Decreto cautelare 14 febbraio 2020
Decreto cautelare 26 marzo 2020
Ordinanza cautelare 8 aprile 2020
Sentenza 4 giugno 2021
Ordinanza collegiale 6 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 11 maggio 2023
Ordinanza collegiale 30 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2025REG.PROV.COLL.
N. 03570/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3570 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Sarnataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Questura di Caserta, in persona del Questore pro tempore e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione VI, 20 ottobre 2021, n. 6612, resa tra le parti, non notificata e concernente il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la legittimità del decreto con il Questore di Caserta ha annullato il permesso di soggiorno rilasciato in favore dell’appellante sulla base della ritenuta fittizietà della residenza per contraffazione del relativo certificato anagrafico, in virtù della quale l’istante aveva beneficiato del titolo di soggiorno.
2. Dopo che è stato disposto il rinnovo della notifica presso l’Avvocatura Generale dello Stato con ordinanza -OMISSIS-, con appello notificato il 20 febbraio 2022 e depositato il 21 febbraio successivo, il signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza in forma semplificata 20 ottobre 2021, n. 6612, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione VI, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del “ provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Caserta -OMISSIS- e di ogni altro ed ulteriore atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quello impugnato in via principale, e comunque lesivo dell’interesse del ricorrente. ”
L’appellante affida il proprio gravame ad un unico motivo, privo di rubrica, con il quale lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, che non avrebbe adeguatamente valorizzato il possesso in capo all’istante di tutti i requisiti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, ivi compreso quello concernente la residenza, come si evincerebbe dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa in data 7 febbraio 2019 dinanzi a Pubblico Ufficiale presso il Comune di -OMISSIS-, dal siggnor -OMISSIS-, che ha dichiarato di ospitare a titolo gratuito l’attuale appellante presso la propria abitazione sita in -OMISSIS-, alla -OMISSIS- e come successivamente provato dall’interessato con l’integrazione documentale trasmessa alla Questura il 14 ottobre 2020 prima della convocazione presso gli uffici dell’Amministrazione per il giorno del 19 novembre 2020.
3. Il Ministero dell'Interno Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con atto depositato il 30 marzo 2023.
4. Con ordinanza collegiale -OMISSIS-, la Sezione ha disposto in via istruttoria di “acquisire dall’Ufficio Anagrafe del Comune di -OMISSIS- (CE), ove l’appellante ha dichiarato di domiciliare in occasione del primo rinnovo del titolo di soggiorno, un certificato storico di residenza, al fine di comprendere se lo stesso sia mai stato iscritto nell’Anagrafe del citato Comune precisando, in caso di accertamento positivo, il periodo cui si riferisce l’iscrizione ”, sulla base dei rilievi, secondo cui:
“ - La nota del Comune di -OMISSIS- inviata alla Questura di Caserta ai fini dell’istruttoria del procedimento per l’annullamento del titolo di soggiorno e depositata in atti non reca alcuna indicazione circa il periodo al quale si riferisce l’accertamento richiesto;
- Per tale ragione, dalla nota non è possibile desumere, come ha fatto il primo Giudice, che l’appellante «non è mai stato iscritto all’Anagrafe della popolazione» del Comune di residenza indicato nell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ma soltanto che, all’epoca in cui l’accertamento è stato effettuato, non esisteva alcuna persona, con le generalità dell’appellante, iscritta nei registi della popolazione residente nel citato Comune;
- Tale circostanza, in assenza di altre indicazioni, non è in grado di comprovare la fittizietà della residenza dichiarata in sede di rinnovo del titolo di soggiorno, non essendo di per sé incompatibile con la ricostruzione dei fatti prospettata dall’appellante, che ha dichiarato di aver trasferito la propria residenza in altro Comune circa sei mesi dopo il rinnovo del titolo di soggiorno, come peraltro risulta dalla copia della carta di identità rilasciata -OMISSIS-, trasmessa dall’appellante alla Questura ai fini del secondo rinnovo del permesso di soggiorno e depositata in atti ”.
L’ordine istruttorio è stato reiterato con ordinanza -OMISSIS-.
5. L’Amministrazione intimata ha eseguito l’incombente indicato depositando il 18 gennaio 2024 la nota -OMISSIS-, alla quale è allegata la documentazione richiesta.
6 Nessuna delle parti ha depositato ulteriori difese e all’udienza del 21 novembre la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è fondato nei sensi e nei limiti che seguono.
Osserva preliminarmente il Collegio che la disciplina del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno assume una propria specificità nell’ambito dell’ordinario giudizio impugnatorio dinanzi al giudice amministrativo.
L’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. ”
La ratio della norma contenuta nell’ultimo periodo della disposizione in esame consente (ed anzi introduce un preciso onere all’Amministrazione procedente) di tenere conto di elementi nuovi che vengano forniti dall’interessato e che non erano stati considerati al momento dell’istruttoria del procedimento o perfino dopo l’emanazione dell’atto in cui questo si conclude.
Nel caso di specie - in disparte ogni considerazione sulla tempistica seguita nel procedimento che ha originato l’atto impugnato in primo grado (tra la domanda presentata il 25 febbraio 2019 e il diniego in data 8 aprile 2020 è passato oltre un anno, contro i centoottanta giorni previsti) - ritiene il Collegio che il Ministero avrebbe dovuto considerare la documentazione presentata dall’interessato.
Come risulta anche dalla carta di identità dell’appellante e confermato dalla documentazione acquisita in via istruttoria, l’appellante è residente nel Comune di -OMISSIS- dal -OMISSIS-, ben prima della data di emanazione del provvedimento impugnato.
In questa prospettiva - in disparte ogni conseguenza in ordine alla ritenuta falsità del certificato anagrafico originariamente allegato all’istanza poi rigettata - deve considerarsi che la giurisprudenza, soprattutto in materia di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ha progressivamente concentrato la propria attenzione in senso sostanzialistico sul rapporto, anziché limitarsi a valutare la legittimità dell’atto impugnato, in particolar modo nei giudizi che hanno ad oggetto situazioni giuridiche di particolare rilievo della persona, nei quali possono emergere profili che devono trovare adeguata ponderazione, anche se documentati addirittura dopo l’adozione del diniego.
Con motivazioni che il Collegio condivide e delle quali non vi è motivo di discostarsi in quanto applicabili alla fattispecie, la Sezione ha, da un lato, stabilito che gli elementi acquisiti “ successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, non comportano l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto lo stesso è il risultato di una decisione maturata sulla base della valutazione delle circostanze di fatto e di diritto esistenti nel momento della sua adozione sulla scorta del principio del tempus regit actum ”, precisando che “ tuttavia, la specificità della questione al vaglio giurisdizionale, impone una valutazione più ampia sulla possibile rilevanza delle circostanze maturate in un momento successivo all’adozione dell’atto che, se pur non idonee a intaccare sfavorevolmente la valutazione amministrativa, tuttavia incidono significativamente sulla attuale situazione giuridica dell’appellante ” e concludendo che " da tempo la giurisprudenza ha dato atto della trasformazione del processo amministrativo “ da giudizio amministrativo sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata” (Adunanza Plenaria, 2011, n. 3 (Consiglio di Stato, Sezione III, 6 ottobre 2022, n. 8580).
A più forte ragione, nel caso in esame l’Amministrazione avrebbe dovuto con maggiore attenzione valutare gli elementi forniti dall’interessato prima della notificazione del provvedimento finale di diniego.
Dagli atti di causa risulta infatti che:
- il 25 febbraio 2019, l’appellante ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con scadenza il 18 ottobre 2019, comunicando di essere domiciliato presso il Comune di -OMISSIS- (CE);
- il 5 dicembre 2019, l’interessato ha presentato una nuova istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
- la Questura di Caserta, a seguito della presentazione dell’istanza di rinnovo, ha convocato presso i suoi uffici l’appellante per il 19 novembre 2020;
- il 14 ottobre 2020, l’appellante, in vista dell’incontro, ha integrato la documentazione relativa alla domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, trasmettendo, in particolare, copia della carta di identità, rilasciata -OMISSIS-, dalla quale risultava il Comune di -OMISSIS- quale nuovo luogo di residenza;
- con il provvedimento notificato il 19 novembre 2020 e impugnato in prime cure, la Questura di Caserta ha annullato il permesso di soggiorno rilasciato in data 25 febbraio 2019, sulla base della ritenuta fittizietà della residenza in virtù della quale l’istante aveva beneficiato del rinnovo del titolo di soggiorno;
- con il ricorso di primo grado, è stata contestata la legittimità del provvedimento, sul presupposto che l’Amministrazione avrebbe effettuato i necessari accertamenti presso il luogo di residenza dichiarato all’atto di presentazione dell’istanza e non presso la nuova residenza dell’appellante, sia pure debitamente comunicata alla Questura;
- dalla documentazione versata in atti emerge in rilievo che l’appellante, pur non avendo mai risieduto nel Comune di -OMISSIS- (CE), è residente nel Comune di -OMISSIS- (CE) in -OMISSIS- dal -OMISSIS- in forza del contratto di locazione registrato -OMISSIS-.
In base alle risultanze documentali in atti, dunque, l’appellante risultava residente nel Comune indicato in forza di contratto di locazione debitamente registrato prima dell’emanazione dell’atto di diniego, che deve, pertanto, essere annullato.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va accolto nei sensi indicati e va annullato il diniego impugnato in prime cure, fermo restando ogni ulteriore provvedimento in sede di riedizione del potere in conformità alla presente decisione, che è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
12. Le spese del grado possono tuttavia essere compensate, tenuto conto della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 3570/2022), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione e annulla l’atto impugnato dinanzi al Tar, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento.
Spese del grado compensate.
Liquida in favore del difensore dell’appellante, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre oneri di legge, a titolo di compensi professionali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.