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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7578/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7578/2018 promossa da:
E GIÀ , - Parte_1 Parte_2 [...]
DA PARTE DI Parte_3 [...]
- C.F. RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. Alfio Lo Pt_2 P.IVA_1
Vecchio
APPELLANTE
contro
, CF. , CF. CP_1 C.F._1 CP_2
, , CF. , C.F._2 CP_3 C.F._3
, CF. , RAPPRESENTATI E DIFESI CP_4 C.F._4
DALL'AVV. GIUSEPPE GRASSO
APPELLATI E contro
(C.F. ), ONoparte_5 P.IVA_2
GIA' in persona del suo legale ONoparte_6
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfio Lo
Vecchio
APPELLATO/APPELLANTE
INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
ON conveniva in giudizio e , e CP_1 CP_2 CP_3
per ottenere la riforma della sentenza n. 47/2018, emessa dal CP_4
Giudice di Pace di Mascalucia in data 29.01.2018, assumendone l'erroneità
per i seguenti motivi: 1) errata valutazione delle prove ed erroneità della CTU;
2) errata ed illegittima liquidazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito:
“Le convenute, a fronte della espressa contestazione attrice, avrebbero,
quindi, dovuto mettere a disposizione il precedente misuratore al fine di poter
effettuare le opportune verifiche tecniche sull'apparecchiatura sostituita….Le
conclusioni a cui perviene il consulente tecnico possono essere recepite dal
momento che esse appaiono prive di evidenti errori o di vizi logici e sorrette
da adeguata convincente motivazione”, così dichiarando non dovuto l'importo di € 4.995,43 portato in fattura n. 871471280102419 e riconoscendo il diritto degli attori ad ottenere la fatturazione dei loro consumi con cadenza bimestrale.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di prime cure non avesse tenuto in alcun conto le dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa ed avesse ritenuto attendibile la CTU quando, invece, il consulente aveva commesso un errore, affermando che i consumi di cui alle letture riportate dalla fattura in contestazione fossero differenti da quelle del C.E. esaminato.
Infatti, il consulente non poteva arrivare a quelle deduzioni non avendo mai analizzato il C.E. sostituito, ma solamente il nuovo contatore installato
Per tali deduzioni l'appellante insisteva nella richiesta di una nuova CTU.
ON Si costituiva , la quale aderiva ai motivi di appello formulati da
[...]
volti ad ottenere sia l'accoglimento della domanda di ONoparte_8
condanna al pagamento delle somme portate dalle bollette in contestazione sia l'annullamento della ingiusta condanna al pagamento delle spese del giudizio,
di cui l'odierna comparente, in solido con il Distributore, è destinataria e
ON proponeva appello incidentale sui medesimi motivi sollevati da .
Si costituivano, altresì, , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
le quali chiedevano il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della
[...]
sentenza impugnata.
§§§
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, il GDP, in sentenza, ha riconosciuto il diritto degli attori ad ottenere la fatturazione dei loro consumi con cadenza bimestrale, cosa che non è accaduta, stante che la lettura a conguaglio presupposta alla richiesta di pagamento è pervenuta nel mese di gennaio 2016 dopo un lasso di tempo di
28 mesi (dal 25.08.2012 al 31.12.2015).
Il diritto trova riscontro nell'interpretazione dell'art. 3 della delibera AEGG
n. 200/1999 che dispone: “Gli esercenti sono tenuti ad effettuare: a) almeno
una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso
i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW” che va letta in combinato disposto con l'art. 4 della medesima delibera (La fatturazione
dei consumi deve avvenire con periodicità almeno bimestrale per le seguenti
tipologie di clienti: a) clienti domestici alimentati in bassa tensione); da ciò
ne deriva che l'obbligo di fatturazione bimestrale deve avvenire con almeno una lettura annua e tale obbligo è finalizzato a non esporre il consumatore al pagamento di somme troppo ingenti e riferite ad un arco temporale troppo ampio.
L'affermazione del Giudice di prime cure appare perfettamente condivisibile da questo Giudicante.
Il secondo motivo di impugnazione è relativo alla errata valutazione delle prove.
Parte appellante ha assunto che il CTU abbia commesso un errore di fondo,
ovvero avrebbe confuso le letture del nuovo contatore con quelle registrate dal vecchio misuratore sostituito, così errando nelle conclusioni.
In realtà così non è, dal momento che il CTU, ben consapevole di non avere a disposizione il vecchio contatore, si è limitato a verificare i consumi registrati dal contatore nell'arco temporale indicato e ad evidenziare la assoluta sproporzione dei consumi registrati a conguaglio nella fattura in contestazione, ciò tenendo conto del tipo di abitazione, del nucleo familiare dell'intestatario e dei dispositivi assorbenti energia (dalle prove è risultato che il riscaldamento fosse affidato ad una stufa a pellet ed a uno scaldabagno a gas).
Il Giudice di Pace ha quindi correttamente condiviso le risultanze del CTU
che, all'esito della propria ricostruzione e delle osservazioni sollevate dalle parti concludeva dicendo che “…risulta abbastanza evidente l'errore di
trascrizione dei conteggi che non risultano coerenti e congrui con quanto
riportato nel CE che registra i consumi in modo crescente (pertanto corretti);
pertanto i consumi indicati in fattura non sono reali, a differenza di quelli
registrati dal CE”.
Il CTU ha, pertanto, concluso che la sua relazione “…è stata frutto degli atti ricevuti dalle parti in causa e dallo studio degli stessi, nonché dal sopralluogo effettuato…”; evidenzia, altresì, che il contatore rimosso non è stato messo a disposizione per poterlo verificare e che i conteggi sono stati frutto dello studio effettuato, per l 'appunto, con il sopralluogo.
Era certamente onere delle odierne appellanti fornire la prova delle letture registrate dal contatore al momento della rimozione.
Inoltre, per quanto riguarda lo storico dei consumi prodotto dalle appellanti,
dalle quali si pretenderebbe di desumere che gli attuali consumi sono più in linea con quelli ricostruiti a conguaglio rispetto a quelli fatturati nell'arco temporale preso in considerazione dalla fattura contestata, è appena il caso di evidenziare che tali nuovi consumi non provano niente dal momento che il titolare dell'utenza è deceduto in data 12.9.2014 e, pertanto, non è dato sapere chi sia attualmente l'utilizzatore del contatore o quali modifiche siano state apportate nell'immobile con riferimento agli apparecchi assorbenti.
Il Giudice di primo grado ha, pertanto, correttamente dichiarato “…non
dovuto l'importo di € 4.995,43 esposto in fattura n. 871471280102419…”.
Appare evidente che le società e Parte_1 ONoparte_5
non hanno assolto l'onere della prova non riuscendo a dimostrare
[...]
consumi realmente effettuati.
Alla luce di quanto sopra esposto, la condanna alle spese è stata correttamente irrogata dal Giudice di prime cure, all'esito del giudizio, sulla base del principio di soccombenza ex art. 91 cpc.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe: - rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 47/2018, emessa dal Giudice di Pace di
Mascalucia;
- compensa le spese di lite tra appellante e ONoparte_5
[...]
- condanna a rifondere a , Parte_1 CP_1 CP_2
e le spese del presente procedimento, che si CP_3 CP_4
liquidano in € 2.552,00 per compensi da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante in via incidentale, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto
UPP Dott. Enrico Gurrieri.
Catania, 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7578/2018 promossa da:
E GIÀ , - Parte_1 Parte_2 [...]
DA PARTE DI Parte_3 [...]
- C.F. RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. Alfio Lo Pt_2 P.IVA_1
Vecchio
APPELLANTE
contro
, CF. , CF. CP_1 C.F._1 CP_2
, , CF. , C.F._2 CP_3 C.F._3
, CF. , RAPPRESENTATI E DIFESI CP_4 C.F._4
DALL'AVV. GIUSEPPE GRASSO
APPELLATI E contro
(C.F. ), ONoparte_5 P.IVA_2
GIA' in persona del suo legale ONoparte_6
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfio Lo
Vecchio
APPELLATO/APPELLANTE
INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
ON conveniva in giudizio e , e CP_1 CP_2 CP_3
per ottenere la riforma della sentenza n. 47/2018, emessa dal CP_4
Giudice di Pace di Mascalucia in data 29.01.2018, assumendone l'erroneità
per i seguenti motivi: 1) errata valutazione delle prove ed erroneità della CTU;
2) errata ed illegittima liquidazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito:
“Le convenute, a fronte della espressa contestazione attrice, avrebbero,
quindi, dovuto mettere a disposizione il precedente misuratore al fine di poter
effettuare le opportune verifiche tecniche sull'apparecchiatura sostituita….Le
conclusioni a cui perviene il consulente tecnico possono essere recepite dal
momento che esse appaiono prive di evidenti errori o di vizi logici e sorrette
da adeguata convincente motivazione”, così dichiarando non dovuto l'importo di € 4.995,43 portato in fattura n. 871471280102419 e riconoscendo il diritto degli attori ad ottenere la fatturazione dei loro consumi con cadenza bimestrale.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di prime cure non avesse tenuto in alcun conto le dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa ed avesse ritenuto attendibile la CTU quando, invece, il consulente aveva commesso un errore, affermando che i consumi di cui alle letture riportate dalla fattura in contestazione fossero differenti da quelle del C.E. esaminato.
Infatti, il consulente non poteva arrivare a quelle deduzioni non avendo mai analizzato il C.E. sostituito, ma solamente il nuovo contatore installato
Per tali deduzioni l'appellante insisteva nella richiesta di una nuova CTU.
ON Si costituiva , la quale aderiva ai motivi di appello formulati da
[...]
volti ad ottenere sia l'accoglimento della domanda di ONoparte_8
condanna al pagamento delle somme portate dalle bollette in contestazione sia l'annullamento della ingiusta condanna al pagamento delle spese del giudizio,
di cui l'odierna comparente, in solido con il Distributore, è destinataria e
ON proponeva appello incidentale sui medesimi motivi sollevati da .
Si costituivano, altresì, , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
le quali chiedevano il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della
[...]
sentenza impugnata.
§§§
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, il GDP, in sentenza, ha riconosciuto il diritto degli attori ad ottenere la fatturazione dei loro consumi con cadenza bimestrale, cosa che non è accaduta, stante che la lettura a conguaglio presupposta alla richiesta di pagamento è pervenuta nel mese di gennaio 2016 dopo un lasso di tempo di
28 mesi (dal 25.08.2012 al 31.12.2015).
Il diritto trova riscontro nell'interpretazione dell'art. 3 della delibera AEGG
n. 200/1999 che dispone: “Gli esercenti sono tenuti ad effettuare: a) almeno
una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso
i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW” che va letta in combinato disposto con l'art. 4 della medesima delibera (La fatturazione
dei consumi deve avvenire con periodicità almeno bimestrale per le seguenti
tipologie di clienti: a) clienti domestici alimentati in bassa tensione); da ciò
ne deriva che l'obbligo di fatturazione bimestrale deve avvenire con almeno una lettura annua e tale obbligo è finalizzato a non esporre il consumatore al pagamento di somme troppo ingenti e riferite ad un arco temporale troppo ampio.
L'affermazione del Giudice di prime cure appare perfettamente condivisibile da questo Giudicante.
Il secondo motivo di impugnazione è relativo alla errata valutazione delle prove.
Parte appellante ha assunto che il CTU abbia commesso un errore di fondo,
ovvero avrebbe confuso le letture del nuovo contatore con quelle registrate dal vecchio misuratore sostituito, così errando nelle conclusioni.
In realtà così non è, dal momento che il CTU, ben consapevole di non avere a disposizione il vecchio contatore, si è limitato a verificare i consumi registrati dal contatore nell'arco temporale indicato e ad evidenziare la assoluta sproporzione dei consumi registrati a conguaglio nella fattura in contestazione, ciò tenendo conto del tipo di abitazione, del nucleo familiare dell'intestatario e dei dispositivi assorbenti energia (dalle prove è risultato che il riscaldamento fosse affidato ad una stufa a pellet ed a uno scaldabagno a gas).
Il Giudice di Pace ha quindi correttamente condiviso le risultanze del CTU
che, all'esito della propria ricostruzione e delle osservazioni sollevate dalle parti concludeva dicendo che “…risulta abbastanza evidente l'errore di
trascrizione dei conteggi che non risultano coerenti e congrui con quanto
riportato nel CE che registra i consumi in modo crescente (pertanto corretti);
pertanto i consumi indicati in fattura non sono reali, a differenza di quelli
registrati dal CE”.
Il CTU ha, pertanto, concluso che la sua relazione “…è stata frutto degli atti ricevuti dalle parti in causa e dallo studio degli stessi, nonché dal sopralluogo effettuato…”; evidenzia, altresì, che il contatore rimosso non è stato messo a disposizione per poterlo verificare e che i conteggi sono stati frutto dello studio effettuato, per l 'appunto, con il sopralluogo.
Era certamente onere delle odierne appellanti fornire la prova delle letture registrate dal contatore al momento della rimozione.
Inoltre, per quanto riguarda lo storico dei consumi prodotto dalle appellanti,
dalle quali si pretenderebbe di desumere che gli attuali consumi sono più in linea con quelli ricostruiti a conguaglio rispetto a quelli fatturati nell'arco temporale preso in considerazione dalla fattura contestata, è appena il caso di evidenziare che tali nuovi consumi non provano niente dal momento che il titolare dell'utenza è deceduto in data 12.9.2014 e, pertanto, non è dato sapere chi sia attualmente l'utilizzatore del contatore o quali modifiche siano state apportate nell'immobile con riferimento agli apparecchi assorbenti.
Il Giudice di primo grado ha, pertanto, correttamente dichiarato “…non
dovuto l'importo di € 4.995,43 esposto in fattura n. 871471280102419…”.
Appare evidente che le società e Parte_1 ONoparte_5
non hanno assolto l'onere della prova non riuscendo a dimostrare
[...]
consumi realmente effettuati.
Alla luce di quanto sopra esposto, la condanna alle spese è stata correttamente irrogata dal Giudice di prime cure, all'esito del giudizio, sulla base del principio di soccombenza ex art. 91 cpc.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe: - rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 47/2018, emessa dal Giudice di Pace di
Mascalucia;
- compensa le spese di lite tra appellante e ONoparte_5
[...]
- condanna a rifondere a , Parte_1 CP_1 CP_2
e le spese del presente procedimento, che si CP_3 CP_4
liquidano in € 2.552,00 per compensi da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante in via incidentale, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto
UPP Dott. Enrico Gurrieri.
Catania, 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa