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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. N. 64-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 64-1/2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), titolare della omonima ditta individuale (P.I. ), C.F._1 P.IVA_1
con sede legale in Carbonia alla Via Manno n. 6 Int. 2, rappresentata e difesa dall'avv.
Roberto Murgia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla Via
Alghero n. 33, in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di costituzione proposta da
, nato a [...] il [...], ivi res.te in Via E. Parte_2
D'Arborea 9, C. F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria C.F._2
Luisa Biagetti e Lucio Corda, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, alla Via P. da Palestrina 28, in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.04.2024, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta per complessivi Euro 14.061,77, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese successive, portato nella sentenza n. 1205/2023 emessa il
29/9/2023 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento R.G. n. 2009/2019 e dall'ordinanza di assegnazione del 17/01/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari nel procedimento R.Es. n. 1967/2023. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. La convenuta si è costituita in giudizio, contestando l'esistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, a fronte della contestazione della resistente, si è ritenuto opportuno invitare la stessa a produrre idonea documentazione attestante l'insussistenza dei requisiti dimensionali. Ciò non è tuttavia avvenuto, non avendosi contezza, sulla base di quanto dalla stessa effettivamente prodotto (le sole dichiarazioni dei redditi ed un registro dei beni ammortizzabili), del volume dei ricavi dell'impresa negli ultimi tre esercizi, nonché dell'entità dei debiti accumulati.
La convenuta è, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII, risulta sussistente in ragione dell'esito negativo del tentativo di recupero del credito intentato dalla ricorrente, nonché (e soprattutto) alla luce della complessiva esposizione debitoria della debitrice con l' che (cfr. Controparte_1
risultanze fornite dalla Guardia di Finanza in data 03.04.2025) risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad Euro 288.063,82.
5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare le risultanze fornite dalla
Guardia di Finanza e il debito nei confronti dell' . Controparte_1
2 6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della impresa convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), titolare della omonima ditta individuale (P.I. C.F._1
), con sede legale in Carbonia alla Via Manno n. 6 Int. 2, P.IVA_1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa , con studio in Cagliari;
Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 29.9.2025 ore 10.15 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti
3 reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 29/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 64-1/2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), titolare della omonima ditta individuale (P.I. ), C.F._1 P.IVA_1
con sede legale in Carbonia alla Via Manno n. 6 Int. 2, rappresentata e difesa dall'avv.
Roberto Murgia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla Via
Alghero n. 33, in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di costituzione proposta da
, nato a [...] il [...], ivi res.te in Via E. Parte_2
D'Arborea 9, C. F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria C.F._2
Luisa Biagetti e Lucio Corda, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, alla Via P. da Palestrina 28, in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.04.2024, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta per complessivi Euro 14.061,77, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese successive, portato nella sentenza n. 1205/2023 emessa il
29/9/2023 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento R.G. n. 2009/2019 e dall'ordinanza di assegnazione del 17/01/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari nel procedimento R.Es. n. 1967/2023. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. La convenuta si è costituita in giudizio, contestando l'esistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, a fronte della contestazione della resistente, si è ritenuto opportuno invitare la stessa a produrre idonea documentazione attestante l'insussistenza dei requisiti dimensionali. Ciò non è tuttavia avvenuto, non avendosi contezza, sulla base di quanto dalla stessa effettivamente prodotto (le sole dichiarazioni dei redditi ed un registro dei beni ammortizzabili), del volume dei ricavi dell'impresa negli ultimi tre esercizi, nonché dell'entità dei debiti accumulati.
La convenuta è, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII, risulta sussistente in ragione dell'esito negativo del tentativo di recupero del credito intentato dalla ricorrente, nonché (e soprattutto) alla luce della complessiva esposizione debitoria della debitrice con l' che (cfr. Controparte_1
risultanze fornite dalla Guardia di Finanza in data 03.04.2025) risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad Euro 288.063,82.
5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare le risultanze fornite dalla
Guardia di Finanza e il debito nei confronti dell' . Controparte_1
2 6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della impresa convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), titolare della omonima ditta individuale (P.I. C.F._1
), con sede legale in Carbonia alla Via Manno n. 6 Int. 2, P.IVA_1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa , con studio in Cagliari;
Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 29.9.2025 ore 10.15 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti
3 reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 29/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
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