5.1.24, laddove il ricorso in esame è stato notificato in data 3.1.24.
Dunque, trova applicazione l'art. 39 del D.lgs. 112/1999, che impone ad ADER di chiamare in causa l'ADE nelle controversie che, come quella in esame, non concernono esclusivamente la regolarità e validità degli atti di competenza dell'agente della riscossione. Tale litis denuntiatio deve avvenire a prescindere di un'autorizzazione da parte del giudice tributario.
Sul punto sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2025/2588;
Cass. S.U. 2007/16412).
Passando all'esame dle merito, va rilevato che la decisione della causa sarà adottata facendo applicazione del principio giurisprudenziale consolidato della c.d. ragione più liquida. Va chiarito che, tale principio consente al giudice di esaminare in via prioritario una delle questioni controverse qualora sia idonea a definire il giudizio, si procederà direttamente all'esame del motivo di impugnazione relativo all'inesistenza del presupposto impositivo (cfr. Cass. ord. 9309/2020).
Orbene, appare fondata la doglianza contenuta nel ricorso relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Va evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità l'emissione della cartella ex art. 36 bis DPR
600/73, con “la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli articoli 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis D.P.R. n. 633 dei 1972”, è legittimo solo quando il debito tributario sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (cfr. Cass. n.ri 8140 del 2012 e 14070 del 2011).
Tale metodologia di accertamento non è legittima nel diverso caso in cui sia necessaria una verifica in contraddittorio con il contribuente della fonte dell'obbligazione tributaria non emergente dai soli elementi di calcolo presenti nella dichiarazione (cfr. Cass. Cass., Sez. 5, sentenza n. 19860 del 2016).
La cartella ex art. 36 bis cit. può essere emessa solo nei casi in cui non è necessario il previo accertamento, avendo il contribuente dichiarato il proprio debito e non avendolo pagato.
Tale situazione evidentemente non ricorre laddove (come nel caso in esame) l'Ufficio intenda contrastare quanto il contribuente ha riconosciuto di dover pagare anche sulla base di pregressi crediti d'imposta (cfr.
Cass. Sent. n. 8462/2024).
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, evidenziando che il Fisco può operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria (Cass., Sez. U., 08/09/2016, n. 17758).
Pertanto, qualora, come nel caso in esame, l'iscrizione al ruolo ex art. 36 bis cit. consegua ad una valutazione nell'an o nel quantum del presupposto impositivo ovvero una diversa valutazione della esistenza di crediti o oneri, l'AF deve emettere un previo avviso di accertamento (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 22281/2022.
In definitiva, nel caso in esame, v'è stata una violazione dell'art. 7 co.1 della L. 212/2000.
Tale norma prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”. Inoltre, anche la cartella va corredata da specifica, anche se succinta motivazione
(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20626 del 2022) soprattutto qualora (come ne caso in esame) costituisce il primo ed unico atto con il quale l'AF ha rettificato i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato.
Ebbene, dall'applicazione dei principi illustrati, discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate con valori minimi di scaglione attesa la semplicità della causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente;
liquida le spese di
€ 900,00 (di cui € 60,00 per CUT), oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 342/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 0014991723 000 ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti e insiste per la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Resistente/Appellato: nesusno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato all'ADER in data 3.1.23, il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 4.11.23, relativa all'omesso o carente versamento Irpef, oltre sanzioni ed interessi, all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione REDDITI/2019, per l'anno 2018.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso: 1) difetto di motivazione, atteso che la dichiarazione recava l'esposizione di un credito d'imposta e non di un debito
Irpef; -2) illegittimo ricorso alla procedura di cui all'art. 36 bis DPR 600/73 attesa l'assenza dei presupposti di legge;
-3) omessa notifica della comunicazione di irregolarità indicata nella cartella impugnata.
L'AdER si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sui motivi di ricorso, che contenevano contestazioni degli atti prodromici all'iscrizione al ruolo di competenza dell'ADE DP di Foggia. Rilevava l'inammissibilità del ricorso per la violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa in cui sottolineava che era onere dell'ADER procedere alla chiamata in causa dell'ADE, non trovando applicazione le nuove norme introdotte dal D.lgs. 220/2023, attesa la notifica del ricorso in data 3.1.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che non sussistono profili di inammissibilità del ricorso, nonostante l'omessa notifica del ricorso all'ADE.
Infatti, come rilevato dal ricorrente l'art. 14 d.lgs. 546/1992, nella formulazione introdotte dal D.lgs. 220/2023 può essere applicato solo ai ricorsi notificati a decorrere dal 5.1.24, laddove il ricorso in esame è stato notificato in data 3.1.24.
Dunque, trova applicazione l'art. 39 del D.lgs. 112/1999, che impone ad ADER di chiamare in causa l'ADE nelle controversie che, come quella in esame, non concernono esclusivamente la regolarità e validità degli atti di competenza dell'agente della riscossione. Tale litis denuntiatio deve avvenire a prescindere di un'autorizzazione da parte del giudice tributario.
Sul punto sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2025/2588;
Cass. S.U. 2007/16412).
Passando all'esame dle merito, va rilevato che la decisione della causa sarà adottata facendo applicazione del principio giurisprudenziale consolidato della c.d. ragione più liquida. Va chiarito che, tale principio consente al giudice di esaminare in via prioritario una delle questioni controverse qualora sia idonea a definire il giudizio, si procederà direttamente all'esame del motivo di impugnazione relativo all'inesistenza del presupposto impositivo (cfr. Cass. ord. 9309/2020).
Orbene, appare fondata la doglianza contenuta nel ricorso relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Va evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità l'emissione della cartella ex art. 36 bis DPR
600/73, con “la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli articoli 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis D.P.R. n. 633 dei 1972”, è legittimo solo quando il debito tributario sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (cfr. Cass. n.ri 8140 del 2012 e 14070 del 2011).
Tale metodologia di accertamento non è legittima nel diverso caso in cui sia necessaria una verifica in contraddittorio con il contribuente della fonte dell'obbligazione tributaria non emergente dai soli elementi di calcolo presenti nella dichiarazione (cfr. Cass. Cass., Sez. 5, sentenza n. 19860 del 2016).
La cartella ex art. 36 bis cit. può essere emessa solo nei casi in cui non è necessario il previo accertamento, avendo il contribuente dichiarato il proprio debito e non avendolo pagato.
Tale situazione evidentemente non ricorre laddove (come nel caso in esame) l'Ufficio intenda contrastare quanto il contribuente ha riconosciuto di dover pagare anche sulla base di pregressi crediti d'imposta (cfr.
Cass. Sent. n. 8462/2024).
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, evidenziando che il Fisco può operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria (Cass., Sez. U., 08/09/2016, n. 17758).
Pertanto, qualora, come nel caso in esame, l'iscrizione al ruolo ex art. 36 bis cit. consegua ad una valutazione nell'an o nel quantum del presupposto impositivo ovvero una diversa valutazione della esistenza di crediti o oneri, l'AF deve emettere un previo avviso di accertamento (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 22281/2022.
In definitiva, nel caso in esame, v'è stata una violazione dell'art. 7 co.1 della L. 212/2000.
Tale norma prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”. Inoltre, anche la cartella va corredata da specifica, anche se succinta motivazione
(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20626 del 2022) soprattutto qualora (come ne caso in esame) costituisce il primo ed unico atto con il quale l'AF ha rettificato i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato.
Ebbene, dall'applicazione dei principi illustrati, discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate con valori minimi di scaglione attesa la semplicità della causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente;
liquida le spese di
€ 900,00 (di cui € 60,00 per CUT), oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente.